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Ma che succede nella Procura della Repubblica di Latina? Interrogazione di 17 Senatori, alla quale fa seguito una seconda in questi giorni della quale aspettiamo di conoscerne il testo

Legislatura 16º – Aula – Resoconto stenografico della seduta n. 024 del 19/06/2008

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Caliendo, Chiaromonte, Ciampi, Coronella, Dini, Mantica, Mantovani, Martinat, Palma, Rossi Nicola, Scalfaro, Scarabosio, Scotti e Viespoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Marcenaro, Nessa e Pinzger per attività dell’Assemblea parlamentare dell’Unione dell’Europa occidentale.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo Lega Nord Padania ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

7a Commissione permanente: il senatore Valli cessa di appartenervi ed entra a farne parte il senatore Pittoni;

11a Commissione permanente: il senatore Pittoni cessa di appartenervi ed entra a farne parte il senatore Valli.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

DDL Costituzionale

Senatori Ceccanti Stefano, Peterlini Oskar, D’Alia Gianpiero, Thaler Ausserhofer Helga, Incostante Maria Fortuna

Modifiche all’articolo 74 della Costituzione relative al potere di rinvio delle leggi alle Camere del Presidente della Repubblica (797)

(presentato in data 18/6/2008 );

senatore Carofiglio Gianrico

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di procedure per il rilascio dei documenti d’identità (798)

(presentato in data 18/6/2008 );

senatore Costa Rosario Giorgio

Modifiche agli articoli 30 e 31 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari cooperative (799)

(presentato in data 18/6/2008 );

senatore Musi Adriano

Direttive anticipate di fine vita (800)

(presentato in data 18/6/2008 );

senatore Scanu Gian Piero

Riforma della rappresentanza militare (801)

(presentato in data 19/6/2008 );

senatore Ramponi Luigi

Disposizioni relative all’individuazione di aree da parte dei comuni superiori a 50.000 abitanti, per lo svolgimento di riunioni in luogo aperto al pubblico (802)

(presentato in data 19/6/2008 );

senatori Castro Maurizio, De Eccher Cristano, Collino Giovanni, Saia Maurizio, Longo Piero

Misure a favore della partecipazione dei lavoratori (803)

(presentato in data 19/6/2008 );

senatori Maritati Alberto, Casson Felice, D’Ambrosio Gerardo, Della Monica Silvia, Chiurazzi Carlo, Galperti Guido, Carofiglio Gianrico, Procacci Giovanni, Follini Marco, Pinotti Roberta, Bianco Enzo, Franco Vittoria, Vitali Walter, Mongiello Colomba, Barbolini Giuliano, De Castro Paolo, Bianchi Dorina, Tomaselli Salvatore, Serra Achille, Biondelli Franca, Del Vecchio Mauro, Andria Alfonso, Armato Teresa, Sbarbati Luciana

Istituzione di squadre investigavite comuni sovranazionali (804)

(presentato in data 19/6/2008 ).

Commissione parlamentare per le questioni regionali, variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato ha nominato componente della Commissione parlamentare per le questioni regionali il senatore Maurizio Saia in sostituzione del senatore Giovanni Collino.

Commissione parlamentare per il controllo sull’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato ha nominato componenti della Commissione parlamentare per il controllo sull’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale il senatore Giuseppe Ciarrapico, in sostituzione del senatore Filippo Piccone e il senatore Antonio Battaglia, in sostituzione del senatore Francesco Maria Amoruso.

Commissione consultiva per la concessione di ricompense al valore e al merito civile, composizione

Il Presidente del Senato, in data 3 giugno 2008, ha chiamato a far parte della Commissione consultiva per la concessione di ricompense al valore e al merito civile il senatore Luigi Ramponi.

Il Presidente della Camera dei deputati, in data 18 giugno 2008, ha chiamato a far parte della medesima Commissione il deputato Michele Pisacane.

Mozioni, apposizione di nuove firme

I senatori Belisario, Di Nardo, Giambrone, Caforio, Carlino, Li Gotti e Pedica hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00009 p.a. dei senatori De Castro ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Amati ha aggiunto la propria firma all’interrogazione 3-00092 dei senatori Casson ed altri;

la senatrice Carloni ha aggiunto la propria firma all’interrogazione 3-00094 dei senatori Poretti e Perduca.

Interpellanze

D’ALIAAl Ministro dell’interno – Premesso che:

sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie speciale – n. 39 del 19 maggio 2000 è stato pubblicato il 3° decreto, 3° bando, per l’arruolamento nell’anno 2001 di 10.590 volontari in ferma breve nelle Forze armate, con possibilità per 315 unità di immissione nel ruolo degli agenti ed assistenti nella Polizia di Stato al termine della ferma triennale;

in data 7 novembre 2005 i vincitori di quel concorso sono stati avviati alla frequenza del prescritto corso di formazione per allievo agente della Polizia di Stato. Dallo stesso sono stati esclusi 96 candidati risultati idonei alle selezioni dell’arruolamento sopra specificato ma che non sono rientrati nei posti messi a concorso;

sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie speciale – n. 47 del 14 giugno 2002 è stato invece pubblicato il 5° decreto, 3° bando, per l’arruolamento nell’anno 2003 di 12.500 volontari in ferma breve nelle Forze armate, con possibilità per 350 unità di immissione nel ruolo degli agenti ed assistenti nella Polizia di Stato al termine della ferma triennale;

nei mesi di settembre e ottobre 2006, questi ultimi aspiranti agenti di polizia sono stati convocati per essere sottoposti alla verifica della sussistenza dei prescritti requisiti psico-fisici ed in seguito i 350 vincitori di tale secondo concorso sono stati avviati alla frequenza del prescritto corso di formazione per allievo agente della Polizia di Stato dal quale verosimilmente verranno esclusi circa 320 ragazzi risultati idonei alle selezioni dell’arruolamento sopra specificato ma che non sono rientrati nei posti messi a concorso;

96 ragazzi e circa 320 altri giovani, risultati rispettivamente idonei ai citati 3° concorso, riferito al 3° bando, e 5° concorso, riferito al 3° bando, attendono quindi speranzosi di essere chiamati alla frequenza di un corso che consenta loro di indossare la divisa della Polizia di Stato per garantire la sicurezza di tutti i cittadini ed il rispetto delle leggi dello Stato;

numerose disposizioni normative hanno sancito la conservazione dell’efficacia delle graduatorie di concorso per un certo periodo di tempo e quelle dei menzionati concorsi sono ancora valide, a decorrere dalla data di pubblicazione delle stesse per l’eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili. Tali norme sono state preordinate in attuazione dei principi di economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere al fine di immettere nei ruoli quei candidati risultati idonei ai concorsi banditi negli ultimi anni, per far fronte così alla gravissima carenza di organico della Polizia di Stato.

(2-00014)

CIARRAPICO, ALLEGRINI, BONFRISCO, CURSI, D’ALI’, DE LILLO, DI STEFANO, GRAMAZIO, POLI BORTONE, VALENTINO, AUGELLO, MAZZARACCHIO, MENARDI, SARO, TOTARO, FASANO, GERMONTANIAl Ministro della giustizia – Premesso che, per quanto risulta agli interpellanti:

nel marzo 2008 la Procura della Repubblica di Latina, nella persona del pubblico ministero Giuseppe Miliano, ha chiesto ed ottenuto il sequestro del campeggio Holiday Village di Fondi, ipotizzando il reato di lottizzazione abusiva;

avverso tale provvedimento è stata presentata istanza di appello, ma il Tribunale l’ha rigettata, riconoscendo validi ed attuali i presupposti del sequestro;

una successiva istanza di dissequestro inoltrata allo stesso giudice che aveva emesso il provvedimento era stata rigettata previo parere negativo espresso dal pubblico ministero inquirente;

anche quest’ultimo rigetto era stato impugnato e poi ritenuto inammissibile dal Tribunale di Latina;

sulla vicenda, per quanto risulta agli interpellanti, dopo l’inopportuno intervento di un parlamentare che si sarebbe recato nell’ufficio del giudice Giuseppe Cario per chiedergli conto delle decisioni assunte sul caso dell’Holiday Village, si è focalizzato l’interesse pubblico attraverso numerosi articoli di stampa, prese di posizione dell’Associazione nazionale magistrati e un’indagine del Consiglio superiore della magistratura;

a quanto consta, in questo clima di tensione, nei giorni scorsi il procuratore della Repubblica Giuseppe Mancini avrebbe convocato nel proprio ufficio di via Ezio il sostituto Giuseppe Miliano, invitandolo a provvedere al dissequestro dell’Holiday Village di Fondi;

poche ore dopo tale incontro il pubblico ministero Giuseppe Miliano sarebbe stato colto da malore e ricoverato presso l’ospedale di Terracina per aritmia cardiaca;

il giorno successivo a tale episodio il procuratore Giuseppe Mancini diramava un comunicato stampa con oggetto: “Holiday Village di Fondi”, nel quale annunciava una decisione entro i giorni immediatamente successivi;

in data 10 giugno 2008, facendo seguito a quanto annunciato qualche giorno prima, il procuratore Mancini disponeva il dissequestro dell’Holiday Village di Fondi;

soltanto alcuni mesi dopo l’avvio del procedimento, il procuratore Mancini provvedeva ad inserire il fascicolo al modello 21 ed iscrivere i primi nomi sul registro degli indagati, e tra questi nomi non figurerebbe quello dell’autore materiale delle lettere di raccomandazione;

per quanto consta, il procedimento sarebbe ormai giunto alla fase conclusiva delle indagini preliminari e l’autore delle lettere di raccomandazione non sarebbe stato mai neppure ascoltato come persona informata sui fatti;

nel giugno 2007 il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione di Roma, ha annullato, con la sentenza n. 5053, tutti gli atti del procedimento mediante il quale era stato conferito al dottor Giuseppe Mancini l’incarico dell’ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina;

nel corso dell’istruttoria effettuata dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio era emerso che il Consiglio superiore della magistratura aveva omesso di avviare nei confronti del candidato prescelto per il conferimento dell’ufficio di Latina l’apposito procedimento istruttorio per verificare in concreto l’insussistenza della causa di incompatibilità derivante dall’esercizio della professione legale da parte di due figli del dottor Mancini, esercenti la professione nel circondario di Latina;

nella decisione n. 1818 del 2008 con la quale il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso del dottor Giuseppe Mancini avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio si attribuisce allo stesso Mancini la dichiarazione secondo cui «nell’eventualità della sua nomina, i figli si sarebbero astenuti da qualsiasi attività potenzialmente idonea a creare conflitti di interesse con la carica di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina»;

per quanto consta, a tutt’oggi i figli del procuratore Giuseppe Mancini eserciterebbero l’attività legale nel circondario di Latina,

si chiede di conoscere quali iniziative, nell’ambito delle proprie competenze, il Ministro in indirizzo intenda assumere per accertare:

quali siano le ragioni che avrebbero indotto un senatore ad interferire nell’attività della magistratura per perorare la causa dell’Holiday Village di Fondi;

quali siano le ragioni che avrebbero spinto il Procuratore della Repubblica di Latina ad esercitare pressioni su un proprio sostituto al fine di riesaminare l’impianto accusatorio che aveva portato al sequestro della struttura, sequestro peraltro convalidato in più sedi e in diverse circostanze;

se siano riscontrabili elementi che inducano ad associare la figura del parlamentare a quella del Procuratore della Repubblica di Latina con riferimento alla vicenda del campeggio di Fondi, che li avrebbe visti entrambi impegnati per ottenerne il dissequestro;

se non si ritenga motivo di riflessione, ed eventualmente di censura, la circostanza che vedrebbe un Procuratore della Repubblica adoperarsi per ovviare ad un provvedimento adottato dal Tribunale su richiesta della sua stessa Procura;

se non si ritenga che la vicenda dell’esclusione dell’ex presidente del Consiglio regionale del Lazio dal procedimento innescato dalle lettere di raccomandazione trasmesse all’ex Direttore generale della Azienda sanitaria locale di Latina potrebbe costituire motivo sufficiente per ipotizzare uno stretto legame tra lo stesso ex Presidente del Consiglio regionale e il Procuratore della Repubblica di Latina;

se non si ritenga che la circostanza che i due figli del Procuratore della Repubblica di Latina esercitino l’attività forense nel circondario giudiziario di Latina potrebbe costituire motivo evidente di incompatibilità ambientale per lo stesso Procuratore;

se non si ritenga che i fatti esposti potrebbero integrare gli estremi di un “caso giustizia” in provincia di Latina;

se non si ritenga, alla luce dei fatti esposti, che sia da escludere una permanenza nell’incarico di Procuratore Capo per altri quattro anni, peraltro in deroga a quanto disposto dalla normativa di riorganizzazione degli organi giudiziari promossa dall’ex Ministro della giustizia Clemente Mastella.

(2-00015)

Interrogazioni

PORETTI, PERDUCAAl Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro, salute, politiche sociali – Premesso che:

secondo la vigente normativa, la spesa relativa al pagamento delle rette di permanenza nelle residenze sanitarie assistenziali (RSA) per soggetti con handicap permanente grave o ultrasessantacinquenni non autosufficienti è ripartita per il 50 per cento a carico del Servizio sanitario nazionale e per il restante 50 per cento a carico dei Comuni, con l’eventuale compartecipazione dell’utente secondo i regolamenti regionali o comunali (si veda l’allegato 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, richiamato nell’art. 54 della legge n. 289 del 2002);

i Comuni possono chiedere all’assistito un contributo percentuale a tal fine, sulla base della situazione economica dello stesso, valutata secondo i parametri dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), così come determinata dall’art. 25 della legge n. 328 del 2000 in relazione a quanto stabilito nel decreto legislativo n. 109 del 1998 e successive modificazioni;

i Comuni, le Aziende sanitarie locali e le RSA calcolano l’ISEE dell’assistito con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza, ignorando la previsione normativa di cui all’art. 3, comma 2-ter del decreto legislativo n. 109 del 1998 secondo la quale ai fini del calcolo ISEE, per i soggetti con handicap permanente grave o ultrasessantacinquenni non autosufficienti che usufruiscano di prestazioni sociali agevolate, si deve prendere in considerazione la “situazione economica del solo assistito”;

alcuni Comuni, addirittura, in assenza dei regolamenti comunali finalizzati ad individuare la situazione economica dell’assistito ai fini della compartecipazione agli oneri, richiedono il pagamento dell’intero 50 per cento della retta che per legge dovrebbe essere pagata dal Comune;

i Comuni, le ASL e le RSA disapplicano il dettato normativo giustificandosi con la mancata adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’art. 3, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 109 del 1998, finalizzato ad “evidenziare la situazione economica del solo assistito”;

tale prassi è illegittima. Se così non fosse, si giungerebbe al paradosso giuridico per cui l’inerzia della Presidenza del Consiglio dei ministri comporterebbe la disapplicazione di una legge ordinaria;

del resto, tale è l’univoca interpretazione delle autorità consultate (pareri del Garante per la protezione dei dati personali);

così come è univoca l’interpretazione della recente giurisprudenza amministrativa e ordinaria che sull’argomento si è pronunciata con sentenze e ordinanze cautelari (Tribunale amministrativo regionale -TAR- Sicilia – Sez. distaccata di Catania, n. 42 del 11 gennaio 2007; TAR Lombardia-Milano, ordinanza n. 602/08; TAR Toscana, sez. III, ordinanza n. 733/07 del 7 settembre 2007, TAR Toscana, sez. II, ordinanza n. 43/08 del 17 gennaio 2008; TAR Toscana sez. II, ordinanza n. 291/2008; sentenza 174/08 Tribunale di Lucca; giudice di pace di Bologna, sentenza n. 3598 del 12 ottobre 2006);

sul punto si è, altresì, pronunciato il Consiglio di Stato, con ordinanza 2594/08 del 16 maggio 2008 su appello proposto dal Comune di Firenze all’ordinanza del TAR Toscana, sez. II, n. 43/08 del 17 gennaio 2008. Il Supremo organo di giustizia amministrativa ha cassato le doglianze dell’amministrazione ritenendo sussistenti sia il fumus boni iuris che il grave pericolo economico per gli anziani assistiti, stante la sproporzione fra i redditi percepiti dagli stessi e le somme richieste dalla pubblica amministrazione;

i Comuni, le ASL e le RSA, in caso di insufficienza del reddito dell’assistito, chiedono ai congiunti dello stesso il pagamento di parte o dell’intera retta in base agli artt. 433 e seguenti del codice civile e all’art. 1 della legge n. 1580 del 1931;

l’art. 2 comma 6 del decreto legislativo n. 109 del 1998 pone espressamente il divieto di rivalersi, per il pagamento di contributi relativi a prestazioni agevolate, nei confronti dei congiunti dell’assistito, escludendo l’applicazione degli articoli 433 e seguenti del codice civile;

l’art. 1 della legge 1580 del 1931, che disponeva la possibilità di esercitare una azione di rivalsa, per le spese di spedalità e manicomiacali, nei confronti dei congiunti che erano per legge tenuti agli alimenti durante il periodo di ricovero, è stato abrogato da norma uguale e contraria che espressamente esclude tale possibilità (il sopra menzionato art. 2, comma 6, del decreto legislativo n. 109 del 1998). Ciò in applicazione dell’art. 15 delle Disposizioni sulla legge in generale (cosiddette preleggi) del codice civile, secondo cui la norma posteriore abroga quella anteriore con essa incompatibile;

considerato, infine, che, come segnalato più volte dall’Associazione diritti degli utenti e consumatori (Aduc), numerose famiglie, stante la grave situazione di salute del proprio congiunto, sono costrette a pagare quanto richiesto, pur nella consapevolezza dell’ingiustizia ed illegittimità della pretesa, o a vedersi negato il rimborso di quanto indebitamente pagato, si chiede di sapere se il Governo non intenda attivarsi perché sia finalmente adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri citato al fine di dare attuazione definitiva alle disposizioni già in vigore, anche prevedendo idonee misure compensative a beneficio di coloro che si trovino o si siano trovati nelle condizioni descritte in premessa.

(3-00098)

BERSELLIAl Ministro dell’istruzione, università e ricerca – Premesso che:

con sentenze del Tribunale amministrativo regionale (TAR) dell’Emilia-Romagna n. 115/87 e n. 172/87 venivano accolti i ricorsi promossi da numerosi professori universitari, tra i quali il professor Luigi Dal Pane, nel frattempo deceduto il 9 ottobre 1979;

erano ricorsi relativi, per quanto riguarda la prima sentenza, al pagamento degli incarichi aggiuntivi nella misura di 2/3 oltre alla rivalutazione monetaria e degli interessi corrispettivi e, per quanto riguarda la seconda sentenza, al pagamento della rivalutazione monetaria ed interessi corrispettivi per le somme arretrate (in linea capitale già percepite in due ratei, dei quali il primo direttamente dall’interessato ed il secondo dalla vedova) relative alla ricostruzione della retribuzione corrispondente all’alta dirigenza;

il Ministro dell’università e della ricerca scientifica pro tempore provvide al calcolo delle somme dovute in ambedue i casi sia per la rivalutazione sia per gli interessi (senza peraltro indicare il metodo di calcolo seguito), ma ha sempre assunto che le somme avrebbero dovuto essere corrisposte agli eredi, previa dichiarazione integrativa di successione al competente Ufficio del registro successioni;

non aderendo all’impostazione del Ministero, la signora Fulvia Guerrini, vedova del professor Dal Pane presentò ricorso al TAR dell’Emilia-Romagna contro il Ministero e la signora Elvira Dal Pane, figlia della stessa signora Guerrini e del del defunto professor Luigi, ed unica sua erede; ricorso che fu respinto con sentenza n. 89/93 contro la quale la signora Fulvia Guerrini presentò ricorso in via giurisdizionale al Consiglio di Stato che confermò la sentenza impugnata con decisione n. 490/97 del 15 febbraio 1997, decidendo in via definitiva che le somme dovute al professor Luigi Dal Pane spettano agli eredi dello stesso, e quindi alla signora Elvira Dal Pane jure successionis, e non alla vedova jure proprio;

la signora Elvira Dal Pane ha puntualmente inviato al Ministero la richiesta di pagamento delle somme alla stessa dovute per le ragioni sopra riassunte e precisamente con raccomandata a.r. del 25 gennaio 1998 (e ancora pendente il giudizio davanti al Consiglio di Stato), 3 settembre 1999, 12 dicembre 2000, 4 febbraio 2002, 6 novembre 2002, 20 novembre 2003, 26 maggio 2006 e 14 giugno 2006 con ciò ampiamente interrompendo i termini di prescrizione decennale che decorrevano dal 14/10/89, data in cui fu inviata la prima lettera del Ministero alla signora Elvira Dal Pane;

tutto è risultato però inutile e la Signora Elvira Dal Pane attende che il Ministero dopo venti anni faccia fronte ai propri obblighi. La vicenda è indubbiamente frutto di incuria e negligenza dei responsabili della funzionari responsabili della pratica, così che il tutto potrebbe risultare di competenza della Corte dei conti in funzione della responsabilità nell’espletamento della funzione pubblica, anche perché è inconcepibile che non vengano adeguatamente curate pratiche così importanti e, magari, se ne disperdano i documenti, se non l’intero fascicolo;

il credito della signora Elvira Dal Pane corrisponde a 127.751,585 euro, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria,

l’interrogante chiede di sapere:

quale sia il pensiero del Ministro in indirizzo in merito all’intera vicenda e quali iniziative urgenti intenda adottare per assicurare in tempi brevi all’interessata signora Elvira Dal Pane quanto ad essa è indubbiamente dovuto;

quali ulteriori urgenti iniziative intenda adottare per accertare per quale motivo si sia verificato un così clamoroso ritardo nella liquidazione del dovuto e quali provvedimenti intenda adottare nei confronti dei responsabili.

(3-00099)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

POLI BORTONE, AMORUSO, SACCOMANNOAi Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e del lavoro, salute, politiche sociali – Premesso che:

dalla stampa si apprende che il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali avrebbe indicato una sua preferenza per Verona, quale sede dell’Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare;

il Sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute, le politiche sociali, Francesca Martini, avrebbe testualmente dichiarato: “Il Ministro sta rivalutando la scelta di Foggia perché forse l’ex ministro Paolo De Castro ha seguito criteri che non ci sentiamo di condividere”;

tali dichiarazioni contrastano con scelte già fatte sostanzialmente sul territorio nazionale, tanto che la delegazione italiana in Europa si batté ed ottenne la sede dell’Agenzia internazionale a Parma;

dunque, la scelta di Foggia rappresenta un equilibrio territoriale che non può essere messo in discussione,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di doversi, congiuntamente quanto definitivamente, esprimere sulla conferma della scelta già fatta, evitando di ingenerare il sospetto che l’attuale Governo voglia concentrare sul nord gli interessi economici creando ingiustificabili squilibri sul territorio nazionale.

(4-00198)

GIAMBRONEAl Presidente del Consiglio dei ministri – Premesso che:

in data 29 dicembre 2007 a Piazza Armerina, in provincia di Enna, dopo una settimana di violente e persistenti piogge, la via Itria e le aree circostanti all’interno del centro storico monumentale sono state colpite da un violento smottamento che ha causato il parziale crollo della chiesa di Santa Maria dell’Itria (parrocchia aperta al culto) e il danneggiamento di altri edifici;

a causa della calamità naturale 27 abitazioni sono state dichiarate inagibili e 12 nuclei familiari sono stati sfollati, ospitati presso un locale albergo;

del caso si sono subito occupati i responsabili del Dipartimento di Protezione civile e del Genio civile per la messa in sicurezza del sito, per l’aiuto alla popolazione e per determinare cause ed entità dei danni;

i tecnici incaricati, dopo aver effettuato mediante carotaggi uno studio approfondito dell’area interessata dallo straordinario evento meteorologico, hanno concordato sulla pericolosità dell’intera area a causa del terreno sottostante di natura argillosa, ove è presente una falda acquifera oltre a materiale di riporto;

a questo gruppo di esperti va ad aggiungersi il lavoro di tutte le Forze dell’ordine (Carabinieri, Polizia, Guardia di finanza, Guardia forestale, Vigili del fuoco) per vigilare e salvaguardare la zona perimetrale interessata da atti di sciacallaggio. Infatti, durante i controlli da parte dei Carabinieri è stato sventato un furto all’interno della chiesa col conseguente arresto degli autori del tentato crimine;

a tutt’oggi, il Genio civile e la Protezione civile locali rimangono in stato d’allerta in previsione di ulteriori smottamenti e crolli che impongono interventi straordinari ed urgenti;

la Giunta della Regione Siciliana ha dichiarato, con deliberazione n. 34 del 7 febbraio 2008, lo stato di calamità naturale per i gravi danni derivati dal crollo della chiesa di Santa Maria dell’Itria nel comune di Piazza Armerina;

la Giunta regionale ha avanzato, con deliberazione n. 35 del 7 febbraio 2008, ai competenti organi dello Stato la richiesta dello stato di emergenza per i gravi danni,

l’interrogante chiede di conoscere:

quale sia lo stato attuale dell’iter per la deliberazione dello stato di emergenza e relativa concessione di fondi straordinari per il recupero dell’area interessata;

quali siano le iniziative e le procedure già adottate o in corso di adozione finalizzate ad apportare i necessari interventi per il caso in oggetto;

se il Dipartimento nazionale di Protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri abbia intenzione di interessare direttamente la Giunta regionale siciliana per lo stanziamento dei fondi straordinari necessari al recupero dell’area interessata.

(4-00199)

BORNACINAl Ministro delle infrastrutture e trasporti – Premesso che:

sulla tratta Nice-Roma-Venezia, posta in essere dalle Ferrovie dello Stato, operava il treno espresso n. 369/368, con partenza alle ore 22.15 da Ventimiglia ed arrivo a Roma Termini alle ore 6.17 del giorno dopo, mentre la tranche per Venezia si scomponeva a Genova piazza Principe, con arrivo alle ore 6.37;

il suddetto treno espresso era composto sia da vagoni letto, sia da vagoni con cuccette, nonché da vagoni con posti a sedere;

da due anni a questa parte, la strutturazione dell’espresso n. 369/368 è stata radicalmente modificata, sia a livello di orario, con l’arrivo a Roma Termini alle ore 9.45 (a causa di una radicale modifica di percorso ferroviario, infatti attualmente il treno non viaggia più via costa, ma passa per Firenze Campo di Marte), sia a livello di vagoni (dato che ora sono previsti solo quelli dotati di posti a sedere);

visto che:

tale treno, in questo modo, non può più svolgere la precipua funzione di collegamento notturno tra Ventimiglia, Venezia e Genova per Roma per le tante persone che, per motivi di lavoro e/o personali, avevano la necessità di giungere a Roma nella prima mattinata, e non a mattinata inoltrata, come dimostra la notevole affluenza di persone al treno che si registrava in passato;

i collegamenti ferroviari tra la Liguria ed alcune regioni del centro Italia, tra le quali principalmente la Toscana, sono già particolarmente penalizzati a causa della mancanza di treni deputati ad effettuare le svariate tratte esistenti,

l’interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di voler invitare l’amministrazione di Trenitalia a valutare, da un lato, la possibilità di riportare il treno espresso n. 369/368 alla sua originaria configurazione sia di orario sia di tratta e, dall’altro, di voler valutare un oggettivo potenziamento dei collegamenti ferroviari dalla Liguria verso le regioni del centro Italia, per evitare che una regione così importante, e di richiamo internazionale a livello turistico, non venga ulteriormente penalizzata.

(4-00200)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00099, del senatore Berselli, sulla rivalutazione monetaria e calcolo degli interessi sulle somme spettanti ad un professore universitario;

12a Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-00098, dei senatori Poretti e Perduca, sul pagamento delle rette di permanenza nelle residenze sanitarie assistenziali.