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L’art.15 del decreto Ronchi sarebbe inefficace. Invitiamo la Regione Lazio a fare ricorso alla Corte Costituzionale

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IL CONFLITTO DI ATTRIBUZIONI NELL’ART. 15 DEL DL 135/2009 (Decreto Ronchi)

L’art. 15 del decreto Ronchi sarebbe inefficace.

Il 18 novembre 2009 è stato approvato, con il voto di fiducia, il decreto legge 135, detto Ronchi, che apporta alcune modifiche all’art. 23-bis della legge 133 del 6 agosto 2008.

Al momento tale decreto non è ancora stato pubblicato, ma è noto che all’art. 15 avvia il processo di privatizzazione della gestione del servizio idrico.

Cerchiamo anzitutto di fare un po’ di ordine in merito alle Direttive e alle Risoluzioni europee.

DIRETTIVA EUROPEA

La Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo del 12 dicembre 2006, detta direttiva Bolkestein dal nome del proponente Commissario Europeo olandese, è esattamente diversa da quello che, in Italia, è stato fatto credere da parlamentari comparsi in TV, e cioè che l’Italia era obbligata a privatizzare il servizio idrico per adeguarsi alle direttive europee che la imponevano.

E’ falso. La Direttiva europea non solo non obbliga, ma esclude esplicitamente il servizio della gestione idrica dal campo di applicazione della direttiva.

Infatti all’articolo 17, “Ulteriori deroghe alla libera prestazione di servizi”, recita testualmente: “L’articolo 16 non si applica:

1) ai servizi di interesse economico generale forniti in un altro Stato membro, fra cui:

d) i servizi di distribuzione e fornitura idriche e i servizi di gestione delle acque reflue.”[1]

RISOLUZIONI EUROPEE

La Direttiva europea 2006/123/CE ricalca coerentemente il costante proposito della Comunità Europea nel riconoscere l’acqua come bene comune e non di mercato.

La Risoluzione europea dell’11 marzo 2004 alla lettera H, punto 5. “ritiene che, essendo l’acqua un bene comune dell’umanità, la gestione delle risorse idriche non debba essere assoggettata alle norme del mercato interno”.

La Risoluzione europea del 15 marzo 2006, alla lettera F, punto 1. “dichiara che l’acqua è un bene comune dell’umanità e come tale l’accesso all’acqua costituisce un diritto fondamentale della persona umana”.

REFERENDUM ABROGATIVO

I politici impegnati propongono un referendum abrogativo dell’art. 15 del DL 135/2009.

IL CONFLITTO DI ATTRIBUZIONI

Contestualmente alla raccolta di firme per il referendum abrogativo può essere presentato ricorso alla Corte Costituzionale per sollevare il conflitto di attribuzioni nei confronti del Governo e sentir dichiarare l’inefficacia, non l’incostituzionalità, ma l’inefficacia dell’art. 15 del D.L. 135/2009.

Infatti, l’avvenuto trasferimento delle funzioni e compiti in materia di gestioni idriche alle Regioni, non consente allo Stato d’interferire sulle materie trasferite.

IL PERCORSO

Le competenze sulle risorse idriche erano esercitate dallo Stato ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione. Successivamente tali funzioni e compiti sono stati trasferiti alle Regioni con il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e con il d.lgs 31 marzo 1998, n. 112, precisamente gli articoli 86 e 89, indicando all’art. 88 i compiti di competenza dello Stato.

L’art. 7 dello stesso d.lgs 112/1998[2] precisa che ai fini dell’attuazione dei decreti ed al conseguente trasferimento alle Regioni si dispone con i provvedimenti di cui all’art. 7 della Legge 15 marzo 1977, n. 59[3], cioè si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (D.P.C.M.).

La Conferenza Unificata Stato Regioni, con Atto n. 401/C.U. del 1° febbraio 2001, sancisce che “L’effettivo esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo n. 112/98 decorre dalla data di pubblicazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di trasferimento delle relative risorse alle regioni ed agli enti locali.”

Il trasferimento effettivo delle funzioni e dei compiti amministrativi delle risorse idriche è stato emanato gradatamente per ciascuna Regione, per la Regione Lazio il trasferimento è avvenuto il 21 febbraio 2001, nella data di pubblicazione del D.P.C.M. 22 dicembre 2000 (Pubblicato sulla G.U. 21 febbraio 2001, n. 43, S.O.)[4]

Pertanto il ricorso alla Corte Costituzionale per sollevare il conflitto di attribuzioni dovrebbe essere presentato da ciascuna Regione.








[1] DIRETTIVA 2006/123/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno.

Articolo 17

Ulteriori deroghe alla libera prestazione di servizi

L’articolo 16 non si applica:

1) ai servizi di interesse economico generale forniti in un altro Stato membro, fra cui:

a) nel settore postale, i servizi contemplati dalla direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (1);

b) nel settore dell’energia elettrica, i servizi contemplati dalla direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (2);

c) nel settore del gas, i servizi contemplati dalla direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (3);

d) i servizi di distribuzione e fornitura idriche e i servizi di gestione delle acque reflue;

e) il trattamento dei rifiuti;

2) alle materie disciplinate dalla direttiva 96/71/CE;

3) alle materie disciplinate dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera  circolazione di tali dati (4);

4) alle materie disciplinate dalla direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (5);

5) alle attività di recupero giudiziario dei crediti;

(1) GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1)

(2) GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2006/653/CE della Commissione (GU L 270 del 29.9.2006, pag. 72).

(3) GU L 176 del 15.7.2003, pag. 57.

(4) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(5) GU L 78 del 26.3.1977, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dall’Atto di adesione del 2003.

L 376/58 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 27.12.2006

6) alle materie disciplinate dal titolo II della direttiva 2005/36/CE, compresi i requisiti negli Stati membri dove il servizio è prestato che riservano un’attività ad una particolare professione;

7) alle materie disciplinate dal regolamento (CEE) 1408/71;

8) per quanto riguarda le formalità amministrative relative alla libera circolazione delle persone ed alla loro residenza, alle questioni disciplinate dalle disposizioni della direttiva 2004/38/CE, che stabiliscono le formalità amministrative a carico dei beneficiari da espletare presso le autorità competenti dello Stato membro in cui è prestato il servizio;

9) per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi che si spostano in un altro Stato membro nell’ambito di una prestazione di servizi, alla possibilità per gli Stati membri di imporre l’obbligo di un visto o di un permesso di soggiorno ai cittadini di paesi terzi che non godono del regime di riconoscimento reciproco di cui all’articolo 21 della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (1), o alla possibilità di imporre ai cittadini di paesi terzi l’obbligo di presentarsi alle autorità competenti dello Stato membro in cui è prestato il servizio al momento del loro ingresso o successivamente;

10) per quanto riguarda le spedizioni di rifiuti, le materie disciplinate dal regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1o febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all’interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (2);

11) ai diritti d’autore e diritti connessi, ai diritti di cui alla direttiva 87/54/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1986, sulla tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori

(3) e alla direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 1996 relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (4) nonché ai diritti di proprietà industriale;

12) agli atti per i quali la legge richiede l’intervento di un notaio;

13) alle materie disciplinate dalla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati (5);

14) all’immatricolazione dei veicoli presi in leasing in un altro Stato membro;

15) alle disposizioni riguardanti obblighi contrattuali e non contrattuali, compresa la forma dei contratti, determinate in virtù delle norme di diritto internazionale privato.

[2] D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Pubblicato sulla G.U. 21 aprile 1998, n. 92, S.O)

Art. 7 – Attribuzione delle risorse

1. I provvedimenti di cui all’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, determinano la decorrenza dell’esercizio da parte delle regioni e degli enti locali delle funzioni conferite ai sensi del presente decreto legislativo, contestualmente all’effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative. Con la medesima decorrenza ha altresì efficacia l’abrogazione delle corrispondenti norme previste dal presente decreto legislativo.

2. Per garantire l’effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, i provvedimenti di cui all’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che individuano i beni e le risorse da ripartire tra le regioni e tra le regioni e gli enti locali, osservano i seguenti criteri:

a) la decorrenza dell’esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti contestualmente all’effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali, può essere graduata, secondo date certe, in modo da completare il trasferimento entro il 31 dicembre 2000;

b) la devoluzione alle regioni e agli enti locali di una quota delle risorse erariali deve garantire la congrua copertura, ai sensi e nei termini di cui al comma 3 del presente articolo, degli oneri derivanti dall’esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti nel rispetto dell’autonomia politica e di programmazione degli enti; in caso di delega regionale agli enti locali, la legge regionale attribuisce ai medesimi risorse finanziarie tali da garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall’esercizio delle funzioni delegate, nell’ambito delle risorse a tale scopo effettivamente trasferite dallo Stato alle regioni;

c) ai fini della determinazione delle risorse da trasferire, si effettua la compensazione con la diminuzione di entrate erariali derivanti dal conferimento delle medesime entrate alle regioni ed agli enti locali ai sensi del presente decreto legislativo.

3. Con i provvedimenti di cui all’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, alle regioni e agli enti locali destinatari delle funzioni e dei compiti conferiti sono attribuiti beni e risorse corrispondenti per ammontare a quelli utilizzati dallo Stato per l’esercizio delle medesime funzioni e compiti prima del conferimento. Ai fini della quantificazione, si tiene conto:

a) dei beni e delle risorse utilizzati dallo Stato in un arco temporale pluriennale, da un minimo di tre ad un massimo di cinque anni;

b) dell’andamento complessivo delle spese finali iscritte nel bilancio statale nel medesimo periodo di riferimento;

c) dei vincoli, degli obiettivi e delle regole di variazione delle entrate e delle spese pubbliche stabiliti nei documenti di programmazione economico-finanziaria, approvati dalle Camere, con riferimento sia agli anni che precedono la data del conferimento, sia agli esercizi considerati nel bilancio pluriennale in vigore alla data del conferimento medesimo.

4. Con i provvedimenti, di cui all’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede alla individuazione delle modalità e delle procedure di trasferimento, nonché dei criteri di ripartizione del personale. Ferma restando l’autonomia normativa e organizzativa degli enti territoriali riceventi, al personale trasferito e’ comunque garantito il mantenimento della posizione retributiva già maturata. Il personale medesimo può optare per il mantenimento del trattamento previdenziale previgente.

5. Al personale inquadrato nei ruoli delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, si applica la disciplina sul trattamento economico e stipendiale e sul salario accessorio prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto regioni-autonomie locali.

6. Gli oneri relativi al personale necessario per le funzioni conferite incrementano in pari misura il tetto di spesa di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

7. Nelle materie oggetto di conferimento di funzioni e di compiti ai sensi del presente decreto legislativo, lo Stato provvede al finanziamento dei fondi previsti in leggi pluriennali di spesa mantenendo gli stanziamenti già previsti dalle leggi stesse o dalla programmazione finanziaria triennale. Sono finanziati altresì, nella misura prevista dalla legge istitutiva, i fondi gestiti mediante convenzione, sino alla scadenza delle convenzioni stesse.

8. Al fine della elaborazione degli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Conferenza unificata Stato, regioni, città e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata “Conferenza unificata”, promuove accordi tra Governo, regioni ed enti locali, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del medesimo decreto legislativo. Gli schemi dei singoli decreti debbono contenere:

a) l’individuazione del termine, eventualmente differenziato, da cui decorre l’esercizio delle funzioni conferite e la contestuale individuazione delle quote di tributi e risorse erariali da devolvere agli enti, fermo restando quanto previsto dall’articolo 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

b) l’individuazione dei beni e delle strutture da trasferire, in relazione alla ripartizione delle funzioni, alle regioni e agli enti locali;

c) la definizione dei contingenti complessivi, per qualifica e profilo professionale, del personale necessario per l’esercizio delle funzioni amministrative conferite e del personale da trasferire;

d) la congrua quantificazione dei fabbisogni finanziari in relazione alla concreta ripartizione di funzioni e agli oneri connessi al personale, con decorrenza dalla data di effettivo esercizio delle funzioni medesime, secondo i criteri stabiliti al comma 2 del presente articolo.

9. In caso di mancato accordo, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

10. Nei casi in cui lo Stato non provveda ad adottare gli atti e i provvedimenti di attuazione entro le scadenze previste dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 e dal presente decreto legislativo, la Conferenza unificata può predisporre lo schema dell’atto o del provvedimento e inviarlo al Presidente del Consiglio dei Ministri, per le iniziative di cui all’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Si applica a tal fine la disposizione di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

11. Ove non si provveda al trasferimento delle risorse disposte ai sensi dell’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei termini previsti, la regione e gli enti locali interessati chiedono alla Conferenza unificata di segnalare il ritardo o l’inerzia al Presidente del Consiglio dei Ministri, che indica il termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina un commissario ad acta.

[3] Legge 15 marzo 1997, n. 59

“Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa

Art. 7.

1. Ai fini della attuazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze temporali e modalità dagli stessi previste, alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire, alla loro ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la parallela soppressione o il ridimensionamento dell’amministrazione statale periferica, in rapporto ad eventuali compiti residui.

2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 è acquisito il parere della Commissione di cui all’articolo 5, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane. Sugli schemi, inoltre, sono sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali funzionali ed è assicurata la consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. I pareri devono essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine i decreti possono comunque essere emanati.

3. Al riordino delle strutture di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), si provvede, con le modalità e i criteri di cui al comma 4-bis dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall’articolo 13, comma 1, della presente legge, entro novanta giorni dalla adozione di ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1 del presente articolo. Per i regolamenti di riordino, il parere del Consiglio di Stato è richiesto entro cinquantacinque giorni ed è reso entro trenta giorni dalla richiesta. In ogni caso, trascorso inutilmente il termine di novanta giorni, il regolamento è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. In sede di prima emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso il parere della Commissione di cui all’articolo 5, entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso tale termine i regolamenti possono essere comunque emanati.

[4] D.P.C.M. 22 dicembre 2000 – Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla regione Lazio ed agli enti locali della regione. (Pubblicato sulla G.U. 21 febbraio 2001, n. 43, S.O.)

Art. 1 (Conferimenti alla regione)

1. Alla regione Lazio, per le funzioni ed i compiti conferiti ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, sono trasferiti, dalla data di pubblicazione del presente decreto, sulla base dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri citati in premessa, di individuazione e di ripartizione dei beni e delle risorse tra le regioni e tra gli enti locali, tenuto conto della ripartizione dei beni e delle risorse tra la regione e gli enti locali, i beni e le risorse finanziarie, umane e strumentali, come quantificate e specificate nelle allegate tabelle, nonché le connesse risorse organizzative.