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Scioglimento Lamezia, le motivazioni: «Appalti irregolari e politici vicini ad ambienti mafiosi»

Scioglimento Lamezia, le motivazioni: «Appalti irregolari e politici vicini ad ambienti mafiosi»

Il Consiglio di Stato chiude la vicenda e certifica il «disordine amministrativo» dell’ente azzerato nel 2017. L’ex sindaco Mascaro e la sua giunta condannati a pagare le spese

26 settembre 2019

di Alessia Truzzolillo


LAMEZIA TERME Una frase, su tutte, riassume la situazione del Comune di Lamezia Terme prima dello scioglimento imposto a novembre 2017 con decreto del presidente della Repubblica, dopo la valutazione del ministero dell’interno e del Consiglio dei ministri: «Una situazione di generalizzato disordine amministrativo e di irregolarità nella gestione degli appalti pubblici e, soprattutto, in un contesto che ha visto molti consiglieri comunali legati a soggetti ed interessi riconducibili a contesti mafiosi». Così mette nero su bianco in sentenza la terza sezione del Consiglio di Stato che accoglie l’appello proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal ministero dell’Interno e dall’Ufficio Territoriale del Governo riguardo allo scioglimento per mafia del Comune di Lamezia Terme «e conferma la legittimità dello scioglimento del consiglio comunale».
Inoltre i giudici condannano i ricorrenti, ovvero l’ex sindaco Paolo Mascaro e altri ex assessori della sua giunta «a rifondere in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri le spese del doppio grado del giudizio, che liquida nel complessivo importo di 10mila euro». Fine della vicenda giudiziaria – scioglimento legittimo – e palla al centro: si torna al voto il prossimo 10 novembre (il sindaco Mascaro ha già annunciato la propria candidatura – condizionata dalla decisione della Corte d’Appello circa l’incandidabilità, udienza il 21 ottobre – e non è da escludere anche la ricandidatura dei soliti nomi noti del panorama politico locale).
LA PERMEABILITÀ Una tesi, su tutte, era da dimostrare: la permeabilità dei vertici politici o degli apparati burocratici del Comune agli interessi della criminalità organizzata di stampo mafioso e l’eventuale incidenza di questa sull’azione dell’ente. Secondo il Tar del Lazio, al quale avevano fatto ricorso il sindaco e gli assessori, questa permeabilità non era dimostrata negli incartamenti della relazione redatta dalla commissione d’accesso che si era insediata in Comune all’indomani dell’operazione antimafia “Crisalide” che vedeva coinvolti due ex consiglieri comunali – Paqualino Ruberto e Giuseppe Paladino – e il padre di Paladino, Giovanni, già consigliere comunale all’epoca del primo scioglimento per mafia del Comune di Lamezia nel 1991.
Per la cronaca, in primo grado, con rito abbreviato, sono stati assolti dall’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa sia Ruberto che Paladino senior, mentre Giuseppe Paladino sta seguendo il processo con rito ordinario. Secondo il Tar del Lazio – che aveva accolto il ricorso degli ex amministratori annullando il provvedimento di scioglimento, «detto provvedimento non sarebbe riuscito ad evidenziare, “per assenza di univocità e concretezza delle evidenze utilizzate, la ricorrenza di un’alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi, tale da compromettere il buon andamento e l’imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali in quanto tesa a favorire o a non contrastare la penetrazione della suddetta criminalità nell’apparato amministrativo”». Ma i giudici di secondo grado si sono fin da subito dimostrati di parere radicalmente contrario e lo ribadiscono nelle sentenza emessa giovedì, a partire da uno degli argomenti principe, l’aggiudicazione degli appalti: «…dagli atti presupposti allo scioglimento del consiglio comunale di Lamezia Terme è emersa l’esistenza di un sistema basato sull’aggiudicazione degli appalti sempre alle stesse imprese attraverso una rotazione delle stesse, sul recupero dei ribassi offerti in gara mediante proroghe degli appalti e sulla mancanza di programmazione e controlli in corso d’opera».
IL SISTEMA Il sistema viene raccontato dai giudici del Consiglio di Stato attraverso una serie di analisi. Si parte dalla vicenda del servizio mensa affidata alla Cardamone Group, poi raggiunta da interdittiva antimafia: «il collegio deve rilevare che la disciolta amministrazione comunale, anziché operare in modo “esemplare” come pure affermano gli appellati nella loro memoria, non ha nemmeno atteso, incontestabilmente, lo scadere del termine previsto dall’art. 92, comma 3, del d. lgs. n. 159 del 2011 al fine di acquisire la documentazione antimafia, per affidare il servizio di – Omissis- (mensa, ndr) ad una società inquinata da grave condizionamento mafioso, -Omissis (Cardamone Group, ndr)-, che da moltissimi anni continuava a svolgere detto servizio, mentre sarebbe stato opportuno attendere l’emissione del provvedimento antimafia liberatorio». «Soltanto due mesi dopo l’aggiudicazione, invece, è pervenuto -Omissis- 2017 il provvedimento antimafia a carattere interdittivo, con la conseguente, istantanea perché necessitata, revoca dell’affidamento».
IL MECCANISMO DELL’ACCORDO QUADRO Secondo i giudici del Consiglio di Stato «era proprio il meccanismo dell’accordo quadro e dei ribassi praticati dalle imprese a consentire all’amministrazione comunale di continuare ad affidare i lavori sempre alle medesime imprese. meccanismo di assegnazione degli appalti e dei servizi, tale da realizzare sempre una sorta di rotazione delle stesse imprese, con la conseguente grave alterazione dell’operato della pubblica amministrazione, soprattutto mediante il meccanismo dell’accordo quadro e dei ribassi praticati dalle imprese aggiudicatarie»
A questo si aggiunge quanto sostenuto dall’avvocatura dello Stato (che rappresentava il ministero del’Interno), secondo il sistema in uso presso il Comune di Lamezia Terme «…pochi mesi prima che scadesse l’accordo quadro spesso l’aggiudicatario, che aveva eseguito prestazioni inferiori al prezzo a base d’asta offerto dall’aggiudicatario stesso, recuperava il ribasso offerto con l’esecuzione di ulteriori prestazioni, remunerate dal Comune con i risparmi derivanti dal ribasso d’asta, con la conseguenza che l’ente comunale, in virtù di successivi affidamenti rientranti formalmente nello schema dell’accordo quadro, non conseguiva mai alcun reale risparmio di spesa in base a detto meccanismo, poiché faceva sempre eseguire ulteriori prestazioni recuperando ben poco o nulla del ribasso offerto dall’aggiudicatario».
LE IMPRESE IN ODORE DI MAFIA Ancora, sostengono i giudici, a Lamezia si registrava una «disfunzionalità nella gestione dei contratti pubblici e di affidamento senza gara ad imprese gestite da soggetti non del tutto avulsi da contesti e/o frequentazioni con elementi controindicati, seppure non solo a fini antimafia, e questo elemento non può essere sottovalutato, come ha fatto il primo giudice, solo perché i soggetti controindicati non appartengono direttamente, o sicuramente, al mondo della criminalità organizzata di stampo mafioso». Secondo il CdS «è indubbio che una gestione poco lineare e trasparente delle procedure ad evidenza pubblica costituisce terreno fertile per l’inserimento della criminalità organizzata e la disorganizzazione e il disordine amministrativo costituiscono terreno fertile per le condotte infiltrative della criminalità organizzata, ciò che è dimostrato, peraltro, dalle continue proroghe contrattuali utilizzate per sopperire all’esigenza di continuità nell’erogazione dei servizi pubblici essenziali».
COSA DICE IL TUEL Uno degli argomenti in generale contestati riguardo allo scioglimento dell’amministrazione lametina è l’interpretazione del Testo unico degli enti locali (Tuel). Secondo alcuni il fatto che vi fossero delle irregolarità amministrative non dimostra che vi fosse permeabilità alla criminalità organizzata. Su questo fronte si esprime anche il Consiglio di Stato: «Occorre ricordare che l’articolo 143 del Tuel, al comma 1, richiede che gli elementi capaci di evidenziare la sussistenza di un rapporto tra l’organizzazione mafiosa e gli amministratori dell’ente considerato infiltrato devono essere “concreti, univoci e rilevanti” ed assumere una valenza tale da determinare “un’alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere l’imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati”». Riprendendo precedenti sentenze emesse dallo stesso CdS ricorda che «il condizionamento può rilevare come fattore funzionale, allorquando, cioè, le cosche incidono sulla gestione amministrativa dell’ente, ricevendone sicuri vantaggi, e solo una valutazione complessiva, contestualizzata anche sul piano territoriale, può condurre ad un appropriato esame della delibera di scioglimento, quale tutela avanzata approntata dall’ordinamento giuridico, in virtù di una valutazione degli elementi, posti a base della delibera, che costituisca bilanciata sintesi e mai mera sommatoria dei singoli elementi stessi». Principi ai quali non si attenuto il Tar del Lazio, che riceve qualche bacchettata, «allorquando non ha esaminato nel loro complesso, come doveva, l’insieme di tali elementi, oggettivi e soggettivi, dai quali si traeva la ragionevole conclusione di un più che probabile condizionamento mafioso dell’ente, anche a discapito della volontà, e del contributo, dei singoli amministratori».
LE “FUGHE” DOPO L’INDAGINE CRISALIDE Amara, infine, la considerazione già messa in evidenza dal prefertto di Catanzaro e ripresa dal CdS riguardo alle «dimissioni “a tappeto” di importanti esponenti politici locali dalle loro rispettive cariche, con conseguenti surroghe, che sono seguite – e, si direbbe, conseguite – all’insediamento della commissione d’accesso», dimissioni che «non modificano, ma anzi aggravano il quadro di insieme, perché «costituiscono un ulteriore indizio del sistema utilizzato per nascondere l’infiltrazione ed il condizionamento della criminalità organizzata dietro un apparente perbenismo». (a.truzzolillo@corrierecal.it)

 

Fonte:https://corrieredellacalabria.it