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Salva-Rixi, i legali provano a usare il nuovo “316 ter”

Il Fatto Quotidiano, martedì 15 gennaio 2019

Salva-Rixi, i legali provano a usare il nuovo “316 ter”

Gli imputati della Rimborsopoli ligure pronti a chiedere la derubricazione del reato per puntare alla prescrizione

di ILARIA PROIETTI E FERRUCCIO SANSA

Gli avvocati affilano le lame. Invocano la nuova legge. E i processi per le Rimborsopoli rischiano di andare a gambe all’aria. Ieri e oggi erano previste due udienze per i diversi filoni dell’inchiesta ligure che vede imputato tra gli altri il viceministro Edoardo Rixi (con quasi mezzo consiglio regionale). E subito si è capito che le difese dei politici intendono invocare l’applicazione del nuovo articolo 316 ter – contenuto in un emendamento leghista alla legge Anticorruzione voluta dal governo giallo-verde – che potrebbe permettere di derubricare il reato da peculato a indebita percezione di erogazione o di fondi pubblici. Risultato, se i magistrati sposassero la tesi: pena ridotta e soprattutto prescrizione. Lo si è visto ieri nel primo processo che vede imputato anche Rixi: Pietro Bogliolo e Andrea Corradino, difensori di due imputati, hanno chiesto, seppure in via subordinata a un’as solu zione, la riformulazione del reato.

OGGI, APPUNTO, tocca al secondo filone. E Alessandro Vaccaro, difensore di Matteo Rosso (FdI), ha già avvertito la Corte di essere intenzionato a sollevare la questione, forte di una recente pronuncia della Corte d’Appello di Milano, in parte però rovesciata dalla Cassazione. Invece Mattia Crucioli, avvocato e senatore del M5S, si dice sicuro che la novità non cambierà i processi. Una presa di posizione che, però, susciterà ulteriori polemiche perché a giudicare il secondo filone è Riccardo Crucioli, magistrato e fratello del senatore. Il parlamentare M5S non ha dubbi: “Quella modifica non porterà vantaggi a chi è accusato di peculato. E quindi, a mio avviso, Raffaele Cantone (il presidente de ll ’Anticorruzione aveva detto che “il rischio per i processi c’è, ma senza automatismi”, ndr) ha preso una cantonata”, dice Crucioli. Aggiunge: “Non ho idea se i parlamentari della Lega che hanno presentato l’emendamento avessero delle intenzioni recondite. Quel che è certo è che, se c’è stata malizia, hanno fatto male i calcoli. La distinzione tra peculato e indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato resta: nel primo caso – sostiene Crucioli – deve trattarsi dell’appropriazione di un bene di cui il pubblico ufficiale sia in possesso per ragioni del suo ufficio. Il 316 ter invece continuerà a punire chi si adoperi per ottenere i fondi, magari attraverso false dichiarazioni. Ma a prescindere da chi sia a compiere l’uno o l’altro, i due reati restano diversi. Con buona pace di chi parla di grimaldelli utilizzabili per derubricare l’accusa di peculato” sottolinea il senatore-avvocato Crucioli citando le pronunce della Cassazione che sui consiglieri regionali si è espressa negli ultimi anni distinguendo tra le varie condotte. Una questione di lana caprina. Una cosa, però, è certa: la nuova norma dell’anticorruzione complica, e non poco, i processi e potrebbe di fatto azzerarli. La vecchia legge infatti diceva: “Chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omis – sione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti…”. Proprio la prima parola, chiunque, lasciava spazio all’in – terpretazione che il reato fosse stato concepito soprattutto per il cittadino comune, mentre a pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio si sarebbe dovuta applicare la norma specifica del peculato. Ma ecco arrivare la Spazzacorrotti che ha capovolto i giochi grazie a un emendamento firmato da dieci leghisti e votato tra l’altro da Lega e M5S: “La pena è della reclusione da 1 a 4 anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri”. Un’aggravante che, però, rischia di ottenere l’effetto opposto: l’im – punità. Il 316 ter, a detta di diversi esperti di diritto, ora si può applicare più agevolmente agli imputati delle spese pazze. Ma i pm di Torino e Palermo, interpellati dal sito del Fatto, sono di diverso parere: il comma potrebbe non valere per chi è accusato di peculato: quel reato è comunque una fattispecie diversa rispetto all’indebi – ta percezione di erogazioni a danno dello Stato. Anche quando è commessa da pubblici ufficiali.