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“La Voce delle Voci”: una precisazione su un caso di omonimia

C’e’ un caso di omonimia nella nostra inchiesta di gennaio 2010 sui “Magistrati Massoni”. A seguito della lettera che qui di seguito pubblichiamo integralmente, precisiamo che il dottor Guido Romano, attualmente consigliere di Stato e gia’ presidente di sezione al Tar della Calabria, NON E’ l’omonimo magistrato ordinario Guido Romano il cui nome fu ritrovato, insieme a quelli di altri magistrati, fra le carte sequestrate nella villa di Licio Gelli in Uruguay. Il dottor Guido Romano consigliere di Stato, residente a Roma, non ha mai fatto parte della massoneria ne’, come ipotizzavamo nell’articolo, e’ mai passato dai ranghi della magistratura ordinaria a quelli della magistratura amministrativa, dal momento che ha prestato servizio sempre e solo nella magistratura amministrativa. Ce ne scusiamo col diretto interessato, pregando i colleghi dei siti internet che avessero ripreso il nostro articolo di apportare al piu’ presto – come gia’ abbiamo fatto noi – la correzione e la rettifica.

Oggetto: richiesta di smentita ai sensi e per gli effetti della legge n. 47 del 8 febbraio 1948, nel testo vigente;

Lo scrivente Guido Romano, nato ad Aversa (Caserta) l’11 luglio 1945 e residente a Roma, via Nepi n. 28, nominato Giudice Amministrativo nel settembre 1984, quale vincitore di pubblico concorso, ha svolto le relative funzioni nei TT.AA.RR. della Lombardia, sede di Brescia, dell’Emilia Romagna, sede di Bologna, della Campania, sede di Napoli, del Lazio, sede di Roma, e della Calabria, sede di Catanzaro, nonche’ dal settembre 2007 presso il Consiglio di Stato ove tuttora esercita le funzioni giurisdizionali.
Esso scrivente e’ venuto a conoscenza che nel n,1 dell’anno 2010 della versione cartacea del mensile “La Voce delle Voci” appare, in copertina, a lettere cubitali, il titolo “Magistrati Massoni” ed all’interno e’ inserito articolo a firma del condirettore Rita Pennarola nel quale vengono elencati, in ordine alfabetico, i nomi di magistrati che, per affermazione dell’articolista, sarebbero affiliati alla massoneria,
In detto articolo e’ inserito il nome di “Romano Guido” che, essendo immediatamente seguito dalla precisazione “… e’ Presidente del Tar della Calabria…”, non puo’ che riferirsi alla persona dello scrivente, tenuto conto che in tale sede giudiziaria amministrativa lo stesso scrivente ha prestato servizio per circa due anni, esercitando la funzione di Presidente della Seconda Sezione (e non anche di Presidente dell’intero TAR, come invece e’ affermato nell’articolo) e che nella storia del TAR Calabro nessun altro magistrato amministrativo, avente nome e cognome identico allo scrivente, vi ha mai prestato servizio fino ad oggi.
Peraltro, tale oggettivo, quanto falso, riferimento alla persona dello scrivente ha trovato conferma anche nel fatto che numerosi colleghi, amici e conoscenti, specialmente nelle Regioni Campania e Calabria, hanno immediatamente manifestato allarme, incredulita’ e stupore per la notizia appresa nella lettura dell’articolo in questione, pubblicato anche sul sito Internet della “Voce delle Voci” e ripreso da altri siti Internet quali, per quel che allo stato consta, “Facebook” e “Terracina Social Forum”.
Cio’ premesso, lo scrivente precisa al riguardo, innanzi tutto, che:
1) non e’ stato mai affiliato alla massoneria (ne’ coperta ne’ scoperta) e non lo e’ tuttora:
2) non ha mai fatto parte della Magistratura Ordinaria, ma soltanto della (distinta e autonoma) Magistratura Amministrativa, nei cui ruoli e’ iscritto dal 1984 a seguito di pubblico concorso;
3) ha esercitato dal 1968 l’attivita’ di “praticante procuratore legale”, prima di accedere, dal 16 gennaio 1972, sempre a seguito di pubblico concorso, al ruolo dei “funzionari direttivi” del Ministero della Pubblica Istruzione, dal quale e’, poi, transitato nella magistratura amministrativa (TAR).
Contesta, conseguentemente, ad ogni effetto di legge, che il riferimento alla propria persona, cosi’ come operato nell’articolo in questione, quale iscritto nell’elenco dei magistrati massoni, e’ certamente falsa ed e’ frutto del comportamento del tutto poco accorto e non diligente dell’autore dell’articolo predetto, tenuto conto che l’autrice non si e’ preoccupata, evidentemente, di operare alcuna verifica degli elementi utilizzati.
Infatti sarebbe stato sufficiente verificare se il nominativo “Guido Romano” – che si afferma nello stesso articolo essere contenuto, come gli altri nominativi di magistrati, negli “… unii elenchi (comprensivi delle logge coperte) che siano mai venuti alla luce: quelli sequestrati nel ’92 dall’allora Procuratore Capo di Palmi Agostino Cordova…” – fosse l’unico esistente nei distinti ruoli delle varie Magistrature, per cui non poteva non essere quello del magistrato amministrativo individuato nell’articolo in questione come “…Presidente del TAR della Calabria…”, ovvero esistesse nel 1977 (data riportata nella lettera ritrovata nella villa uruguaiana di Licio Gelli e riferita al presunto finanziamento per l’elezione della A.N.M.) e nello stesso 1992 (data di redazione dei citati elenchi Cordova) altro magistrato ordinario con lo stesso nome e cognome; sarebbe stato sufficiente, altresi’, ricorrere a nozioni di comune conoscenza quale la notoria distinzione dei magistrati amministrativi del TAR (quale lo scrivente dal 1984 e nel 1992) dai magistrati ordinari (civili e penali), amministrati da distinti organi di autogoverno (C.P.G.A. per i giudici amministrativi e C.S.M. per i magistrati ordinari).
Inoltre, l’autrice dell’articolo non si e’ evidentemente preoccupata neppure di leggere il contenuto complessivo del proprio scritto poiche’, diversamente, si sarebbe resa conto che il riferimento operato alla mia persona, attraverso lo specifico e qualificante richiamo alle funzioni di “…Presidente del TAR della Calabria…” contraddiceva, in maniera del tutto oggettiva, le altre notizie ed affermazioni contenute nello stesso articolo e cioe’, sia il successivo riferimento, operato sempre nello stesso contesto descrittivo della mia persona, al fatto che “… la decisione dell’allora Guardasigilli Giovanni Conso di deferire al CSM i magistrati massoni, fra i quali Romano, fu aspramente criticata dal gran maestro Eraldo Ghinoi…”, essendo notoriamente competente il predetto Guardasigilli soltanto per i magistrati ordinari, e non anche per quelli amministrativi, diversamente governati dal citato apposito organo di autonomia, sia l’affermazione, questa volta operata nel contesto del profilo descrittivo di altro magistrato ordinario citato dallo stesso articolista nell’elenco (Sergio Ferdinando), che quest’ultimo, “… al pari di quelli dei colleghi Domenico Pone, Guido Romano e Paolo Tonini… (omissis) … venne fuori in una lettera sequestrata nella villa di Licio Gelli in Uruguay. Dalla missiva emergeva che il venerabile avrebbe finanziato con 25 milioni di vecchie lire la campagna elettorale di quei quattro magistrati quando nel ’77 erano stati eletti ai vertici dell’ANM…”.
E’ evidente, in sintesi, che nel 1977 lo scrivente, in quanto funzionario direttivo dei ruoli del Ministero della Pubblica Istruzione, non apparteneva (come non ha mai appartenuto) alla magistratura ordinaria e, quindi, non poteva ne’ candidarsi, ne’ essere eletto nel direttivo dell’Associazione Nazionale Magistrati, del quale ha, invece, fatto parte l’omonimo “… magistrato ordinario Guido Romano”, citato nella lettera ritrovata nella villa di Gelli in Uruguay ed inserito negli elenchi “… sequestrati nel ’92 dall’allora Procuratore Capo di Palmi Agostino Cordova”.
Orbene, per tutto quanti sin qui precisato, lo scrivente chiede che venga, immediatamente, effettuata puntuale ed adeguata smentita – con le modalita’ prescritte dall’art. 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, nel testo vigente – della notizia contenuta nell’articolo di stampa in questione, concernente la mia persona, con la quale dovra’ essere chiarito, con tutte le necessarie puntualizzazioni e senza alcuna possibilita’ di equivoco, che il nome del magistrato Guido Romano che appare nell’elenco riportato in detto articolo (pubblicato sia sul mensile cartaceo La Voce delle Voci n. 1 del 2010 e sia sul corrispondente sito Internet www.lavocedellevoci.it) non e’ in alcun modo riferibile al dottor Guido Romano, nato ad Aversa l’11 luglio 1945 e residente a Roma, via Nepi n. 28, gia’ Presidente della Seconda Sezione del TAR Calabria ed attuale Consigliere di Stato, trattandosi all’evidenza di caso di mera omonimia con altro magistrato ordinario.
Alla rettifica, cosi’ come impone la citata norma di legge, dovra’ essere dato il dovuto risalto. Attraverso collocazione, caratteri e dimensioni grafiche eguali a quelli utilizzati per la redazione dell’articolo in questione, e dovra’ essere pubblicata non soltanto nel numero cartaceo del mensile La Voce delle Voci di febbraio 2010, ma anche, ed immediatamente, sul sito Internet sopra indicato, con speciale avvertenza degli effetti della citata legge, risultando esso, allo stato, certamente ripreso, come gia’ segnalato piu’ innanzi, da altri siti Internet quali “Facebook” e “Terracina Social Forum”.
Lo scrivente, infine, resta in attesa di un pronto riscontro che assicuri l’immediata pubblicazione della rettifica richiesta, salvo e riservato ogni altro diritto ed azione a tutela della propria dignita’ ed onorabilita’.

Guido Romano

www.lavocedellevoci.it