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Parliamo di: Processo breve

CARO CITTADINO, PROVIAMO A PARLARE DI “PROCESSO BREVE”.

RIFLESSIONI E DOMANDE, INSIEME.

1. Il disegno di legge n.1880 appena presentato al Senato prevede, per il processo penale, che l’imputato di reati puniti con pene inferiori nel massimo a dieci anni non possa più essere processato, e che quindi il reato da lui eventualmente commesso non possa più essere sanzionato, se sono decorsi due anni dal momento in cui il pubblico ministero compie un atto che costituisce esercizio dell’azione penale e non è intervenuta la sentenza di condanna in primo grado; ovvero due anni tra questa e la sentenza di appello; o due anni tra quella di appello e la sentenza della corte di cassazione. Se poi la corte di cassazione annulla la sentenza di uno dei gradi precedenti, è necessario che entro un anno da quella data si arrivi alla sentenza irrevocabile. Altrimenti l’effetto è lo stesso: niente più processo, niente più possibilità di accertare la responsabilità dell’imputato e, nel caso questa sussista, di applicare la sanzione prevista dalla legge penale.

2. Alcuni dei sostenitori di questa proposta dicono che essa è simile ad altra presentata da esponenti autorevoli del centro sinistra nel 2006, mai discussa.

Quella proposta (era il disegno di legge n. 878 del Senato) nasceva per cancellare la legge sulla cosiddetta prescrizione breve appena approvata (la numero 251 del 2005) ed effettivamente prevedeva anch’essa questo nuovo istituto denominato della “prescrizione del procedimento”, ma con almeno due importanti differenze.

Mentre prevedeva l’estinzione del processo (e quindi l’impossibilità di accertare ed eventualmente sanzionare la responsabilità) nel caso in cui dalla sentenza di primo grado non fosse intervenuta la sentenza d’appello entro due anni, e così tra la sentenza di appello e quella di cassazione, ben diversa era la disciplina proposta fino alla sentenza di primo grado e dopo l’eventuale annullamento della corte di cassazione. Era infatti previsto un termine massimo di quattro anni (cioè il doppio) fino alla sentenza di primo grado, così ripartito: due anni dall’esercizio dell’azione penale all’apertura del dibattimento di primo grado e due anni per il giudizio di primo grado fino alla sentenza. E, quanto all’ipotesi dell’annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione, era previsto un termine di due anni entro il quale doveva intervenire non la sentenza irrevocabile ma una “nuova sentenza da parte della Corte di cassazione”, quindi con la possibilità di ulteriore annullamento e giudizio, sempre nei due anni successivi.

3. Entrambe le proposte prevedono cause di sospensione di questi termini (ad esempio per autorizzazione a procedere o altra causa di sospensione imposta dalla legge – ad esempio la pendenza di una questione di legittimità costituzionale – ovvero nel caso di rinvio per impedimento dell’imputato o del difensore o su loro richiesta salva l’ipotesi dell’assoluta necessità di acquisire la prova). Solo la proposta 878 però prevedeva la sospensione di questi termini anche nel caso di mancata presentazione, allontanamento o partecipazione del difensore, che lasciasse l’imputato privo di assistenza: ipotesi di rilievo, perché riguarda tutti i casi di “giochetti” tra revoche del e rinunce al mandato fiduciario, con i vari eventuali termini a difesa.

Solo la proposta appena presentata dal centro destra prevede invece la non applicazione di questi termini ad alcuni tipi di reati: tra questi i delitti associativi, i furti aggravati, lesioni personali e omicidi colposi commessi con violazione delle norme su igiene o sicurezza del lavoro o sulla circolazione stradale, i reati in materia di immigrazione irregolare; non la corruzione, la concussione e gli altri delitti contro la pubblica amministrazione o contro l’amministrazione della giustizia, le truffe o le ricettazioni, i falsi in bilancio, ad esempio. Anche il caso eclatante della Clinica Santa Rita di Milano ed in parte quello Parmalat riguardano reati cui si applicherà la nuova legge.

4. I promotori invocano l’applicazione della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, che condanna l’Italia per l’irragionevole durata dei propri processi, civili e penali. La Corte europea ha concretizzato tendenzialmente la durata di tre anni per il primo grado di giudizio, di due anni per l’appello, di un anno per l’eventuale giudizio davanti a corti di legittimità.

Sul punto vanno fatte due importanti precisazioni: la prima, che la Corte europea prevede che lo Stato che non rispetti tali termini paghi un indennizzo all’interessato, ma non dice affatto che se quei termini sono superati è garantita l’impunità degli eventuali colpevoli. La seconda, che quei termini (3, 2, 1) oltre ad essere tendenziali, perché bisogna tener conto anche della complessità dei casi e della condotta delle parti processuali, sono stati elaborati sulla base dei sistemi processuali della maggior parte degli Stati europei, che sono spesso molto diversi dal nostro: nessuno altro Stato europeo prevede infatti che tutti possano accedere, a discrezione e senza pregiudizio alcuno, a tre gradi di giudizio, né gli altri Stati prevedono un insieme di norme che rendono le celebrazioni di un intero procedimento penale (dall’esercizio dell’azione penale alla sentenza irrevocabile) faticose come le nostre.

5. La proposta attuale prevede poi che la nuova legge, se verrà approvata in questi termini, si applichi subito ai processi che sono in corso in primo grado.

Questi, che sono iniziati e proseguiti in assenza di una disciplina che prevedesse uno specifico termine, si troverebbero pertanto ‘ora per allora’ ‘fuori legge’, con la conseguente chiusura con effetto retroattivo di tutti i processi relativi ai reati non espressamente esclusi. Che è un po’ come cambiare l’orario di un treno già partito, dicendo alle Ferrovie che devono rimborsare tutti i biglietti perché, ora, si dice loro che il treno doveva arrivare molto prima di quanto era stabilito quando il treno è partito.

Ciò non vale invece per i processi che sono in appello e in cassazione, gradi di giudizio per i quali i nuovi termini si applicherebbero solo ai processi che raggiungono quella fase dal giorno dopo l’entrata in vigore della legge. Nulla dice la Relazione che accompagna il testo del disegno di legge sulle ragioni di tale differenza.

Ancora, la nuova legge non si applicherebbe agli imputati che hanno già almeno un precedente penale (quindi una sentenza passata in giudicato) per delitto.

Nulla viene detto di cosa succede se nello stesso processo vi sono più imputati, di cui uno ‘incensurato’ ed uno ‘condannato’: circostanza non secondaria perché oltre alla possibilità che lo stesso processo debba proseguire per uno ed interrompersi per l’altro, vi sono evidenti problemi di gestione dei processi. Infatti, pochissimo tempo fa (2008) il legislatore ha modificato l’art. 132 bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, prevedendo che il giudice debba dare priorità nella fissazione dei processi, tra gli altri, a quelli relativi agli imputati recidivi o detenuti anche per reato diverso da quello per cui si procede, nonché ai reati in materia di immigrazione e con violazione delle norme antinfortunistiche o della circolazione stradale. Ora, con questo disegno di legge, prevedendo l’estinzione del processo (e la non perseguibilità ulteriore) per molti reati commessi da ‘(formali) incensurati’ (rimane sempre ‘incensurato’ chi in ipotesi per più volte usufruisca della prescrizione del reato o, domani, del processo, anche dopo che sentenze emesse nelle precedenti fasi ne avessero accertata la responsabilità) lo stesso legislatore imporrebbe al giudice di fissare con precedenza anche i processi a carico degli incensurati. Insomma il giudice, in ragione di leggi diverse, che seguono logiche opposte, dovrebbe fissare ‘presto’ ‘tutti’ i processi.

Osserviamo incidentalmente che pure per questo è difficile fare il giudice; che pure per questo in Europa sorridono di noi ed i principi che la Corte europea per i diritti dell’uomo applica sulla base di ‘razionalità’ diffuse negli altri sistemi processuali divengono faticosamente concretizzabili nel nostro sistema.

6. Potrebbe così stupire il ‘non addetto ai lavori’ il fatto che questo disegno di legge, composto da soli due articoli, detti due norme in apparente contrasto tra loro per tutti i casi disciplinati dal “processo breve”.

Il primo articolo infatti, modificando la cosiddetta legge Pinto sull’indennizzo per i ritardi nella definizione dei processi penali e civili (impostaci dall’Europa) prevede che (anche nel processo penale) siano considerati ‘non irragionevoli’ i periodi che non eccedono i due anni “per il primo grado” (espressione che indica il processo, quindi dal rinvio a giudizio alla sentenza), i due anni per il grado di appello e i due anni per il giudizio di legittimità (davanti alla corte di cassazione), prevedendo poi un anno “in ogni caso di giudizio di rinvio”. Ma, come abbiamo visto, poi l’art. 2 prevede che i primi due anni decorrano prima, dall’esercizio dell’azione penale (che solo in un caso residuale corrisponde al rinvio a giudizio), e che dopo il primo annullamento con rinvio dalla corte di cassazione entro un anno si debba arrivare alla sentenza definitiva pena estinzione del processo.

Insomma, l’art. 2 detta una disciplina che impedisce l’applicazione dell’art. 1, perché i termini indicati sono uguali o inferiori a quelli considerati dall’art. 1, e poiché la conseguenza è l’estinzione del processo non sarebbero possibili processi che durino oltre i “termini ragionevoli”, chiusi prima.

Una possibile spiegazione si trova nella Relazione al disegno di legge, secondo cui l’estinzione dell’azione penale per violazione dei termini di ragionevole durata serve anche a “contenere entro limiti fisiologici il contenzioso derivante dalle procedure di equa riparazione (cd. Legge Pinto)”: insomma, “l’interesse all’accertamento delle responsabilità e all’applicazione della sanzione” – spiega ancora la Relazione – prevale sull’esigenza di dover corrispondere indennizzi per ritardi solo per i reati ritenuti più gravi.

Sembra quindi di comprendere che tra il pericolo di dover tirar fuori soldi e l’interesse a realizzare la pretesa punitiva nei confronti di chi commette reati che non siano tra quelli considerati gravi o di allarme sociale, lo Stato considererebbe prioritario il primo. Solo così può spiegarsi quest’altro per la verità un po’ oscuro passaggio della stessa Relazione: “questo meccanismo soddisfa … l’aspettativa dell’apparato giudiziario a concludere i processi senza subire altri effetti che non siano la propria scarsa sollecitudine …”.

Il “tecnico” coglie poi un’altra “curiosità”, questa volta a proposito della motivazione delle sentenze.

Sempre l’art. 1 stabilisce che se c’è stata la richiesta dell’interessato di trattare con priorità il “suo” processo – civile o penale (rare dovrebbero essere le richieste per quest’ultimo, almeno da parte dell’imputato di reati cui si applica il “processo breve”, visto che se non viene trattato tutto si dissolve) – allora “la motivazione della sentenza che definisce il giudizio è limitata ad una ‘concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto’ su cui la decisione si fonda”: ciò “salvo che nei processi penali”.

Peccato, però, che l’art. 132 del codice di procedura civile già preveda, per ‘tutti’ i processi, che la sentenza deve contenere la ‘concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione’; e che l’art. 546 lettera E del codice di procedura penale preveda, da tempo, che la sentenza contiene ‘la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata’. Insomma, per i processi civili ‘sollecitati’ si indica come previsione speciale quella che è già previsione generale per tutte le sentenze; per i processi penali ‘sollecitati’ sembra dirsi che la motivazione non può essere semplificata, ma la regola della concisione è già regola generale per tutti i casi.

Anche per questo modo di legiferare è difficile fare il giudice, nonostante una sapiente e coordinata campagna di disinformazione, per slogan ripetuti, oscuri le difficoltà reali ed indichi ignavia e protervia dei giudici come principale se non unica causa del malfunzionamento della giustizia.

7. Torniamo alle due radicali differenze tra le proposte del centro destra e del centro sinistra (questa, ripetiamo, mai discussa e rimasta senza seguito, ed ovviamente comunque anch’essa tutta da discutere proprio perché muove dalla stessa premessa dell’accettazione dell’idea di una “prescrizione del procedimento” senza intervenire sulle strutture).

Come visto, mentre quella del centro sinistra prevedeva quattro anni (2 fino all’apertura del dibattimento e ulteriori 2 fino alla sentenza del primo grado), quest’ultima prevede due anni come termine massimo da quando il pubblico ministero, chiusa la fase delle indagini preliminari, decide di esercitare l’azione penale, e la sentenza di primo grado. In questi due anni si deve, per diversi reati, svolgere l’udienza preliminare, poi procedere al dibattimento, con esame dei testi, eventuali perizie, eccetera.

I processi più complessi non possono ragionevolmente essere definiti in questo limite temporale.

Ne è esempio proprio il procedimento per i fatti della Clinica Santa Rosa di Milano, perché esso è anche un tipico caso di processo ‘virtuoso’ (dove tutto è stato fatto a tempo di record): recupero i dati dall’ottimo collega Paolo Carfì.

Gli imputati vengono arrestati nel giugno 2008; il 12 luglio 2008 il pubblico ministero chiede procedersi con giudizio immediato (è una forma di esercizio dell’azione penale, decorre il termine); il 17 luglio il GIP emette il decreto di rinvio a giudizio: 88 imputazioni di lesioni gravi, 40 truffe ai danni della Regione Lombardia e della ASSL, diverse decine di imputazioni di falso con riferimento alle cartelle cliniche. Il 2 dicembre il Tribunale tiene la prima udienza, con i nove imputati in stato di libertà e oltre 40 parti civili, oltre una cinquantina i difensori. Alla data del 12 novembre il Tribunale ha celebrato 43 udienze, sempre fino a tardo pomeriggio, quindi in media 4/5 al mese, mentre contestualmente il collegio definiva altre diverse centinaia di processi assegnati per la trattazione nel proprio ruolo; sono stati esaminati tutti i testi di accusa e difesa (154), debbono essere sentiti in contraddittorio tutti i periti d’ufficio e consulenti tecnici delle parti, all’esito il Tribunale dovrà decidere se procedere ad ulteriori approfondimenti peritali, con successivo esame dibattimentale in contraddittorio, e comunque con la discussione di tutte le parti.

Si riuscirà ad arrivare ad una sentenza sul merito (quale che sia il contenuto!) entro il 12 luglio del prossimo anno? Un processo del genere potrebbe anche in futuro essere fatto fisiologicamente giungendo alla prima sentenza in due anni dall’esercizio dell’azione penale?

Con la norma transitoria come attualmente prevista, pure per questo specifico processo tutto salterebbe, definitivamente.

Anche l’altra significativa differenza (due anni dall’annullamento con rinvio ad altra sentenza della cassazione, un anno dall’annullamento con rinvio alla sentenza definitiva) fa sì che ove il disegno di legge appena presentato diventasse norma com’è, nel caso di annullamento con rinvio al primo grado sarebbe aritmeticamente impossibile celebrare in un anno il primo grado, l’appello ed il giudizio di cassazione: quindi, se c’è annullamento con rinvio al primo grado il processo si chiude. Ma anche nel caso di annullamento con rinvio ad una corte d’appello il termine di un anno entro il quale deve intervenire il giudicato è iugulatorio: perché la sentenza di cassazione va scritta (e per avere un’idea del carico si pensi che secondo le statistiche ufficiali del 2008 meno di 150, in media, consiglieri di cassazione hanno scritto 48424 provvedimenti penali – una Corte … suprema che dovrebbe occuparsi di ‘fare diritto’…!); poi il fascicolo deve tornare in appello per il nuovo giudizio con un’altra sentenza, tornare in cassazione dove pure potrebbe trovare un altro annullamento (a volte le differenze di interpretazione sono del tutto fisiologiche).

8. Allora alcune domande possono essere fatte.

Qual è la logica per cui sono stati indicati due anni per una fase – dall’esercizio dell’azione penale alla sentenza di primo grado – in cui deve essere celebrato il vero e proprio processo, con esami di testi, periti, imputati, notifiche a tutti costoro, e sempre due anni per la fase di appello e poi per quella di cassazione, dove invece generalmente si fissa un’unica udienza e comunque si citano solo le parti?

Quale è la logica per cui viene previsto un termine, dopo l’eventuale annullamento con rinvio dalla cassazione, del tutto incompatibile con le evenienze fisiologiche di un processo?

Come si fa a trattare ‘tutti’ i processi in tempi brevi (abbiamo visto le norme che incoerentemente stabiliscono espressamente o impongono di fatto fissazioni tutte anticipate) se le notifiche vengono fatte a mezzo posta (scontando quindi le condizioni di funzionamento di altro soggetto del tutto autonomo).

Se gli straordinari per l’assistenza pomeridiana alle udienze non sono pagati e in moltissimi uffici la capacità del Giudice si manifesta nel destreggiarsi per privilegiare tra i vari processi gli adempimenti più ‘costosi’ (sentire comunque i testi, ad esempio) e ‘correre’ il più possibile fino alla ‘mannaia’ delle 14?

Se ogni fissazione di udienza supplementare diviene un dramma per la indisponibilità di aule, pubblici ministeri (che debbono osservare i propri turni e svolgere la propria attività di istituto) e personale?

Se il servizio di stenotipia è assicurato a singhiozzo e se i verbali non sono prontamente disponibili (imponendo rinvii per consentire alle parti di prenderne visione prima della discussione)?

Perché non si interviene invece – e contestualmente – per riordinare le circoscrizioni giudiziarie (è tristemente divertente notare che, nella campagna di disinformazione accorta in atto, viene esaltato il numero dei tribunali presenti in Italia, quando l’Associazione Nazionale Magistrati sollecita da tempo, con dati e proposte specifiche, la chiusura dei piccoli tribunali per razionalizzare le forze disponibili, e il Governo fa orecchio da mercante per non scontentare l’elettorato locale), rivedere le regole del procedimento penale prevedendo più contraddittorio sulla prova fin dalle indagini preliminari e semplificazione delle fasi di impugnazione oltre ad un sistema di notificazioni più efficace, dare le risorse indispensabili (il personale amministrativo che va in udienza deve essere pagato; il servizio di stenotipia deve funzionare; le aule devono essere disponibili)?

Avremmo processi che decidono nel merito (innocente o colpevole, non ‘il processo non si può più fare’), in tempi più adeguati ai principi europei ed all’art. 111 della Costituzione, dando un senso ai principi dell’obbligatorietà dell’azione penale e dell’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge.

Ma lo si vuole davvero?

CARLO CITTERIO

(Tratto da Movimento per la Giustizia)