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Gli Osservatori comunali contro la criminalità.Condizioni e Regolamenti elaborati ed approvati dall’Associazione Caponnetto

PERCHE’ GLI OSSERVATORI  COMUNALI CONTRO LA CRIMINALITA’  NON VENGANO INTESI COME UNA SORTA DI INSTRUMENTUN REGNI DA AMMINISTRATORI ALLA RICERCA DI  “VERGINITA” VANNO RIGOROSAMENTE OSSERVATE LE SEGUENTI CONDIZIONI,PRIME FRA TUTTE :

1)  LA GRATUITA’ ASSOLUTA;

2)  l’ESCLUSIONE DI POLITICI E DI AMMINISTRATORI OLTRE IL SINDACO VISTO COME FIGURA ISTITUZIONALE;

3)L’INSERIMENTO IN ESSI DEI MAGISTRATI DELLA PROCURA TERRITORIALE E DELLA DDA;

4) L’INSERIMENTO IN ESSI DEL QUESTORE E DEI COMANDANTI PROVINCIALI DELLE FORZE DELL’ORDINE;

5 )  IL RECEPIMENTO TOTALE DEL PRESENTE REGOLAMENTO.

SENZA L’ACCETTAZIONE DI TALI CONDIZIONI E’ BENE NON CHIEDERNE L’ISTITUZIONE PERCHE’  POTREBBERO TRASFORMARSI IN UN ORGANISMO AL SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONI CHIACCHIERATE .

PER ULTIMO ,BISOGNA STARE ATTENTI A CHIEDERNE L’ISTITUZIONE SOLAMENTE LADDOVE SI DISPONE DI AMICI ALTAMENTE PREPARATI ED AFFIDABILI

TESTO DEL REGOLAMENTO

         (elaborato ed approvato dall’Associazione A.Caponnetto)

REGOLAMENTO PER L’OSSERVATORIO COMUNALE  CONTRO LA CRIMINALITA’

 

Art.1 E’ istituito l’Osservatorio Comunale  contro la criminalità inteso come centro di studi,ricerca,documentazione e di iniziativa sociale a sostegno  della legalità e della lotta alla corruzione ed alla criminalità comune e mafiosa.

Art.2 L’Osservatorio svolge i compiti:

a)studiare e “fotografare” le forme criminali tradizionali ed emergenti presenti sul territorio;

b)individuare i settori a maggior rischio di infiltrazione  mafiosa;

c)analizzare l’efficienza  delle strutture preposte al contrasto della criminalità e proporre tutte quelle mutazioni,aggiustamenti,integrazioni che dovessero rendersi necessari per aumentarne l’efficacia;

d)vagliare il senso di sicurezza soggettiva dei cittadini comparandola a quella oggettiva;

e)effettuare una “mappatura” delle istituzioni del privato sociale connesse con problemi della sicurezza e del contrasto alla criminalità;

f)verificare la  compatibilità con le  leggi ed i  regolamenti di tutti gli atti assunti dalla pubblica amministrazione locale.

Art.3  L’Osservatorio é presieduto dal Sindaco – o suo delegato in caso di assenza – ed é composto da:

a) 2 rappresentanti designati dalle associazioni di volontariato  di  provata serietà ed affidabilità ai livelli nazionali,oltre che presenti sul territorio comunale e che svolgano con continuità da almeno due anni attività  in favore dell’azione di sostegno alla legalità ed alla lotta alla criminalità comune e mafiosa;

b)il Prefetto o suo rappresentante;

c)il Questore o suo rappresentante;

d)il Comandante provinciale dei Carabinieri o suo rappresentante;

e)il  Comandante provinciale della Guardia di Finanza o suo rappresentante;

f)il Comandante  provinciale del Corpo Forestale dello Stato o suo rappresentante;

g) il Comandante della Polizia Municipale;

h) 2 magistrati,il primo  in rappresentanza della Procura della Repubblica territoriale ordinaria ed il secondo della Direzione Distrettuale Antimafia competente per il territorio;

i)il responsabile della SUA (Stazione Unica Appaltante);

l)il Dirigente del Servizio comunale competente (da cambiare a seconda dell’oggetto in discussione);

m)3 rappresentanti dei sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentativi a livello nazionale.

Art.4 La nomina dei componenti l’Osservatorio avviene con atto di Giunta Municipale su designazione dei rispettivi sodalizi o enti di appartenenza.

Essi restano in carica fino alla scadenza della consiliatura.

Art 5 Il Sindaco provvede alla prima convocazione ed all’insediamento dell’Osservatorio;

a)In caso di dimissioni,decesso o impedimento di un membro dell’Osservatorio si provvede alla sua sostituzione secondo le modalità di cui all’art.4;

b)l’assenza a tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla nomina e la conseguente sostituzione del  soggetto decaduto con altro indicato dallo stesso ente o sodalizio di appartenenza;

c)l’Osservatorio é validamente costituito con la nomina di almeno la metà dei suoi membri.

Art 6  Il Presidente provvede alla convocazione della riunione dell’Osservatorio almeno 3 volte l’anno;

il Presidente é tenuto a convocare,inoltre, la riunione dell’Osservatorio ogni volta che a farne richiesta sia almeno un terzo dei componenti dello stesso;

le riunioni dell’Osservatorio sono valide con la partecipazione della maggioranza dei suoi membri;

l’Osservatorio delibera a maggioranza dei presenti.

Art 7  L’Osservatorio provvede a nominare durante la sua prima riunione il Segretario scegliendolo fra i suoi componenti.

Art 8  L’Amministrazione comunale provvederà a dotare l’Osservatorio di tutti  i supporti strumentali,tecnici,documentali e regolamentari per consentirgli lo svolgimento dei suoi compiti;

l’Amministrazione comunale si attiverà per recuperare in sede provinciale,regionale,nazionale e comunitaria finanziamenti  a sostegno delle attività e delle iniziative promosse dall’Osservatorio.

Art.9 La partecipazione alle riunioni ed alle attività dell’Osservatorio é  GRATUITA  e non dà diritto ad alcun compenso,retribuzione o rimborso.

Art.10.– Accesso agli atti .

I  singoli membri dell’Osservatorio potranno accedere direttamente a tutti gli atti comunali (dall’anagrafe,

alle delibere, ai fascicoli delle gare e ad ogni altro documento ritenuto utile per lo svolgimento delle

attività proprie).