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Processo “Damasco2” Fondi. Testimoni condizionati

Processo antimafia Damasco 2: testimoni condizionati e capi di imputazione modificati per il malaffare di Fondi e il sistema pilotato per l’affidamento dei servizi comunali.

Potrebbe riassumersi così l’udienza di ieri che, iniziata con circa due ore di ritardo rispetto all’avvio fissato alle 9.30, si è protratta fino alle 16 del pomeriggio con lunghissimi tempi d’attesa per le ordinanze del Tribunale in merito alle richieste delle parti presentate lunedì: accolte quelle del pubblico ministero, respinte quasi tutte quelle delle difese. E così il collegio presieduto da Lucia Aielli, giudici a latere Valentina Valentini e Mara Mattioli, ha stabilito che sussistono le condizioni per le contestazioni delle testimonianze in aula – articolo 500 comma 4 del Codice di procedura penale richiamato dal Pm Maria Cristina Palaia – in quanto difformi da quelle rese nel corso di indagini, a causa di condizionamenti. Una circostanza tutt’altro che trascurabile e che sposta sulla via della tangente le risultanze finora prodotte nel dibattimento. A nulla sono valse le opposizioni degli avvocati volte a evidenziare come in aula le «discrepanze» tra le sommarie informazioni testimoniali e il contenuto delle deposizioni rese in aula siano state già motivate dai singoli testi e che la richiesta del Pm appariva pertanto lesiva del diritto di difesa dei diversi imputati. L’avvocato Giulio Mastrobattista a tal proposito ha anche minacciato la rinuncia al mandato di difesa, mentre l’avvocato Angelo Palmieri, che tra i diversi imputati assiste anche uno dei principali, Carmelo Tripodo, ha apertamente fatto riferimento alla violazione dell’articolo 111 della Costituzione relativo al giusto processo. Il Tribunale nella sua ordinanza, con la quale è stata accolta anche la contestuale richiesta del Pm di acquisizione delle  Sit (Sommarie informazioni testimoniali), ha sostenuto che i testimoni condizionati, Francesco Anitucci, Carmine Benincasa, Giuseppe Fontanella, Antonio Apicella, Rocco Perrone e Fabio Cipolla, sono entrati troppe volte in contraddizione, che alle contestazioni non hanno fornito motivazioni convincenti e che sono ricorsi alla formula del «non ricordo». Dunque, il collegio ha ritenuto sussistenti le ragioni del Pm. A questo punto l’avvocato Giuseppe Lauretti per conto dell’imputato Antonino D’Errigo ha depositato la richiesta di ricusazione del giudice Aielli per inosservanza del giusto processo. Ma se il Tribunale ha accolto qualche istanza delle difese, come ad esempio quella dell’avvocato Riccardo Amadei affinché fosse concessa la facoltà al suo assistito Franco Peppe a rilasciare spontanee dichiarazioni, il pubblico ministero che già aveva incassato il suo successo in ambito dell’articolo 500 comma 4 ha fatto il bis con la richiesta di modifica dei capi d’imputazione. Capi di imputazione che hanno toccato in maniera evidente soprattutto la posizione di Igor Catalano, difeso da Mastrobattista e Domenico Oropallo. Accusato di estorsione e associazione a delinquere per fatti fino al 2000, Catalano si trova ora imputato per reati commessi fino al 2006  con conseguente allungamento dei termini di prescrizione. Una circostanza che cambia le carte in tavola, soprattutto per la difesa e l’esercizio della stessa. Inascoltate le osservazioni dell’avvocato Oropallo che al collegio della Aielli ha fatto notare come la modifica dei capi di imputazione sia facoltà del giudice che ha emesso il provvedimento, in questo caso il Gup per il decreto che ha disposto il giudizio. «L’intervento del Pm non è sufficiente – ha detto -,  ci troveremmo di fronte ad un altro processo». A nulla sono valse anche le obiezioni di Palmieri volte a sottolineare come gli imputati si siano difesi, nel corso del dibattimento, per determinati capi di imputazione oggi modificati. Modificati a tal punto che il Tribunale ha concesso i termini a difesa. Si torna in aula il prossimo 21 ottobre alle 12.

Rita Cammarone

(Tratto da La Provincia)