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Riforma del Csm e ordinamento giudiziario: ecco cosa prevede il testo

Riforma del Csm e ordinamento giudiziario: ecco cosa prevede il testo

Luca Grossi 14 Aprile 2022

Un sistema misto, binominale con quota proporzionale, e il sorteggio dei distretti di Corte d’Appello per formare i collegi per l’elezione dei togati al Consiglio superiore della magistratura. Nuove regole sulle nomine ai vertici degli uffici giudiziari. Stop alle porte girevoli tra politica e magistratura, con il divieto di esercitare in contemporanea funzioni giurisdizionali e ricoprire incarichi elettivi e governativi, un solo passaggio di funzioni tra pm-giudice (separazione di fatto delle carriere) e viceversa, tetto agli incarichi fuori ruolo e il ‘fascicolo personale’ dei magistrati. Sono questi i punti rilevanti del testo sulla riforma del CSM e dell’ordinamento giudiziario licenziato dalla commissione giustizia della Camera, che ha concluso la notte scorsa il voto sugli emendamenti alle proposte del governo e oggi con il mandato al relatore ha dato il via libera definitivo al testo, che sarà in Aula il 19 aprile.
Il testo di riforma così com’è stato presentato non arginerà il potere delle correnti e trasformerà i magistrati in macchine burocratiche asservite alla logica delle ‘carte a posto’. “La riforma costituisce un’ulteriore dimostrazione di una pericolosa voglia di rivalsa nei confronti della magistratura. Il segnale di un vero e proprio regolamento di conti”. Così aveva detto il consigliere togato Nino Di Matteo“Alcune norme – aveva aggiunto il magistrato – come quelle sul sistema elettorale del Csm, sono del tutto inidonee a limitare lo strapotere delle correnti, il peso decisivo dei capi corrente, nella individuazione dei candidati”. “Le norme che riguardano il fascicolo di rendimento del magistrato, la pressoché totale separazione delle carriere di pm e giudici, la partecipazione degli avvocati ai pareri sulle valutazioni di professionalità dei giudici, rispondono a un preciso disegno: quello di burocratizzare la magistratura, di gerarchizzare i singoli magistrati, di renderli attenti soltanto ai numeri e alle statistiche piuttosto che a rendere giustizia, di impaurirli, rendendoli più soggetti alla volontà dei capi degli uffici e più esposti a possibili interferenze esterne“.

Separazione de facto delle carriere
Il testo prevede un solo passaggio tra funzioni requirenti e giudicanti nel penale, entro i 10 anni dall’assegnazione della prima sede (escluso quindi il periodo del tirocinio). Limite che non vale per il passaggio al settore civile o dal settore civile alle funzioni requirenti nonché per il passaggio alla Procura generale della Cassazione.

Fascicolo personale del magistrato
Attualmente, ad ogni valutazione di professionalità (ogni 4 anni fino alla settima valutazione) il magistrato deve produrre al Consiglio giudiziario, e poi al CSM, provvedimenti a campione sull’attività svolta e statistiche relative alle attività proprie e comparate a quelle dell’ufficio di appartenenza. Già è prevista l’esistenza di segnalazioni in caso di ‘significative anomalie’. La riforma prevede l’implementazione annuale (non più ogni 4 anni) del fascicolo personale del magistrato già esistente, con la storia complessiva delle attività svolte.  “Inutile nascondersi dietro a un dito – aveva scritto Gian Carlo Caselli sul il Fatto Quotidiano’ – siamo di fronte a un’ipotesi di ‘schedatura’ con le implicazioni negative che possono derivarne ai magistrati ‘sgraditi’ a tutti coloro che troppa legalità (soprattutto se li riguarda) gli dà l’orticaria e sono da sempre avvezzi al sistema della difesa non ‘nel’ ma ‘dal’ processo, cui la schedatura apre ulteriori prospettive: nel senso che chi può e conta avrà buon gioco per far valere tutte le sua carte – anche mediatiche – che possono influire sulla schedatura (pardon: fascicolo di valutazione) del magistrato. E il magistrato non troppo dotato di etica della responsabilità (ce ne sono: anche in magistratura nessuno nasce ‘imparato’), prima di occuparsi di un imputato eccellente di provata ‘suscettibilità’, potrebbe essere tentato di porsi qualche interrogativo circa le possibili ricadute sulla sua pagella”. Dovrebbe essere infatti ovvio – ha scritto ancora Caselli – che la ricostruzione dei fatti e la valutazione del materiale probatorio raccolto sono strutturalmente opinabili, soggettive. Per cui è evidente come sia la struttura stessa del processo articolata su più gradi di giudizio che può portare a esiti contrastanti se non opposti: perché se i vari gradi fossero destinati semplicemente a essere la fotocopia l’uno dell’altro non avrebbero nessun senso di esistere. Nessuno. In sostanza, il pluralismo giudiziario, con la sua ‘congenita’ possibilità di esiti difformi, è segno che il sistema (nel disegno di chi lo ha congegnato) funziona: perciò non può essere materia per schedature! Neppure nascondendo la mano sotto la formula “caratteri di significativa anomalia”, che nella sua genericità può ben prestarsi a interpretazioni divergenti, magari di comodo, con ampi spazi per la discrezionalità e persino per l’arbitrio”.

Riforma del Consiglio Superiore
Il Csm torna a 30 membri: 20 togati (2 di legittimità, 5 pm e 13 giudici), 10 laici, più i 3 componenti di diritto: il presidente della Repubblica; il primo presidente e il procuratore generale della Cassazione. Al sistema elettorale come approvato in Consiglio dei ministri l’11 febbraio scorso, maggioritario con correttivo proporzionale, si è aggiunto il sorteggio dei distretti di Corte d’Appello per formare i collegi. È un sistema elettorale misto che lascia la possibilità alle singole candidature individuali di emergere senza necessità di collegarsi a liste. Si basa infatti su candidature individuali: ciascun candidato presenta liberamente la sua candidatura senza necessità di presentatori. Devono esserci un minimo di 6 candidati in ogni collegio binominale, di cui almeno la metà del genere meno rappresentato e se non arrivano candidature spontanee o non si garantisce la parità di genere si integra con sorteggio per arrivare al minimo dei candidati previsti; sorteggio previsto anche per riequilibrare le candidature del genere meno rappresentato.

Per le nomine di incarichi di vertice
Per gli incarichi ai vertici degli uffici giudiziari, direttivi e semidirettivi, l’assegnazione si dovrà decidere in base all’ordine cronologico delle scoperture, per evitare le cosiddette nomine a pacchetto. Si valorizza molto la formazione, si rendono trasparenti le procedure di selezione e si prevede l’obbligo di audizione di non meno di 3 candidati per quel posto.

Porte girevoli
La riforma introduce il divieto di esercitare in contemporanea funzioni giurisdizionali e ricoprire incarichi elettivi e governativi, come invece possibile oggi. Il divieto vale sia per cariche elettive nazionali e locali sia per gli incarichi di governo nazionali, regionali e locali. È previsto l’obbligo di collocarsi in aspettativa, senza assegni in caso di incarichi locali, per l’assunzione dell’incarico (oggi, almeno in alcuni casi, c’è cumulo di indennità con lo stipendio del magistrato). I magistrati che hanno ricoperto cariche elettive di qualunque tipo al termine del mandato non possono più tornare a svolgere funzioni giurisdizionali: quelli ordinari vengono collocati fuori ruolo presso il ministero di appartenenza e altre amministrazioni ministeriali, oltre che presso l’Avvocatura dello Stato. Resta la possibilità di assumere funzioni non giurisdizionali presso le sezioni consultive del Consiglio di Stato, le sezioni di controllo della Corte dei Conti e l’Ufficio del Massimario della Cassazione. Per i magistrati amministrativi e contabili è prevista la collocazione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. I magistrati che si sono candidati in competizioni elettorali e non sono stati eletti per tre anni non possono tornare a lavorare nella regione che ricomprende la circoscrizione elettorale in cui si sono candidati né in quella in cui si trova il distretto dove lavoravano, non possono assumere incarichi direttivi e svolgere le funzioni penali più delicate. Se provenivano da uffici con competenza nazionale (ad esempio la Cassazione), non possono svolgere funzioni direttamente giurisdizionali per tre anni.

Magistrati fuori ruolo
Stretta sul numero dei magistrati fuori ruolo, oggi sono 200. Questo punto è un principio di delega e il nuovo numero si stabilirà con i decreti attuativi. Il fuori ruolo non è possibile prima di 10 anni di effettivo esercizio delle funzioni giurisdizionali, e neanche se c’è scopertura nell’ufficio di appartenenza. Inoltre deve intercorrere un periodo di tempo tra un incarico di fuori ruolo e l’altro. Il limite massimo è ridotto a 7 anni (con eccezione a 10 anni per organi costituzionali, di rilievo costituzionale, per organi di governo).

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fonte:https://www.antimafiaduemila.com/home/mafie-news/306-giustizia/89098-riforma-del-csm-e-ordinamento-giudiziario-ecco-cosa-prevede-il-testo.html