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Intercettazioni, ecco chi le teme

BAVAGLIO – Se a un pubblico ufficiale è attribuito un fatto vero riguardante l’esercizio di pubbliche funzioni, l’opinione pubblica ha il diritto di essere informata. Se il fatto è falso, c’è la querela

DI PIERCAMILLO DAVIGO

9 DICEMBRE 2022 – Il Fatto Quotidiano

A seguito delle affermazioni del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, si è riaperto il dibattito sulle intercettazioni. Ne avevo già trattato in un articolo comparso sul Fatto Quotidiano del 7 aprile 2021, ma devo tornare in argomento.

Al ministro Nordio sono state attribuite dichiarazioni secondo cui “‘ha annunciato una profonda revisione delle intercettazioni’, presentando le linee programmatiche del dicastero alla commissione del Senato, dichiarando che in Italia se ne fa un ‘uso eccessivo e strumentale’” (Askanews, 6 dicembre 2022).

Si tratta di affermazioni in parte errate e in parte vaghe e superficiali. Cominciamo dal numero delle intercettazioni.

Riporto quanto scrivevo nell’articolo citato del 7 aprile 2021: “Secondo la Costituzione della Repubblica Italiana (art. 15) la limitazione della libertà e della segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione possono essere limitate ‘soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria e con le garanzie stabilite dalla legge’. Questo primo dato spazza via i confronti numerici fra le intercettazioni fatte in Italia e quelle fatte all’estero. Mentre in altri Stati l’esecutivo può disporre intercettazioni, in Italia tutte le intercettazioni devono essere disposte o autorizzate dall’autorità giudiziaria: persino quelle effettuate dai servizi di sicurezza per ragioni diverse da quelle collegate a processi penali devono essere autorizzate da un magistrato (nella specie il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Roma). Quando si afferma che negli Stati Uniti d’America si fanno meno intercettazioni che in Italia si dice una cosa non vera. Certo che negli Usa ci sono meno autorizzazioni giudiziarie, ma, per esempio, la National Security Agency effettua centinaia di milioni di intercettazioni (fra l’altro intercettò anche i vertici politici europei) senza alcun bisogno di autorizzazioni giudiziarie.

Quanto alle garanzie previste dalla legge, in ambito processuale, le intercettazioni devono essere autorizzate dal giudice. In casi di urgenza il pubblico ministero può disporle direttamente, ma immediatamente e comunque entro 24 ore deve chiedere la convalida al giudice e se questo non interviene nelle successive 24 ore le intercettazioni non possono proseguire e i risultati non sono utilizzabili.

Le intercettazioni possono essere disposte solo per determinati reati (quelli puniti con pena superiore nel massimo a cinque anni di reclusione e altri specificati) e l’autorizzazione può essere data solo se è assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini. Ottenuta l’autorizzazione il pubblico ministero può disporre le operazioni per non oltre 15 giorni, salvo proroghe del giudice per periodi di pari durata massima (i termini sono maggiori per la criminalità organizzata).

Per disporre le intercettazioni è necessario che sussistano gravi indizi di reato (sufficienti anziché gravi per la criminalità organizzata): attenzione: non gravi indizi di colpevolezza a carico di qualcuno, ma che un reato sia stato commesso.

Questo significa che non deve essere intercettato solo chi è raggiunto da gravi indizi di colpevolezza, ma può esserlo chi è estraneo al reato o ne è vittima. Ad esempio nei sequestri di persona a scopo di estorsione, vengono intercettati parenti e amici del sequestrato nella speranza di individuare i sequestratori che chiamano per chiedere il riscatto. Quindi non ha senso lamentare che una persona è stata intercettata anche se estranea al reato”.

Perciò non è vero che in Italia si fanno troppe intercettazioni, almeno rispetto ad altri Stati occidentali. Quanto all’uso strumentale, il ministro Nordio sembra aver fatto riferimento alla lesione della reputazione di vari soggetti attraverso la pubblicazione di intercettazioni che nulla avrebbero a che fare con i reati in relazione ai quali le intercettazioni erano state disposte.

Il ministro Nordio non fa cenno al fatto che la riforma sul punto è già intervenuta con decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, modificato con decreto legge 30 dicembre 2019 n. 161, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7.

Con tali disposizioni è stato istituito un archivio riservato presso ogni Procura della Repubblica e il divieto di trascrizioni di conversazioni non rilevanti per le indagini.

Se vi sono state violazioni di tali disposizioni si versa in materia penale (almeno finché vige il reato di abuso d’ufficio che lo stesso ministro Nordio vuole modificare) o disciplinare (e il ministro della Giustizia, secondo la Costituzione, può esercitare l’azione disciplinare nei confronti dei magistrati).

Peraltro va ricordato che il segreto investigativo è posto a tutela delle indagini, mentre la reputazione è protetta dal reato di diffamazione, perseguibile a querela della persona offesa.

Se qualcuno scrive che io sono un ladro è ridicolo che io gridi alla violazione del segreto. Equivale a dire: “Sono un ladro, ma non si deve sapere”. Se qualcuno mi dà del ladro e sono onesto lo devo querelare per diffamazione e non lamentarmi della violazione del segreto.

Il problema è che i fatti di cui si lamenta la pubblicazione di solito sono veri, attengono a soggetto che svolge pubbliche funzioni e il fatto a esso attribuito si riferisce all’esercizio delle sue funzioni; quindi tali pubblicazioni sono scriminate dall’art. 596 del codice penale se l’autore delle pubblicazioni ne prova la verità.

È curioso che pochi si soffermino su questo aspetto della legge: se a un pubblico ufficiale è attribuito un fatto vero riguardante l’esercizio di pubbliche funzioni, l’opinione pubblica ha diritto di essere informata. Se il fatto è falso o non riguarda l’esercizio di pubbliche funzioni, la pubblicazione è punibile a querela della persona offesa.

Se il ministro ritiene che tale protezione sia insufficiente proponga di inasprire le pene per la diffamazione, ricordando però che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha affermato che i giornalisti, in un sistema democratico, svolgono una funzione essenziale: quella di informare l’opinione pubblica, sicché le pene detentive per i giornalisti devono essere limitate a casi estremi.

È comunque curioso che chi si dichiara “liberale” ami i segreti anziché la trasparenza. Gli arcana imperii (cioè i segreti del potere) sono caratteristici degli Stati assoluti e totalitari.

Fonte:https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2022/12/09/intercettazioniecco-chi-le-teme/6899577/