Legittimo impedimento, norma incostituzionale ma che cancella gli alibi
Nella giornata di mercoledì, il Presidente della Repubblica ha promulgato la legge cosiddetta sul legittimo impedimento che, in due articoli, prevede il diritto al rinvio dei processi a favore del Primo Ministro e dei Ministri, qualora «autocertifichino» di essere onerati di attività istituzionali, queste ultime intese in senso tanto ampio da farle considerare onnicomprensive di qualsivoglia impegno.
Come è stato ammesso in modo abbastanza esplicito, anche nel corso dei lavori in aula, la legge nasce per consentire di posticipare i processi che il Premier ha in corso a Milano, in attesa che il Parlamento modifichi la Costituzione, introducendovi il cosiddetto «lodo Alfano» e così sterilizzando i rischi di incostituzionalità. Ed infatti la norma è stata strutturata come una legge processuale temporanea, destinata a valere per soli 18 mesi.
Già questa è una vera e propria «stravaganza», non nuova in un panorama legislativo che offre di continuo materia anche a sociologi e storici per riflettere su come in questi anni lo strumento legislativo si sia evoluto (o meglio involuto) ed abbia perso i suoi caratteri di generalità ed astrattezza. Nei primissimi commenti a caldo è stato detto quasi tutto, non mancandosi di evocare il referendum abrogativo, strumento, comunque, inutile visto che certamente non si riuscirà mai a celebrare proprio per il carattere temporaneo della nuova normativa.
Per quello che può valere, anche io mi associo allottima compagnia di chi dice che la legge sia incostituzionale, perché introduce un privilegio molto simile a quello previsto dal lodo Alfano, in favore solo di una categoria di persone e, quindi, in contrasto con i principi di uguaglianza e pari trattamento di tutti i cittadini. È preventivabile, quindi, che sarà sollevata questione di legittimità costituzionale; essa, però, avrà valenza più simbolica che pratica, visto che i tempi fisiologi di pronunciamento della Corte coincideranno quasi con quelli della «morte naturale» della norma.
Non credo di dire uneresia se aggiungo, alle tante autorevoli opinioni, che fra le molte proposte allesame del Parlamento questa da ultimo approvata è certamente la meno dannosa per il sistema processuale, perché, pur creando un precedente pericoloso, non comporta alcun suo stravolgimento strutturale.
La sua entrata in vigore eliminerà, inoltre, un alibi di cui pure molti esponenti politici della maggioranza si fanno portatori e cioè giustificare lapprovazione di alcuni discutibili provvedimenti in materia processuale (ad esempio il cosiddetto processo breve) per garantire uno «scudo» al Presidente del consiglio, consentendogli di dedicarsi a attuare il programma di governo.
Da questo momento in poi, invece, per tutti gli altri disegni di legge allesame delle Camere sul processo penale (dal processo breve, alla legge sulle intercettazioni alla riforma dei rapporti polizia-p.m.), nessuna giustificazione «diversa» sarà possibile e ci si dovrà assumere la responsabilità di licenziarli, spiegando, però, ai cittadini quali effettivamente saranno le disastrose ricadute in termini di efficienza del sistema e contrasto del crimine comune e mafioso.
(Tratto da Contro la Crisi)