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I boss e il desiderio di fuga dal 41 bis, anche Pippo Calò e Pietro Aglieri si appellano alla Cassazione

I boss e il desiderio di fuga dal 41 bis, anche Pippo Calò e Pietro Aglieri si appellano alla Cassazione

In pochi mesi la Suprema Corte ha vagliato i ricorsi dei due mafiosi, ma anche quelli di Giuseppe Madonia e di Filippo Matassa, ai quali è stato prorogato il carcere duro dal ministero della Giustizia. I giudici hanno confermato la necessità di non allentare le maglie per il pericolo concreto che i detenuti possano riallacciare i rapporti con i loro clan

Sandra Figliuolo

Giornalista Palermo

30 luglio 2021 14:40

Quattro ricorsi in Cassazione nel giro di pochi mesi, presentati da esponenti di spicco di Cosa nostra, che contestano l’applicazione del carcere duro e delle severe limitazioni imposte dal regime del 41 bis. Una condizione che evidentemente sta stretta a boss irriducibili, i cui nomi richiamano alla mente guerre di mafia e stragi, ovvero Pippo Calò, che compirà 90 anni a settembre, Pietro Aglieri, di 63, Giuseppe Madonia, di 67, e Filippo Matassa, di 71. Tutti si sono opposti alla decisione del ministero della Giustizia di prorogare il 41 bis prima al tribunale di Sorveglianza e poi alla Suprema Corte, ottenendo tuttavia esiti negativi e la condanna a versare 3 mila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.

Per i giudici i quattro detenuti restano pericolosi e se accedessero al regime carcerario ordinario potrebbero immediatamente riallacciare i contatti con i loro clan di appartenenza, tutti pienamente operativi, e riprendere i loro ruoli anche in virtù dei loro curriculum criminali. Le pronunce sono della prima sezione (collegio presieduto da Monica Boni) e della settima (presidente Luigi Fabrizio Augusto Mancuso).

Pippo Calò, i complotti e l’assenza di rottura col passato

Per quanto riguarda Calò, la proroga del 41 bis era arrivata il 5 settembre 2018 e già il tribunale di Sorveglianza di Roma, il 6 novembre dell’anno scorso, aveva rigettato il ricorso. Dello stesso parere è stata la Cassazione che, nel suo provvedimento, sottolinea “il ruolo ricoperto per lungo periodo da Calò in Cosa nostra, da esponente di vertice e capomandamento di Porta Nuova, da componente della Commissione provinciale, nonché da delegato ai rapporti con ambienti della finanza deviata” e ne rimarca “l’elevatissima caratura criminale, essendosi reso responsabile di efferati delitti di sangue, tra cui le stragi del 1992”, oltre alla vitalità del suo clan, come ha confermato anche l’operazione “Cupola 2.0”.

La difesa di Calò, a parte l’età avanzata del deteunto e l’assenza di contatti con l’esterno, ha obiettato che non si sarebbe tenuto conto, per esempio, della volontà manifestata dal boss in un’udienza del 2017 di allontanarsi dal contesto criminale. Secondo i giudici, che hanno rigettato il ricorso il 4 maggio scorso, Calò ha fatto parte della Cupola sin dal 1975 e, in base ad alcune conversazioni del 2014 tra due esponenti del suo clan, Giovanni e Giuseppe Di Giacomo, era in grado di controllare tutto ciò che accadeva a Palermo nonostante dimorasse a Roma. Inoltre, sottolinea la Cassazione, Calò in passato è stato capace di comunicare anche da detenuto. Quanto al suo comportamento, il boss “non si limita a tenere un atteggiamento negante, ma, lungi dall’intraprendere scelte di rottura con il passato, mantiene inalterata l’adesione ai valori mafiosi, condivisi convintamente per un lungo periodo, ancora oggi, lungi dal fornire segnali anche modesti di allontanamento dalla mentalità deviante o comunque di resipiscenza continua ad interpretare le sue vicende processuali come il frutto di macchinazioni e complotti”.

Pietro Aglieri, la subcultura mafiosa e l’iscrizione all’università

Aglieri aveva fatto ricorso in Cassazione contro la decisione del tribunale di Sorveglianza di Roma emessa lo stesso giorno di quella di Calò, che aveva ritenuto corretta la proroga del 41 bis disposta dal ministero l’11 settembre del 2019. Anche in questo caso si mette in evidenza “il ruolo ricoperto per lungo periodo in Cosa nostra da Aglieri, che ne era stato un esponente di vertice, affiliato al mandamento di Santa Maria di Gesù, oltre che componente della Commissione provinciale, in grado di ricompattare il gruppo palermitano in contrapposizione ai corleonesi. I giudici rimarcano “l’elevatissima caratura criminale di Aglieri, essendosi reso responsabile di efferati delitti di sangue, tra cui le stragi del 1992” e “l’attuale vitalità dell’articolazione mafiosa di cui Aglieri è stato esponente di punta con una posizione di assoluta predominanza”.

Per gli avvocati del mafioso, sarebbero stati ribaditi sempre gli stessi argomenti e, “in contrasto con la giurisprudenza costituzionale e convenzionale più recente”, si sarebbe finito per “attribuire valenza decisiva all’assenza di collaborazione con la giustizia” di Aglieri. Inoltre, non ci sarebbe il “rischio attuale e concreto di ripresa dei contatti con la realtà criminosa di riferimento”, visto anche che la carcerazione si protrae ininterrottamente da 23 anni, e i fatti per i quali è stato condannato sono risalenti. In più il boss avrebbe intrapreso un percorso individuale “valutato in termini positivi”, che lo ha portato anche ad iscriversi all’università.

Argomenti che la Suprema Corte ha bocciato, puntando anche in questo caso sugli esiti investigativi di “Cupola 2.0”. Si legge nel provvedimento del 4 maggio scorso: “Il tribunale ha correttamente formulato il giudizio prognostico sul pericolo che il ricorrente, ove ammesso al regime penitenziario ordinario possa riallacciare, approfittando dell’allentamento dei controlli, i rapporti con l’organizzazione criminale di cui è stato a lungo un esponente di vertice, considerando recessivi gli elementi di segno contrario dedotti dalla difesa perché nient’affatto dimostrativi, se non di un serio distacco dal contesto mafioso, quanto meno della perdita del prestigio e della caratura criminale legata al ruolo di comando che, secondo l’esperienza derivante dalle vicende processuali, non è messa in crisi dalla detenzione carceraria”.

Inoltre “lungi dal pretendere la collaborazione del detenuto, quale unico strumento per sottrarsi alla proroga del regime differenziato – per i giudici – del tutto plausibilmente il tribunale non ha considerato indicativi di resipiscenza o comunque segnali chiari di allontanamento dai valori e dalla subcultura mafiosa, condivisa per un lungo periodo di tempo quale modello comportamentale totalizzante cui ispirare ogni scelta di vita, anche se implicante il sistematico ricorso al delitto ed al disprezzo della vita umana, né l’iscrizione all’università (se mai significativa dell’apprezzabile sforzo di miglioramento culturale) né l’esame personologico condotto dagli operatori penitenziari, che peraltro si sono limitati a rilevare ‘un carattere chiuso e poco fiducioso verso gli esiti futuri'”.

Giuseppe Madonia, gli omicidi e i messaggi dal carcere

Giuseppe Madonia, condannato all’ergasolo per sei omicidi, compreso quello del capitano dei carabinieri Emanuele Basile, si era visto prorogare il 41 bis il 10 aprile del 2019. Il tribunale di Sorveglianza di Roma aveva confermato la decisione il 25 settembre dell’anno scorso. La Cassazione ripercorre il profilo criminale del detenuto, esponente di vertice di Cosa nostra a Resuttana, “dove aveva preso con i fratelli il posto del padre Francesco, deceduto nel 2007”. Mette in risalto che Madonia ha commesso reati anche in carcere (oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale) e che è stato in grado di comunicare con l’esterno tramite i colloqui con la cognata, Angela Di Trapani.

In più il suo clan di appartenenza è pienamente operativo, come confermato dal processo “Apocalisse”, ma pure dalle dichiarazioni del pentito Vito Galatolo, secondo cui Madonia manteneva il controllo dal carcere. Inoltre, per la Suprema Corte Madonia avrà pure avuto una corretta condotta carceraria, “ma non ha mostrato alcuna resipiscenza per il proprio passato deviante, né alcuna considerazione per le sue tante vittime”. Da qui il rigetto del suo ricorso, lo scorso 25 marzo.

Matassa, figura non apicale ma pericolosa

Infine c’è il caso di Matassa del clan dell’Acquasanta, per cui la proroga del 41 bis risale al 29 agosto del 2018 e la conferma da parte del tribunale di Sorveglianza di Roma è arrivata il 16 gennaio dell’anno scorso. La difesa, in Cassazione, ha puntato su una sentenza, diventata irrevocabile nel 2019, che ha escluso che Matassa rivesta un ruolo qualificato in Cosa nostra, oltre a rilevare che “il suo carisma criminale era tanto ridotto da confinarlo al rango di mero esecutore delle direttive del genero, Vito Galatolo”.

I giudici hanno rigettato il ricorso, rimarcando anche stavolta la piena operatività del clan di appartenenza del detenuto e sottolineando che, anche se non con una posizione apicale, il curriculum criminale non lascia dubbi sulla pericolosità di Matassa. Inoltre, la sentenza richiamata dalla difesa “ha reso conto del suo totale inserimento nel clan, impegnato nella gestione, in monopolio forzato, delle slot machines con i membri della famiglia Graziano e dei Palazzotto”.

E le conferme arrivano ancora una volta da Galatolo che, da collaboratore di giustizia, ha descritto il ruolo di tramite e di custode di denaro e armi di Matassa che, peraltro, “non ha in alcun modo preso le distanze dalla cosca o manifestato segni di dissociazione”. Infine “la sua condotta carceraria – scrivono i giudici nel provvedimento dello scorso 7 gennaio – è stata caratterizzata da un’ammonizione”.

Fonte.https://www.palermotoday.it/cronaca/mafia/boss-41-bis-ricorsi-cassazione-pippo-calo-pietro-aglieri.html

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