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ALLA PREFETTURA DI LATINA
C’E’ IL TAVOLO TECNICO
SULLA NAVIGAZIONE A MOTORE NEL LAGO DI PAOLA (Accade anche nel lago Lungo a Sperlonga)
MERCOLEDI 01 LUGLIO 2009
LE NORME DA OSSERVARE PER MANTENERE UN LAGO A CINQUE STELLE
Il Lago di Paola è incluso in un’area di grande pregio ambientalistico e paesistico che gli ha fatto meritare di essere incluso nel Parco Nazionale del Circeo, che è uno dei soli cinque storici Parchi Nazionali d’Italia.
Per chi ancora non lo sapesse, il lago di Paola è inserito nei Siti d’Importanza Comunitaria (S.I.C.), è stato dichiarato Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.), è inserito in una delle poche zone umide d’Italia in esecuzione alla Convenzione di Ramsar, ed è stata dichiarata area da tutelare per legge, perché di notevole interesse pubblico, dal Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Per questi motivi, la navigazione a motore sul lago di Paola è stata vietata dall’art. 28 del Piano Territoriale Paesistico (P.T.P.)n. 13 [i]
Al Tavolo Tecnico che si terrà il giorno 30 giugno presso la Prefettura di Latina, oltre alle istituzioni pubbliche, saranno presenti pure alcune attività commerciali di Sabaudia che vorrebbero sfruttare il lago per la navigazione a motore, anche se su una sola parte del lago.
La Provincia di Latina ha preparato un decantato progetto di “riqualificazione” del lago di Paola.
Così come viene presentata, la riqualificazione sembra tendere a una verace tutela ambientale del lago di Paola. Non è vero. Il progetto di riqualificazione provinciale prevede opere che premettono la navigazione a motore come l’abbattimento del ponte Rosso.
Non solo. La Provincia, mentre da una parte prevede la cosiddetta “riqualificazione” da un’altra parte ed esattamente nel suo stesso Piano Territoriale Generale Provinciale (P.T.G.P.), nel capitolo “11 Relazionale”, prevede 200 posti barca che, nello stesso P.T.G.P., sono già indirizzati, precisati e specificati per la società Inland Sea di Alfredo Scalfati, non verso tutti.
Il lago e le sponde, la fauna e la vegetazione sono un’entità completa se rimane tutta d’un pezzo, infatti costituiscono un unicum non spezzettabile, connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati, pena la declassificazione di quegli importanti riconoscimenti ottenuti e mantenuti.
Per questi motivi le Amministrazioni pubbliche e le parti private che parteciperanno al Tavolo Tecnico in Prefettura, non possono modificare il divieto di navigazione a motore neppure su una parte minore del lago altrimenti s’incorrerà nella procedura d’infrazione comunitaria prevista dal Trattato CE [ii].
Legambiente di Sabaudia ha presentato alla CE la richiesta della procedura d’infrazione comunitaria.
Nessun funzionario degli Enti pubblici partecipanti al Tavolo, autorizzando la navigazione a motore, vorrà e potrà essere responsabile dell’infrazione comunitaria e della pena pecunaria che potrebbe essere inflitta all’Italia, come Paese membro.
FINE
—————————-
Norme. Vincoli e tutele esistenti:
Il lago di Paola, oltre che nel P.T.P. n. 13 (Piano Territoriale Paesistico), risulta essere:
– all’interno del Parco Nazionale del Circeo ai sensi del R.D.L. 25.01.1934, n. 285;
– Sito di importanza comunitaria (SIC IT6040013) ai sensi della Direttiva 92/43/CEE;
– Zona di Protezione Speciale (ZPS IT6040015) ai sensi della Direttiva 79/409/CEE;
– zona umida di cui al D.P.R. 13.3.1976 n. 448 in esecuzione alla Convenzione di Ramsar;
– nonché area di notevole interesse pubblico art. 136[iv] e area tutelata art. 142[v] lettere a – b – c- f – i del D.Lgs 42/2004.
Pertanto, in quest’area, tutte le attività o interventi devono:
– essere sottoposte a valutazione d’incidenza ai sensi del D.P.R. 357 /97, art. 5, comma 4;
– rispettare le misure di conservazione previste nella D.G.R. 533 del 4 agosto 2006 per le ZPS;
– verifica assoggettabilità alla V.I.A. ai sensi della Direttiva 85/337/CEE;
– ottenere il preventivo nulla osta del Parco Nazionale del Circeo.
La valutazione d’incidenza è stata introdotta dall’art. 6, comma 3, della direttiva “Habitat” ed ha lo scopo di salvaguardare l’integrità dei siti attraverso l’esame delle interferenze di piani e progetti, anche non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati ma in grado di condizionarne l’equilibrio ambientale.
Le attività esercitate nei S.I.C. senza la necessaria procedura di Valutazione d’incidenza, a norma della Direttiva 92/42/CEE e del D.P.R. 357/1997 e s.m.i., sottopongono l’Italia alla procedura d’infrazione comunitaria a norma degli articoli 226 e 228 del Trattato CE.
Note:
Piano Territoriale Paesistico (P.T.P.) n. 13.
Art.28 – Nella zona I/c (Lago di Sabaudia e sponde orientali, comprendendo le aree adiacenti il Braccio dell’Annunziata, il Centro Storico di Sabaudia, il Braccio della Caprara, il Braccio degli Arciglioni, il Braccio della Carnarola, la Riserva Naturale della Biosfera, la Lestra degli Arciglioni e aree circostanti, il Braccio della Molella, la Riserva Naturale Rovine di Circe e Villa di Domiziano e il Braccio della Bagnara)
Sono consentite, dal punto di vista edilizio, solo le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria
della viabilità e dei fabbricati esistenti.
Nelle zone umide e lungo le sponde del lago debbono essere preservate le caratteristiche sabbiose e torbose dei terreni senza alterazioni della vegetazione autoctona. In particolare, debbono essere salvaguardate le pregiate sughere, la palma nana e la vegetazione lacustre.
Sono vietate la navigazione a motore e l’installazione di attrezzature fisse di attracco; è consentita l’installazione di piccoli pontili in legno.
E’ consentita la pesca con l’esclusione dell’uso di reti a strascico e sorbone. Le colture ittiche possono essere consentite.
E’ vietata l’installazione di campeggi.
Sono consentite tutte le opere inerenti la valorizzazione dei beni archeologici di iniziativa della competente Soprintendenza. Eventuali nuovi tracciati viari possono avere solo carattere pedonale o di servizio.
Trattato che istituisce la Comunità Europea.
Articolo 226 (ex articolo 169)
La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtû del presente trattato, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di giustizia.
Articolo 228 (ex articolo 171)
1. Quando la Corte di giustizia riconosca che uno Stato membro ha mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti in virtû del presente trattato, tale Stato è tenuto a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta.
2. Se ritiene che lo Stato membro in questione non abbia preso detti provvedimenti, la Commissione, dopo aver dato a tale Stato la possibilità di presentare le sue osservazioni, formula un parere motivato che precisa i punti sui quali lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza della Corte di giustizia.
Qualora lo Stato membro in questione non abbia preso entro il termine fissato dalla Commissione i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte comporta, la Commissione può adire la Corte di giustizia. In questa azione essa precisa l’importo della somma forfettaria o della penalità, da versare da parte dello Stato membro in questione, che consideri adeguato alle circostanze.
La Corte di giustizia, qualora riconosca che lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza da essa pronunciata, può comminargli il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità.
– D.M. 07/03/1956 “Fascia Costiera di Sabaudia e San Felice Circeo, Lago di Sabaudia, Montagna Circeo”;
– D.M. 20/07/1967 “Sabaudia: Fascia costiera lungomare circostante”;
– D.M. 22/05/1985 “Sabaudia: zona circostante, integrazione vincolo”.
– Art. 142 lettera a) “territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sul mare”;
– Art. 142 lettera b) “territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi”;
– Art. 142 lettera c) fiumi torrenti, corsi di acqua iscritti negli elenchi di cui al RD 11/12/1933 n. 1775, per una profondità di 150 metri;
– Art. 142 lettera f) “Parchi e Riserve “Parco nazionale Circeo” R.D.L. 285 del 25/01/34;
– Art. 142 lettera i) “Zone Umide” incluse nell’elenco di cui al D.P.R. 13/03/1976 n. 448 Zone Umide, in esecuzione alla Convenzione Ramsar 02/02/1971 “Lago di Sabaudia