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Esposto per ripetute illegittimità nel rilascio dei permessi di costruire nel periodo 1998 – 2003

12/12/05

Prot. n.201185

Al Responsabile
dell’Area Tecnica
Comune di SS Cosma e Damiano (LT)

e p. c. Alla Procura della Repubblica
e/o Tribunale di Latina
via Ezio snc
04100 (LT)

Al Capo del Gabinetto del Presidente
Avv. Mazzella
Alla Regione Carabinieri Lazio
Stazione di Minturno
Piazza della Vittoria n5

All’Associazione Regionale “Antonino Caponnetto”
e/a sig. Antonio Fragasso
Via A. Fusco 7- 8
04021 Castel Forte

Oggetto: situazione urbanistica del comune di SS Cosma e Damiano. Esposto per ripetute illegittimità nel rilascio dei permessi di costruire nel periodo 1998 – 2003

L’Associazione Regionale di lotta contro le illegalità e le mafie “Antonino Caponnetto” ha presentato a questa Area, in data 22 Novembre 2005, un esposto, denunciando quanto segue.

Il comune di SS Cosma e Damiano, nonostante la mancata approvazione del P. R. G. , ha continuato a rilasciare concessioni edilizie, molte delle quali in violazione dei canoni più basilari della normativa vigente in materia urbanistica. In particolare, dai verbali redatti dalla Regione Carabinieri “Lazio” Stazione di Minturno in data 08.12.2003, allegati all’esposto, si evince che codesto comune autorizzava operazioni consistenti nel rilascio di concessioni per interventi di:

• demolizione e successiva ricostruzione di fabbricati inesistenti

• recupero di volumetrie esistenti “su un appezzamento di terreno diverso e non confinante a quello su cui insistevano i fabbricati oggetto del recupero

• costruzione su terreni a destinazione agricola, senza tener conto degli indici di legge (lotto minimo e volumetria) per tali aree

• ristrutturazione di strutture esistenti con aumenti di cubatura non previsti dalla normativa urbanistica.

A prescindere da eventuali profili di natura penale consistenti in falsa rappresentazione della realtà, si evidenzia, in ogni caso, che, ai sensi dell’ari 9 comma 1 lett. a) del D. P. R.6 giugno 2001, n.380, le sole attività edilizie che possono essere realizzate dai comuni sprovvisti di strumenti urbanistici consistono in “interventi previsti dalle lettere a), b), e e) del primo comma dell’articolo 3 che riguardino singole unita’ immobiliari o parti di esse“; questi interventi si sostanziano, in particolare, in “interventi di manutenzione ordinaria“, “interventi di manutenzione straordinaria” e “interventi di restauro e di risanamento conservativo“. Pertanto, la “ristrutturazione edilizia” cosi come definita dalla lett. d) dell’art.3 del D. P. R.380/2001. non è assolutamente riconducibile tra le ipotesi assentite. Inoltre, sempre ai sensi della lett. b) del medesimo art.9 D. P. R.380/2001, gli interventi consentiti fuori dal perimetro dei centri abitati (zona agricola) sono solo quelli di nuova edificazione ” nel limite della densità massima fondiaria di 0.03 metri cubi per metro quadro ” e che in caso di interventi a destinazione produttiva “la superficie coperta non può comunque superare un decimo dell’area di proprietà”. Si richiede, quindi, qualora tali circostanza risultassero esatte, dì procedere d’ufficio all’annullamento delle concessioni eventualmente rilasciate.

Ciò premesso, ed in riferimento a quanto sopra esemplificato, sì diffida cedeste Comune a fornire e precisare, entro 30 giorni dal ricevimento della presente, quanto seque:

Copia di tutti i permessi di costruire rilasciati nel periodo che va dall’anno 1998 all’anno 2003, accompagnata da una relazione che illustri i parametri normativi e tecnici di riferimento, per l’adozione di tali provvedimenti;

Carta tecnica regionale in scala 1/10.000 con esatta ubicazione degli interventi;

N. T. A. del Piano Territoriale Paesistico n.14;

Notizie dettagliate in merito ai provvedimenti adottati a seguito delle richieste avanzate dalla Regione Carabinieri “Lazio” Stazione di Minturno.

Si comunica, inoltre, che le informazioni che saranno fornite rappresentano la conditio sine Qua non per l’avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti dell’ari 7 e seguenti della legge 241/1990 e dell’ari.11 della legge regionale 57/1993.

Si avvisa, infine, che, qualora codesto Comune non abbia esercitato correttamente i poteri attribuitegli dalla normativamente vigente, questa amministrazione provvedere ai sensi dell’articolo 31comma 8 del D.P. R.380/01 a comunicare gli atti alla competente autorità giudiziaria ai fini dell’esercizio dell’azione penale.

IL DIRIGENTE DELL’AREA
Legislativo Contenzioso e Vigilanza D2 212
Dott.ssa. Marina Ajello