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Interrogazione dell’On. Angela Napoli sul lago di Paola di Sabaudia

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IL NOTIZIANGOLO

Angela Napoli (Popolo della Libertà) ha presentato una dettagliata ed articolata interrogazione al Ministero della Giustizia, all’Interno, all’Ambiente, ai Beni ed Attività Culturali, all’Economia e Finanze

Riportiamo qui di seguito il testo integrale dell’interrogazione parlamentare di Angela Napoli (Pdl):

SABAUDIA, 26 NOVEMBRE 2009 – “Premesso che:

· il Lago di Sabaudia o di Paola, insieme ai laghi di Caprolace, dei Monaci e di Fogliano, costituisce uno dei quattro laghi costieri che, unitamente alle zone Umide, va a formare un complesso territoriale dichiarato «Zona Umida di Interesse Internazionale» ai sensi della Convenzione di Ramsar (Iran 1971) implementata nella normativa nazionale con decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 13 marzo 1976;

· il Lago di Paola è il più meridionale dei quattro laghi pontini ed è stato designato anche «Zona di Protezione Speciale» ai sensi della Direttiva 79/409/CEE ed è incluso tra i «Siti di Importanza Comunitaria» ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE;

· inoltre, ampie aree del Lago, in particolare il Canale Romano (di epoca Neroniana) ed alcune aree ad esso limitrofe, sono soggette a vincolo archeologico, idrogeologico e paesaggistico;

· durante gli ultimi vent’anni sulle sponde del Lago di Paola sono stati consentiti numerosi e gravi abusi consistenti nella creazione di una darsena per l’ormeggio non autorizzato di natanti, nonché di annessi capannoni per il rimessaggio, privi del permesso a costruire;

· inoltre, in mancanza di adeguate attività di vigilanza da parte delle istituzioni preposte, è stato consentito il passaggio di imbarcazioni di stazza sempre maggiore tra il lago e il mare, senza, peraltro, alcun rispetto dei vincolo storici, archeologici e naturalistici;

· nel 2003 è stata demolita la cateratta principale (la «Chiusa Innocenziana», opera del 700, con fondamenta di epoca romana) che custodiva l’accesso del Canale Romano nei pressi della foce a mare; tra il 2003 e il 2007, si è proceduto ad una progressiva manomissione di un arcata della cateratta secondaria (il cosiddetto «Ponte Rosso» e sono state demolite altre chiuse e «lavorieri»); il tutto sempre senza le prescritte autorizzazioni;

· le illecite attività sopra elencate hanno causato nel febbraio del 2009, l’esondazione del lago, tanto da richiedere l’ausilio della protezione civile;

· il lago di Paola è privato, così come sentenziato in più riprese dalle sezioni Unite della Cassazione, da ultimo con sentenza n. 16891 del 25 luglio 2006, e come definito, dall’Avvocatura generale dello Stato, interpellata dall’Agenzia del Demanio, con nota 6 novembre 2008;

· anche altre autorità e amministrazioni dello Stato hanno ribadito la natura privata del lago: il Ministero dell’economia e delle finanze in risposta a due interrogazioni parlamentari del dicembre 2008 e del giugno 2009; l’Agenzia del Demanio nel dicembre del 2008, marzo 2009 e giugno 2009;

· consta all’interrogante gli illeciti abusi sopra descritti perpetrati nel Lago di Paola sono stati già attenzionati dalla magistratura di Latina, la quale nel 2007, ha avviato un procedimento penale nei confronti della società «In Land Sea S.r.l.», gestore delle attività di ormeggio, con l’accusa di violazione dei vincoli e grave pregiudizio all’ambiente;

· sulla scorta dell’azione penale nei confronti della darsena abusiva sono state sottoposte a sequestro anche le attività di itticoltura, svolte storicamente nel bacino da più di cento anni dalla famiglia Scalfati (proprietaria del bene), contestando la mancanza di concessione demaniale; la Regione Lazio ha confermato con parere del 2 luglio 2009 la sua incompetenza al rilascio di concessioni demaniali sul lago di Paola, trattandosi di bene di proprietà privata; l’azienda ittica è dunque inattiva da oltre due anni e ha dovuto licenziare oltre 15 dipendenti;

· nel contempo la Provincia di Latina ha promosso nel 2008 un progetto denominato «Progetto di riqualificazione del Lago di Paola», volto a consentire il passaggio dei maxi yacht dei cantieri Rizzardi (i cui stabilimenti sono presenti nelle sponde interne del lago); Tale progetto prevede, in difformità a tutti i vincoli gravanti sull’area, l’abbattimento dell’ultima chiusa rimasta nel canale romano e il dragaggio intensivo del suo fondale, favorendo quindi un collegamento di tipo portuale con il mare;

· sia il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sia la Regione Lazio, hanno ribadito la necessità di tutelare l’area dagli abusi e di ripristinare quanto manomesso, al fine di conservare un habitat di eccezionale importanza per il mantenimento dell’ecosistema; Per far questo è stato sottoscritto nell’agosto 2009 uno schema di protocollo d’intesa firmato da ambedue istituzioni;

· negli ultimi due anni la Comunione Eredi Scalfati (attuale proprietaria del bacino) ha presentato numerose denunce alla Magistratura ordinaria e alla Direzione investigativa antimafia segnalando pressioni per trasformare l’area lacuale in un porto; Sulla scorta di tali denunce, la stampa nazionale si è occupata del tema sottolineando che l’inosservanza dei vincoli di tutela sia spesso propedeutica e funzionale allo sfruttamento speculativo del territorio da parte della criminalità organizzata; numerose sono state anche le interrogazioni parlamentari rivolte ai Ministri interessati, che hanno tutti riconfermato i vincoli giuridici e di tutela presenti sull’area;

· tra i vincoli di tutela gravanti sul lago di Paola di particolare interesse è quello che vieta la navigazione a motore sul bacino, in quanto insuperabile ostacolo alla trasformazione dello stesso in area portuale; tale divieto è espressamente previsto nelle norme tecniche di attuazione dei piani territoriali Paesaggistici, Ambito n. 13 («Terracina, Ceprano, Fondi») emanate nel 1999; in particolare, l’articolo 28 chiaramente vieta la navigazione a motore nel Lago di Paola; la necessità del divieto di navigazione è ben esplicita negli articoli dal 21 al 28 della stessa deliberazione 30 luglio 1999, n. 4484; il Lago di Paola è sottoposto altresì ai vincoli derivanti sia dalla normativa della legge 1947-1939; sia dalla legge n. 431 del 1985;

· nonostante il preciso quadro normativo e giuridico, sia il Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sia il presidente del parco Nazionale del Circeo, che in più circostanze hanno confermato la vigenza del divieto di navigazione a motore sul lago di Paola nella primavera del 2009, sono stati sottoposti ad attacchi sulla stampa locale anche da parte di qualche esponente di locali Istituzioni, interessate al progetto di «riqualificazione» del lago;

· con nota protocollo 16359 del 13 giugno 2009, il neo sindaco del comune di Sabaudia, ha trasmesso la propria ordinanza con la quale si disponeva che «è consentito l’accesso e il transito delle imbarcazioni a motore nelle acque del lago di Sabaudia(…)»; Tale ordinanza, palesemente illegittima e contra legem, è stata prima sospesa dallo stesso, sindaco con ulteriore ordinanza e poi annullata due giorni dopo con decreto prefettizio;

· il divieto di navigazione a motore è stato quindi confermato: dalla nota del Procuratore della Repubblica di Latina protocollo n. 643/09/M del 18 giugno 2009; dalla nota del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Generale per la Protezione della Natura, protocollo DPN-2009-13360 del 22 giugno 2009; e dalla nota della Regione Lazio, Dipartimento Territorio, protocollo D2/133855, del 10 luglio 2009;

· nonostante tali posizioni, il comune di Sabaudia ha fatto ricorso al Tribunale Superiore delle acque contro il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio del mare, per l’annullamento delle note dell’ente parco del Circeo n. 1527 del 6 maggio 2009 e n. 1631 del 13 maggio 2009, aventi ad oggetto chiarimenti sul divieto di navigazione a motore sul lago di Paola, per veder sancita l’insussistenza di tale divieto e l’incompetenza dell’ente parco a disciplinare le attività sul lago di Paola;

· l’esclusiva competenza dell’ente parco a disciplinare le attività esercitabili nelle aree protette, oltre a quella relativa all’emanazione degli strumenti di regolamentazione e pianificazione (il Regolamento del Parco e il Piano del Parco), è espressamente prevista nella legge quadro sulle aree Protette, n. 394 del 1991;

· in completa inosservanza di quanto espressamente previsto dalle legge, con ordinanza del 7 agosto 2009, il Tribunale superiore delle Acque ha accettato il ricorso del comune di Sabaudia, determinando la sospensione di provvedimenti impugnati e fissando in giorni 90 dalla data del provvedimento il termine entro il quale il comune di Sabaudia dovrà stabilire, con propria delibera, gli obiettivi da conseguire con il regolamento, nonché convocare la conferenza dei servizi onde procedere all’emanazione del regolamento, con invito a partecipare in favore degli enti statali, regionali, e provinciali interessati, compreso l’ente parco Nazionale del Circeo;

· con tale ordinanza, pertanto secondo l’interrogante il Tribunale Superiore delle acque ha ribaltato la procedura della legge quadro sulle aree protette n. 394 del 1991 che prevede il parere degli enti locali dopo che il Regolamento sia stato adottato dall’ente parco, creando così un meccanismo nel quale gli interessi collettivi tutelati da un ente statale diventano subalterni ad altri interessi;

· contro tale ordinanza è stato presentato reclamo da parte dell’ente parco e dalla comunione Eredi Scalfati; il tribunale superiore delle acque appare peraltro incompetente a giudicare su tali materie, ma ha respinto entrambi i reclami con ordinanza 22 ottobre 2009, sostenendo che: «il divieto di navigazione all’articolo 28 del Piano Territoriale Paesistico numero 13 non risulterebbe confermato nell’articolo 6 della legge regionale 24 del 1998, e in ogni caso la libertà di navigazione dei natanti a motore sarebbe destinata a venir meno con l’adozione di una regolamentazione organica della materia»; il Collegio ha rinviato la trattazione nel merito all’udienza fissata per il 9 dicembre 2009;

· la legge regionale n. 24 del 1998 alla quale fa riferimento il Tribunale superiore delle acque non considera espressamente il divieto di navigazione a motore nel Lago di Paola in quanto lo stesso è contenuto nelle norme tecniche di Attuazione del P.T.P. Ambito n. 13 emanate l’anno dopo, cioè nel 1999, inoltre, l’articolo 6 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 non tratta della materia in quanto il riferimento non è corretto, essendo oggetto di tale articolo la protezione delle coste dei laghi, ossia la terraferma costeggiante gli specchi lacustri e non la superficie acquea degli stessi;

· l’anomala situazione in cui versa il Lago di Paola potrebbe essere inquadrata, vista la prossimità dell’area, nelle vicende di abusi e illegalità legati alla presenza, delle cosche calabresi e della mafia zona pontina:

Chiede di sapere:

· se non si ritenga necessario avviare un’ispezione in merito alle numerose denunce che da oltre dieci anni sono state inoltrate alla procura di Latina per fermare l’abusivismo all’interno del parco nazionale del Circeo e sul Lago di Sabaudia, per evidenziare eventuali omissioni o carenze;

· se non si ritenga di ricorrere contro il sequestro dell’impianto di itticoltura sul Lago di Paola disposto dalla Procura di Latina, che avrebbe come presupposto una presunta demanialità del bene smentita da unanime giurisprudenza della Corte di Cassazione e da recenti pronunciamenti dell’Agenzia del Demanio, dell’Avvocatura dello Stato, della Presidenza della Repubblica e della Regione Lazio;

· se in considerazione di tutto quanto sottolineato e della possibilità di pressioni o condizionamenti esterni volti a favorire un significativo progetto speculativo sull’area, in un contesto fortemente condizionato dalla presenza di interessi legati al clan dei casalesi e alle ‘ndrine calabresi, non si renda necessario un trasferimento delle controversie giudiziarie relative al Lago di Paola presso altro Foro competente, diverso da Latina;

· se non si ritenga che a seguito della situazione di grande pressione mediatica sul possibile sfruttamento dell’area non vi sia un rischio reale per le persone che si oppongono a tali progetti speculativi per la loro incolumità, anche alla luce delle denunce presentate alla Direzione Investigativa Antimafia e in caso affermativo, quali iniziative s’intendano assumere in proposito;

· se sia noto quale sia stato il ruolo dell’amministrazione comunale di Sabaudia nel portare avanti in più sedi il tema della navigabilità a motore sul Lago di Paola e quale ruolo abbiano ricoperto i cantieri navali Rizzardi e il gestore della darsena abusiva In Land Sea sul Lago di Paola in tale contesto;

· quali iniziative si intendano mettere in atto per salvaguardare il proprio ruolo nella rappresentanza e difesa del Lago di Paola, quale area protetta ai sensi della legge n. 394 del 1991;

· quali progetti e quali iniziative intendano mettere in atto per ripristinare le aree devastate dagli abusi, anche al fine di non incorrere nelle procedure di infrazione previste dall’Unione europea a seguito di un declassamento dell’area;

· se si intenda impugnare la decisione del tribunale superiore delle acque pubbliche che, rappresenta secondo l’interrogante un grave precedente che potrebbe essere utilizzato da amministrazioni comunali in altre aree protette dal territorio nazionale per rivendicare una loro competenza sovraordinata rispetto a quella degli ente parco;

· se, infine, si ritiene che il Protocollo d’Intesa con la Regione Lazio sarà sottoscritto in forma definitiva in tempi ragionevoli, in modo da poter costituire una pietra miliare per l’avvio di uno sviluppo ecocompatibile nell’area del Lago di Paola, in contrasto con gli interessi illegali che si sono manifestati negli ultimi anni”.