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L’ ARPA Lazio rileva importanti incongruenze nella gestione del gassificatore di Malagrotta

Al gassificatore di Malagrotta è stata appena concessa anche l’ AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale), come noto, ma i problemi non sono finiti. Anzi, dalla lettura dei documenti allegati, ricevuti dalla Regione Lazio, sembra che i problemi siano appena all’ inizio.

Si tratta di documenti strettamente tecnici e di lettura particolarmente impegnativa, ma che vanno esaminati con la massima attenzione in quanto rilevano grosse incongruenze nella gestione attuale del gassificatore.

Citiamo alcuni passaggi: (A pag.5 della relazione): “Dall’ esame della documentazione trasmessa non risulta chiara la gestione dei rifiuti, compresi i rifiuti prodotti nei diversi sistemi di trattamento reflui e del materiale sedimentato che si origina dalle vasche di raccoltaacque di processo e percolato. In particolare, non è chiaro quali flussi afferiscano alla “linea di trattamento acque” da cui si origina il rifiuto con codice CER 19 07 03. Inoltre non risulta che le Pertinenze Tecnologiche Complementari di Malagrotta e la discarica di Malagrotta siano autorizzate a ricevere rifiuti con codice CER 19 01 17.

“Inoltre non risultano chiare le modalità di smaltimento previste dal proponente per i rifiuti costituiti dai fanghi biologici provenienti dall’ impianto di “trattamento e recupero acque”, classificato con il codice CER 19 08 11.

“Si evidenzia che, in base alla provenienza, il rifiuto “granulato minerale e metallico” prodotto dalla gassificazione del CDR non rientra fra i rifiuti ammissibili in discarica per i rifiuti inerti individuati dal Dlgs.36/03. “”Peraltro dalle analisi eseguite sul “granulato minerale” risulta caratterizzata una frazione del rifiuto superiore al 100%.

“Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera si evidenzia quanto segue: in relazione all’ accettazione del CDR proveniente da “Malagrotta 1” è necessario procedere alla caratterizzazione chimico-fisica dell’ emissione derivante dal sistema di aspirazione/filtrazione della fossa di stoccaggio CDR (bunker, ) e che vengano definite modalità e tempi di monitoraggio.

“In riferimento all’ Area A (Piano di Monitoraggio e Controllo, pag.6) è necessaria una previsione dei tempi di funzionamento in continuo della torcia, una quantificazione degli stessi (ore/giorno, ore/mese) come transitori o fuori servizio e le misure adottate in caso di superamento degli stessi. Inoltre, compatibilmente con la funzionalità della torcia, la stessa dovrà essere incamiciata per eventuali controlli delle emissioni.

“In riferimento all’ Area B (pagg.9 e 10 del Piano di Monitoraggio e Controllo) qualora i sistemi di depurazione per il syngas prevedano emissioni convogliate in atmosfera, se ne chiede la loro caratterizzazione chimico-fisica, modalità e tempi di monitoraggio.

“In riferimento all’ Area D (pagg.8 e 9 del Piano di Monitoraggio e Controllo), si richiede di conoscere uso, modi e tempi di utilizzazione delle caldaie a metano, nonché i loro valori di emissioneal fine di valutare la necessità di monitoraggio in continuo per i parametri proposti, implementati da verifiche periodiche dei valori di concentrazione del PM 10.

“… Nel Piano di Monitoraggio e Controllo fornito non sono indicati tempi e modi ed eventuali note relative ai controlli proposti dal gestore da effettuare a cura di Arpa Lazio.

“… Si sottolinea infine che il proponente non ha individuato i punti critici dell’ impianto e del processo produttivo, i parametri per il loro monitoraggio e l’ eventuale intervento nel caso di anomalie, così come invece previsto dal D. G. R. n.288/06.

” In conclusione, al fine di rendere il parere di competenza, si richiede una revisione del Piano di Monitoraggio e Controllo, dettagliando e indicando gli aspetti sopra indicati. “