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Si accerti se nel lago di Paola, a Sperlonga, oggi, c’è il pesce “naturale”

Oggi, si accerti se nel lago di Paola c’è il pesce.

Se si accerta che oggi c’è pesce “naturale”, il lago di Paola diventa pubblico (quindi appartenente al demanio idrico, cioè Ministero Agricoltura, non demanio marittimo cioè Ministero Marina).

L’appartenenza al demanio idrico è più attinente alla natura paesisticamente protetta.

In passato si stabilì, con una perizia, che nel lago non c’era pesce “naturale”, ma solo allevato, e quindi non poteva esserci attitudine all’uso pubblico. Solo per tale motivo divenne privato.

Ma la pesca “naturale” non vi era praticata da millenni?

Se diventasse pubblico, non si pagherebbe l’esproprio ma, eventualmente, un diritto alla pesca nei termini consentiti.

La giurisprudenza ha ritenuto dichiarativa e quindi retroattiva la legge che dà la nozione dell’acqua pubblica. Il contratto di vendita dell’epoca poteva trasferire il solo diritto alla pesca nei termini consentiti dalla legge.

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Dal decreto d’iscrizione del lago di Paola nell’elenco delle acque pubbliche del 2 settembre 1946, pagine 2 e 3 :

“Considerato, in merito a tali opposizioni, che i laghi di Fogliano, Monaci, Caprolace e Paola, originariamente in comunicazione l’uno con l’altro, e col mare mediante l’emissario del lago di Paola, a seguito dei lavori di bonifica, perdettero tale comunicazione e la loro alimentazione con acque superficiali, ma ciò nonostante anche attualmente essi costituiscono un sistema idrografico lacustre ben definito con una alimentazione idrica sotterranea e pertanto nel quadro della classifica dei laghi possono essere compresi tra i cosidetti “laghi di falda”;

“Considerato altresì che, constatato che i quattro specchi d’acqua sono dei veri laghi, la loro natura di acque pubbliche è consacrata dalla legge (art. 822 Codice civile) e che perciò l’attitudine ad uso di pubblico generale interesse, voluta dall’art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, è stata ritenuta esistente dal legislatore che ha indicato i laghi tra i beni di pubblico demanio;

Che peraltro nella specie, la dimostrazione dell’attitudine ad usi di pubblico interesse è facile, perché gli stessi opponenti hanno riferito sulle fiorenti industrie di pesca esistenti sui laghi pontini, e non è esatto che l’attitudine alla pesca questi laghi non l’abbiano per loro natura, perché le loro caratteristiche fisiche dimostrano il contrario;

Considerato, in merito alla tesi dell’avv. Scalfati, che cioè l’iscrizione del lago di Paola nell’elenco delle acque pubbliche dovrebbe essere preceduta dalla sua espropriazione per causa di pubblica utilità, che il carattere di demanialità del lago deriva dalla legge e quindi né ad un atto amministrativo né un atto convenzionale possono disconoscerlo e che peraltro è poi noto che la giurisprudenza ha ritenuto dichiarativa e quindi retroattiva la legge che dà la nozione dell’acqua pubblica;

Che applicando questi principi alla specie, il carattere di demanialità nei laghi pontini preesisteva anche alle leggi che l’hanno definito con precisione il concetto di acqua pubblica e tal carattere li rendeva inalienabili;

Che il contratto di vendita per il lago di Paola potrà quindi trasferire il solo diritto d’uso nei limiti consentiti dalla legge e l’avv. Scalfati potrà far valere un eventuale diritto alla pesca a norma e nei termini consentiti dal testo unico sulla pesca 8 ottobre 1931, n. 1604.

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D.C.P.S. 2 settembre 1946.