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Delibera numero 642 del 14 giugno 2017,concernente l’incompatibilità, ai sensi dell’art. 12, comma 4 lett. b) del d.lgs. n. 39/2013, tra l’incarico dirigenziale del settore bilancio e finanze del comune di Fondi (Latina) e la carica di Sindaco del comune di Gaeta

Delibera numero 642 del 14 giugno 2017

concernente l’incompatibilità, ai sensi dell’art. 12, comma 4 lett. b) del d.lgs. n. 39/2013, tra l’incarico dirigenziale del settore bilancio e finanze del comune di Fondi (Latina) e la carica di Sindaco del comune di Gaeta

Fascicolo UVIF/1612/2017

Il Consiglio dell’Autorità nazionale anticorruzione

nell’adunanza del 14 giugno 2017;

VISTO l’articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l’Autorità esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l’adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell’attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

VISTO l’art. 16 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, secondo cui l’Autorità nazionale anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al citato decreto, in tema di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi, anche con l’esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi;

VISTA la delibera dell’ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 concernente: «Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’ANAC in caso di incarichi inconferibili e incompatibili;

VISTA la relazione dell’ Ufficio vigilanza sull’imparzialità dei funzionari pubblici (UVIF).

Fatto
Con nota acquisita al protocollo generale n. 39781del 15 marzo 2017, è pervenuta all’Autorità una segnalazione in merito alla violazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013. In particolare si fa riferimento al dott. C.M., dirigente con contratto a tempo indeterminato dal 30 dicembre 2005 del comune di Fondi (Latina) che ricopre dal 22 maggio 2012 anche la carica di Sindaco del comune di Gaeta.
Con nota n. 59199 del 26 aprile 2017, è stato chiesto al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) del comune di Fondi da parte dell’Ufficio competente di quest’Autorità, di verificare l’eventuale sussistenza delle segnalate cause di incompatibilità, ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 39/2013, nonché di verificare le dichiarazioni sull’insussistenza di cause di inconferibilità presentate ai sensi dell’art. 20, comma 1, del citato d.lgs. n. 39/2013 dall’interessato. Analoga richiesta è stata fatta all’interessato e al RPCT del comune di Gaeta.
Nella nota di risposta del 9 maggio 2017, il RPCT del Comune di Fondi, ha confermato che il dott. C.M. è stato assunto presso il Comune di Fondi in data 30 dicembre 2005, in qualità di dirigente con contratto a tempo indeterminato – area dirigenza e che, in data 22 maggio 2012, ha assunto la carica di Sindaco del Comune di Gaeta, svolgendo a tutt’oggi, il suo mandato.
IL RPCT, inoltre, evidenzia che il Sindaco del Comune di Fondi, con atto monocratico, prot. n. 29386/P del 13 luglio 2015 e successivo provvedimento del 19 agosto 2106, ha rinnovato al medesimo dirigente, le precedenti attribuzioni di funzioni settoriali (contabilità e bilancio) già svolte precedentemente.
Per tale incarico, il summenzionato dirigente ha presentato un’autocertificazione, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, “di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità ed inconferibilità previste dal d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39 e di impegnarsi ai sensi dell’art. 20 del medesimo decreto a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale. Da ultimo, viene riferito dal RPCT che, dal 02 maggio 2017, il dott. C.M., con nota prot. n. 22675 ha formulato richiesta di aspettativa non retribuita per motivi personali, in quanto impegnato nella campagna elettore con riferimento alle elezioni amministrative che si terranno nella città di Gaeta l’11 luglio 2017 e, con determina del Dirigente AA.GG. n. 242/2017 è stato collocato in aspettativa non retribuita.

Diritto

Precedenti orientamenti dell’Autorità in tema di incompatibilità tra un incarico dirigenziale in un ente locale ed una carica politica in un ente locale con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, facenti parte della medesima regione.

Con riferimento alla fattispecie in esame, si evidenzia che l’Autorità si è più volte pronunciata in merito; più precisamente nelladelibera n. 1001 del 21 settembre 2016 viene rappresentato, in tema di  “’esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione” che «tutti gli incarichi dirigenziali interni ed esterni mediante i quali sia conferita la responsabilità di un servizio/ufficio, sono soggetti alla disciplina del d.lgs. n. 39/2013. Infatti, il riferimento all’“esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione” di cui all’art. 1 comma 2 lett. j) e k) del d.lgs. n. 39/2013, ha la sola funzione di meglio descrivere la posizione del titolare dell’incarico, evidenziandone le differenze rispetto a quella di coloro ai quali sono stati attribuiti incarichi amministrativi di vertice».
In precedenza quest’Autorità si era espressa in modo identico con l’orientamento numero 20 del 10 giugno 2015 a tenore del quale: «Sussiste l’incompatibilità, ai sensi dell’art.12, comma 3 lett. b) d.lgs. n. 39/2013, tra la carica di assessore di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e l’incarico dirigenziale interno in un ente pubblico di livello regionale, che comporta in via esclusiva l’esercizio delle competenze di amministrazione e gestione (caso relativo al rinnovo dell’incarico di dirigente di servizio in un ente pubblico di livello regionale nei confronti di colui che nel frattempo ha assunto una carica politica locale)».

L’eccezione alle ipotesi di incompatibilità contenuta all’art. 29 ter del d.l. n. 69 del 2013 e la sua applicazione in caso di rinnovo dell’incarico dirigenziale; le precedenti pronunce dell’Autorità.

Per le ipotesi di cumulo della carica politica e dell’incarico dirigenziale conferito prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 39/2013, trova applicazione quanto previsto dall’art. 29 ter del d.l. n. 69 del 2013, convertito dalla l. n. 98 del 2013, ai sensi del quale «[…] gli incarichi conferiti e i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo in conformità alla normativa vigente prima della stessa data, non hanno effetto come causa di incompatibilità fino alla scadenza già stabilita per i medesimi incarichi e contratti».
In senso conforme, l’Autorità si è espressa con l’orientamento n.52 del 3 luglio 2014 e con la delibera numero 1304 del 28 dicembre 2016, pubblicati sul sito istituzionale.
Tanto premesso, si deve sottolineare che se l’applicazione del regime transitorio al caso segnalato, non consente di dichiarare incompatibile l’incarico dirigenziale conferito antecedentemente all’entrata in vigore del decreto in esame, la deroga  non può estendersi, invece, agli incarichi dirigenziali conferiti dall’amministrazione comunale di Fondi nel periodo di vigenza del d.lgs. n. 39/2013 (decreti sindacali prot. n. 29386/P del 13/07/2015 e n. 22 del 19/08/2016).
La tipologia di contratto – a tempo indeterminato  – e i dettami dell’art. 29 ter del d.l. n. 69 del 2013, non possono costituire un’esimente in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 12 citato agli incarichi dirigenziali successivi, poiché cosi facendo, perderebbero di efficacia le cause di incompatibilità, intese quali strumenti di protezione non soltanto del mandato elettivo, ma anche del pubblico ufficio che viene ritenuto causa di impedimento del corretto esercizio della funzione.  Giova evidenziare che gli incarichi conferiti al dott. C.M., in momenti diversi, sebbene riferibili al medesimo ufficio, non possono ritenersi  “un unicum” con i precedenti; gli incarichi in argomento sono da qualificarsi come dei veri e propri contratti stipulati ex novo (novazione del rapporto di lavoro) ed in quanto tali, soggetti inderogabilmente alle norme sul conflitto di interessi.
Ciò in quanto, il rinnovo dell’incarico dirigenziale comporta un rinnovato esercizio dell’autonomia negoziale (cfr. TAR Puglia Lecce, sez II, n. 3239/2007 e TAR Sardegna, Sez. I, n. 755/2014).
Alla luce di quanto rappresentato, la fattispecie esaminata è annoverabile nell’ipotesi di incompatibilità di cui all’art. 12 comma 4 lett. b) del d.lgs. n. 39/2013 che dispone che “Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale e comunale sono incompatibili:…….b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.”

Da ciò consegue che la richiesta di aspettativa non retribuita dall’interessato (nota prot. n. 22675 dal 02.05.2017), motivata dall’impegno nella prossima tornata elettorale che si svolgerà nella città di Gaeta, deve essere riformulata, da parte dell’interessato, ai sensi dell’art. 19, comma 2, del d.lgs 39/2013.

Tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

– nel caso esaminato sussiste una situazione di incompatibilità, ai sensi dell’art. 12, comma 4, lett. b) del d.lgs. n. 39/2013 degli incarichi di dirigente del servizio bilancio del comune di Fondi (LT) e di Sindaco del comune di Gaeta, avente una popolazione superiore a 15.000 abitanti, facente parte della medesima regione;
– il RPC del Comune di Fondi, preso atto della rilevata situazione di incompatibilità, diffida, senza indugio, l’interessato ad optare tra i due incarichi incompatibili entro i 15 giorni successivi alla sua comunicazione, ovvero a richiedere l’aspettativa per incompatibilità ai sensi dell’art. 19, comma 2 del d.lgs. n. 39/2013;
– ove l’opzione non sia effettuata entro il termine perentorio di quindici giorni, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 39/2013, il RPCT dichiara la decadenza dall’incarico di dirigente e la risoluzione del relativo contratto;
– di dare comunicazione della presente al RPC ed al Sindaco del Comune di Fondi,  al RPC del Comune di Gaeta ed all’interessato, nonché, infine, al segnalante.

 

Raffaele Cantone

 

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 26 giugno 2017

Il Segretario, Maria Esposito

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