Cerca

Interdittiva antimafia a Caturano confermata.

PASTORANO. Condizionamenti del “clan dei casalesi”:
confermata l’interdittiva Antimafia a carico del
consigliere provinciale zinziano Antimo Caturano

Ed ora, si chiedono in tanti, il presidente della Provincia
Domenico Zinzi come si comporterà? E sull’elezione di
Caturano c’è stato anche un ricorso dell’ex sindaco di Piana
di Monte Verna Raffaele De Marco, per presunti brogli
elettorali…

Confermata l’interdittiva antimafia a carico del consigliere provinciale zinziano Antimo Caturano,
appartenente alla potente e discussa famiglia di imprenditori i cui pervasivi affari si sviluppano anche
nell’Agro caleno, in particolare nel territorio del Comune di Pastorano. Con sentenza depositata in
segreteria il primo settembre 2014, infatti, la terza sezione del Consiglio di Stato ha accolto il ricorso del
Ministero dell’Interno e della Prefettura di Caserta contro la decisione del Tar della Campania che
aveva annullato l’informativa prefettizia nei confronti del Consorzio Free Services a seguito dell’istanza
proposta dal presidente Giovanni Sferragatta e dai consiglieri Luigi Caturano ed Antimo Caturano.
Quest’ultimo è uno dei soggetti più vicini al presidente dell’Amministrazione provinciale, il molto
onorevole “don” Mimì Zinzi da Marcianise, sempre presente quando si deve dare man forte alle
iniziative imprenditoriali della famiglia Caturano, a Pastorano. Non c’è dubbio che l’interdittiva antimafia
a carico di Antimo Caturano dovrebbe rappresentare un serio motivo di imbarazzo per Zinzi e anche
per l’Amministrazione comunale di Pastorano, pure essa sempre disponibile quando si tratta di
sponsorizzare le iniziative della famiglia Caturano, ritenuta – a seguito degli accertamenti delle forze
dell’ordine e della Prefettura – esposta ai condizionamenti del “clan dei casalesi”. Ma finora tutto è

continuato come se nulla fosse, nonostante il sindaco di Pastorano, Giovanni Diana, sia un ispettore

capo della Polizia di Stato. In questo quadro non si comprende perché le forze politiche di sedicente

opposizione in seno al Consiglio provinciale di Caserta e al Consiglio comunale di Pastorano non

abbiano sferrato durissimi attacchi, rispettivamente, al presidente Domenico Zinzi e al sindaco Giovanni

Diana per la disponibilità di entrambi, più volte dimostrata, per le iniziative imprenditoriali della famiglia

Caturano e del consigliere provinciale Antimo Caturano in particolare. Attendiamo di conoscere

finalmente le determinazioni dei cosiddetti oppositori anti-Zinzi e anti-Diana, prima di convincerci –

qualora il silenzio dovesse continuare – del fatto che anche loro sono pronti a correre in soccorso della

famiglia Caturano quando ricevono cortesi inviti per la partecipazione a sempre più faraonici eventi

imprenditoriali. Pubblichiamo in coda a questo articolo il testo integrale della citata sentenza del

Consiglio di Stato.

Rosa Parchi

LEGGI TUTTA LA STORIA DEI PRESUNTI BROGLI 

ELETTORALI

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3427 del 2014, proposto da:

Ministero dell’Interno, U.T.G. – Prefettura di Caserta in persona dei rispettivi rappresentati pro

tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma,

via dei Portoghesi, n.12;

contro

Giovanni Sferragatta, Luigi Caturano, Antimo Caturano, Consorzio Free Service in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv. Luigi Ricciardelli e Antonio

Ricciardelli, con domicilio eletto presso Renato Pedicini in Roma, via F. D’Ovidio, n.83;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI SEZIONE I n. 00387/2014

Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Giovanni Sferragatta, di Luigi Caturano, di Antimo

Caturano e del Consorzio Free Services;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 luglio 2014 il Cons. Roberto Capuzzi e uditi per le parti

gli avvocati Ricciardelli Luigi e dello Stato Collabolletta;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – Il Consorzio ricorrente, unitamente al presidente Giovanni Sferragatta ed ai consiglieri Luigi

Caturano ed Antimo Caturano, aveva impugnato il provvedimento interdittivo prot. n.

2120/12.b.16/ANT/Area 1 del 3 marzo 2012 adottato dal Prefetto di Caserta nei confronti della

stesso Consorzio, emesso in occasione della richiesta di concessione di un contributo da parte del

Miur ai sensi del d.m. n.593 del 2000.

Aveva impugnato altresì, con i motivi aggiunti depositati a seguito dell’istruttoria, una serie di

ulteriori atti (relazione del Prefetto, verbale del G.I.A., dei Carabinieri, relazione della Questura di

Caserta).

Il Consorzio ricorrente denunciava l’illegittimità di tali atti deducendo motivi di violazione di legge

e di eccesso di potere (presupposto erroneo, travisamento dei fatti, sviamento di potere, violazione

del giusto procedimento, motivazione errata, perplessità, contraddittorietà, illogicità, atipicità

dell’atto, falsità della causa).

Si costitutiva in giudizio il Ministero degli Interni ed il Miur concludendo per la infondatezza del

ricorso.

2. – Il Tar riteneva che l’adozione della misura interdittiva nei confronti del Consorzio ricorrente

non era giustificata in relazione agli elementi indiziari richiamati del provvedimento del Prefetto.

In particolare la informativa era basata sul collegamento fra il Consorzio ricorrente ed una della

società che ne faceva parte (Caturano Autotrasporti s.r.l.), la quale presentava, secondo il Prefetto,

significativi indici di permeabilità mafiosa; il primo giudice richiamava la decisione del Tar n.

5086 del 2013, che aveva annullato l’informativa a carico della predetta società che, a sua volta,

richiamava una precedente decisione del Tar Campania n. 1901 del 2013, resa nei confronti di

Aniello C.

Il Tar quindi evidenziava che dalle citate pronunce risultava che:

– con riferimento all’arresto del 4.7.2011 di Aniello C., allora amministratore unico della società

Autotrasporti Caturano (perché ritenuto responsabile dei delitti di cui agli artt. 81 cpv, 110, 629,

628 n.1 e n.3 del c.p., con l’aggravante ex art.7 L. n.203/1990), lo stesso era stato scarcerato con

ordinanza di riesame pronunciata dalla Sezione VIII dello stesso Tribunale in data 15.7.2011,

dunque antecedentemente al verbale del Gruppo Ispettivo Antimafia del 13.7.2012 ove non si

faceva alcuna menzione del detto provvedimento;

– tale circostanza era di sicuro rilievo in quanto l’organo del riesame, nell’annullare la misura

cautelare in precedenza adottata, aveva ritenuto insufficienti gli elementi raccolti a supporto del

quadro indiziario posto a base dell’accusa, per il mancato riscontro dei fatti denunciati, anche in

relazione al grado di attendibilità del denunciante M.P., coindagato in procedimento connesso;

– neppure risultava valutato il fatto che quest’ultimo M.P. era stato rinviato a giudizio con decreto

del GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 7.2.2012, in relazione al delitto di cui

all’art. 368 c.p., per aver falsamente denunziato lo smarrimento di due assegni, per un importo

complessivo di € 11.000,00, ed incolpato il giratario (ossia il già nominato A.C.) pur sapendolo

innocente;

– a fronte degli elementi raccolti nei citati atti ed emersi successivamente alla prima ricostruzione

dei fatti sottesa all’ordinanza di custodia cautelare, si rendeva ineludibile un approfondimento della

vicenda da parte dell’amministrazione ai fini di verificare, alla luce dei criteri sopra delineati, la

sussistenza dei presupposti legittimanti l’adozione dell’interdittiva antimafia;

– i rilevati vizi istruttori, tali da inficiare la correttezza dell’iter logico/motivazionale soggiacente la

disposta misura, non venivano superati neppure dopo l’ordinanza di riesame pronunciata dal Tar

Campania in sede cautelare; infatti, anche la nota prefettizia del 13.12.2012, lungi dall’operare

un’effettiva rivalutazione degli elementi sopra segnalati, si era limitata a confermare il precedente

esito, valorizzando peraltro fatti non attuali (accaduti nel periodo 1999-2003), riferiti a soggetto

diverso (P.C., padre di A.C.) e privi, pertanto, di concreta significatività circa possibili tentativi di

infiltrazione della criminalità aventi lo scopo di condizionare le scelte dell’impresa;

– relativamente alla contiguità di Pietro C., padre di A.C., con il “clan dei casalesi”, desunta dalle

dichiarazioni di un collaboratore di giustizia per i rapporti esistenti con Antimo P. con riferimento

a fatti risalenti al 1999-2003, venivano incongruamente valorizzate circostanze non attuali;

– l’ occasionale “contatto” con un soggetto controindicato non poteva avere significato

concludente, utile a sorreggere adeguatamente i dubbi sulla compromissione morale dell’impresa

in questione.

Il Tar quindi accoglieva il ricorso annullando la interdittiva impugnata mentre respingeva la

richiesta risarcitoria stante la mancanza di validi elementi probatori a sostegno della stessa

compensando le spese di giudizio.

3. – Nell’atto di appello il Ministero dell’Interno, dopo avere ricostruito i tratti salienti della

informativa antimafia tipica, evidenzia:

– la precedente pronunzia richiamata dal Tar, sempre del Tar Campania, Napoli, n.1901/2013 (n.rg.

8871/2013) è all’esame del giudice di appello;

– il Tar non avrebbe tenuto conto della ordinanza pronunziata dal Tribunale Penale in sede di

riesame dalla quale emergevano ulteriori elementi presi in esame dalla informativa ed in cui si dava

atto della dichiarazione di alcuni collaboratori di giustizia circa il fatto che i componenti della

famiglia Caturano ed in specie di quelli che si occupano di rifiuti sono vicini al clan Belforte;

– a torto il Tar ha ritenuto di non attribuire rilievo a quanto emerso nel corso delle indagini relative

al procedimento penale n.36856/2001 R.G.N.R. mod. 21 della DDA del Tribunale di Napoli in cui

era emersa la contiguità di Caturano Pietro, padre di Caturano Aniello, con il “clan dei casalesi”

alla luce dei rapporti intercorsi con Perreca Antimo, capo zona nel Comune di Recale;

– tale elemento, rilevato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Caserta con la nota del

28.11.2012, è relativo a fatti verificatisi antecedentemente alla emissione del provvedimento

interdittivo impugnato che non erano stati evidenziati in virtù del segreto istruttorio;

-doveva considerarsi significativo il fatto che sino ad aprile 2004 il consiglio di amministrazione

della società ricorrente era formato da Caturano Aniello, Pietro e Antonio e sino al maggio 2004 il

capitale sociale era ripartito tra Caturano Pietro e Antonio. Dal luglio 2004 la compagine sociale è

costituita da Caturano Aniello (amministratore unico e Ventrone Giuseppina (madre).

Conclude il Ministero appellante chiedendo la riforma della sentenza del Tar.

Si sono costituiti i signori Sferragatta Giovanni, Caturano Luigi, Caturano Antimo ed il Consorzio

Free Services chiedendo il rigetto dell’appello ed in specie evidenziando:

-che non risulta proposto appello avverso alla sentenza n.5086/2013 del Tar Campania sede di

Napoli che aveva accolto il ricorso della s.r.l. Caturano Autotrasporti avverso la interdittiva

prefettizia del 3.12.2012;

-il GIP presso la Procura di Napoli in data 17.2.2014, su conforme richiesta del PM, ha disposto la

archiviazione del procedimento penale a carico di Caturano Aniello (n.12366/12 GIP) mettendo

completamente fine alla vicenda giudiziaria che lo aveva coinvolto;

– sarebbero stati valorizzati ed amplificati dal Prefetto elementi indiziari di nessuna rilevanza e

relativi a vicende remote, già delibate e smentite;

-l’ordinanza del Tribunale di riesame non ha formato oggetto di valutazione alcuna da parte del

GIA, delle Forze dell’Ordine, né del Prefetto;

-nessuno degli odierni appellati è citato nel provvedimento di riesame, le indicazioni dei

collaboratori di giustizia sono generiche, il PM ha condiviso tale giudizio al punto da richiedere la

archiviazione;

-le risultanze investigative sono neutre per il Consorzio Free Services la cui attività ha ad oggetto

servizi ai consorziati e nei cui confronti non è stata accertata traccia alcuna di relazioni dirette o

indirette con sodalizi criminali.

In vista della udienza di trattazione gli appellati hanno depositato una ulteriore memoria difensiva

insistendo per la conferma della sentenza del Tar e la reiezione dell’appello.

Alla udienza del 3 luglio 2014, dopo la discussione orale in cui gli appellati hanno insistito nelle

proprie argomentazioni chiedendo il rigetto dell’appello, la causa è stata trattenuta dal Collegio per

la decisione.

4. – L’appello del Ministero dell’Interno è fondato.

La Sezione ritiene di richiamare, sia pure brevemente, gli approdi cui è pervenuta la giurisprudenza

in materia di interdittive antimafia.

Con riferimento alla cd. interdittiva antimafia “tipica”, prevista dall’art. 4 del D. Lgs. n. 490 del

1994 e dall’art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 (ed oggi dagli articoli 91 e segg. del D. Lgs. 6

settembre 2011, n. 159, recante il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)

questa Sezione (sentenze n. 5995 del 12 novembre 2011 e n. 5130 del 14 settembre 2011) ha

affermato:

– che l’interdittiva prefettizia antimafia costituisce una misura preventiva volta a colpire l’azione

della criminalità organizzata impedendole di avere rapporti contrattuali con la pubblica

amministrazione;

– che, trattandosi di una misura a carattere preventivo, l’interdittiva prescinde dall’accertamento di

singole responsabilità penali nei confronti dei soggetti che, nell’esercizio di attività imprenditoriali,

hanno rapporti con la pubblica amministrazione e si fonda sugli accertamenti compiuti dai diversi

organi di polizia valutati, per la loro rilevanza, dal Prefetto territorialmente competente;

– che tale valutazione costituisce espressione di ampia discrezionalità che può essere assoggettata al

sindacato del giudice amministrativo solo sotto il profilo della sua evidente illogicità in relazione

alla rilevanza dei fatti accertati;

– che, essendo il potere esercitato, espressione della logica di anticipazione della soglia di difesa

sociale, finalizzata ad assicurare una tutela avanzata nel campo del contrasto alle attività della

criminalità organizzata, la misura interdittiva non deve necessariamente collegarsi ad accertamenti

in sede penale di carattere definitivo e certi sull’esistenza della contiguità dell’impresa con

organizzazione malavitose, e quindi del condizionamento in atto dell’attività di impresa, ma può

essere sorretta da elementi sintomatici e indiziari da cui emergano sufficienti elementi del pericolo

che possa verificarsi il tentativo di ingerenza nell’attività imprenditoriale della criminalità

organizzata;

– che anche se occorre che siano indicati specifici elementi di fatto, obiettivamente sintomatici e

rivelatori di concrete connessioni o possibili collegamenti con le organizzazioni malavitose, che

sconsigliano l’instaurazione di un rapporto dell’impresa con la pubblica amministrazione, non è

necessario un grado di dimostrazione probatoria analogo a quello richiesto per dimostrare

l’appartenenza di un soggetto ad associazioni di tipo camorristico o mafioso, potendo l’interdittiva

fondarsi su fatti e vicende aventi nel loro insieme un valore sintomatico e indiziario e con l’ausilio

di indagini che possono risalire anche ad eventi verificatisi a distanza di tempo;

– che di per sé non basta a dare conto del tentativo di infiltrazione il mero rapporto di parentela con

soggetti risultati appartenenti alla criminalità organizzata (non potendosi presumere in modo

automatico il condizionamento dell’impresa), ma occorre che l’informativa antimafia indichi (oltre

al rapporto di parentela) anche ulteriori elementi dai quali si possano ragionevolmente dedurre

possibili collegamenti tra i soggetti sul cui conto l’autorità prefettizia ha individuato i pregiudizi e

l’impresa esercitata da loro congiunti;

– che, infine, gli elementi raccolti non vanno considerati separatamente dovendosi piuttosto

stabilire se sia configurabile un quadro indiziario complessivo, dal quale possa ritenersi attendibile

l’esistenza di un condizionamento da parte della criminalità organizzata.

5. – Tenendo presenti le sopra esposte coordinate interpretative, l’interdittiva oggetto del presente

giudizio risulta giustificata dagli elementi indiziari che erano stati indicati nel relativo

provvedimento dal Prefetto di Caserta e nei successivi atti depositati.

Nella definizione del quadro indiziario, quale risultante dalle informazione delle forze di polizia,

sottoposte successivamente all’esame del Gruppo Ispettivo Antimafia, è emerso che nel Consorzio

si radicavano fitte cointeressenze economiche della famiglia Caturano, ritenuta dalle forze

dell’ordine contigua al “clan dei casalesi”.

Infatti il comitato direttivo del Consorzio è costituito da Caturano Antino (presidente), Caturano

Luigi (consigliere) e Sferragatta Giovanni (consigliere) e fanno parte del consorzio la società

Tracal s.r.l., la società Caturano Autrasporti s.r.l. e la società Nuova S.G.A. s.r.l. nelle cui

compagini sociali sono presenti membri della famiglia Caturano.

I germani Caturano Antimo e Luigi insieme agli altri fratelli detengono la proprietà della società

Generale Industrie Estrattive General Sindes spa anch’essa destinataria di interdittiva antimafia nel

2012 avverso la quale non è stato proposto ricorso giurisdizionale.

La società Caturano Autotrasporti, della cui compagine societaria fanno parte anche Caturano

Antino e Luigi, è stata destinataria nel 2012 di un provvedimento interdittivo antimafia annullato

dalla sentenza del Tar Campania n. 5086 del 2013 sulla base di un rinvio per relationem ad un

precedente del medesimo Tar n.1901 del 2013. Tuttavia la sentenza di questo Consiglio di Stato,

Sez. III, n.3208 del 2014 del 5 giugno 2014 ha riformato la sentenza del Tar Campania n.1901 del

2013 richiamata per relationem..

6. – Nella sopradetta sentenza n.3208/2014, questo Consiglio di Stato ha ritenuto che erroneamente

il Tar, nella sopradetta pronunzia n.1901/2013, non abbia attribuito rilievo a quanto emerso nel

corso delle indagini relative al procedimento penale n.36856/2001 R.G.N.R., mod. 21 della D.D.A

del Tribunale di Napoli, in cui risultava la contiguità di Caterano Pietro, padre di Caterano Aniello,

con il “clan dei casalesi” in relazione ai rapporti intercorsi con Perreca Antimo, capo zona nel

comune di Recale e zone limitrofe.

Tale elemento, pure preso in considerazione dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Caserta ai

fini della emissione della informativa dell’11.7.2012 (impugnata in quel giudizio), veniva rivelato

solo con la nota del 28.11.2011, redatta all’esito della ordinanza cautelare del Tar, pure

riguardando fatti antecedenti alla emissione del provvedimento interdittivo impugnato.

Nella nota sopradetta del 28.11.2012 il Comando Provinciale di Caserta dei Carabinieri

evidenziava tra l’altro che:

– Caturano Antonio, figlio di Caturano Pietro, veniva sottoposto il 24.11.2003 al regime detentivo

degli arresti domiciliari per il reato di associazione a delinquere in concorso, finalizzata alla

perpetrazione di reati connessi al settore dei rifiuti;

-il collaboratore di giustizia Piero Amodio, affiliato al “clan camorristico dei casalesi”, fazione

Schiavone, aveva riferito che Antonio Perreca, capo dell’omonimo clan camorristico operante a

Recale (condannato nel processo penale c.d. Spartacus II) aveva definito Caturano Pietro “proprio

compare”;

-il collaboratore di giustizia Carmine Schiavone aveva dichiarato che in seno ai consorzi Cedic e

Covin operavano soggetti contigui al “clan dei casalesi”;

-la società Calcestruzzi Volturnia Inerti s.r.l. aveva aderito al consorzio Cedic sin dal 1991 ed il suo

consiglio di amministrazione era composto da Caturano Pietro e da suo figlio Antonio mentre

l’altro figlio Aniello, ne era il presidente.

-quanto al consorzio Covin, ad essa aveva aderito la D’Agostino s.r.l il cui consiglio di

amministrazione era composto, sempre da Caturano Pietro, insieme a suo cognato Verone Luciano;

– Caturano Pietro, insieme ai figli Antonio, Aniello e Luigi, erano stati denunziati dalla Digos di

Frosinone alla Procura della Repubblica di Roma per “l’acquisizione e consolidamento del

controllo egemonico del territorio da parte della associazione di tipo mafioso denominata “clan dei

casalesi”;

-dall’aprile 2004 il consiglio di amministrazione della società Caturano era formato da Caturano

Aniello (presidente), Pietro e Antonio (consiglieri) e sino al maggio 2004 la compagine sociale era

costituita da Caturano Aniello (amministratore unico) e Ventrone Giuseppina (madre).

Per quanto gli appellati abbiano contestato le circostanze evidenziate dalle forze dell’ordine, (per la

risalenza nel tempo delle indagini, per il valore da attribuire alla affermazione del collaboratore di

giustizia che il signor Caturano Pietro fosse un “compare“del capo clan locale, per il valore da

attribuire alla denunzia alla Digos di Frosinone alla Procura della Repubblica di Roma, in quanto in

quella vicenda la denunzia era stata archiviata su richiesta dello stesso PM, per il fatto che sarebbe

mancato il requisito dell’attualità e della riferibilità dei fatti contestati alle parti attinte dalla

informativa interdittiva), questo Consiglio di Stato ha ritenuto che la interdittiva prefettizia

poggiasse su basi ragionevoli.

Ciò sul rilievo che per quanto emerga da elementi di carattere meramente indiziario, la famiglia

Caturano, nel corso di tutta la sua vita imprenditoriale, risultava in vario modo accomunata, vicina,

se non contigua, con la realtà criminale gravitante nell’orbita di controllo del “clan dei casalesi” e

che tali indizi provenivano da elementi diversificati ed eterogenei, comunque concordanti,

radicando quindi il pericolo di un possibile condizionamento nella vita della società da parte della

criminalità organizzata.

Tali circostanze erano state correttamente valutate dal Prefetto anche in relazione alla natura degli

intrecci del fenomeno camorristico nel contesto geografico in cui opera la società Caturano, mentre

il semplice decorso del tempo in ordine agli elementi indiziari raccolti, non assumeva un ruolo

significativo e determinante per ritenere risolto ogni collegamento con ambienti malavitosi.

Anche i procedimenti penali conclusisi con l’archiviazione non potevano considerarsi asintomatici

ed irrilevanti ai fini della interdittiva, non potendo neutralizzare completamente gli elementi

indiziari raccolti dalle indagini di polizia.

Quanto al fatto che gli elementi indiziari non avrebbero colpito direttamente tutti i Caturano, ma

soprattutto il loro padre Pietro e solo alcuni dei figli, questo Consiglio di Stato ha rilevato che se è

pacifico in giurisprudenza, che l’elemento parentale non possa da solo essere indice di influenza

mafiosa, per cui le responsabilità penali di parenti non possono ricadere su soggetti esenti da

mende, nel caso di specie, la famiglia Caturano era ed è legata da un intreccio continuo di affari e

di interessi economici per cui, in presenza di una società su base sociale esclusivamente familiare,

non pare illogico presumere che i vincoli di sangue e l’appartenenza familiare, non disgiunta dalla

stessa convivenza, costituiscano il tessuto stesso della vita della impresa.

7. – Le conclusioni della sentenza n.3208/2014 sono sovrapponibili anche alla odierna vicenda in

cui il Consorzio vede la presenza significativa nel ruolo di presidente e membro del consiglio di

amministrazione di membri della famiglia Caturano.

La relazione del Prefetto di Caserta 30.4.2013 n.17642, il verbale del GIA di Caserta in data

30.11.2012, il rapporto del Comando Provinciale dei Carabinieri di Caserta 28.11.2012, il rapporto

della Questura di Caserta, nel richiamare le vicende della famiglia Caturano evidenziano un quadro

indiziario di possibile condizionamento e contiguità dei Caturano e, attraverso di loro del

Consorzio odiernamente appellato e dei suoi singoli membri, con gli ambienti della criminalità

organizzata, tale da giustificare i provvedimenti interdittivi impugnati.

Il fatto che alcuni membri del Consorzio siano esenti da mende o da precedenti penali o anche

estranei completamente ad indagini di polizia non assume un rilievo in relazione alla già

evidenziata natura delle informative antimafia che non sono provvedimenti di carattere punitivo

per l’adozione dei quali è necessario individuare un elemento di colpevolezza e responsabilità nei

riguardi dei soggetti a cui sono rivolte, trattandosi di una forma eccezionale di tutela avanzata a

presidio dell’ordine pubblico; come tali possono basarsi su circostanze, rilevanti su un piano

oggettivo, ma del tutto indipendenti da specifiche colpe attribuite ai soggetti interessati.

8. – In conclusione l’appello del Ministero dell’ Interno va accolto e, in riforma della sentenza

appellata, il ricorso originario va respinto.

9. – Sussistono motivi anche per la peculiarità e l’andamento della vicenda contenziosa, per

compensare spese ed onorari dei due gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),

definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza di primo grado

accoglie l’appello e, per l’effetto, respinge il ricorso di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2014 con l’intervento dei

magistrati:

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Roberto Capuzzi, Consigliere, Estensore

Massimiliano Noccelli, Consigliere

Alessandro Palanza, Consigliere

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/09/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 DA CAIAZZO RINASCE.NET