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Ecco come si vuole fare in Italia la lotta contro le mafie! I primi effetti della Legge 94 del 2009

ECCO COME SI VUOLE FARE IN ITALIA LA LOTTA CONTRO LE MAFIE!

I primi effetti della Legge 94 del 2009 (ex – ddl Sicurezza…per capirci le Ronde e la lotta alla criminalità organizzata)

VITTIME DELLA MAFIA: L.302/90

In tema di vittime della mafia e di accesso al fondo istituito con la legge 302 del 1990 ecco cosa prevede la Legge 94/90

In estrema sintesi la modifica normativa in esame pone l’obbligo per gli uffici preposti all’esame della richiesta di accesso al fondo vittime della mafia di controllare la esistenza di “precedenti penali” fino a parentele entro il quarto grado, per capirci i cugini, della vittima richiedente.

Prima il controllo di effettuava solo al coniuge, affine o convivente.

Di facile comprensione come un controllo in tal modo capillare presso la residenza di ogni parente entro il quarto grado del richiedente, possa presumibilmente tendere a bloccare l’intero sistema esasperando ed ingolfando le attività degli Utg e questure competenti e privando le vittime, con la dilatazione dei tempi di valutazione ed accoglimento della pratica di un sacrosanto diritto degno di ogni paese civile …. in tempi rapidi e senza inopportuni formalismi!

Il risparmio in termini di “spesa” per lo Stato, qualora da questa modifica legislativa “dovesse malauguratamente derivarne” un blocco del sistema, sarebbe ovviamente notevole.

COSA PREVEDEVA LA LEGGE

Legge 28 novembre 2008, n. 186 gia modificativa della Legge 302 del 90

Art. 2-quinquies.

Limiti alla concessione dei benefici di legge ai superstiti della vittima della criminalità organizzata

1. Ferme le condizioni stabilite dall’articolo 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive

modificazioni, i benefici previsti per i superstiti sono concessi a condizione che:

a) il beneficiario non risulti coniuge, affine o convivente di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento per l’applicazione o sia applicata una misura di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento penale per uno dei delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;

COSA PREVEDE ORA

Legge 94/09

21. All’articolo 2-quinquies, comma 1, lettera a), del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 2008, n. 186, le parole: «affine o convivente» sono sostituite dalle seguenti: «convivente, parente o affine entro il quarto grado».

ASSOCIAZIONI ANTIRACKET DI CONTRASTO ALLA MAFIA

Ma il Top in tema paradossalmente di sicurezza e di contrasto alla mafia lo si raggiunge togliendo la possibilità alle associazioni antiracket di accedere al fondo antimafia di cui alla legge 512/99 sulla base di sentenze definitive che ne sanciscono il diritto al risarcimento danni!

Le associazioni antiracket, quelle operative sul campo che assistono e spronano concretamente i cittadini a dire no alla mafia ed alla camorra, quelle che da anni sono costrette a lavorare spesso sulla scorta del volontariato, quelle che si erano riuscite ad organizzare intravedendo nella possibilità di accesso al fondo l’unico modo per autofinanziarsi e svincolarsi da mere logiche politiche o dalla necessità di accedere a “progettino regionali o comunali” che a nulla servono se non ad accentuare la precarietà delle associazioni stesse.

E’ una norma di cui non se ne comprende la ratio. Giustificata forse per quanto attiene gli enti “pubblici” che finora godevano del diritto di accesso al fondo. In questi casi l’ente territoriale (comune-provincia-regione) si trovava nella condizione di poter richiedere allo Stato il pagamento di ingenti somme, liquidate in sentenza, più per il valore simbolico che assume che per reali esigenze concrete.

Ma l’associazione antiracket è un soggetto privato, senza fine di lucro, che per operare, per contrastare “privatamente” la mafia e prestare assistenza alle vittime ha indiscutibilmente bisogno di fondi. La legge 512/99 lo aveva previsto sino alla emanazione della legge 94/09, paradossalmente emanata in materia di sicurezza e che di fatto sottrae fondi all’associazionismo antimafia, che solo può, di concerto con le forze dell’ordine, spezzare quel legame con il territorio che fonda e alimenta il potere mafioso.

Se il problema era quello di limitare le “spese” per lo stato e se la volontà fosse stata quella di contrastare concretamente la camorra e la mafia, non sarebbe stato più opportuno prevedere con la medesima legge, semplicemente la utilizzabilità diretta ed a titolo di rimborso per lo Stato, dei beni confiscati ai mafiosi condannati al risarcimento?

COSA PREVEDEVA LA LEGGE

Legge 512/99

Art. 4.

(Accesso al Fondo)

1. Hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, le persone fisiche e gli enti costituiti parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale, a cui favore è stata emessa, successivamente alla data del 30 settembre 1982, sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, nonchè alla rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa, a carico di soggetti imputati, anche in concorso, dei seguenti reati:

a) del delitto di cui all’articolo 416-bis del codice penale;

b) dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal medesimo articolo 416-bis;

c) dei delitti commessi al fine di agevolare l’attività delle associazioni di tipo mafioso.

2. Hanno altresì diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, le persone fisiche e gli enti costituiti in un giudizio civile, nelle forme previste dal codice di procedura civile, per il risarcimento dei danni causati dalla consumazione dei reati di cui al comma 1, accertati in giudizio penale, nonchè i successori a titolo universale delle persone a cui favore è stata emessa la sentenza di condanna di cui al presente articolo.

COSA PREVEDE ORA

Legge 94/09

23. Al comma 1, alinea, dell’articolo 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, le parole: «e gli enti» sono soppresse e la parola: «costituiti» è sostituita dalla seguente: «costituite». Dopo il medesimo comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Gli enti costituiti parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, limitatamente al rimborso delle spese processuali».
24. Al comma 2 dell’articolo 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, le parole: «e gli enti» sono soppresse e la parola: «costituiti» è sostituita dalla seguente: «costituite». Dopo il medesimo comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Gli enti costituiti in un giudizio civile, nelle forme previste dal codice di procedura civile, hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, limitatamente al rimborso delle spese processuali».