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La svista del Tribunale Superiore acque pubbliche sul Lago di Paola a Sabaudia

LAGO DI PAOLA

Al momento il pericolo maggiore è costituito dall’imminente decisione del Tribunale superiore delle acque pubbliche prevista per i primissimi giorni di dicembre 2009.

La Stampa locale ultimamente ha precisato alcuni assunti del Tribunale superiore delle acque pubbliche ritenuti erronei.

Due, tra questi:

1) E’ stato richiamato fuori luogo l’art 6 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 spiegando che in tale articolo non c’è il divieto della navigabilità. Tale articolo tratta della “Protezione delle coste dei laghi” e si riferisce alla protezione della fascia di rispetto di 300 metri dalla costa, dove certo non si può navigare. Infatti,

l’art. 6 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 recita:

“Protezione delle coste dei laghi. Sono sottoposti a vincolo paesistico i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi, di seguito denominata fascia di rispetto.”

2) Il Tribunale superiore delle acque pubbliche sostiene che l’art. 28 del P.T.P. n. 13 del 30 luglio 1999, che vieta la navigazione a motore, non è stato confermato dall’articolo 6 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24.

Tale articolo del 1999 che vieta la navigazione a motore nel lago di Paola non poteva “esser confermato” da una legge dell’anno 1998, cioè dall’art. 6 della legge 6 luglio 1998, n. 24 perché è stato emanato nell’anno successivo, nell’anno 1999, e non poteva essere confermato un anno prima.

Il divieto di navigazione a motore è tuttora in vigore. Infatti,

l’articolo 28 del Piano Territoriale Paesistico n. 13 emanato con delibera G.R. 30 luglio 1999 n. 4484, recita:

Nel lago di Sabaudia “sono vietate la navigazione a motore e l’installazione di attrezzature fisse di attracco, è consentita l’installazione di piccoli pontili.”

La stampa locale non arriva fino al Tribunale superiore delle acque pubbliche.

Si riuscirà a farglielo sapere prima della sentenza definitiva?

LA NORMA

La navigazione a motore nel lago di Paola e vietata dall’art. 28 del Piano Territoriale Paesistico (P.T.P.) n. 13 del 30 luglio 1999, che recita: nel lago di Sabaudia “sono vietate la navigazione a motore e l’installazione di attrezzature fisse di attracco, è consentita l’installazione di piccoli pontili.” La norma è tuttora in vigore.

D.G.R. 30 luglio 1999, n. 4484 – PIANO TERRITORIALE PAESISTICO AMBITO TERRITORIALE N.13 Terracina Ceprano Fondi.

Testo coordinato delle Norme tecniche di attuazione (ai sensi dell’art. 20, comma 2, della L.R. 6 luglio 1998, n. 24).

Art. 22 – Ai fini della tutela ambientale le aree sono classificate in 3 categorie:

– aree di tutela integrale (I)

– aree di tutela orientata (0)

– aree di tutela limitata (L)

Tali aree sono individuate alle tavole serie E/3 in scala 1:25.000.

Art. 23 – Sono aree di tutela integrale le seguenti aree:

a) Riserva Naturale Selva del Circeo

b) Lago dei Monaci, Lago di Caprolace, Riserva Naturale Pantani dell’Inferno e aree adiacenti costiere e interne comprese tra il Rio Martino e lo sbocco al mare del Canale Diversivo Nocchia

c) Lago di Sabaudia e sponde orientali comprendendo le aree adiacenti il Braccio dell’Annunziata, il Centro Storico di Sabaudia, il Braccio della Caprara, il Braccio degli Arciglioni, il Braccio della Carnarola, la Riserva Naturale della Biosfera, la Lestra degli Arciglioni e aree circostanti, il Braccio della Molella, la Riserva Naturale Rovine di Circe e Villa di Domiziano e il Braccio della Bagnara

d) Comprensorio naturalistico Promontorio del Circeo. Il tutto come delimitato negli elaborati

grafici alle tavole serie E/3.

Art.28 – Nella zona I/c (Lago di Sabaudia e sponde orientali, comprendendo le aree adiacenti il Braccio dell’Annunziata, il Centro Storico di Sabaudia, il Braccio della Caprara, il Braccio degli Arciglioni, il Braccio della Carnarola, la Riserva Naturale della Biosfera, la Lestra degli Arciglioni e aree circostanti, il Braccio della Molella, la Riserva Naturale Rovine di Circe e Villa di Domiziano e il Braccio della Bagnara)

Sono consentite, dal punto di vista edilizio, solo le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità e dei fabbricati esistenti.

Nelle zone umide e lungo le sponde del lagodebbono essere preservate le caratteristiche sabbiose e torbose dei terreni senza alterazioni della vegetazione autoctona. In particolare, debbono essere salvaguardate le pregiate sughere, la palma nana e la vegetazione lacustre.

Sono vietate la navigazione a motore e l’installazione di attrezzature fisse di attracco, è consentita l’installazione di piccoli pontili in legno.

E’ consentita la pesca con l’esclusione dell’uso di reti a strascico e sorbone. Le colture ittiche possono essere consentite.

E’ Vietata l’installazione di campeggi.

Sono consentite tutte le opere inerenti la valorizzazione dei beni archeologici di iniziativa della competente Soprintendenza. Eventuali nuovi tracciati viari possono avere solo carattere pedonale o di servizio.

LA SVISTA del Tribunale superiore delle acque pubbliche nell’Ordinanza del 10.08.2009.

“Il Comune di Sabaudia

E’ perfettamente ovvio che l’art. 6 della legge regionale 24/1998 non prevede il divieto di navigazione a motore sui laghi o nel lago di Paola. E’ palese che l’art. 6 della legge regionale n. 24/1998 é riferito esclusivamente alla “protezione delle coste dei laghi“ e riguarda quindi solo la terraferma e non la superficie acquea, è noto che sulla terraferma non si può navigare a motore.

LA NORMA INTEGRALE

L.R. 06 luglio 1998, n. 24 – (Richiamata dal Tribunale superiore delle acque pubbliche).

Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico.

Art. 6

(Protezione delle coste dei laghi).

1. Ai sensi dell’articolo 82, quinto comma, lettera b), del D.P.R. 616/1977 sono sottoposti a vincolo paesistico i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi, di seguito denominata fascia di rispetto.

2. Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1 rientrano sia i laghi di origine naturale, compresi quelli originati da sorgenti, sia gli invasi e sbarramenti artificiali aventi carattere perenne.

3. Il riferimento cartografico da tenere presente per l’individuazione certa della fascia di rispetto di cui al comma 1 è dato dalle mappe catastali; qualora le suddette mappe non risultino corrispondenti allo stato dei luoghi si fa ricorso alla carta tecnica regionale o ad eventuali rilievi di maggior dettaglio.

4. Nella fascia di rispetto di cui al comma 1 l’indice di edificabilità territoriale è stabilito in 0,001 mc/mq., ivi compresa l’edificazione esistente, e non concorre alla determinazione della cubatura realizzabile su altre zone facenti parte di un medesimo comparto insediativo.

5. Fatto salvo l’obbligo di richiedere l’autorizzazion è stato approvatoil testo ccordinato delle norme tecniche e paesistica ai sensi dell’articolo 25, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle aree urbanizzate esistenti come individuate dai PTP o dal PTPR, ferma restando la preventiva definizione delle procedure relative alla variante speciale di cui all’articolo 31quinquies, commi 1 e 2, qualora in tali aree siano inclusi nuclei edilizi abusivi condonabili.

6. Ad eccezione delle aree sottoposte a vincolo ai sensi della legge 1497/1939, con provvedimento dell’amministrazione competente, nelle quali aree la classificazione per zona prevista dai PTP o dal PTPR e la relativa normativa espressamente lo vieti, sono consentite esclusivamente le opere destinate a piccoli attracchi, alle attrezzature balneari, ai campeggi ed ai servizi strettamente indispensabili per la loro fruizione.

7. I manufatti di cui al comma 6 debbono salvaguardare le preesistenze naturalistiche e avere carattere precario.

8. I manufatti di cui al comma 6, ad eccezione dei piccoli attracchi, sono consentiti solo in ambiti circoscritti attrezzati a finalità turistiche previsti nei piani regolatori o in apposite varianti ad essi purché compatibili con le previsioni dei PTP o del PTPR; nelle more dell’approvazione delle previsioni urbanistiche di cui al presente comma, l’autorizzazione paesistica può essere rilasciata solo per opere di carattere provvisorio, con durata della autorizzazione da definire dall’ente preposto alla tutela del vincolo e previa adozione da parte dei comuni di un piano di utilizzazione dell’arenile.

9. Per le opere pubbliche, le opere strettamente necessarie per le attrezzature dei parchi, le opere idriche e fognanti la cui esecuzione debba essere necessariamente localizzata nei territori contermini ai laghi nonché per le opere destinate all’allevamento ittico sono consentite deroghe, previo parere dell’organo preposto alla tutela del vincolo. I progetti delle opere di cui al presente comma sono corredati del SIP di cui agli articoli 29 e 30.

10. Nelle aree in cui la classificazione attribuita dai PTP o dal PTPR ai fini della tutela prevede possibilità di trasformazione diversa da quella di cui ai commi 4, 6, 7, 8 e 9, le trasformazioni stesse vanno subordinate alla formazione dei piani attuativi ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettera b), volti al recupero urbanistico.

11. Nei territori sprovvisti di PTP sono consentite esclusivamente le opere destinate a piccoli attracchi con le modalità di cui al comma 7.

INOLTRE

L’Ordinanza del Tribunale superiore delle acque pubbliche nel demandare al Comune di Sabaudia – attraverso una Conferenza di servizio – la redazione di un Regolamento sulle attività esercitabili nel lago, precisa che deve restare il divieto di navigazione a motore nel lago di Paola ove vi siano “vincoli di altra natura”. Infatti la sua Ordinanza del 10 agosto 2009 recita, a pagina 4:

EBBENE, SUL LAGO DI PAOLA RISULTANO NUMEROSI VINCOLI

Il lago di Paola, oltre che essere situato nel Piano Territoriale Paesistico (P.T.P.) n. 13, che all’art. 28 ne vieta la navigazione a motore, ha come pochi laghi di pregio, i vincoli previsti per essere :

– all’interno del Parco Nazionale del Circeo ai sensi del R.D.L. 25.01.1934, n. 285;

– Sito di importanza comunitaria (SIC IT6040013) ai sensi della Direttiva 92/43/CEE;

– Zona di Protezione Speciale (ZPS IT6040015) ai sensi della Direttiva 79/409/CEE;

– zona umida di cui al D.P.R. 13.3.1976 n. 448 in esecuzione alla Convenzione di Ramsar;

– area di notevole interesse pubblico art. 136[i] e area tutelata art. 142[ii] lettere a – b – c- f – i del D.Lgs 42/2004.

Quindi, la navigazione a motore non “è libera”.

TUTELA DELL’AMBIENTE – Contenuto oggettivo e finalistico – Competenze – Stato – Fissazione di livelli adeguati e non riducibili di tutela – Limite all’esercizio delle competenze regionali – Livelli di tutela più elevati. La materia “tutela dell’ambiente” ha un contenuto allo stesso tempo oggettivo, in quanto riferito ad un bene, l’ambiente (sentenze n. 367 e n. 378 del 2007; n. 12 del 2009), e finalistico, perché tende alla migliore conservazione del bene stesso (vedi sentenze n. 104 del 2008; n. 10, n. 30 e n. 220 del 2009). Sullo stesso bene (l’ambiente) (sentenze n. 367 e n. 378 del 2007) “concorrono” diverse competenze (sentenza n. 105 del 2008), le quali, tuttavia, restano distinte tra loro, perseguendo autonomamente le loro specifiche finalità attraverso la previsione di diverse discipline (vedi sentenze n. 367 e n. 378 del 2007, n. 104 e n. 105 del 2008, n. 12 e n. 61 del 2009). Secondo il disegno del legislatore costituzionale, da una parte sono affidate allo Stato la tutela e la conservazione dell’ambiente, mediante la fissazione di livelli «adeguati e non riducibili di tutela» (sentenza n. 61 del 2009) e dall’altra compete alle Regioni, nel rispetto dei livelli di tutela fissati dalla disciplina statale (sentenze n. 62 e n. 214 del 2008), di esercitare le proprie competenze, dirette essenzialmente a regolare la fruizione dell’ambiente, evitando compromissioni o alterazioni dell’ambiente stesso. In questo senso può dirsi che la competenza statale, quando è espressione della tutela dell’ambiente, costituisce “limite” all’esercizio delle competenze regionali (sentenze n. 180 e n. 437 del 2008 nonché n. 164 del 2009). E’ peraltro necessario precisare che, se è vero che le Regioni, nell’esercizio delle loro competenze, non debbono violare i livelli di tutela dell’ambiente posti dallo Stato, è altrettanto vero, che, una volta che questi ultimi siano stati fissati dallo Stato medesimo, le Regioni stesse, purché restino nell’ambito dell’esercizio delle loro competenze, possono pervenire a livelli di tutela più elevati (sentenze n. 104 del 2008, n. 12, n. 30 e n. 61 del 2009), così incidendo, in modo indiretto sulla tutela dell’ambiente. Pres. Amirante, Est. Maddalena – Regioni Emilia-Romagna, Calabria, Toscana, Piemonte, Valle d’Aosta, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia, Campania, Marche e Basilicata c. Presidente del Consiglio dei Ministri. CORTE COSTITUZIONALE – 22 luglio 2009, n. 225








[i] – D.M. 07/03/1956 “Fascia Costiera di Sabaudia e San Felice Circeo, Lago di Sabaudia, Montagna Circeo”;

– D.M. 20/07/1967 “Sabaudia: Fascia costiera lungomare circostante”;

– D.M. 22/05/1985 “Sabaudia: zona circostante, integrazione vincolo”.

[ii] – Art. 142 lettera a) “territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sul mare”;

– Art. 142 lettera b) “territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi”;

– Art. 142 lettera c) fiumi torrenti, corsi di acqua iscritti negli elenchi di cui al RD 11/12/1933 n. 1775, per una profondità di 150 metri;

– Art. 142 lettera f) “Parchi e Riserve “Parco nazionale Circeo” R.D.L. 285 del 25/01/34;

– Art. 142 lettera i) “Zone Umide” incluse nell’elenco di cui al D.P.R. 13/03/1976 n. 448 Zone Umide, in esecuzione alla Convenzione Ramsar 02/02/1971 “Lago di Sabaudia”.

Delibera cc 70 del Comune di Sabaudia – Regolamento finale lago

Ordinanza Tribunale Superiore Acque Pubbliche 10/08/2009