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Divieto di navigazione a motore nel lago di Paola. Regolamento comunale sulle attività esercitabili nel lago di Paola

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Divieto di navigazione a motore nel lago di Paola.

Ordinanza del Tribunale superiore delle acque pubbliche del 10 agosto 2009.

Regolamento comunale sulle attività esercitabili nel lago di Paola.

Conferenza dei Servizi per l’emanazione del Regolamento comunale.

Le decisioni   adottate in ordine alla navigazione a motore sul lago di Paola ,consentita dal Regolamento comunale di Sabaudia, o da altre istituzioni pubbliche, compreso lo Stato, che sono in difformità delle norme emanate dalla Regione Lazio, sono nulle.

Le materie ambientali e paesistiche sono state delegate alle Regioni.

Sul lago sono vigenti le norme del Piano Territoriale Paesistico n. 13 che all’arrt. 28 vietano la navigazione a motore. Di qualunque genere di motore, a scoppio o elettrico per non turbare i biotopi, l’ecosistema, gli scenari, il panorama. Non solo per l’inquinamento.

Al divieto di navigazione a motore e agli altri divieti prescritti nel P.T.P. n. 13 sono sottoposte proprietà pubbliche e private.

E’ consentita la pesca ed altri generi di navigazione, canoa o vela. (Campionati nazionali, mondiali).

Il Tribunale superiore delle acque pubbliche sa che non può modificare, né può far modificare dal Comune di Sabaudia, le norme di tutela paesistiche e il conseguente divieto di navigazione a motore nel lago di Paola.

Infatti l’Ordinanza del Tribunale superiore delle acque pubbliche nel demandare al Comune di Sabaudia la redazione di un Regolamento sulle attività esercitabili nel lago, ammette pure che deve permanere il divieto di navigazione a motore nel lago di Paola ove vi siano “vincoli di altra natura” se con la sua Ordinanza del 10 agosto 2009 recita, a pagina 4:

Il lago di Paola rientra nel piano territoriale paesistico n. 13 ed esattamente nel sub-ambito 13/1; riguarda aree di estrema importanza, tutte sottoposte a vari tipi di vincolo derivanti sia dalla normativa della Legge 1497/39, sia dalla Legge 431/85.

Tali aree di grande interesse pubblico, appartengono per la quasi totalità al Parco Nazionale del Circeo (istituito con R.D.L. 25/1/1934 n.285 e più volte ampliato).

E’ il caso di ricordare che si è in presenza dell’unico Parco Nazionale costiero esistente in Italia e che le sue zone umide (Laghi di Sabaudia, Monaci, Caprolace nonché Fogliano appartenente ad altro Ambito) sono definite di “importanza internazionale” in base all’accordo di Ramsar del 2/2/1971.

Il lago di Paola è stato classificato come un’area di eccezionale pregio naturalistico e scientifico, destinate alla tutela integrale, inidoneo a sopportare qualsiasi intervento di trasformazione, pena la distruzione progressiva delle loro qualità, con la sola eccezione delle operazioni di restauro dei resti archeologici.

LE NORME

Lo Stato ha conferito alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi relativi al Demanio marittimo, lacuale e fluviale (Art. 59 del DPR 616/1977); ai Beni ambientali (art. 82 del DPR 616/1977) e alle risorse idriche (Art. 90 del DPR 616/1977)e con il d.lgs 112/1998.

Con legge regionale n. 14/1999 la Regione ha trasferito ai Comuni le funzioni e i compiti amministrativi sul litorale marittimo e sulle aree del demanio lacuale, ma le funzioni trasferite ai Comuni sono solo quelle la cui utilizzazione abbia finalità turistiche e ricreative, ovviamente dove non siano previste ulteriori norme ostative per l’esercizio di tali attività. Ora, visto che l’art 28 del PTP n. 13 del 1999 vieta la navigazione a motore in modo esplicito sul lago di Paola ed è tuttora in vigore, il Comune di Sabaudia non può redigere alcun regolamento che preveda la navigazione a motore senza violare la legge.

CONFLITTO DI ATTRIBUZIONI

Infatti, tutti gli atti che possono conseguire l’attenuazione dell’art 28 del PTP n. 13, che vieta la navigazione a motore nel lago di Paola, sarebbero lesivi delle attribuzioni regionali di cui gli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione − sia in relazione al d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), che al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) − nonché lesivo del principio di leale collaborazione. Tale atto si porrebbe in contrasto anche con le norme di cui al d.lgs. n. 112 del 1998.

Visto che è tuttora in vigore il divieto di navigazione a motore emanato dalla Regione Lazio con l’art. 28 del P.T.P. n. 13 posto a tutela dei vincoli esistenti, la navigazione a motore resta vietata.

Le Regioni possono emanare norme più restrittive di tutela ambientale di quelle statali. In tal caso le norme regionali prevalgono su quelle dello Stato. La sentenza che segue è recente.

AMBIENTE – Bene ambiente – Interesse pubblico di valore costituzionale primario e assoluto – Competenza esclusiva dello Stato – Prevalenza rispetto alla disciplina delle Regioni o delle Province autonome – Norme di tutela ambientale più elevata. La disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale “primario” (sentenza n. 151 del 1986) ed “assoluto” (sentenza n. 641 del 1987), e deve garantire (come prescrive il diritto comunitario) un elevato livello di tutela, come tale inderogabile dalle altre discipline di settore. Tuttavia, accanto al bene giuridico ambiente in senso unitario, possono coesistere altri beni giuridici aventi ad oggetto componenti o aspetti del bene ambiente, ma concernenti interessi diversi, giuridicamente tutelati. Si parla, in proposito, dell’ambiente come “materia trasversale”, nel senso che sullo stesso oggetto insistono interessi diversi: quello alla conservazione dell’ambiente e quelli inerenti alle sue utilizzazioni» (sentenza n. 378 del 2007). In tali circostanze, «la disciplina unitaria di tutela del bene complessivo ambiente, rimessa in via esclusiva allo Stato, viene a prevalere su quella dettata dalle Regioni o dalle Province autonome, in materia di competenza propria, che riguardano l’utilizzazione dell’ambiente, e, quindi, altri interessi. Ciò comporta che la disciplina statale relativa alla tutela dell’ambiente “viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza”, salva la facoltà di queste ultime di adottare norme di tutela ambientale più elevate nell’esercizio di competenze, previste dalla Costituzione, che vengano a contatto con quella dell’ambiente» (sentenza n. 104 del 2008). Pres. Flick, Est. Napolitano – Regione siciliana c. Presidente del Consiglio dei Ministri – CORTE COSTITUZIONALE – 23 gennaio 2009 (ud. 14 gennaio 2009), sentenza n. 12

Ecco un’altra più recente sentenza della Corte Costituzionale la quale precisa che le Regioni possono pervenire a livelli di tutela ambientale più elevati rispetto a quelli fissati dallo Stato.

TUTELA DELL’AMBIENTE – Contenuto oggettivo e finalistico – Competenze – Stato – Fissazione di livelli adeguati e non riducibili di tutela – Limite all’esercizio delle competenze regionali – Livelli di tutela più elevati. La materia “tutela dell’ambiente” ha un contenuto allo stesso tempo oggettivo, in quanto riferito ad un bene, l’ambiente (sentenze n. 367 e n. 378 del 2007; n. 12 del 2009), e finalistico, perché tende alla migliore conservazione del bene stesso (vedi sentenze n. 104 del 2008; n. 10, n. 30 e n. 220 del 2009). Sullo stesso bene (l’ambiente) (sentenze n. 367 e n. 378 del 2007) “concorrono” diverse competenze (sentenza n. 105 del 2008), le quali, tuttavia, restano distinte tra loro, perseguendo autonomamente le loro specifiche finalità attraverso la previsione di diverse discipline (vedi sentenze n. 367 e n. 378 del 2007, n. 104 e n. 105 del 2008, n. 12 e n. 61 del 2009). Secondo il disegno del legislatore costituzionale, da una parte sono affidate allo Stato la tutela e la conservazione dell’ambiente, mediante la fissazione di livelli «adeguati e non riducibili di tutela» (sentenza n. 61 del 2009) e dall’altra compete alle Regioni, nel rispetto dei livelli di tutela fissati dalla disciplina statale (sentenze n. 62 e n. 214 del 2008), di esercitare le proprie competenze, dirette essenzialmente a regolare la fruizione dell’ambiente, evitando compromissioni o alterazioni dell’ambiente stesso. In questo senso può dirsi che la competenza statale, quando è espressione della tutela dell’ambiente, costituisce “limite” all’esercizio delle competenze regionali (sentenze n. 180 e n. 437 del 2008 nonché n. 164 del 2009). E’ peraltro necessario precisare che, se è vero che le Regioni, nell’esercizio delle loro competenze, non debbono violare i livelli di tutela dell’ambiente posti dallo Stato, è altrettanto vero, che, una volta che questi ultimi siano stati fissati dallo Stato medesimo, le Regioni stesse, purché restino nell’ambito dell’esercizio delle loro competenze, possono pervenire a livelli di tutela più elevati (sentenze n. 104 del 2008, n. 12, n. 30 e n. 61 del 2009), così incidendo, in modo indiretto sulla tutela dell’ambiente. Pres. Amirante, Est. Maddalena – Regioni Emilia-Romagna, Calabria, Toscana, Piemonte, Valle d’Aosta, Umbria, Liguria, Abruzzo, Puglia, Campania, Marche e Basilicata c. Presidente del Consiglio dei Ministri. CORTE COSTITUZIONALE – 22 luglio 2009, n. 225 (clicca per sentenza completa).

NORME COMUNITARIE

Il trattato comunitario, agli artt. 226 e 228, per la violazione delle norme ambientali, prevede l’attivazione della procedura d’infrazione comunitaria e punisce lo Stato membro (non il Comune di Sabaudia) al pagamento di somma forfettaria.

LA SVISTA DEL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE

Il Tribunale recita, a pagina 2:

E’ perfettamente ovvio che l’art. 6 della legge regionale 24/1998 non prevede il divieto di navigazione a motore sui laghi o nel lago di Paola. E’ palese che l’art. 6 della legge regionale n. 24/1998 é riferito esclusivamente alla “protezione delle coste dei laghi“ e riguarda quindi solo la terraferma e non la superficie acquea, ed è noto che sulla terraferma non si può navigare a motore.

Dal: PIANO TERRITORIALE PAESISTICO n. 13.

Art. 20 RELAZIONE AL PIANO TERRITORIALE PAESISTICO DEL SUB-AMBITO 13/1 Fascia Costiera di Sabaudia, Laghi e Promontorio del Circeo.

Il piano territoriale paesistico del sub-ambito 13/1 riguarda aree di estrema importanza, tutte sottoposte a vari tipi di vincolo derivanti sia dalla normativa della L 1497/39, sia dalla L. 431/85.

Tali aree di grande interesse pubblico, appartengono per la quasi totalità al Parco Nazionale del Circeo (istituito con R.D.L. 25/1/1934 n.285 e più volte ampliato). Si tratta, infatti, delle zone costiere dei Comuni di Sabaudia e di S. Felice Circeo.

E’ il caso di ricordare che si è in presenza dell’unico Parco Nazionale costiero esistente in Italia e che le sue zone umide (Laghi di Sabaudia, Monaci, Caprolace nonché Fogliano appartenente ad altro Ambito) sono definite di “importanza internazionale” in base all’accordo di Ramsar del 2/2/1971 (V. D.P.R. 13/3/1976 n.448 e Gazzetta Ufficiale 10/3/1978).

…(omissis)

Il piano (P.T.P.) organizza la tutela ambientale in base ad una classificazione delle aree in tre categorie:

1. aree di eccezionale pregio naturalistico e scientifico, destinate alla tutela integrale, inidonee a sopportare qualsiasi intervento di trasformazione, pena la distruzione progressiva delle loro qualità, con la sola eccezione delle operazioni di restauro dei resti archeologici;

…(omissis)

In definitiva l’operazione di tutela deve porsi i seguenti obiettivi fondamentali:

a) adeguamento dimensionale, funzionale e qualitativo del Parco Nazionale del Circeo e sua appropriata collocazione nel panorama delle aree protette italiane del massimo livello;

identificazione di un sistema di beni preistorici e archeologiche e sua organica valorizzazione;

b) promozione e protezione delle significative risorse naturalistiche (resti dell’antica Selva, dune costiere e loro vegetazione, laghi costieri e attigui terreni sabbiosi-torbosi e loro vegetazione) comprese quelle faunistiche;

c) identificazione di spazi marini idonei alla futura formazione di un parco marino, lacustre, terrestre, come insieme di luoghi strettamente integrati.

Art. 23 – Sono aree di tutela integrale le seguenti aree:

a) Riserva Naturale Selva del Circeo

b) Lago dei Monaci, Lago di Caprolace, Riserva Naturale Pantani dell’Inferno e aree adiacenti costiere e interne comprese tra il Rio Martino e lo sbocco al mare del Canale Diversivo Nocchia

c) Lago di Sabaudia e sponde orientali comprendendo le aree adiacenti il Braccio dell’Annunziata, il Centro Storico di Sabaudia, il Braccio della Caprara, il Braccio degli Arciglioni, il Braccio della Carnarola, la Riserva Naturale della Biosfera, la Lestra degli Arciglioni e aree circostanti, il Braccio della Molella, la Riserva Naturale Rovine di Circe e Villa di Domiziano e il Braccio della Bagnara

d) Comprensorio naturalistico Promontorio del Circeo. Il tutto come delimitato negli elaborati

grafici alle tavole serie E/3.

Art.28 – Nella zona I/c (Lago di Sabaudia e sponde orientali, comprendendo le aree adiacenti il Braccio dell’Annunziata, il Centro Storico di Sabaudia, il Braccio della Caprara, il Braccio degli Arciglioni, il Braccio della Carnarola, la Riserva Naturale della Biosfera, la Lestra degli Arciglioni e aree circostanti, il Braccio della Molella, la Riserva Naturale Rovine di Circe e Villa di Domiziano e il Braccio della Bagnara)

Sono consentite, dal punto di vista edilizio, solo le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità e dei fabbricati esistenti.

Nelle zone umide e lungo le sponde del lago debbono essere preservate le caratteristiche sabbiose e torbose dei terreni senza alterazioni della vegetazione autoctona. In particolare, debbono essere salvaguardate le pregiate sughere, la palma nana e la vegetazione lacustre.

Sono vietate la navigazione a motore e l’installazione di attrezzature fisse di attracco; è consentita l’installazione di piccoli pontili in legno.

E’ consentita la pesca con l’esclusione dell’uso di reti a strascico e sorbone. Le colture ittiche possono essere consentite.

E’ vietata l’installazione di campeggi.

Sono consentite tutte le opere inerenti la valorizzazione dei beni archeologici di iniziativa della competente Soprintendenza. Eventuali nuovi tracciati viari possono avere solo carattere pedonale o di servizio.