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Testo della sentenza integrale del Giudice di Pace Dr. Eugenio Fedele sullo scandalo delle case popolari a Terracina

PUBBLICHIAMO LA SENTENZA INTEGRALE DEL GIUDICE DI PACE DI TERRACINA DR.EUGENIO FEDELE SULLO SCANDALO DELLA CASE POPOLARI

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TERRACINA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice di pace in Terracina, dott. Eugenio Fedele, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile R. G. n. 671/07/A

promosso da

D’ONOFRIO Ulisse, elettivamente domiciliato in Terracina alla Via del Piegarello n. 46, presso l’Avv. Orfeo Palmacci, che lo rappresenta e lo difende per procura a margine del ricorso in opposizione – ricorrente

contro

COMUNE di TERRACINA, in persona del Sindaco e suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dal delegato Funzionario Dirigente Dott. Giancarlo De Simone – resistente

Oggetto: opposizione avverso ordinanza ingiuntiva di pagamento n. 185/07 del 1 ottobre 2007.

Conclusioni come in atti.

Svolgimento del processo

D’Onofrio Ulisse proponeva opposizione, ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n.689, avverso l’ordinanza ingiuntiva di pagamento n. 185/07 del ottobre 2007, con cui gli veniva comminata la sanzione amministrativa di € 6.197,44, “per aver occupato senza alcun titolo, l’alloggio di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di Terracina sito in Via A. Sani 13”, per violazione accertata il 23 gennaio 2007 dell’art. 15 della Legge Regionale n. 12/99”.

L’opponente si riportava ai motivi di cui alla memoria difensiva prodotta nell’iter procedimentale definito con il provvedimento gravato, dichiarando di aver richiesto la sanatoria di cui all’art. 53 L.R. 28.12.2006, ostinando sulla sussistenza dei presupposti per l’annullamento dell’ordinanza opposta, “avendo tra l’altro occupato l’alloggio, assolutamente abbandonato senza aver prodotto danni, anzi avendone migliorato lo stato con alcuni lavori idonei a renderlo abitabile, spinto dall’assoluta necessità di avere una casa, trovandosi a vivere per strada e senza reddito che gli consentisse di reperire un alloggio in locazione”. Produceva documentazione relativa alla sua inopinata imputazione, per il medesimo fatto, nel processo penale 2026/07/0024 RG notizie di reato mod. 21, per rispondere “del delitto p. e p. dagli artt. 633 e 639 bis c.p., per avere arbitrariamente occupato l’alloggio comunale sito in Terracina via A. Sani int. 13”, con costituzione di parte civile del Sindaco pro-tempore Comune di Terracina”.

Per meglio comprendere e valutare le questioni agitate si rendeva necessario un adeguato approfondimento della complessa vicenda, con l’esercizio doveroso anche delle prerogative istruttorie di cui all’art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, a tenore del quale “il giudice dispone, anche d’ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli”.

Il Comune, allo scopo di regolamentare le assegnazioni degli alloggi assunti in affitto da privati e da concedere per un tempo limitato (due anni) a chi versasse in condizioni di disagio abitativo, con deliberazione consiliare n. 88 del 5 ottobre 2001 aveva deliberato l’adozione di apposito regolamento. In forza di questa deliberazione e della vigente normativa statale e regionale, il rag. Piero Maragoni, Responsabile del Servizio, emanava apposito bando in data 26 novembre 2001, indicante quali criteri di priorità nella formazione della graduatoria degli aspiranti, per il caso di parità di punteggio, quelli della “anzianità nella presentazione della domanda; e, a parità di anzianità nella presentazione della domanda, quello del sorteggio”. Faceva seguito il bando in data 15 febbraio 2003, che, senza citare la fonte che l’autorizzava, modificava il precedente nei criteri da applicare per il caso di parità di punteggio, introducendo i diversi, meno rigidi e peraltro cumulabili seguenti criteri: “Handicap (almeno 70% da documentare) ++++, b) Nuclei familiari anziani +++, c) Coabitazioni ++, e) Nuclei familiari con minori a carico +.

La deliberazione n. 88 del 5 ottobre 2001 era poi revocata dal Consiglio comunale con deliberazione n°162 del 20.12.2007. Nella parte motiva della premessa di tale delibera si legge: “Visto che, preso atto dell’approvazione di detta deliberazione (n. 88 del 5 ottobre 2001), l’Ufficio Casa del Comune predispose in data 26.09.2001 un Avviso di Bando per la concessione in locazione di alloggi privati assunti in fitto dall’Amministrazione Comunale per il soddisfacimento delle esigenze abitative a carattere provvisorio”. Da tale passaggio motivazionale si evince l’illegittimità del bando 15 febbraio 2003, in quanto frutto dell’iniziativa, non autorizzata dall’organo deliberante comunale (Consiglio), del Responsabile del servizio rag. P: Maragoni, organo meramente esecutivo, che aveva modificato in modo sostanziale, nel senso più marcato della non verificabile discrezionalità, i criteri che alla fine risultavano determinanti per aggiudicare le unità immobiliari, alla condizione unica che il beneficiario ovvero il beneficato avesse presentato domanda di inserimento nella graduatoria. Non mancano, peraltro, accertati casi di assegnazione senza inserimento in graduatoria di persone speciali, calate direttamente negli appartamenti pagati dalla generalità dei contribuenti, quale quello del genitore di facoltoso gioielliere, della cugina di assessore e della beneficiaria riflessa.

Sulla base dei due unici bandi si sono susseguite le graduatorie pubblicate in data 4 giugno2002, 27 novembre 2002, 3 febbraio 2003, 16 giugno 2003; 26 ottobre 2003, 23 febbraio 2004, 26 maggio 2004, 15 novembre 2004, 18 luglio 2005 e 24 febbraio 2006.

Dal raffronto dei beneficiari ricompresi in un elenco fornito dal Capo attuale dell’Ufficio Casa, peraltro incompleto di riferimenti, si rilevano i nominativi di molti (praticamente tutti) lasciati nel godimento degli assegnati appartamenti per un tempi pluriennali, anzi illimitati. Non è compito di questo giudice compiere approfonditi riscontri per scoprire specifiche irregolarità, ma il fenomeno è preso in con-siderazione, anche senza procedere a penetranti verifiche che competono ad altra A.G., per la necessaria valutazione della vicenda umana del ricorrente, trattato con non condivisibile severità repressiva tridirezionale (pesante sanzione pecuniaria, processo penale e costituzione di parte civile del Sindaco), certamente in condizioni economiche più disagiate degli assestati non graduati.

Sotto il profilo della verifica se si sia esagerato in severità nei confronti di pochi e tra questi del ricorrente, si è presa in considerazione l’attività repressiva, sotto il profilo sanzionatorio, del fenomeno, deprecabile ma non raro, delle occupazioni abusive e del preposto al loro accertamento: il Maresciallo della Polizia Locale Giuseppe Di Fabio.

Dalla relazione informativa 4 settembre 2003, redatta e consegnata spontaneamente dal teste Chiumera Vincenzo, già capo dell’Ufficio Casa, e inviata a All’Assessore al Patrimonio e all’Edilizia Residenziale Pubblica Rag. Giuliano Masci e al Responsabile del Servizio Rag. Piero Maragoni, si legge:“Da una verifica effettuata dal sottoscritto riguardante richiesta informazioni al Vigile distaccato presso questo Ufficio Casa Sig. Di Fabio Giuseppe, sembra doveroso dover segnalare che dalla data del 16/06/2003 a tutt’oggi il Vigile è stato incaricato di effettuare accertamenti riguardanti tutte le attività svolte da questo Ufficio, per le quali sono indispensabili le informative, per un complessivo numero di 183, di tutte le richieste ne sono state evase solamente n. 6”.

L’attività sanzionatoria totale effettuata dal M.llo Di Fabio Giuseppe durante l’intero pluriennale periodo del suo distacco presso l’Ufficio “CASA” del Comune di Terracina, dal 2 gennaio 2003 al suo collocamento in pensione nel 2008, è stata limitata a soli 6 casi. Il primo per l’occupazione dell’ex scuola elementare sita in Piazza Palatina di proprietà Comunale; il secondo per l’occupazione dell’alloggio ATER di Via Mantegna 3 int. 2 (il cui autore è stato graziato senza alcuna conseguenza); il terzo e il quarto relativi all’occupazione, in un unico contesto, di una scuola non utilizzata in Via San Felice Circeo Km. 8+200, località Scafa di Ponte, da parte di una cittadina di Albano e di una rumena; il quinto relativo al caso di cui ci occupiamo (di cui si esporranno più avanti i particolari strutturali); il sesto relativo alla occupazione della ex scuola elementare di proprietà del Comune sita in Via del Colle s.n.c. da parte di una cittadina di Torre del Greco. In sostanza, a parte gli occupatori di ex scuole, nei due soli casi di occupazioni di case, quello dell’appartamento di Via Mantegna graziato dal Comune, il solo odierno opponente è stato colpito con pesante sanzione amministrativa, con sottoposizione anche a processo penale e con costituzione di parte civile del Sindaco.

Diamo conto degli esiti istruttori relativi al caso specifico in trattazione. Il 23 gennaio 2007 il M.llo Di Fabio contestava al D’Onofrio, con verbale Prot. 496/2, “la violazione amministrativa dell’art. 15 L. Regione Lazio n. 12 del 06/08/99”, per aver occupato senza titolo l’appartamento di Via Sani interno 13, avvertendo il trasgressore che avrebbe proceduto contro di lui anche penalmente, ai sensi dell’art. 633 – 639 Bis C.P. Il Di Fabio, infatti, nella medesima data redigeva “verbale di dichiarazione ed elezione di domicilio per le notificazioni (artt. 157 e 161 c.p.p.) ed eventuale nomina del difensore di fiducia (art. 96 c.p.p.) della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini”. Poiché si rilevava che i due verbali erano redatti con grafie diverse dal Di Fabio, il giudicante convocava questi per esaminarlo come teste. Sul punto il Di Fabio dichiarava: ”Il verbale che mi si mostra, 23.01.2007, da me contestato al D’Onofrio Ulisse, è stato da me soltanto firmato, in quanto la compilazione è stata opera di Raucci Antonio o Perrone Vincenzo. Preciso che il verbale è stato compilato sotto mia dettatura”. Alla contestazione che il verbale di accertamento si riferiva all’appartamento di Via Sani n. 13, mentre il rapporto del giorno successivo si riferiva al n. 11, il teste rispondeva: “Non so se nella toponomastica dell’Ufficio Casa sia il n. 11 o 13. Nel compilare il verbale, essendo tutto fatiscente, ho chiesto a qualcuno dell’Ufficio se fosse n. 11 o 13. Evidentemente qualcuno dell’Ufficio mi ha indicato il n. 11”.

A.d.r.:”Riconosco che il processo verbale di dichiarazione di elezione di domicilio è stato da me manoscritto e firmato”. Il GdP chiedeva: ”se è stato in grado di manoscrivere la dichiarazione di domicilio, perché il verbale lo ha fatto scrivere da altri?”. Il Di Fabio rispondeva: “Perché in quel momento forse non avevo a disposizione gli occhiali”. Perroni Vincenzo interrogato sul punto, rispondeva:”sono dipendente comunale con il profilo di Istruttore Direttivo Contabile, assunto partendo da un cantiere scuola e nel 2007 ero in servizio all’Ufficio casa. Riconosco che ho manoscritto io, sotto dettatura del M.llo Di Fabio il verbale 23.01.2007”.

Dal rapporto di servizio del Di Fabio del 24 gennaio 2007, si legge: “Di normale servizio mi sono recato in Via A. Sani ed ho constatato che l’interno 11, alloggio assunto in fitto dal Comune, era stato occupato abusivamente da un tale meglio identificato per il Sig. D’Onofrio Ulisse nato a Terracina il 29.08.1975, residente anche anagraficamente in Via A. Sani int. 11. Il Sig. D’Onofrio dichiarava di essere stato costretto ad occupare tale alloggio in quanto si trovava in condizioni disagiate ed era privo di abitazione. Si precisa che l’alloggio in oggetto era del tutto fatiscente, privo di porta d’ingresso, finestre e sanitari che poi lo stesso occupante ha ripristinato, dotandolo di mobilia rimediata alla meglio”.

Nonostante la correzione dell’interno occupato (n. 11 e non n. 13), nessuno si preoccupò di correggere gli atti, traendo in errore persino il Sostituto Procuratore della Repubblica di Latina, che rinviava a giudizio il D’Onofrio, attualmente processato per un immobile diverso da quello occupato. Per completezza informativa, si rende noto che anche l’interno 13 di Via Sani è stato abusivamente occupato in data antecedente a quella realizzata dal D’Onofrio dell’int. 11, come accertato per la presentazione spontanea dell’occupante che ancora in tale illegittima forma lo detiene.

Entrambe le unità abitative int. n. 11 e int. n. 13 di Via Sani, ma anche tutte le altre di Via Sani, senza considerare le altre, sono state prese in locazione dal Comune, che ne ha pagato e continua a pagarne i relativi canoni, senza che le medesime siano accreditate di certificato di agibilità, come da comunicazione formale n. RB20090326-0000180 del 26 marzo 2009 del Dipartimento Attività Edilizia del Comune, che attesta che “a nome della soc. Tecnoprogetti, intestataria della concessione edilizia n. 2514 deI 03.03.1994, relativa alla edificazione di immobile residenziale in via Sani — loc. Borgo Hermada, foglio 173 mappale 625, non risultano rilasciati certificati di agibilità”. Esaminato sul punto come teste, all’udienza del 30 marzo 2009, il Responsabile del Dipartimento Attività Edilizia del Comune di Terracina, Ing. Vincenzo Fusco, questi dichiarava: ”Gli immobili sprovvisti di certificato di agibilità, in tale termine si ricomprende anche quello che un tempo era definito di abitabilità, non possono essere abitati. Il Comune, quale Ente pubblico, non diversamente dai soggetti privati, non può prendere in locazione appartamenti senza agibilità e non può consentire che gli stessi vengano abitati”.

Tornando alla vicenda delle non apportate correzioni agli atti, dopo quella praticamente immediata delle indicazioni relative all’appartamento occupato dall’op-ponente, e su altre vicende connesse con la materia, veniva sentito come teste il Rag. Piero Maragoni, Responsabile del Dipartimento Finanziario del Comune di Terracina e delle assegnazioni di appartamenti di Edilizia Residenziale Pubblica, il quale escludeva di aver direttamente comandato al M.llo della P.L. di accertare l’occupazione abusiva dell’appartamento in Via Sani int. 13, precisando di ritenere che l’occupazione abusiva si riferisse a Via Sani interno 11 e non, come da contestazione, a quello di Via Sani interno 13, avendo ricevuto, il giorno successivo alla contestazione, il rapporto di trasmissione del verbale, nel quale il vigile si riferiva all’interno 11. Aggiungeva che pur avendo rilevato la “discordanza”, aveva ritenuto di non doverla chiarire.

A.d.r.: “Dopo il 2007 non abbiamo più stipulato contratti della specie, aderendo alle indicazioni politiche ricevute in tal senso”.

Poiché dalla documentazione ricevuta dal Comune risultava che entrambi gli appartamenti, come molti altri presi in locazione dal Comune dalle società facenti capo alla famiglia Iannucci, si rinnovavano automaticamente ogni due anni, il Maragoni Piero veniva richiesto di spiegare i motivi di un complicata operazione di disdetta consensuale dei contratti con una di tali società (Antares Immobiliare S.r.l.), con contestuale attribuzione in locazione dei medesimi ad altra di tali società (Nuova Era s.r.l.), per poi da questa riprenderli in sublocazione. Il teste chiedeva che l’esame riprendesse in altra udienza, per avere modo di operare opportune verifiche per ricostruire la vicenda. Risentito all’udienza del 30 marzo 2009, il Maragoni Piero dichiarava di non essere in grado di spiegare perché il Comune, che era titolare della locazione degli immobili di Via Sani 11 e 13, avesse dato disdetta dalla locazione con l’Antares S.r.l. per poi riprenderli in sublocazione dalla Nuova Era S.r.l. “Una ragione ci doveva essere e comunque ciò è avvenuto dopo aver sentito l’Ufficio Legale”, aggiungendo: ”Quando io firmo un contratto di locazione per il Comune lo faccio su atti predisposti dal capo dell’Ufficio Casa, nel luglio 2007 capo dell’Ufficio Casa era Angelo Maragoni e so che per prendere in locazione gli alloggi e darli in uso a terzi, gli appartamenti devono essere muniti di certificato di agibilità, almeno credo. Nel rinnovare quello del 13.07.2007 non mi sono posto espressamente il problema, trattandosi di rinnovo di contratti stipulati 10 anni prima. Immagino che qualcuno del Comune sia deputato a fare queste verifiche. L’assessore di riferimento all’epoca era l’Assessorato al Bilancio”. Esaminato quale teste, all’udienza del 6 aprile 2009 il Capo dell’Uf-ficio Casa Maragoni Angelo, questi dichiarava: ”Relativamente alla disdetta data dal Comune alla Antares S.r.l. nell’anno 2007 per gli appartamenti di Via Sani int. 13 e Via Sani int. 11, con successiva stipulazione di altri contratti, assumendo i medesimi in sublocazione, nulla so e nulla posso dire in quanto la vicenda probabilmente è stata trattata da altri”. ”Quale preposto al settore Casa avrei dovuto, quanto meno, essere posto a conoscenza dell’operazione di disdetta di immobili per poi prendere i medesimi in locazione”. ”Prendo visione solo oggi dell’atto Rep. n. 391/CONV redatto in data 21.06.2007, attraverso il quale la soc. Immobiliare Antares S.r.l., Nuova Era S.r.l. e Comune di Terracina, in persona del rag. Maragoni si accordano per dare disdetta a nove alloggi i cui contratti erano stati stipulati tra il 1998 e il 2002”. ”La decisione di stipulare il contratto di disdetta di cui abbiamo appena trattato e di competenza del livello amministrativo del Comune ed, in particolare, del Rag. Piero Maragoni in qualità di Dirigente Responsabile del Dipartimento”.”Prendo atto delle determine n. 745 del 04.07.2007 e n. 768 del 10.07.2007, emanate dal rag. Maragoni delle quali non ero a conoscenza fino ad oggi e che, invece, nella qualità di Dirigente dell’Ufficio Casa, avrei dovuto averne conoscenza a quel tempo”. ”Non mi so spiegare, in quanto non investito del problema, il perché della formazione della vicenda delle disdette dalle locazioni per assumerle in sublocazione”. ”Circa l’opportunità o meno di proseguire i contratti di locazione con riferimento agli immobili abusivamente occupati, è una vicenda della quale deve occuparsi e in realtà se ne è occupato il settore legale”.

Disposto il riesame in contraddittorio dei testi rag. Piero Maragoni e rag. Angelo Maragoni, quest’ultimo dichiarava: “Tutta la procedura si è svolta senza che io ne abbia avuta conoscenza, né prima della formazione degli atti di disdetta dalla locazione, né dopo”. Rispondeva il rag. Piero Maragoni: “Se non esamino il fascicolo relativo a questa situazione, nulla posso dire al riguardo”. Seguiva una sospensione per consentire al Piero Maragoni di consultare il fascicolo. Dopo la sospensione riprendeva l’esame e il rag. Piero Maragoni dichiarava: “Ho consultato il fascicolo relativo alla vicenda di che trattasi e nel medesimo non ho trovato elementi utili per poter dare una risposta ai motivi che hanno indotto l’Amministra-zione a dare prima la disdetta e poi la sublocazione degli immobili di Via Sani n. 11 e n. 13, agli stessi patti e condizioni del rapporto disdettato”.”Per dare una risposta sui motivi, anzi per ricordarmi cosa è successo ho bisogno di tempo, tale tempo può essere quantificato in una settimana”.

All’Udienza del 27 aprile 2009, Maragoni Piero dichiarava:”La risoluzione contrattuale dei rapporti di locazione e la stipula dei contratti di sublocazione per i medesimi immobili venne concordata tra il Comune e le Immobiliari Antares S.r.l. a motivo della notevole morosità del Comune per i canoni pregressi da corrispondere alla Immobiliare Antares S.r.l. In tal modo rimaneva consolidato il debito con l’Antares S.r.l. e la Nuova Era S.r.l. ci concedeva gli stessi locali in subaffitto senza però che la stessa compulsasse da subito il Comune al pagamento delle somme dovute”. ”Non sapevo che entrambe le società di che trattasi facessero capo alla famiglia Iannucci”.

Maragoni Piero, deponendo come testimone innanzi a questa autorità giudiziaria, in un primo tempo ha taciuto in tutto o in parte il vero per poi affermare il falso in ordine ai fatti sui quali è stato interrogato. Dagli atti acquisiti in causa emerge la pluriennale conoscenza da parte del Maragoni Piero dell’appartenenza ai Iannucci delle varie società e dei molti appartamenti da queste affittati al Comune. A Iannucci egli ha consegnato vari mandati di pagamento per cifre assolutamente consistenti (da ultimo mandati del 2 maggio 2006, del 13 luglio 2006, del 14 settembre 2006, del 9 febbraio 2007, del 5 marzo 2007, del 7 marzo 2007, del 10 luglio 2007, del 4 marzo 2008). La sollecitudine dei pagamenti effettuati a Iannucci da parte del Maragoni comprova, altresì, la falsità delle dichiarazioni del Maragoni Piero in ordine ai motivi della complicata e oscura vicenda della disdetta dalle locazioni e della stipula delle sublocazioni per i medesimi immobili. Da un fax risulta il coinvolgimento di uno studio legale privato di Terracina e non dell’Ufficio Affari Legali del Comune, nella vicenda della disdetta dalla locazione e della successiva sublocazione. L’emissione dei mandati di pagamento provano che non risponde al vero la circostanza della morosità del Comune quale motivo giustificativo dell’operazione di sublocazione degli immobili facenti capo a Iannucci. Non corrisponde al vero, infine, la dichiarazione del Maragoni Piero: ”Non sapevo e non ricordo che alcuno, per quanto riguarda gli alloggi di Via Sani 11 e Via Sani 13, fossero occupati abusivamente, comunque, se ne fossi stato a conoscenza avrei dato la disdetta al fine di liberali per restituirli al legittimo proprietario”. Le condotte appena valutate, configurabili nel delitto di cui all’art. 372 codice penale, impongono al giudice di procedere ai sensi del comma 4° dell’art. 331 c.p.p. nei confronti di Maragoni Piero.

Motivi della decisione

L’istruttoria sviluppata conduce all’annullamento senza esitazione dalla gravata ordinanza ingiuntiva di pagamento, perché

  1. riferita a occupazione di manufatto, privo di uscio, d’infissi, di pavimenti, di rivestimenti, senza WC e altri elementi igienici, non più configurabile come civile abitazione e fin dall’origi-ne non accreditata di attestazione di agibilità, tugurio da ritenersi indegno di ospitare umani anche se fosse ubicato in contesti di risaputa arretratezza di ben diverse latitudini;
  2. affetta da conclamato eccesso di potere per parzialità dell’azione amministrativa;
  3. per aver il trasgressore agito nello stato di necessità;
  4. per inapplicabilità della norma sanzionatoria regionale, per il principio di specialità di cui al 2° comma dell’art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689; che stabilisce: “quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale (nella fattispecie è stata contestata in sede penale la violazione degli artt. 633 – 639 bis codice penale) e da una disposizione regionale (nella fattispecie quella di cui all’art. 15 della legge della Regione Lazio n. 12 del 6 agosto 1999) o delle province autonome di Trento e di Bolzano che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest’ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali”.

Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.

P.Q.M.

definitivamente decidendo, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, accoglie l’opposizione ed annulla l’ordinanza ingiuntiva di pagamento n. 185/07 del 1° ottobre 2007.

Condanna il Comune di Terracina, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese di lite, che liquida complessivamente in € 2.528,00, di cui € 30,00 per spese, € 1.235,00 per diritti, € 985,00 per onorari e € 278,00 per spese generali, oltre IVA e contributo previdenziale come per legge.

Così deciso in Terracina addì 13 maggio 2009.

Il giudice di pace

Dott. Eugenio Fedele