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Il regolamento del lago di Paola è nullo

Da: “Latina Oggi” pagina 26 del 18 ottobre 2009, “Il regolamento del lago calpesta la Costituzione”. Non appare esatto.

Il Regolamento del lago di Paola, ove prevedesse la navigazione a motore nel lago, sarebbe un atto nullo per incompetenza amministrativa dell’organo che l’ha emanato, cioè il Comune.

Un atto nullo, non anticostituzionale.

La Regione Lazio ha emanato le norme tecniche di attuazione del Piano Territoriale Paesistico n. 13, dove all’art. 28 ha vietato la navigazione a motore nel lago di Paola.

Stiamo parlando di materie paesistiche e ambientali delegate alle Regioni. Lo Stato stabilisce le linee fondamentali e le direttive generali, le Regioni emanano le norme tecniche in tali materie, e non il Comune.

Il divieto di navigazione a motore non può essere derogato né dal Comune, né dal Parco Nazionale del Circeo, né dal Ministero. A tale divieto di navigazione a motore e agli altri divieti prescritti nel P.T.P. n. 13 sono sottoposte proprietà pubbliche e private.

Così, per gli atti nulli del Comune. Se invece fosse lo Stato ad intervenire sulla competenza amministrativa in materia ambientale e paesistica che ha delegato alle Regioni e che quindi non spettano più allo stesso Stato, si raffigurerebbero quegli atti, di nessuna «efficacia legislativa».

Infatti, nel caso che lo Stato invadesse, con eventuali sue norme, la competenza amministrativa delegata alle Regioni, la Corte Costituzionale è competente a riconoscere il conflitto di attribuzioni tra gli Organi dichiarando l’inefficacia legislativa delle norme che invadono la competenza regionale per violazione degli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione – sia in relazione al d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), che al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), nonché del principio di leale collaborazione. Per analogia vedi Sentenza Corte Costituzionale n. 90/2006, http://www.giurcost.org/decisioni/index.html .

Si ricorda che le Regioni possono emanare norme più restrittive, in materia ambientale, di quelle emanate dallo Stato.

http://www.giurcost.org/decisioni/index.html

CORTE COSTITUZIONALE – 23 gennaio 2009 (ud. 14 gennaio 2009), sentenza n. 12.

CORTE COSTITUZIONALE – 22 luglio 2009, n. 225.

NORME PAESISTICHE E AMBIENTALI DELEGATE ALLE REGIONID.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 – Artt. 51 e seguenti e Artt. 68 e seguenti.

D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112

Titolo III

TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

Capo I

Disposizioni generali in materia di territorio ambiente e infrastrutture

Art. 51 – Oggetto

1. Il presente titolo disciplina il conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi in tema di “territorio e urbanistica”, “protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti”, “risorse idriche e difesa del suolo”, “opere pubbliche”, “viabilita’”, “trasporti” e “protezione civile”.

Capo II

Territorio e urbanistica

Sezione I – Linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale

Art. 52 – Compiti di rilievo nazionale

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi alla identificazione delle linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale con riferimento ai valori naturali e ambientali, alla difesa del suolo e alla articolazione territoriale delle reti infrastrutturali e delle opere di competenza statale, nonche’ al sistema delle citta’ e delle aree metropolitane, anche ai fini dello sviluppo del Mezzogiorno e delle aree depresse del paese.

2. Spettano allo Stato i rapporti con gli organismi internazionali e il coordinamento con l’Unione europea di cui all’articolo 1, comma 4, lettera e), della legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di politiche urbane e di assetto territoriale.

3. I compiti di cui al comma 1 del presente articolo sono esercitati attraverso intese nella Conferenza unificata.

4. All’articolo 81, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la lettera a) e’ abrogata.

Sezione II – Urbanistica, pianificazione territoriale e bellezze naturali

Art. 53 – Funzioni soppresse

Sono o restano soppresse:

a) le funzioni consultive, spettanti al Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi dell’articolo 2 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sui progetti e le questioni di interesse urbanistico;

b) le attribuzioni spettanti al Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell’articolo 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, in materia di piani territoriali di coordinamento;

c) le funzioni relative alla tenuta dell’albo degli esperti di pianificazione;

d) le residue funzioni statali in materia di piani di ricostruzione;

e) le funzioni giurisdizionali delle commissioni centrale e regionali di vigilanza per l’edilizia popolare ed economica.

Art. 54 – Funzioni mantenute allo Stato

1. Sono mantenute allo Stato, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni relative:

a) all’osservatorio e monitoraggio delle trasformazioni territoriali, con particolare riferimento ai compiti di cui all’articolo 52, all’abusivismo edilizio ed al recupero, anche sulla base dei dati forniti dai comuni;

b) all’indicazione dei criteri per la raccolta e l’informatizzazione di tutto il materiale cartografico ufficiale esistente, e per quello in corso di elaborazione, al fine di unificare i diversi sistemi per una piu’ agevole lettura dei dati;

c) alla predisposizione della normativa tecnica nazionale per le opere in cemento armato e in acciaio e le costruzioni in zone sismiche;

d) alla salvaguardia di Venezia, della zona lagunare e al mantenimento del regime idraulico lagunare, nei limiti e con le modalita’ di cui alle leggi speciali vigenti nonche’ alla legge 3 marzo 1963, n. 366;

e) alla promozione di programmi innovativi in ambito urbano che implichino un intervento coordinato da parte di diverse amministrazioni dello Stato.

2. Le funzioni di cui alle lettere a), b), c) ed e) del comma 1 sono esercitate di intesa con la Conferenza unificata.

Art. 55 – Localizzazione di opere di interesse statale

1. Le procedure di localizzazione delle opere pubbliche di interesse di amministrazioni diverse dalle regioni e dagli enti locali sono attivate previa presentazione alla regione, ogni anno, da parte dell’amministrazione interessata, di un quadro complessivo delle opere e degli interventi compresi nella propria programmazione triennale, da realizzarsi nel territorio regionale.

2. Nei casi di variazione degli strumenti urbanistici vigenti conseguente all’approvazione di progetti di opere e interventi pubblici, l’amministrazione procedente e’ tenuta a predisporre, insieme al progetto, uno specifico studio sugli effetti urbanistico-territoriali e ambientali dell’opera o dell’intervento e sulle misure necessarie per il suo inserimento nel territorio comunale.

Art. 56 – Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali

1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni amministrative non espressamente mantenute allo Stato dalle disposizioni della presente sezione.

Art. 57 – Pianificazione territoriale di coordinamento e pianificazioni di settore

1. La regione, con legge regionale, prevede che il piano territoriale di coordinamento provinciale di cui all’articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, assuma il valore e gli effetti dei piani di tutela nei settori della protezione della natura, della tutela dell’ambiente, delle acque e della difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali, sempreche’ la definizione delle relative disposizioni avvenga nella forma di intese fra la provincia e le amministrazioni, anche statali, competenti.

2. In mancanza dell’intesa di cui al comma 1, i piani di tutela di settore conservano il valore e gli effetti ad essi assegnati dalla rispettiva normativa nazionale e regionale.

3. Resta comunque fermo quanto disposto dall’articolo 149, comma 6, del presente decreto legislativo. (Art. 149 – comma  6. Restano riservate allo Stato le funzioni e i compiti statali in materia di beni ambientali di cui all’articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.)

Capo III

Protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti

Sezione I – Funzioni di carattere generale e di protezione della fauna e della flora

Art. 68 – Funzioni

1. E’ soppresso il programma triennale per la tutela dell’ambiente.

Art. 69 – Compiti di rilievo nazionale

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono compiti di rilievo nazionale per la tutela dell’ambiente quelli relativi:

a) al recepimento delle convenzioni internazionali e delle direttive comunitarie relative alla tutela dell’ambiente e alla conseguente definizione di obiettivi e delle iniziative necessarie per la loro attuazione nell’ordinamento nazionale;

b) alla conservazione e alla valorizzazione delle aree naturali protette, terrestri e marine ivi comprese le zone umide, riconosciute di importanza internazionale o nazionale, nonche’ alla tutela della biodiversita’, della fauna e della flora specificamente protette da accordi e convenzioni e dalla normativa comunitaria;

c) alla relazione generale sullo stato dell’ambiente;

d) alla protezione, alla sicurezza e all’osservazione della qualita’ dell’ambiente marino;

e) alla determinazione di valori limite, standard, obiettivi di qualita’ e sicurezza e norme tecniche necessari al raggiungimento di un livello adeguato di tutela dell’ambiente sul territorio nazionale;

f) alla prestazione di supporto tecnico alla progettazione in campo ambientale, nelle materie di competenza statale;

g) all’esercizio dei poteri statali di cui all’articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

h) all’acquisto, al noleggio e all’utilizzazione di navi e aerei speciali per interventi di tutela dell’ambiente di rilievo nazionale;

i) alle variazioni dell’elenco delle specie cacciabili, ai sensi dell’articolo 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

l) all’indicazione delle specie della fauna e della flora terrestre e marine minacciate di estinzione;

m) all’autorizzazione in ordine all’importazione e all’esportazione di fauna selvatica viva appartenente alle specie autoctone;

n) all’elencazione dei mammiferi e rettili pericolosi;

o) all’adozione della carta della natura;

p) alle funzioni di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come risultano modificate dall’articolo 1, comma 8, della legge 19 maggio 1997, n. 137, nonche’ quelle attualmente esercitate dallo Stato fino all’attuazione degli accordi di programma di cui all’articolo 72.

2. Lo Stato continua a svolgere, in via concorrente con le regioni, le funzioni relative:

a) alla informazione ed educazione ambientale;

b) alla promozione di tecnologie pulite e di politiche di sviluppo sostenibile;

c) alle decisioni di urgenza a fini di prevenzione del danno ambientale;

d) alla protezione dell’ambiente costiero.

3. Sono altresi’ mantenute allo Stato le attivita’ di vigilanza, sorveglianza monitoraggio e controllo finalizzate all’esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al comma 1, ivi comprese le attivita’ di vigilanza sull’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente (ANPA) e sull’Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM).

4. I compiti di cui al comma 1, lettere b) e p), sono esercitati, sentita la Conferenza unificata e i compiti di cui al comma 1, lettera o) sono esercitati previa intesa con la Conferenza Statoregioni.

Art. 70 – Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali

1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni degli articoli 68 e 69 sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare:

a) i compiti di protezione ed osservazione delle zone costiere;

b) il controllo in ordine alla commercializzazione e detenzione degli animali selvatici, il ricevimento di denunce, i visti su certificati di importazione, il ritiro dei permessi errati o falsificati, l’autorizzazione alla detenzione temporanea, ad eccezione della normativa di cui alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES), resa esecutiva dalla legge 19 dicembre 1975, n. 874;

c) le competenze attualmente esercitate dal Corpo forestale dello Stato, salvo quelle necessarie all’esercizio delle funzioni di competenza statale.

Art. 71 – Valutazione di impatto ambientale

1. In materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) sono di competenza dello Stato:

a) le opere ed impianti il cui impatto ambientale investe piu’ regioni;

b) le opere e infrastrutture di rilievo internazionale e nazionale;

c) gli impianti industriali di particolare e rilevante impatto;

d) le opere la cui autorizzazione e’ di competenza dello Stato.

2. Con atto di indirizzo e coordinamento da adottare entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono individuate le specifiche categorie di opere, interventi e attivita’ attualmente sottoposti a valutazione statale di impatto ambientale da trasferire alla competenza delle regioni.

3. Il trasferimento delle competenze attualmente in capo allo Stato e’ subordinato, per ciascuna regione, alla vigenza della legge regionale della VIA, che provvede alla individuazione dell’autorita’ competente nell’ambito del sistema delle regioni e delle autonomie locali, ferma restando la distinzione tra autorita’ competente e soggetto proponente.

Art. 72 – Attivita’ a rischio di incidente rilevante

1. Sono conferite alle regioni le competenze amministrative relative alle industrie soggette agli obblighi di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, l’adozione di provvedimenti discendenti dall’istruttoria tecnica, nonche’ quelle che per elevata concentrazione di attivita’ industriali a rischio di incidente rilevante comportano l’esigenza di interventi di salvaguardia dell’ambiente e della popolazione e di risanamento ambientale subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3 del presente articolo.

2. Le regioni provvedono a disciplinare la materia con specifiche normative ai fini del raccordo tra i soggetti incaricati dell’istruttoria e di garantire la sicurezza del territorio e della popolazione.

3. Il trasferimento di cui al comma 1 avviene subordinatamente all’adozione della normativa di cui al comma 2, previa attivazione dell’Agenzia regionale protezione ambiente di cui all’articolo 3 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, e a seguito di accordo di programma tra Stato e regione per la verifica dei presupposti per lo svolgimento delle funzioni, nonche’ per le procedure di dichiarazione.

Art. 73 – Ulteriori conferimenti alle regioni in conseguenza di soppressione di funzioni statali

1. Sono altresi’ conferite alle regioni, in conseguenza della soppressione del programma triennale di difesa dell’ambiente ai sensi dell’articolo 68 le seguenti funzioni:

a) la determinazione delle priorita’ dell’azione ambientale;

b) il coordinamento degli interventi ambientali;

c) la ripartizione delle risorse finanziarie assegnate tra i vari interventi.

2. Qualora l’attuazione dei programmi regionali di tutela ambientale richieda l’iniziativa integrata e coordinata con l’amministrazione dello Stato o con altri soggetti pubblici o privati, si procede con intesa, accordo di programma o convenzione.

3. E’ conferita, previa intesa, alla regione Sardegna l’attuazione di tutti gli interventi necessari per la realizzazione del programma di salvaguardia del litorale e delle zone umide nell’area metropolitana di Cagliari di cui all’articolo 17, comma 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67. La regione Sardegna succede allo Stato nei rapporti concessori e convenzionali in atto e dispone delle relative risorse finanziarie.

Art. 74 – Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale

1. L‘articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e’ abrogato.

2. Le regioni, sentiti gli enti locali, nei rispettivi territori, individuano le aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell’atmosfera e nel suolo che comportano rischio per l’ambiente e la popolazione.

3. Sulla base dell’individuazione di cui al comma 2, le regioni dichiarano tali aree di elevato rischio di crisi ambientale. La dichiarazione ha validita’ per un periodo di cinque anni ed e’ rinnovabile una sola volta.

4. Le regioni definiscono, per le aree di cui al comma 2, un piano di risanamento teso ad individuare in via prioritaria le misure urgenti atte a rimuovere le situazioni di rischio e al ripristino ambientale.

5. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 4 si applicano anche alle aree dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale al momento dell’entrata in vigore del presente decreto legislativo.

6. Resta salva l’efficacia dei provvedimenti adottati in base all’articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, fino all’emanazione della disciplina regionale e all’adozione dei relativi strumenti di pianificazione.

Art. 75 – Riordino di strutture

1. Nell’ambito del riordino di cui all’articolo 9 del presente decreto legislativo sono ricompresi in particolare:

a) il Consiglio nazionale per l’ambiente;

b) la Consulta per la difesa del mare;

c) la Commissione scientifica sul commercio internazionale di specie selvatiche di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150;

d) la Consulta tecnica per le aree naturali protette di cui all’articolo 3, commi 7 e 8, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Sezione II – Parchi e riserve naturali

Art. 76 – Funzioni soppresse

1. E’ soppresso il programma triennale per le aree naturali protette.

Art. 77 – Compiti di rilievo nazionale

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti e le funzioni in materia di parchi naturali e riserve statali, marine e terrestri, attribuiti allo Stato dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2. L‘individuazione, l’istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine e l’adozione delle relative misure di salvaguardia sulla base delle linee fondamentali della Carta della natura, sono operati, sentita la Conferenza unificata.

Art. 78 – Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali

1. Tutte le funzioni amministrative in materia di aree naturali protette non indicate all’articolo 77 sono conferite alle regioni e agli enti locali.

2. Con atto di indirizzo e coordinamento sono individuate, sulla base di criteri stabiliti d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, le riserve statali, non collocate nei parchi nazionali, la cui gestione viene affidata a regioni o enti locali.

DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1977, n. 616

Attuazione della delega di cui all’art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

TESTO COORDINATO (aggiornato al D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490)

Art. 82

Beni ambientali (17) (integrato dall’art. 1 del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito dalla legge 8 agosto 1985, n. 431)

Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali per quanto attiene alla loro individuazione, alla loro tutela e alle relative sanzioni.

La delega riguarda tra l’altro le funzioni amministrative concernenti:

a) l’individuazione delle bellezze naturali, salvo il potere del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, di integrare gli elenchi delle bellezze naturali approvate dalle regioni;

b) la concessione delle autorizzazioni o nulla osta per le loro modificazioni;

c) l’apertura di strade e cave;

d) la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità;

e) l’adozione di provvedimenti cautelari anche indipendentemente dall’inclusione dei beni nei relativi elenchi;

f) l’adozione dei provvedimenti di demolizione e l’irrogazione delle sanzioni amministrative;

g) le attribuzioni degli organi statali centrali e periferici inerenti alle commissioni provinciali previste dall’art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dall’art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

h) l’autorizzazione prevista dalla legge 29 novembre 1971, n. 1097, per la tutela dei Colli Euganei.

[Le notifiche di notevole interesse pubblico delle bellezze naturali e panoramiche eseguite in base alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, non possono essere revocate o modificate se non previo parere del Consiglio nazionale per i beni culturali.] (comma abrogato) (21)

[Il Ministro per i beni culturali e ambientali può inibire lavori o disporne la sospensione, quando essi rechino pregiudizio a beni qualificabili come bellezze naturali anche indipendentemente dalla loro inclusione negli elenchi.] (comma abrogato) (21)

[Sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497:

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d’acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

d) le montagne per la parte eccedente 1600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;

e) i ghiacciai e i circhi glaciali;

f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonchè i territori di protezione esterna dei parchi;

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;

i) le zone umide incluse nell’elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

l) i vulcani;

m) le zone di interesse archeologico.] (comma abrogato) (21)

[Il vincolo di cui al precedente comma non si applica alle zone A, B e – limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione – alle altre zone, come delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati perimetrati ai sensi dell’art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.] (comma abrogato) (21)

[Sono peraltro sottoposti a vincolo paesaggistico, anche nelle zone di cui al comma precedente, i beni di cui al n. 2) dell’art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.] (comma abrogato) (21)

[Nei boschi e nelle foreste di cui alla lettera g) del quinto comma del presente articolo sono consentiti il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia.] (comma abrogato) (21)

[L’autorizzazione di cui all’art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, deve essere rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni. Le regioni danno immediata comunicazione al Ministro per i beni culturali e ambientali delle autorizzazioni rilasciate e trasmettono contestualmente la relativa documentazione. Decorso inutilmente il predetto termine, gli interessati, entro trenta giorni, possono richiedere l’autorizzazione al Ministro per i beni culturali e ambientali, che si pronuncia entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Il Ministro per i beni culturali e ambientali può in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l’autorizzazione regionale entro i sessanta giorni successivi alla relativa comunicazione.] (comma abrogato) (21)

[Qualora la richiesta di autorizzazione riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, il Ministro per i beni culturali e ambientali può in ogni caso rilasciare o negare entro sessanta giorni l’autorizzazione di cui all’art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, anche in difformità dalla decisione regionale.] (comma abrogato) (21)

[Per le attività di ricerca ed estrazione di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, l’autorizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali, prevista dal precedente nono comma, è rilasciata sentito il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato.] (comma abrogato) (21)

[Non è richiesta l’autorizzazione di cui all’art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici, nonchè per l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi per costruzioni edilizie od altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio.] (9) (comma abrogato) (21)

[Le funzioni di vigilanza sull’osservanza del vincolo di cui al quinto comma del presente articolo sono esercitate anche dagli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali.] (comma abrogato) (21)

(vedi C.G.A., SEZ. CONSULTIVA, 947/1994)

(vedi T.A.R. SICILIA – CATANIA, SEZ. II, 693/96)

Art. 83

Interventi per la protezione della natura

Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative concernenti gli interventi per la protezione della natura, le riserve ed i parchi naturali.

Per quanto riguarda i parchi nazionali e le riserve naturali dello Stato esistenti, la disciplina generale relativa e la ripartizione dei compiti fra Stato, regioni e comunità montane, ferma restando l’unitarietà dei parchi e riserve, saranno definite con legge della Repubblica entro il 31 dicembre 1979.

Sino all’entrata in vigore della legge di cui al comma precedente, gli organi di amministrazione dei parchi nazionali esistenti sono integrati da tre esperti per ciascuna regione territorialmente interessata, assicurando la rappresentanza della minoranza.

Resta ferma, nell’ambito delle funzioni di indirizzo e di coordinamento, la potestà per il Governo di individuare i nuovi territori nei quali istituire riserve naturali e parchi di carattere interregionale.

E’ fatto salvo quanto stabilito dall’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, relativamente al Parco nazionale dello Stelvio.

(17) Si riporta il testo dell’art. 149, comma 6, del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 112:

“Art. 149

6. Restano riservate allo Stato le funzioni e i compiti statali in materia di beni ambientali di cui all’articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312.”