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NELLA CONFUSIONE GENERALE, DETERMINATA DAL SEGUIRE ININTERROTTO DI NOTIZIE, INTERPRETAZIONI, DICHIARAZIONI, COMUNICATI, ABBIAMO VOLUTO CHIEDERE LUMI AD UN AMICO PARTICOLARMENTE ESPERTO IN MATERIA DI PROCEDURE DA SEGUIRE PER LO SCIOGLIMENTO DI COMUNI SOSPETTATI DI AVER SUBITO CONDIZIONAMENTI DI CARATTERE MAFIOSO, CIRCA LA POSIZIONE DA ASSUMERE E, SOPRATTUTTO, SULLA CORRETTEZZA O MENO DEI PROVVEDIMENTI CHE VENGONO ADOTTATI

QUESTO E’ IL PARERE CHE EGLI CI HA ESPRESSO. RESTIAMO IN ATTESA DI CONOSCERE IL TESTO DEL DECRETO EMESSO AL RIGUARDO DAL MINISTRO DEGLI INTERNI NON AVENDO BEN CHIARO IL SIGNIFICATO DEL TERMINE “MANDARE GLI ISPETTORI AL COMUNE” CHE LA STAMPA HA RESO NOTO E RESTIAMO APERTI AD EVENTUALI ALTRI CONTRIBUTI DI PERSONE ESPERTE IN MATERIA:

” I fatti riferiti dalla stampa e dalle TV che hanno dato luogo all’emissione di provvedimenti giudiziari riferiti a vicende amministrative del Comune di Roma appaiono rivelare come, nonostante la stessa amministrazione fosse stata da tempo oggetto di episodi di ingerenza e di condizionamento dell’azione amministrativa da parte di soggetti contigui alla criminalità organizzata, nessuna, concreta ed incisiva azione di prevenzione antimafia sarebbe stata posta in essere da parte dei competenti organi di Governo. L’intervento della Magistratura penale, avvenuto recentemente e quando oramai i reati sarebbero stati già consumati (non potendo l’A. G. intervenire in via preventiva) a danno della pubblica amministrazione e quindi della collettività amministrata, appare confermare l’assenza ovvero l’ inefficacia dell’azione di prevenzione amminisitrativa cui è preposto per legge il Prefetto competente per territorio.

Infatti, ai sensi del comma 2, art.143 del d. lgs.267/2000 (nel quale sono confluite le disposizioni antimafia di cui all’art.15 bis della L.55/1990), così come modificato dall’art.2, comma 30, della legge 15 luglio 2009, n.94, il Prefetto competente per territorio deve verificare la sussistenza degli elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori degli enti locali ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un’alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l’imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica, anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti ed ai dipendenti dell’ente locale, il prefetto competente per territorio dispone ogni opportuno accertamento, di norma promuovendo l’accesso presso l’ente interessato. In presenza di elementi sintomatici dell’esistenza delle su indicate condizioni, il Prefetto nomina una commissione d’indagine, composta da tre funzionari della pubblica amministrazione, attraverso la quale esercita i poteri di accesso e di accertamento di cui è titolare per delega del Ministro dell’interno ai sensi dell’articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n.345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n.410.

Entro tre mesi dalla data di accesso, rinnovabili una volta per un ulteriore periodo massimo di tre mesi, la commissione termina gli accertamenti e rassegna al prefetto le proprie conclusioni.

Tale norma, che costituisce una sorta di difesa anticipata dello Stato (Sent. Corte Cost. n.103 del 1993) contro i fenomeni di infiltrazione nelle pubbliche amministrazioni e loro condizionamento da parte della criminalità organizzata, mira a garantire la libera determinazione degli organi elettivi, il buon andamento delle amministrazioni, il regolare funzionamento dei servizi, oltre ad assicurare la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, intervenendo con misure di rigore estremo, quale è un provvedimento di scioglimento degli organi elettivi.

L’impianto normativo in questione, avente funzioni essenzialmente preventive, pur prescindendo da accertamenti circa il grado di responsabilità individuale dei componenti degli Organi elettivi stessi nonché da eventuali condanne o imputazioni emesse da parte dell’Autorità Giudiziaria, mira, una volta accertatane la presenza – ad eliminare situazioni in cui il governo locale sia soggetto ad anomale interferenze che ne alterino la capacità di libera determinazione improntata a canoni di legalità e trasparenza.
L’attività della Commissione è pertanto, rivolta ad accertare la sussistenza, nell’ambito dell’amministrazione di situazioni oggettive e soggettive, idonee ad evidenziare eventuali elementi concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti, degli amministratori con la criminalità organizzata ed ogni qualsiasi elemento o indizio di condizionamento degli amministratori stessi. In particolare l’attività della Commissione deve essere rivolta a verificare l’esistenza di eventuali indicatori di condizionamento o di assoggettamento – ancorché indiretti – dell’organo pubblico, (anche indirettamente attraverso l’apparto burocratico), agli interessi di sodalizi criminali nel rilascio di permessi di costruire e nell’edilizia privata in genere nonché nell’aggiudicazione di gare in favore di determinate ditte.
Emerge, infatti da articoli di stampa relativi ai recenti provvedimenti giudiziari come le organizzazioni criminali attive della Capitale si propongono da tempo di conquistare il controllo di notevoli fasce di attività lecite, non solo in funzione di copertura di attività criminali o di riciclaggio di denaro sporco, ma in una logica di conquista delle attività produttive e del potere politico ed economico.
Ciò posto, stante il coinvolgimento di un assessore della Giunta Marino, recentemente dimessosi, e tenuto conto che la competenza gestionale e provvedimentale delle gare di appalto è riferibile, ai sensi dell’art.107 del d. lgs.267/2000 ai dirigenti comunali, in pianta stabile, l’associazione antimafia Caponnetto, ritiene che il Prefetto di Roma debba con tempestività nominare la commissione di accesso di cui al comma 2 del d. lgs.267/2000 e, stanti le risultanze dell’attività giudiziaria, come dettagliatamente riportata dalla stampa nazionale, provvedere conseguentemente all’applicazione della misura di rigore ex art.143 commi 1 e 4 del d. lgs.267/2000 nei confronti degli organi di governo del Comune di Roma, disponendo lo scioglimento di quel Consiglio comunale “