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Il Comune propone la navigazione a motore. Il regolamento del lago di Paola è nullo nei deliberati in cui il Comune è incompente

Il Comune propone la navigazione a motore. Il regolamento del lago di Paola
è nullo nei deliberati in cui il Comune è incompente.

Il Comune di Sabaudia oggi ha proposto la navigazione a motore sul lago di
Paola.
Al momento, ognuno può fare la sua giusta parte, come è stato fatto: alcuni
consiglieri comunali, il Parco, il Prefetto, Legambiente, la Regione.

Appare certo che, vista la competenza della Regione, il Comune di Sabaudia
non ha titolo e competenza a decidere, per esempio, sulla navigazione a
motore senza violare la legge.
L’atto del Comune è nullo.
Le competenze del Comune sono quelle previste dall’art. 77, comma 2/b, della
legge regionale 14/1999 (cioè, “i provvedimenti di rilascio, di rinnovo e di
revoca delle concessioni sul litorale marittimo, sulle aree demaniali
immediatamente prospicienti, sulle aree del demanio lacuale e fluviale
quando l’utilizzazione abbia finalità turistiche e ricreative”), quando “le
finalità turistiche e ricreative” non siano in contrasto con altre norme in
vigore, come per esempio il divieto della navigazione a motore.

Legge regionale 14/1999.
Art. 77 – (Funzioni e compiti dei comuni)
1. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 5, commi 2 e 3, si
intendono attribuiti ai comuni, in conformità a quanto previsto nel comma 1
dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non
espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali
dallo Stato e dalla presente legge, fatta salva la delega ai sensi del comma
2 e, in particolare, quelli concernenti:
a) l’individuazione e la realizzazione degli interventi promozionali a
livello comunale, ivi compresi quelli riguardanti il turismo sociale;
b) la vigilanza sull’attività delle professioni turistiche, salvo quanto
previsto all’articolo 75, comma 1, lettera f);
c) l’autorizzazione all’esercizio dell’attività delle strutture ricettive e
la relativa vigilanza.
2. Ai comuni è altresì delegato l’esercizio delle funzioni e dei compiti
amministrativi concernenti:
a) omissis (17);
b) i provvedimenti di rilascio, di rinnovo e di revoca delle concessioni sul
litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, sulle
aree del demanio lacuale e fluviale quando l’utilizzazione abbia finalità
turistiche e ricreative.
3. I comuni cooperano con la Regione e con la provincia per la definizione
del sistema provinciale di informazione turistica.
4. I comuni cooperano, altresì, con la provincia nell’esercizio delle
funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la gestione del servizio
turistico provinciale di statistica e per la definizione del sistema di
informazione turistica, nell’ambito del sistema statistico regionale.