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I NUOVI REATI PER COLPIRE LE NUOVE MAFIE

IL Fatto Quotidiano, Sabato 28 luglio 2019

I NUOVI REATI PER COLPIRE LE NUOVE MAFIE

ANTONIO MAZZONE*

L’ obiettivo che gli interventi di riforma legislativa devono porsi è quello di delineare ulteriori fattispecie incriminatrici adeguate a prevenire e a reprimere forme di manifestazione di criminalità mafiosa attinenti all’“area grigia”, puntualmente individuate da accurate analisi socio-criminologiche. Fattispecie che siano idonee ad essere applicate anche in territori di non tradizionale infiltrazione mafiosa.

GLI INCERTI confini di ciò che è da ritenersi, attualmente, penalmente rilevante in relazione alle condotte di contiguità proprie dell’“area grigia” incidono negativamente sia sui profili di garanzia, sia su quelli di prevenzione generale e speciale: quanto più è definita la condotta vietata, tanto più la norma che la prevede ha capacità, da un lato, di determinare i comportamenti dei destinatari e, dall’altro, di tutelarne la libertà personale e gli altri diritti. Occorre, in sede di riforma, cogliere l’essenza di nuovi fenomeni criminosi associativi, che costituiscono il punto d’i nc ontro tra settori amministrativo-politici, settori economici e (spesso) criminalità mafiosa. Una risposta potrebbe consistere ne ll’introduzione di un’ulterio – re fattispecie associativa che tuteli l’ordine pubblico, inteso nel suo significato di corretto svolgimento delle relazioni istituzionali e funzionali, il buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione e il corretto andamento dell’econo – mia e del mercato, e che si imperni sullo stravolgimento funzionale riferibile ad un soggetto pubblico. Fattispecie che punisca la condotta di tre o più persone (tra cui almeno un pubblico ufficiale), che si associno per commettere più delitti contro la P.A. (tra i quali, corruzione, concussione, turbata libertà degli incanti e del procedimento di scelta del contraente, ecc.) o per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o il controllo di attività amministrative o economiche, di concessioni, di aut oriz zazio ni, di appalti o di servizi o di assunzioni o di concorsi pubblici, mediante l’ab us o della qualità o dei poteri di un pubblico ufficiale partecipante. Contestualmente andrebbe meglio disciplinata quella che è oggi l’area del concorso esterno associativo, attraverso l’in troduzione di fattispecie incriminatrici strutturate come reati propri per le categorie professionali, per quelle economico-imprenditoriali, per quelle attinenti a pubbliche funzioni. Le condotte vietate dovrebbero consistere nell’uso distorto del potere (quando si parla di un pubblico ufficiale) o della facoltà (quando si parla di un imprenditore o di un professionista) per il raggiungimento di uno scopo diverso da quello per il cui conseguimento il potere o la facoltà stessi sono stati attribuiti dall’or – dinamento: scopo diverso consistente nell’agevolazione di un’associazione mafiosa.

ANDREBBE, POI, regolamenta ta la punibilità delle condotte neutre di sostegno alle organizzazioni criminali. Si pensi all’ipotesi del dirigente di banca che, nel rispetto delle regole statutarie previste per la concessione del credito, finanzi mediante la sua erogazione un gruppo mafioso o un traffico distupefacenti. Si potrebbe prevedere espressamente la punibilità di tali condotte qualora vi sia violazione dolosa o colposa di una regola cautelare (da descrivere puntualmente) che imponga al soggetto di verificare che la sua attività, anche se realizzata nel rispetto delle regole previste per il suo esercizio, non possa risolversi, comunque, in un sostegno ad un’organizzazione criminale.

*Avvocato penalista