IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE
E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Visto il decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, recante «Nuove
norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per
la protezione dei testimoni di giustizia, nonche' per la protezione
ed il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la
giustizia», e successive integrazioni e modificazioni;
Visto l'articolo 7, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il
perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche
amministrazioni»;
Visto, in particolare, l'articolo16-ter del citato decreto-legge 15
gennaio 1991, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 15 marzo 1991, n. 82;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento di lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni» e successive integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 13 maggio 2005, n. 138,
adottato di concerto con il Ministro della giustizia, recante «Misure
per il reinserimento sociale dei collaboratori di giustizia e delle
altre persone sottoposte a protezione, nonche' dei minori compresi
nelle speciali misure di protezione»;
Sentita la Commissione centrale di cui all'articolo 10, comma 2 del
citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato resi dalla Sezione consultiva
per gli atti normativi del Governo nelle adunanze del 28 agosto 2014
e del 23 ottobre 2014;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988,
n. 400 in data 17 ottobre 2014;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Norme definitorie
1. Ai sensi del presente regolamento, per Commissione centrale si
intende la Commissione centrale di cui all'articolo 10 del
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.
2. Per Servizio centrale si intende il Servizio centrale di
protezione di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge 15 gennaio
1991, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15
marzo 1991, n. 82, per l'attuazione e la specificazione delle
modalita' esecutive del programma speciale di protezione deliberato
dalla Commissione centrale.
3. Per Funzione Pubblica si intende il Dipartimento della Funzione
pubblica istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei
ministri.
4. Per amministrazione pubblica si intendono i soggetti pubblici di
cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. Al programma di assunzione di cui all'articolo 16-ter, comma 1,
lettera e-bis) e comma 2-bis, del citato decreto-legge 15 gennaio
1991, n. 8, si provvede per chiamata diretta nominativa, nell'ambito
dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive integrazioni
e modificazioni.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 7, comma 1,
lettere a) e b) del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di
obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche
amministrazioni).
«Art. 7 (Disposizioni in materia di collocamento
obbligatorio, di commissioni mediche dell'amministrazione
della pubblica sicurezza, di lavoro carcerario, nonche' di
interpretazione autentica). - 1. All'art. 16-ter del
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera e) e' inserita la
seguente:
"e-bis) ad accedere, anche se non piu' sottoposti allo
speciale programma di protezione, a un programma di
assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e
funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle
professionalita' possedute, fatte salve quelle che
richiedono il possesso di specifici requisiti;";
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Alle assunzioni di cui al comma 1, lettera
e-bis), si provvede per chiamata diretta nominativa,
nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'art. 2, commi
2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, nei limiti dei posti vacanti
nelle piante organiche delle Amministrazioni interessate e
nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di
assunzioni, sulla base delle intese conseguite fra il
Ministero dell'interno e le Amministrazioni interessate. A
tal fine, si applica ai testimoni di giustizia il diritto
al collocamento obbligatorio con precedenza previsto
dall'art. 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407,
in materia di vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata. Con decreto del Ministro dell'interno, emanato
ai sensi dell'art. 17-bis, di concerto con il Ministro per
la pubblica amministrazione, sentita la commissione
centrale di cui all'art. 10, comma 2, sono stabilite le
relative modalita' di attuazione, anche al fine di
garantire la sicurezza delle persone interessate. Con il
medesimo decreto sono espressamente stabiliti i criteri di
riconoscimento del diritto ai soggetti non piu' sottoposti
allo speciale programma di protezione, anche in relazione
alla qualita' ed entita' economica dei benefici gia'
riconosciuti e alle cause e modalita' della revoca del
programma di protezione."».
Note alle premesse:
- Per il testo dell'art. 7, comma 1, lettere a) e b),
del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, si veda nella
nota al titolo.
- Si riporta il testo vigente degli articoli 10 e
16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n.
82 (Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo
di estorsione e per la protezione dei testimoni di
giustizia, nonche' per la protezione e il trattamento
sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia):
«Art. 10 (Commissione centrale per la definizione e
applicazione delle speciali misure di protezione). - 1.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro della giustizia, sentiti i Ministri
interessati, e' istituita una commissione centrale per la
definizione e applicazione delle speciali misure di
protezione.
2-bis. La commissione centrale e' composta da un
Sottosegretario di Stato all'interno che la presiede, da
due magistrati e da cinque funzionari e ufficiali. I
componenti della commissione diversi dal presidente sono
preferibilmente scelti tra coloro che hanno maturato
specifiche esperienze nel settore e che siano in possesso
di cognizioni relative alle attuali tendenze della
criminalita' organizzata, ma che non sono addetti ad uffici
che svolgono attivita' di investigazione, di indagine
preliminare sui fatti o procedimenti relativi alla
criminalita' organizzata di tipo mafioso o
terroristico-eversivo.
2-ter. Sono coperti dal segreto di ufficio, oltre alla
proposta di cui all'art. 11, tutti gli atti e i
provvedimenti comunque pervenuti alla commissione centrale,
gli atti e i provvedimenti della commissione stessa, salvi
gli estratti essenziali e le attivita' svolte per
l'attuazione delle misure di protezione. Agli atti e ai
provvedimenti della commissione, salvi gli estratti
essenziali che devono essere comunicati a organi diversi da
quelli preposti all'attuazione delle speciali misure di
protezione, si applicano altresi' le norme per la tenuta e
la circolazione degli atti classificati, con classifica di
segretezza adeguata al contenuto di ciascun atto.
2-quater. Per lo svolgimento dei compiti di segreteria
e di istruttoria, la commissione centrale si avvale
dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle
Forze di polizia. Per lo svolgimento dei compiti di
istruttoria, la commissione puo' avvalersi anche del
Servizio centrale di protezione di cui all'art. 14.
2-quinquies. La tutela avverso i provvedimenti della
commissione centrale con cui vengono applicate, modificate
o revocate le speciali misure di protezione anche se di
tipo urgente o provvisorio a norma dell'art. 13, comma 1,
e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.
2-sexies.
2-septies.
2-octies.
2-nonies. Con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
vengono stabilite le modalita' di corresponsione dei
gettoni di presenza ai componenti della commissione
centrale ed al personale chiamato a partecipare con compiti
di segreteria e di istruttoria alle riunioni della medesima
commissione. All'onere derivante dall'attuazione del
presente comma, determinato nella misura massima di 42.000
euro per l'anno 2002 e di 100.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3.
(Omissis).».
«Art. 16-ter (Contenuto delle speciali misure di
protezione). - 1. I testimoni di giustizia cui e' applicato
lo speciale programma di protezione hanno diritto:
a) a misure di protezione fino alla effettiva
cessazione del pericolo per se' e per i familiari;
b) a misure di assistenza, anche oltre la cessazione
della protezione, volte a garantire un tenore di vita
personale e familiare non inferiore a quello esistente
prima dell'avvio del programma, fino a quando non
riacquistano la possibilita' di godere di un reddito
proprio;
c) alla capitalizzazione del costo dell'assistenza, in
alternativa alla stessa;
d) se dipendenti pubblici, al mantenimento del posto di
lavoro, in aspettativa retribuita, presso l'amministrazione
dello Stato al cui ruolo appartengono, in attesa della
definitiva sistemazione anche presso altra amministrazione
dello Stato;
e) alla corresponsione di una somma a titolo di mancato
guadagno, concordata con la commissione, derivante dalla
cessazione dell'attivita' lavorativa propria e dei
familiari nella localita' di provenienza, sempre che non
abbiano ricevuto un risarcimento al medesimo titolo, ai
sensi della legge 23 febbraio 1999, n. 44. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 13 della
legge 23 febbraio 1999, n. 44, e il Dipartimento della
pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e' surrogato,
quanto alle somme corrisposte al testimone di giustizia a
titolo di mancato guadagno, nei diritti verso i
responsabili dei danni. Le somme recuperate sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
allo stato di previsione del Ministero dell'interno in
deroga all'art. 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24
dicembre 2007, n. 244;
e-bis) ad accedere, anche se non piu' sottoposti allo
speciale programma di protezione, a un programma di
assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e
funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle
professionalita' possedute, fatte salve quelle che
richiedono il possesso di specifici requisiti;
f) a mutui agevolati volti al completo reinserimento
proprio e dei familiari nella vita economica e sociale.
2. Le misure previste sono mantenute fino alla
effettiva cessazione del rischio, indipendentemente dallo
stato e dal grado in cui si trova il procedimento penale in
relazione al quale i soggetti destinatari delle misure
hanno reso dichiarazioni.
2-bis. Alle assunzioni di cui al comma 1, lettera
e-bis), si provvede per chiamata diretta nominativa,
nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'art. 2, commi
2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, nei limiti dei posti vacanti
nelle piante organiche delle Amministrazioni interessate e
nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di
assunzioni, sulla base delle intese conseguite fra il
Ministero dell'interno e le Amministrazioni interessate. A
tal fine, si applica ai testimoni di giustizia il diritto
al collocamento obbligatorio con precedenza previsto
dall'art. 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407,
in materia di vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata. Con decreto del Ministro dell'interno, emanato
ai sensi dell'art. 17-bis, di concerto con il Ministro per
la pubblica amministrazione, sentita la commissione
centrale di cui all'art. 10, comma 2, sono stabilite le
relative modalita' di attuazione, anche al fine di
garantire la sicurezza delle persone interessate. Con il
medesimo decreto sono espressamente stabiliti i criteri di
riconoscimento del diritto ai soggetti non piu' sottoposti
allo speciale programma di protezione, anche in relazione
alla qualita' ed entita' economica dei benefici gia'
riconosciuti e alle cause e modalita' della revoca del
programma di protezione.
3. Se lo speciale programma di protezione include il
definitivo trasferimento in altra localita', il testimone
di giustizia ha diritto ad ottenere l'acquisizione dei beni
immobili dei quali e' proprietario al patrimonio dello
Stato, dietro corresponsione dell'equivalente in denaro a
prezzo di mercato. Il trasferimento degli immobili e'
curato da un amministratore, nominato dal direttore della
sezione per i testimoni di giustizia del Servizio centrale
di protezione tra avvocati o dottori commercialisti
iscritti nei rispettivi albi professionali, di comprovata
esperienza.».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario.
- Il decreto ministeriale 13 maggio 2005, n. 138
(Misure per il reinserimento sociale dei collaboratori di
giustizia e delle altre persone sottoposte a protezione,
nonche' dei minori compresi nelle speciali misure di
protezione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19
luglio 2005, n. 166.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17, commi 3 e
4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.».
Note all'art. 1:
- Per il testo degli articoli 10 e 16-ter del
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, si veda nelle note
alle premesse.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 14 del citato
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8:
«Art. 14 (Servizio centrale di protezione). - 1. Alla
attuazione e alla specificazione delle modalita' esecutive
del programma speciale di protezione deliberato dalla
commissione centrale provvede il Servizio centrale di
protezione istituito, nell'ambito del Dipartimento della
pubblica sicurezza, con decreto del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica che ne stabilisce la
dotazione di personale e di mezzi, anche in deroga alle
norme vigenti, sentite le amministrazioni interessate. Il
Servizio centrale di protezione e' articolato in due
sezioni, dotate ciascuna di personale e di strutture
differenti e autonome, aventi competenza l'una sui
collaboratori di giustizia e l'altra sui testimoni di
giustizia. Il Capo della polizia - direttore generale della
pubblica sicurezza coordina i rapporti tra prefetti e tra
autorita' di sicurezza nell'attuazione degli altri tipi di
speciali misure di protezione, indicate nei decreti di cui
all'art. 17-bis, comma 1, la cui determinazione spetta al
prefetto del luogo di residenza attuale del collaboratore,
anche mediante impieghi finanziari non ordinari
autorizzati, a norma dell'art. 17, dallo stesso Capo della
polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 1, comma
2, e 2, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165:
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione) (Art. 1
del decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato
dall'art. 1 del decreto legislativo n. 80 del 1998). -
(Omissis).
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.».
«Art. 2 (Fonti) (Art. 2, commi da 1 a 3 del decreto
legislativon. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art.
2 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 2
del decreto legislativo n. 80 del 1998). - (Omissis).
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle
disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice
civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato
nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute
nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a
carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge,
regolamento o statuto, che introducano discipline dei
rapporti di lavoro la cui applicabilita' sia limitata ai
dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie
di essi, possono essere derogate da successivi contratti o
accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono
ulteriormente applicabili, solo qualora cio' sia
espressamente previsto dalla legge.
3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2
sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono
stipulati secondo i criteri e le modalita' previste nel
titolo III del presente decreto; i contratti individuali
devono conformarsi ai principi di cui all'art. 45, comma 2.
L'attribuzione di trattamenti economici puo' avvenire
esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi
previsti dai commi 3-ter e 3-quater dell'art. 40 e le
ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all'art.
47-bis, o, alle condizioni previste, mediante contratti
individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti
amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non
previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data
dall'entrata in vigore dal relativo rinnovo contrattuale. I
trattamenti economici piu' favorevoli in godimento sono
riassorbiti con le modalita' e nelle misure previste dai
contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne
conseguono incrementano le risorse disponibili per la
contrattazione collettiva.».