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Da Documenti. it. Il testo integrale delle norme definite “Spending Review”.

Art. 1 Comitato interministeriale per la revisione della spesa pubblica
1. Al fine di coordinare l’azione del Governo e le politiche volte all’analisi e al riordino della spesa pubblica, e’ istituito un Comitato interministeriale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composto dal Ministro delegato per il programma di Governo, dal Ministro per la pubblica amministrazione e lasemplificazione e dal Ministro dell’economia e delle finanze o viceMinistro da lui delegato e dal Sottosegretario alla Presidenza delConsiglio con funzioni di Segretario del Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto puo’modificare la composizione del Comitato, sentite le Commission i parlamentari competenti. Il Comitato svolge attivita’di indirizzo e di coordinamento, in particolare, in materia direvisione dei programmi di spesa e dei trasferimenti a imprese,razionalizzazione delle attivita’ e dei servizi offerti,ridimensionamento delle strutture, riduzione delle spese per acquistodi beni e servizi, ottimizzazione dell’uso degli immobili e nellealtre materie individuate dalla direttiva del Presidente delConsiglio dei Ministri del 3 maggio 2012.
1-bis. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il Governo, sulla base della proposta del Comitato di cui al comma 1, presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2012 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica coerente con la legge 4 marzo 2009, n. 15, nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottati o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica, nonche’ forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne l’efficacia. Il programma individua, anche attraverso la sistematica comparazione di costi e risultati a livello nazionale ed europeo, eventuali criticita’ nella produzione ed erogazione dei servizi pubblici, anche al fine di evitare possibili duplicazioni di strutture ed implementare le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziate. Al programma e’ associata l’indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica.
1-ter. Nell’ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2012, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2013-2015, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui al comma 1-bis.
1-quater. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Comitato provvede a definire le modalita’ di predisposizione del programma di cui al comma 1-bis e della relativa attuazione e, per il tramite della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ne da’ comunicazione al Parlamento, al fine dell’espressione del parere, entro trenta giorni dalla trasmissione, da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.
1-quinquies. Ai fini dell’esercizio delle attivita’ di cui al comma 1-bis, nonche’ per garantire l’uso efficiente delle risorse pubbliche, il Governo, avvalendosi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e con la collaborazione del Commissario di cui all’art. 2, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto da’ inizio ad un ciclo di razionalizzazione della spesa pubblica mirata alla definizione dei costi standard dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato. Per le amministrazioni periferiche dello Stato sono proposte specifiche metodologie per quantificare i relativi costi, anche ai fini di una piu’ efficiente allocazione delle relative risorse nell’ambito della loro complessiva dotazione di bilancio, tale da renderle effettivamente utilizzabili da parte delle amministrazioni medesime�.

Art. 1-bis. – Determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di comuni, citta’ metropolitane, province e regioni.
1.Ai fini dell’esercizio delle attivita’ di cui al presente decreto e per l’efficace realizzazione della revisione della spesa pubblica, in particolare in campo sanitario, il Governo verifica prioritariamente l’attuazione della procedura per l’individuazione dei costi e dei fabbisogni standard e degli obiettivi di servizio, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e dall’articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, provvedendo all’acquisizione e alla pubblicazione dei relativi dati entro il 31 dicembre 2012, nonche’ a ridefinire i tempi per l’attuazione dei medesimi decreti sui costi e i fabbisogni standard entro il primo quadrimestre dell’anno 2013

Art. 2 – Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi
1. Nell’ambito della razionalizzazione della spesa pubblica ed ai fini di coordinamento della finanza pubblica, di perequazione delle risorse finanziarie e di riduzione della spesa corrente della pubblica amministrazione, garantendo altresi’ la tutela della concorrenza attraverso la trasparenza ed economicita’ delle relative procedure, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per i rapporti con il Parlamento delegato per il programma di Governo, puo’ nominare un Commissario straordinario, al quale spetta il compito di definire il livello di spesa per acquisti di beni e servizi, per voci di costo, delle amministrazioni pubbliche. Il Commissario svolge anche compiti di supervisione, monitoraggio e coordinamento dell’attivita’ di approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, anche in considerazione dei processi di razionalizzazione in atto. Il Commissario collabora altresi’ con il Ministro delegato per il programma di governo per l’attivita’ di revisione della spesa delle pubbliche amministrazioni, nonche’, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, attivita’ di ottimizzazione, in collaborazione con l’Agenzia del demanio, dell’utilizzazione degli immobili di proprieta’ pubblica, anche al fine di ridurre i canoni e i costi di gestione delle amministrazioni pubbliche
2. Tra le amministrazioni pubbliche sono incluse tutte le amministrazioni, autorita’, anche indipendenti, organismi, uffici, agenzie o soggetti pubblici comunque denominati e gli enti locali, nonche’ le societa’ a totale partecipazione pubblica diretta e indiretta e le societa’ non quotate controllate da soggetti pubblici nonche’, limitatamente alla spesa sanitaria, le amministrazioni regionali commissariate per la redazione e l’attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario. Alle societa’ a totale partecipazione pubblica e alle loro controllate che gestiscono servizi di interesse generale su tutto il territorio nazionale la disciplina del presente decreto si applica solo qualora abbiano registrato perdite negli ultimi tre esercizi. Ciascuna amministrazione puo’ individuare, tra il personale in servizio, un responsabile per l’attivita’ di razionalizzazione della spesa pubblica di cui al presente decreto; l’incarico e’ svolto senza corresponsione di indennita’ o compensi aggiuntivi.
2-bis. La Presidenza della Repubblica, il Senato dellaRepubblica, la Camera dei deputati e la Corte costituzionale, inconformita’ con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, valutanole iniziative volte a conseguire gli obiettivi di cui al presentedecreto
3. soppresso
4. Per la definizione del livello di spesa di cui al comma 1, nelleregioni, salvo quanto previsto dal comma 2, il Commissario, nelrispetto dei principi di sussidiarieta’ , di differenziazione, di adeguatezza e di leale collaborazione,formula proposte al Presidente della regione interessata,comunicandole al Ministero dell’economia e delle finanze.
5. Per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ledisposizioni di cui al presente decreto costituiscono principi dicoordinamento della finanza pubblica.

Art. 3 – Organizzazione e programma di lavoro
1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di nominadel Commissario straordinario stabilisce: a) la durata, comunque non superiore ad un anno, dell’organo; b) l’indennita’ del Commissario, comunque non superiore altrattamento economico complessivo correlato all’incarico di dirigentegenerale nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri; c) l’eventuale nomina di due subcommissari, i quali coadiuvano ilCommissario nell’esercizio delle sue funzioni e prestano la loroopera a titolo gratuito, fatto salvo il solo rimborso delle speseeffettivamente sostenute, a carico degli ordinari stanziamenti dibilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri; d) gli uffici, il personale e i mezzi della Presidenza delConsiglio dei Ministri e del Ministero dell’economia e delle finanzedei quali il Commissario puo’ avvalersi, senza nuovi o maggiori oneria carico della finanza pubblica, nell’esercizio delle sue funzioni.
2. Il Commissario presenta entro 15 giorni dalla nomina unprogramma di lavoro al Comitato interministeriale di cui all’articolo1, che ne verifica l’attuazione sulla base di relazioni mensili delCommissario Il programma di lavoro e le relazioni mensili di cui alpresente comma sono trasmessi altresi’ alle competenti Commissioniparlamentari.

Art. 4 – Relazione al Parlamento
1. 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da luidelegato riferisce ogni sei mesi alle Camere sull’attivita’ dirazionalizzazione della spesa pubblica di cui al presente decreto einvia altresi’ al Parlamento una relazione semestrale sulla medesimaattivita’. In fase di prima applicazione il Governo adempie agliobblighi di cui al presente comma entro il 31 luglio 2012. 2. La relazione di cui al comma 1 e’ trasmessa anche alla Corte deiconti.

Art. 5 – Poteri
1. Il Commissario ha diritto di corrispondere con tutte lepubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico e dichiedere ad essi, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazioneper l’adempimento delle sue funzioni. In particolare, il Commissarioha il potere di chiedere informazioni e documenti alle singoleamministrazioni e alle societa’ di cui all’articolo 2, comma 2,nonche’ di disporre che vengano svolte, nei confronti delle stesse,ispezioni e verifiche a cura dell’Ispettorato per la funzione pubblica e delDipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Nell’eserciziodelle sue funzioni, il Commissario puo’ altresi’ richiedere, previeintese ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legislativo 19marzo 2001, n. 68, la collaborazione della Guardia di finanza Leamministrazioni pubbliche e le societa’ a totale partecipazionepubblica che svolgono compiti di centrale di committenza hannol’obbligo di trasmettere i dati e i documenti richiesti, nonche’,comunque, di fornire la piu’ ampia collaborazione al Commissario.
2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 4, ilCommissario ha il potere di definire, per voci di costo, il livellodi spesa per acquisti di beni e servizi da parte delleamministrazioni pubbliche. IlCommissario puo’ altresi’ emanare direttive generali nei riguardidelle societa’ di cui all’articolo 2, comma 2, finalizzateall’ottimizzazione delle procedure di acquisto di beni e servizi allequali gli organi di amministrazione delle stesse si attengononell’esercizio della propria autonomia gestionale
3. Il Commissario segnala al Consiglio dei Ministri e al e al Presidente della Regioneinteressata le norme di legge o di regolamento o iprovvedimenti amministrativi di carattere generale, che determinanospese o voci di costo delle singole amministrazioni, che possonoessere oggetto di soppressione, riduzione o razionalizzazione epropone a tale fine i necessari provvedimenti amministrativi,regolamentari e legislativi.
4. Il Commissario esprime parere circa le iniziative necessarie perrimuovere o prevenire gli eccessi di spesa e puo’ pubblicare i parerinei modi piu’ congrui in relazione alla natura e all’importanza dellesituazioni distorsive.
5. Su proposta motivata del Commissario, il Presidente del Consiglio deiMinistri o il Ministro da questi delegato o, per le Regioni, ilPresidente della Regione interessata o, per le Regionicommissariate per la redazione e l’attuazione del piano di rientrodel disavanzo sanitario, il commissario ad acta per le disposizioniin ambito sanitario, ovvero, per gli enti locali, il Presidente dellaProvincia interessata e il Sindaco del Comune interessato possono adottare le seguentimisure: a) sospensione, revoca o annullamento d’ufficio di singoleprocedure relative all’acquisto di beni e servizi anche per ragioni motivatedi opportunita’; b) introduzione di obblighi informativi a carico delle pubblicheamministrazioni finalizzati alla trasparenza ed all’effettivoesercizio delle funzioni di monitoraggio e supervisione attribuite al Commissario ai sensi del comma 1.
6. I provvedimenti di cui al comma 5 sono segnalati, anche ai finidi quanto previsto dall’articolo 11 della legge 4 marzo 2009, n. 15,al Presidente della Corte dei conti, il quale , per quanto riguardale regioni, li comunica alla competente sezione regionale dicontrollo della Corte medesima.
7. Il Commissario segnala alle amministrazioni e alla Conferenza permanente per ilcoordinamento della finanza pubblica, di cui all’articolo 33 deldecreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 le misure dirazionalizzazione della spesa , inclusa l’attivazione e lo sviluppo di centrali regionali diacquisto, e fissa un termine per ilraggiungimento degli obiettivi prefissati. Alla scadenza del termineil Consiglio dei Ministri puo’ autorizzare, nel rispettodell’articolo 120 della Costituzione, l’esercizio di poterisostitutivi dei vertici delle amministrazioni inadempienti. 8. Le amministrazioni provvedono all’attuazione dei compitiprevisti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali efinanziarie disponibili a legislazione vigente.
7-bis. Il Commissario promuove lo sviluppo del sistema a retedelle centrali regionali di acquisto di cui all’articolo 1, comma457, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

Art. 6 – Requisiti di nomina
1. Il Commissario opera in piena autonomia e con indipendenza digiudizio e di valutazione ed e’ scelto tra persone , anche estranee alla pubblica amministrazione, provenienti dasettori economici dotate di alta e riconosciuta professionalita’, dinotorie esperienza e capacita’.Capo II. Norme sostanziali

Art. 7. – Modifiche alle disposizioni in materia di proceduredi acquisto
1. All’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre2006, n. 296, le parole: “con decreto del Ministro dell’economia edelle finanze sono individuati, entro il mese di gennaio di ognianno, tenuto conto delle caratteristiche del mercato e del grado distandardizzazione dei prodotti, le tipologie di beni e servizi per lequali” sono soppresse e, dopo le parole: “utilizzando le convenzionistipulate dalle centrali regionali di riferimento”, sono aggiunte leseguenti: “ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali,le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A”.
2. All’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n.296, le parole: “di cui all’articolo 11, comma 5, del regolamento dicui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n.101” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 328, comma1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi previsti al comma449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cuiall’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gliacquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia dirilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronicodella pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronic iistituiti ai sensi del medesimo articolo 328”.
3. Le organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale di cui aldecreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonche’ leorganizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.266, iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle provinceautonome di Trento e di Bolzano possono ricorrere per l’acquisto dibeni e di servizi alle convenzioni stipulate dalla societa’ ConsipS.p.a. ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488, e successive modificazioni, nonche’ al mercato elettronico dellapubblica amministrazione, previsto dall’articolo 328 del regolamentodi cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza.

Art. 7-bis. – Misure urgenti per la riduzione dei prezziunitari corrisposti dalle aziende sanitarie locali per gli acquistidi beni e servizi.
1. All’articolo 17, comma 1, lettera a), deldecreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono aggiunti, in fine, iseguenti periodi: “. Qualora sulla base dell’attivita’ di rilevazionedi cui al presente comma, nonche’ sulla base delle analisi effettuatedalle centrali regionali per gli acquisti anche grazie a strumenti dirilevazione dei prezzi unitari corrisposti dalle aziende sanitarielocali per gli acquisti di beni e servizi, emergano differenzesignificative dei prezzi unitari, non giustificate da particolaricondizioni tecniche o logistiche delle forniture, le aziendesanitarie locali sono tenute a proporre ai fornitori unarinegoziazione dei contratti che abbia l’effetto di ricondurre iprezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopraindividuati, senza che cio’ comporti modifica della durata delcontratto. In caso di mancato accordo, entro il termine di trentagiorni dalla trasmissione della proposta, in ordine ai prezzi comesopra proposti, le aziende sanitarie locali hanno il diritto direcedere dal contratto senza alcun onere a carico delle stesse, in deroga all’art. 1671 del codice civile

Art. 8 – Dati in tema di acquisizioni di beni e servizi
1. Al fine di garantire la trasparenza degli appalti pubblici, l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi eforniture rende pubblici, attraverso il proprio portale, i dati e leinformazioni comunicati dalle stazioni appaltanti ai sensidell’articolo 7, comma 8, lettere a) e b), del decreto legislativo 12aprile 2006, n. 163, con modalita’ che consentano la ricerca delleinformazioni anche aggregate relative all’amministrazioneaggiudicatrice, all’operatore economico aggiudicatario ed all’oggettodi fornitura.
2. Ai fini dell’attivita’ di monitoraggio, analisi e valutazionedella spesa pubblica, nonche’ delle attivita’ strumentali alProgramma di razionalizzazione degli acquisti della pubblicaamministrazione, l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi alavori, servizi e forniture trasmette, con cadenza semestrale, alMinistero dell’economia e delle finanze e, per esso, a Consip S.p.A. nonche’, per l’ambito territoriale diriferimento, alle Regioni e, per esse, alle centrali regionali diacquisto, i dati di cui al comma 1.
2-bis. All’articolo 7, comma 8, alinea, del codice dei contrattipubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decretolegislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: “150.000 euro” sonosostituite dalle seguenti: “50.000 euro”

Art. 9 – Attivita’ della centrale di committenza nazionale attraverso sistema informatico
1. Il Ministero dell’economia e delle finanze mette a disposizione,a titolo gratuito, il proprio sistema informatico di negoziazione inmodalita’ ASP (Application Service Provider) delle pubblicheamministrazioni e degli altri soggetti pubblici che si avvalgono diConsip S.p.A., anche ai sensi dell’articolo 29 del decreto-legge 6dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22dicembre 2011, n. 214, e delle disposizioni del presente decreto.

Art. 10 – Acquisizioni di beni eservizi relativi ai sistemi informativi automatizzati attraverso il ricorso a centrali di committenza e interpretazione autentica dell’art. 18, comma 3, del decreto legislativo 1� dicembre 2009, n.177
1. All’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 1� dicembre2009, n. 177, dopo il primo periodo e’ inserito il seguente: “Tali pareri sono facoltativi per le centrali di committenza e per leamministrazioni che ad esse ricorrono per le acquisizioni di beni eservizi.
1-bis. L’articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 1�dicembre 2009, n. 177, si interpreta nel senso che il contributoforfetario non e’ dovuto nel caso di gare predisposte dalleamministrazioni contraenti e per le quali sono stati chiesti aDigitPA i pareri di cui all’art. 3 dello stesso decreto

Art. 11 – Mercato elettronico della pubblica amministrazione
1. All’articolo 11, comma 10-bis, lettera b), del decretolegislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: “e nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328 del regolamento.

Art. 12 – Aggiudicazione di appalti con il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa
1. Al comma 2 dell’articolo 120 del decreto del Presidente dellaRepubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e’ premesso il seguente periodo:”La commissione , anche per le gare in corso ove i plichi contenenti leofferte tecniche non siano stati ancora aperti alla data del 9 maggio2012, apre in seduta pubblica i plichi contenenti leofferte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenzadei documenti prodotti.”.
2. Al comma 2 dell’articolo 283 del decreto del Presidente dellaRepubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e’ premesso il seguente periodo:”La commissione , costituita ai sensi dell’articolo 84 del codice, ancheper le gare in corso ove i plichi contenenti le offerte tecniche nonsiano stati ancora aperti alla data del 9 maggio 2012, apre in seduta pubblica i plichi contenenti leofferte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenzadei documenti prodotti e dopo le parole: “In una opiu’ sedute riservate, la commissione” le parole: “, costituita aisensi dell’art. 84 del codice,” sono soppresse”.
3. soppresso.

Art. 13 – Semplificazione dei contratti di acquisto di beni e servizi
1. Per i contratti relativi agli acquisti di beni e servizi deglienti locali, ove i beni o i servizi da acquistare risultinodisponibili mediante strumenti informatici di acquisto, non trovaapplicazione quanto previsto dall’articolo 40 della legge 8 giugno1962, n. 604.

Art. 13-bis. – Disposizioni in materia di certificazione ecompensazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche
1. All’articolo 9 deldecreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, conmodificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate leseguenti modificazioni: a) al comma 3-bis, al primo periodo, dopo le parole: “entilocali” sono inserite le seguenti: “nonche’ gli enti del Serviziosanitario nazionale” e le parole: “sessanta giorni” sono sostituitedalle seguenti: “trenta giorni”; al secondo periodo, le parole da:”provvede la Ragioneria territoriale dello Stato” fino alla fine delperiodo sono sostituite dalle seguenti: “e’ nominato un Commissarioad acta, con oneri a carico dell’ente debitore. La nomina e’effettuata dall’Ufficio centrale del bilancio competente per lecertificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali centrali edegli enti pubblici nazionali, o dalla Ragioneria territoriale delloStato competente per territorio per le certificazioni di pertinenzadelle amministrazioni statali periferiche, delle regioni, degli entilocali e degli enti del Servizio sanitario nazionale”; b) al comma 3-ter, la lettera b) e’ sostituita dalla seguente:”b) dagli enti del Servizio sanitario nazionale delle regionisottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero aprogrammi operativi di prosecuzione degli stessi, qualora nell’ambitodi detti piani o programmi siano state previste operazioni relativeal debito. Sono in ogni caso fatte salve le certificazioni rilasciateai sensi dell’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010,n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, nonche’ le certificazioni rilasciate nell’ambito di operazionidi gestione del debito sanitario, in attuazione dei predetti piani oprogrammi operativi”; c) dopo il comma 3-ter e’ aggiunto il seguente:”3-quater. Esclusivamente per consentire la cessione di cui alprimo periodo del comma 3-bis, sono fatte salve le certificazionirilasciate ai sensi dell’articolo 141, comma 2, del regolamento dicui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207, secondo le modalita’ stabilite con il decreto di attuazione dicui all’articolo 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183”.
2. All’articolo 28-quater, comma 1, del decreto del Presidentedella Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate leseguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole: “nei confronti” sonoinserite le seguenti: “dello Stato, degli enti pubblici nazionali,”; b) al secondo periodo, dopo le parole: “legge 28 gennaio 2009, n.2,” sono inserite le seguenti: “o le certificazioni richiamateall’articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto,”; c) al quarto periodo, le parole: “la regione, l’ente locale ol’ente del Servizio sanitario nazionale” sono sostituite dalleseguenti: “l’ente debitore” e le parole: “della regione, dell’entelocale o dell’ente del Servizio sanitario nazionale” sono sostituitedalle seguenti: “dell’ente debitore”.
3. All’articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1-bis, l’ultimo periodo e’ soppresso; b) al comma 1-ter, le parole da: “; le modalita’ dicertificazione” fino alla fine del comma sono soppresse.
4. All’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 siprovvede con le modalita’ previste dall’articolo 13, comma 2, dellalegge 12 novembre 2011, n. 183. Le certificazioni dei creditirilasciate secondo le modalita’ indicate dall’articolo 9, comma3-ter, lettera b), secondo periodo, del decreto-legge 29 novembre2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio2009, n. 2, come sostituita dal comma 1 del presente articolo,possono essere utilizzate anche ai fini dell’ammissione alla garanziadel fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a),della legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo i criteri e lemodalita’ e nei limiti stabiliti dal decreto di cui all’articolo 8,comma 5, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, eall’articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
5. Il documento unico di regolarita’ contributiva di cui all’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e’ rilasciato anche in presenza di una certificazione, rilasciata ai sensi dell’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo, che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita’ di attuazione del presente comma, assicurando l’assenza di riflessi negativi sui saldi di finanza pubblica.

Art. 13-ter. Utilizzo di erogazioni liberali nel caso di acquisti attraverso convenzioni-quadro e attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione
1. Le amministrazioni pubbliche, nel caso di acquisti di beni e di servizi attraverso convenzioni-quadro stipulate dalla societa’ Consip S.p.a. ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, o attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione previsto dall’articolo 328 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, possono utilizzare, al fine del pagamento del relativo corrispettivo, erogazioni liberali in denaro rese in loro favore per la realizzazione delle finalita’ per le quali il citato acquisto e’ effettuato. Le erogazioni liberali in denaro di cui al primo periodo possono essere rese in modo diretto in favore dell’amministrazione, mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato nel caso delle amministrazioni statali ovvero all’entrata dei relativi bilanci autonomi nel caso delle amministrazioni pubbliche, oppure in modo indiretto, attraverso il pagamento totale o parziale delle fatture emesse dall’aggiudicatario per la prestazione resa nei confronti dell’amministrazione.
2. Le erogazioni liberali di cui al comma 1 e le relative accettazioni sono effettuate in forma semplificata attraverso il sistema informatico di negoziazione tramite il quale e’ reso disponibile il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui al medesimo comma 1, in deroga all’articolo 782 del codice civile.
3. Sul portale www.acquistinretepa.it sono indicate le istruzioni operative e le modalita’ tecniche per l’attuazione dei commi 1 e 2.
4. Le somme affluite all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi del comma 1 sono trimestralmente riassegnate agli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate per essere destinate al pagamento del corrispettivo dell’acquisto di beni e servizi di cui al medesimo comma 1

Art. 14 – Misure in tema di riduzione dei consumi di energia e di efficientamento degli usi finali dell’energia
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base delle indicazioni fornite dall’Agenzia del demanio, adottano misure finalizzate al contenimento dei consumi di energia e all’efficientamento degli usi finali della stessa, anche attraverso il ricorso ai contratti di servizio energia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 , e anche nelle forme dei contratti di partenariato pubblico privato di cui all’art. 3, comma 15-ter, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. L’affidamento della gestione dei servizi energetici di cui al presente comma deve avvenire con gara a evidenza pubblica, con le modalita’ di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.

Art. 15 – Copertura finanziaria
1. All’onere derivante dall’articolo 3, comma 1, lettera b), del presente decreto, pari a euro 155 mila nell’anno 2012 e a euro 78mila nell’anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo n. 303 del 1999, come determinata dalla tabella C della legge 12 novembre 2011,n. 183.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16 -Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo aquello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.