Navigazione a motore nel lago di Paola.
La competenza è della Regione, non del Comune.
Il Comune di Sabaudia propone, nel suo disciplinare, la navigazione a motore sul lago di Paola.
L’atto del Comune o della Conferenza dei servizi in materia di navigazione a motore è nullo
Lo Stato ha delegato la competenza alle Regioni, non al Comune. Il Comune di Sabaudia non ha titolo e competenza a decidere, tra l’altro, sulla navigazione a motore sul lago di Paola. Chi vi continua a navigare a motore continua a violare le norme in vigore.
Le norme paesistiche e ambientali devono essere rispettate dalle proprietà pubbliche e private.
Le competenze dei Comuni in materia sono quelle subdelegate dalla Regione e indicate all’art. 77, comma 2/b, della legge regionale n. 14/1999 che recita: “i provvedimenti di rilascio, di rinnovo e di revoca delle concessioni sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, sulle aree del demanio lacuale e fluviale quando l’utilizzazione abbia finalità turistiche e ricreative”.
Ovviamente il Comune ha competenza su “finalità turistiche e ricreative” quando queste non siano in contrasto con altre norme, come per esempio il divieto della navigazione a motore che è tuttora in vigore (art. 28, P.T.P. n. 13) e, si ripete, non può essere modificato dal Comune.
Legge regionale 14/1999.
Art. 77 – (Funzioni e compiti dei comuni)
1. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 5, commi 2 e 3, si intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali dallo Stato e dalla presente legge, fatta salva la delega ai sensi del comma 2 e, in particolare, quelli concernenti:
a) l’individuazione e la realizzazione degli interventi promozionali a livello comunale, ivi compresi quelli riguardanti il turismo sociale;
b) la vigilanza sull’attività delle professioni turistiche, salvo quanto previsto all’articolo 75, comma 1, lettera f);
c) l’autorizzazione all’esercizio dell’attività delle strutture ricettive e la relativa vigilanza.
2. Ai comuni è altresì delegato l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti:
a) omissis (17);
b) i provvedimenti di rilascio, di rinnovo e di revoca delle concessioni sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, sulle aree del demanio lacuale e fluviale quando l’utilizzazione abbia finalità turistiche e ricreative.
3. I comuni cooperano con la Regione e con la provincia per la definizione del sistema provinciale di informazione turistica.
4. I comuni cooperano, altresì, con la provincia nell’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la gestione del servizio turistico provinciale di statistica e per la definizione del sistema di informazione turistica, nell’ambito del sistema statistico regionale.
L’atto amministrativo è nullo:
- quando manca di uno degli elementi essenziali dell’atto amministrativo;
- per difetto assoluto di attribuzione, anche detta incompetenza assoluta di legge;
- quando è prodotto in elusione o violazione di una sentenza;
- nei casi previsti dalla legge.
Incompetenza assoluta di legge
L’incompetenza può riguardare il soggetto che pone in essere l’atto amministrativo o l’oggetto da questo considerato.
L’incompetenza assoluta comporta la nullità dell’atto.
L’incompetenza relativa comporta l’annullabilità dello stesso, è può riguardare:
- il grado, inteso come grado gerarchico, del soggetto che ha posto in essere l’atto;
- la materia dell’atto, che non rientra tra quelle di competenza dell’organo che ha posto in essere l’atto.
L’incompetenza è assoluta, allorché l’organo che emana l’atto non ha assolutamente la competenza per emanarlo, in quanto si tratta di un organo appartenente ad un potere, o settore dell’amministrazione pubblica, completamente diversi. Si pensi, ad esempio, ad una sentenza emanata da un Ministro.
L’incompetenza è relativa, quando l’organo che emana l’atto, pur facendo parte del settore dell’amministrazione competente per quel tipo di materia, non è legittimato all’emanazione di esso. Si pensi, ad esempio, ad un provvedimento in materia scolastica, emanato dal Provveditore agli studi, mentre le leggi stabiliscono che esso deve essere emanato dal superiore gerarchico, e cioè dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Effetti
L’atto amministrativo nullo è:
- inesistente;
- inefficace;
- insanabile.
Per gli effetti della nullità dell’atto amministrativo il terzo che era obbligato dall’atto nullo (ad un fare come ad un non fare) può legittimamente rifiutarsi di adempiere alle previsioni dell’atto. Inoltre la nullità dell’atto può essere fatta valere da chiunque, non solo da chi sia leso in un suo diritto soggettivo o in un suo interesse legittimo. Infine, se in relazione all’atto amministrativo nullo siano state modificate delle situazioni giuridiche, sorge l’obbligo per chi le ha poste in essere di ripristinare la situazione esistente antecedente all’atto amministrativo nullo. È importante l’istituto della conversione dell’atto amministrativo nullo,cioè l’atto nullo può essere convertito in un atto diverso con i requisiti di sostanza e di forma richiesti dalla legge semprechè sia raggiunto lo stesso interesse pubblico.
Competenza
La nullità può essere fatta valere davanti al giudice ordinario nel caso l’atto amministrativo leda dei diritti; nel caso sia lesivo di interessi legittimi la competenza è del giudice amministrativo, al quale sono devoluti come competenza esclusiva (quindi anche per i casi di lesioni del diritto soggettivo, i casi di elusione o violazione del giudicato (il così detto giudizio di ottemperanza).
l’atto nullo è un atto che non ha alcuna validità, e la nullità è retroattiva. un atto per essere nullo non ha bisogno di essere dichiarato tale, è nullo e basta, quindi se tu per esempio ti sei uniformata all’atto facendo ciò che quell’atto prevede puoi fare ricorso o richiedere risarcimento perchè l’atto era appunto nullo.