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La trattativa Stato-mafia fu “un’improvvida iniziativa”: ecco perché sono stati assolti i carabinieri

La trattativa Stato-mafia fu “un’improvvida iniziativa”: ecco perché sono stati assolti i carabinieri

Depositate le motivazioni della sentenza d’appello emessa a settembre e con cui sono stati scagionati Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno, oltre all’ex senatore Marcello Dell’Utri. “Nel dialogo con Vito Ciancimino ci fu un errore sciagurato di calcolo, ma i militari del Ros agirono con fini solidaristici, per fermare le stragi”

Sandra Figliuolo

Giornalista Palermo

06 agosto 2022 15:43

“Un’iniziativa improvvida” (con un “grave errore di calcolo” che si rivelò “sciagurato”) e che fu “intrapresa in totale spregio ai doveri inerenti l’ufficio e i compiti istituzionali”. Ma gli ufficiali dei carabinieri, che nell’estate del 1992 presero contatti con l’ex sindaco mafioso Vito Ciancimino, “furono mossi da fini solidaristici (la salvaguardia dell’incolumità della collettività nazionale) e di tutelare un interesse generale – e fondamentale – dello Stato”, cioè “far cessare le stragi”, “fermare l’escalatione di violenza mafiosa”. E’ così che – in estrema sintesi – la Corte d’Assise d’Appello, spiega l’assoluzione degli ex vertici del Ros Mario Mori, Antonio Subranni e dell’ex capitano Giuseppe De Donno (sono tutti difesi dall’avvocato Basilio Milio, i primi due erano stati condannati a 12 anni in primo grado, l’altro a 8) nelle 2.971 pagine di motivazioni della sentenza emessa il 24 settembre dell’anno scorso, depositate ieri sera.

La lettura alternativa della trattativa

Ma la Corte presieduta da Angelo Pellino (a latere Vittorio Anania) offre anche una lettura alternativa a quella della Procura e anche dei giudici di primo grado su quanto accadde in quei terribili mesi dopo le stragi di Capaci e via D’Amelio, ipotizzando che il tentativo dei carabinieri sarebbe stato quello di intavolare “un dialogo a distanza” non indiscriminatamente con i vertici di Cosa nostra – e men che meno con quello che ne era il capo, artefice dell’attacco frontale allo Stato, Totò Riina – ma con “l’ala moderata” dell’organizzazione criminale, “che fosse disponibile e interessata a defenestrarlo (Riina, ndr), per insediare al suo posto una leadership per sua vocazione e convinzione propensa a cercare il dialogo e a incistarsi all’interno del tessuto economico e istituzionale per potersi dedicare proficuamente allo sviluppo dei propri affari, piuttosto che attaccare frontalmente lo Stato in tutte le sue articolazioni”. 

“Sbagliarono, ma il loro fine era decapitare Cosa nostra”

Non sono teneri i giudici con gli ex vertici del Ros che appunto si sarebbero mossi in totale “autonomia”, in un campo in cui le decisioni sarebbero spettate al governo, e che con la loro iniziativa “decisero di correre il rischio – quello, cioè di incoraggiare Cosa nostra ad imbastire un vero e proprio ricatto allo Stato – valutandolo alla stregua di un male minore”. Il loro “dialogo” con Ciancimino “ebbe sicuramente l’effetto di tramutare quella che fino a quel momento era stata una minaccia generica e indeterminata da parte di Cosa nostra in una minaccia specifica e qualificabile ai sensi dell’articolo 338 codice penale, perché finalizzata a condizionare le scelte del governo, soprattutto in materia di politica carceraria”. E non valutarono, i carabinieri (ecco “il grave errore”) l’effetto rafforzamento della volontà di ricatto mafioso alle istituzioni della loro iniziativa (detto volgarmente: visto che con le bombe lo Stato si piegava, mettendone altre si sarebbe potuto ottenere qualsiasi cosa), tanto che poi si verificarono le stragi in Continente. “Ma non era quello lo scenario che gli ufficiali del Ros si prefiggevano di favorire – dicono i giudici – essendosi adoperati, senza ambiguità, almeno a partire dalla costituzione del gruppo consacrato alla cattura di Riina per giungere ad un risultato opposto: decapitare Cosa nostra, privandola del principale ispiratore e artefice della strategia di attacco frontale allo Stato”.

“Colpevoli soltanto i mafiosi”

Con la sentenza d’appello, per il reato di minaccia a Corpo politico dello Stato, sono stati condannati soltanto i mafiosi (Leoluca Bagarella e Antonino Cinà) ed è stato assolto anche l’ex senatore di Forza Italia, Marcello Dell’Utri. Un verdetto che aveva ribaltato la decisione di primo grado, emessa il 28 aprile del 2018, dalla Corte presieduta da Alfredo Montalto. E nelle motivazioni il ragionamento è chiaro: furono i boss a minacciare lo Stato con le bombe per piegarlo, mentre nel caso degli ex vertici del Ros non ci fu mai l’intenzione, il dolo, di assecondare una simile strategia. Ciò che sostiene invece la Procura, in uno dei processi che per anni è stato al centro della cronaca, nato dalle dichiarazioni del figlio di Ciancimino, Massimo, ritenuto poi “inattendibile” sin dal primo grado.

A cosa servì veramente il “dialogo” con Vito Ciancimino?

“Il cuore del problema”, scrivono i giudici, è capire “il vero tenore della collaborazione effettivamente prestata da Vito Ciancimino in risposta alle sollecitazioni rivoltegli dai carabinieri del Ros” ed “è pacifico che Ciancimino intese la proposta inizialmente rivoltagli da Mori e De Donno esattamente nei termini in cui tale proposta era stata formulata”, cioè “tentare di stabilire un contatto con i vertici, o comunque con esponenti autorevoli di Cosa nostra, per sondarne la disponibilità ad un dialogo finalizzato a trovare un punto d’intesa, cioè un accordo, per porre fine alle stragi”. Ma, si legge nella sentenza, “tale proposta sarebbe stata formulata con una sorta di riserva mentale, poiché i due ufficiali dell’Arma, come hanno sempre ripetuto in tutto le sedi processuali, non avevano alcuna intenzione né possibilità di avviare un negoziato con Cosa nostra, perché non rappresentavano altri che loro stessi. L’intenzione era quella di convincere Ciancimino a collaborare con loro per fornire elementi utili a comprendere cosa stesse succedendo e in particolare le ragioni di quell’escalation di violenza mafiosa e quale fosse la strategia criminale in atto e i possibili ulteriori sviluppi, nonché elementi utili a catturare Totò Riina e Bernardo Provenzano. In sostanza, la sollecitazione rivolta a Ciancimino di sondare la possibilità di allacciare un dialogo con ‘quella gente’ voleva essere, nelle intenzioni degli ufficiali del Ros, solo un escamotage per guadagnarsi la sua fiducia e per prendere tempo, portandolo gradatamente dalla loro parte, poiché non si poteva a muso duro intimiargli di collaborare se voleva alleviare la sua posizione processuale”.

“Una versione ex post e solo di comodo”

I giudici, però, non sono convinti di questa versione e ritengono che si tratta di “una versione ex post e solo di comodo”. Per vari motivi. Uno tra tutti il fatto che ad un certo punto Ciancimino, avendo preso contatti con i boss, chiese cosa avrebbero avuto da offrire i carabinieri in cambio e Mori e De Donno sarebbero rimasti “sorpresi” da questa richiesta. “La ‘sorpresa’ di fronte alla comunicazione che ‘quelli avevano accettato’ il dialogo e l’imbarazzo alla susseguente domanda di Ciancimino (‘va bene, ma voi cosa offrite in cambio?’) potevano giustificarsi solo se – dicono i giudici – fino a quel momento Mori avesse escluso che Ciancimino fosse seriamente intenzionato o avesse la concreta possibilità che ciò accadesse – ed è innegabile che su tale possibilità Mori facesse affidamento, alla luce dei suoi pregressi e ripetuti, ma taciuti contatti con esponenti politico-istituzionali – era ovvio che sarebbe giunto presto il momento in cui Ciancimino, per conto della parte che rappresentava o di cui era emissario, avrebbe chiesto di conoscere quali carte avessero in mano i suoi interlocutori, e cosa avessero da offrire”.

“La proposta indecente e irricevibile”

La risposta dei carabinieri fu “una proposta indecente” e “irricevibile”, ovvero che i latitanti corleonesi si costituissero e avrebbero avuto un equo processo. Ed era l’unica possibile – dicono i giudici – perché i carabinieri non avevano nulla da offrire, rappresentando solo loro stessi, “ma se la trattativa era stata impostata nel modo che si è detto, sarebbe stato logico chiedere a Ciancimino di far conoscere lui cosa chiedesse Cosa nostra per far cessare le stragi”. Quindi “non è credibile che la richiesta di Ciancimino li avesse trovati impreparati”, afferma la Corte.

“Il loro obiettivo era fermare le stragi”

Sta di fatto che, secondo i giudici, “i carabinieri decisero di correre il rischio di incoraggiare Cosa nostra ad imbastire un vero e proprio ricatto allo Stato – valutandolo alla stregua di un male minore” e che “ai giudici di primo grado è bastato questo per ritenere sussistente il reato”, ma “questa Corte dissente da tale conclusione”. E si legge nella sentenza: “Una volta assodato che la finalità perseguita – o comunque prioritaria – non fosse quella di salvare la vita all’ex ministro Calogero Mannino (processato per gli stessi fatti in abbreviato e assolto in tutti i gradi di giudizio, ndr) o ad altre figure di politici che rischiavano di fare la fine di Salvo Lima, nulla osta a risconoscere che i carabinieri abbiano agito avendo effettivamente come obiettivo quello di porre un argine all’escalatione in atto della violenza mafiosa che rendeva più che concreto e attuale il pericolo di nuove stragi e attentati, con il conseguente corredo di danni in termini di distruzioni, sovvertimento dell’ordine e della sicurezza pubblica e soprattutto vite umane”.

“Il pugno duro dello Stato anche dopo via D’Amelio”

Tuttavia “gli ufficiali del Ros protagonisti dell’interlocuzione avviata con Vito Ciancimino nell’estate del 1992 non erano quisque de populo ma ufficiali di polizia giudiziaria. Il loro dovere inderogabile era uno ed uno soltanto: proteggere la collettività sì, ma nel rispetto dei propri doveri d’ufficio e di istituto che imponevano loro di sviluppare senza cedimenti l’azione di contrasto alla criminalità organizzata, nel quadro delle norme di legge e delle direttive del governo, titolare dell’indirizzo politico anche per la gestione dell’ordine e della sicurezza pubblica”, stigmatizzano i giudici. E aggiungono: “La via indicata dal governo a tutti i fedeli e leali servitori dello Stato – e ve ne furono, per fortuna – per contrastare il pericolo pure avvertito come concreto ed incombente di nuovi attentati o delitti eclatanti non poteva che essere, e fu, quello di seguire la traccia chiaramente indicata dal legislatore di quella stagione segnata da una così grave emergenza criminale. L’atteggiamento del governo e della pur precaria maggioranza di cui era espressione non cambiarono dunque dopo la strage di via D’Amelio che ebbe anzi l’effetto di spingere il primo a provvedimenti immediati e di straordinaria efficacia anche dissuasiva, e la seconda a compattarsi anche per meglio affrontare la battaglia parlamentare per la conversione in legge del decreto ‘Falcone'”.

“I carabinieri tradirono il patto di obbedienza alle Istituzioni”

Dunque “ufficiali di polizia giudiziaria o dell’Arma dei carabinieri che si fossero discostati da quella linea d’azione e da quelle direttive di politica criminali perseguendo un disegno autonomo, ancorché finalizzato all’obiettivo comune di prevenire nuovi spargimenti di sangue e ripristinare un livello minimo di sicurezza pubblica, non avrebbero potuto che essere tacciati di tradimento del patto di lealtà e di obbedienza alle Istituzioni cui avevano giurato fedeltà: altro che invocare un presunto stato di necessità”.

“Nessun dolo, agirono per motivi solidaristici”

Nonostante questo giudizio molto negativo sull’operato degli imputati, la Corte esclude la loro colpevolezza “per carenza dell’elemento soggettivo” e “per la radicale incompatibilità della finalità perseguita con la loro improvvida inziativa, che era certamente quella di fermare l’escalation di violenza mafiosa ed evitare nuove stragi”. E rimarca “il dolo si sostanzia nella coscienza e volontà di dare un apporto significativo alla realizzazione del reato di riferimento”, cioè la minaccia al Corpo politico dello Stato. Ma “i carabinieri del Ros, a tutto concedere hanno voluto orientare le scelte dell’autorità politica in una certa direzione per sventare o far cessare la minaccia di nuove stragi. Scartata l’ipotesi di una collusione dei carabinieri con ambienti mafiosi, e confutata l’ipotesi che essi abbiano agito per presevare l’incolumità di questo o quell’esponente politico, deve ribadirsi che, nel prodigarsi per aprire un canale di comunicazione con Cosa nostra che creasse le premesse per avviare un possibile dialogo, furono mossi, piuttosto, da fini solidaristici (la salvaguardia dell’incolumità della collettività nazionale) e di tutelare un interesse generale – e fondamentale – dello Stato: ossia,da ragioni e interessi del tutto convergenti con quelli della vittime del reato di minaccia a Corpo politico dello Stato”.

“Concessioni ai boss solo dopo aver eliminato l’ala stragista”

La Corte offre poi la sua lettura di quella stagione, stando “ai fatti”, e prova a ricostruire quella che sarebbe stata la reale strategia “del dialogo”, non “schizofrenica”, ma molto ben studiata. “Eventuali concessioni a favore dei mafiosi dovevano accompagnarsi alla decapitazione dell’ala stragista, premessa indispensabile per poter giungere ad un accordo con l’ala moderata dell’organizzazione mafiosa, giustamente ritenuta soccombente fino a quando al comando di Cosa nostra fosse rimasto Totò Riina e i capi corleonesi a lui più vicini e fedeli”, dicono i giudici. Solo eliminati questi ostacoli “sarebbe stato pensabile e praticabile un dialogo volto al ripristino di un costume di rapporti effettivamente fondato su una reciproca coabitazione, o almeno sull’abbandono di uno stato di guerra permanente; e un’eventuale proposta di dialogo in tal senso non avrebbe potuto essere interpretata come un segno di debolezza dello Stato – che con la cattura dei capi corleonesi più pericolosi, a cominciare ovviamente dal capo di Cosa nostra – avrebbe dato al contrario una grande dimostrazione di forza e della propria capacità di colpire al cuore l’organizzazione mafiosa e quindi non avrebbe mai potuto corroborare la strategia stragista, rafforzando lo schieramente mafioso che la perseguiva”.

“Fare leva sui contrasti all’interno di Cosa nostra”

“Il disegno insomma – si legge ancora nella sentenza – era quello di insinuarsi in una spaccatura che si sapeva già esistente, almeno in nuce all’interno di Cosa nostra e fare leva sulle tensioni e i contrasti che covavano dietro l’apparente monolitismo dell’egemonia corleonese, per sovvertire assetti di potere interni all’organizzazione criminale, assicurando alle patrie galere i boss più pericolosi e favorendo indirettamente lo schieramenteo che, per quanto sempre criminale, appariva tuttavia, ed era, meno pericoloso per la sicurezza dello Stato e l’incolumità della collettività rispetto a quello artefice della linea stragista. Un disegno certamente ambizioso e che si collocava in posizione intermedia tra la vera e propria ‘trattativa politica’ e una mera ‘trattativa di polizia’ perché richiedeva, almeno in prospettiva, qualcosa di più che non ciò che oggi, ma non solo oggi, potrebbe definirsi favoreggiamento”.

“Nessun interesse, neppure indiretto, a brandire la minaccia mafiosa”

Quindi “nella prospettiva qui adombrata il possibile negoziato aveva come interlocutore, per il tramite di Vito Ciancimino, non già i vertici mafiosi, genericamente intesi, o addirittura Totò Riina quale capo di Cosa nostra, bensì i capi di quella componente dell’organizzazione mafiosa che fosse disponibile e interessata a defenerstrarlo, per insediare al suo posto una leadership per sua vocazione e convinzione propensa a cercare il dialogo e a incistarsi all’interno del tessuto economico e istituzionale per potersi dedicare proficuamente allo sviluppo dei propri affari, piuttosto che attaccare frontalmente lo Stato in tutte le sue articolazioni”. Dunque “nessun interesse, neppure indiretto, a brandire la minaccia mafiosa come strumento di pressione sul governo per condizionarne le scelte in una situazione di costrizione, quale sarebbe stata la prospettazione di nuove stragi se non fossero state accolte le richieste di Cosa nostra, essendo semmai il pericolo costituito dalla possibilità che la componente mafiosa disponibile a questa sorta di dialogo o di intesa a distanza soccombesse nella competizione allo schieramento antagonista”.

Il gruppo per catturare Riina

Nel periodo in cui furono avviati i contatti con Ciancimino fu organizzato anche un gruppo per catturare Riina e “prepararsi a catturare Riina non era affatto in contraddizione con la ricerca di un dialogo perché la finalità era quella di disarticolare lo schieramento stragista – e per questa via depotenziare la minaccia di ulteriori eclatanti attentati”. Quindi la “sorpresa” degli imputati sarebbe stata legata al fatto che “Ciancimino era latore della volontà e delle pretese non già della componente moderata con cui i carabinieri puntavano ad allacciare per suo tramite un possibile dialogo, ma al contrario con lo stesso Riina e i capi corleonesi fautori della linea dura”. 

“Imperdonabile negligenza e superficialità, ma non sono colpevoli”

Per i giudici “lo scenario che i carabinieri avevano in mente fin dall’inizio era quello di tentare attraverso Ciancimino un’intesa ‘a distanza’ con quella che presumevano essere una componente autorevole ma minoritaria di Cosa nostra in nome di un interesse comune a disarcionare Riina e i suoi fedelissimi”. Ma non avrebbero messo in conto il “rischio di galvanizzare l’ala stragista, rafforzandone il convincimento che la strategia di attacco frontale allo Stato fosse la strada più sicura”. Quindi “si può parlare di un calcolo sbagliato e di un’imperdonabile negligenza e superficialità, ma anche supponenza, nel valutare le conseguenze di un’iniziativa che richiedeva un’assunzione di responsabilità politica che esulava completamente dall’ambito delle loro competenze”, ma non ritenerli colpevoli del reato contestato. 

Fonte:https://www.palermotoday.it/cronaca/mafia/trattativa-motivazioni-sentenza-appello-carabinieri.html