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Continuiamo a parlare dei Prefetti: quello che dovrebbero fare e pochi fanno… In primis… disapplicano la normativa antimafia. Domandate ad ognuno di essi quante interdittive antimafia emette in un anno… (continua)

Nel corso di un intervista rilasciata nel 2012, L’ex presidente della Commissione antimafia Europea, Sonia Alfano, evidenziava come l’Italia, avesse << la migliore legislazione antimafia.. (. )… Questo perché l’Italia, è il Paese che ha pagato di più in termini di vite umane. , la lotta alla mafia>>. L’associazione antimafia ritiene di poter condividere questa considerazione, soprattutto con riferimento alle norme approvate dal Parlamento all’indomani dei gravi eventi delittuosi che hanno visto morire per mano della mafia, grandi servitori dello Stato. Le norme antimafia più efficace si ritiene siano quelle approvate dopo gli omicidi di Pio La Torre, del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, e del Giudice Falcone. Infatti con la legge 13 settembre 1982, n.646, venne introdotto il reato di associazione (art.416 bis c. p. ), furono introdotte nuove più severe disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale, fu istituita la commissione antimafia, furono previste sanzioni penali per la violazione delle norme sui subappalti. Nello stesso anno venne approvata anche la legge 12 ottobre 1982, n.726 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 1982, n.629, recante misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza. Quest’’ultima è una norma di straordinaria importanza perché conferisce ad un autorità amministrativa, all’epoca individuata nella persona dell’alto commissario antimafia ” poteri di accesso e di accertamento presso le pubbliche amministrazioni, enti pubblici anche economici, banche, istituti di credito pubblici e privati nelle procedure di appalti pubblici. Viene prevista la certificazione antimafia per le imprese appaltatrice di commesse pubbliche. Per la prima volta il legislatore rivolge in modo concreto l’attenzione anche ai fenomeni criminali delle infiltrazioni mafiose nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici anche economici e negli appalti pubblici,. Nel 1992 dopo l’omicidio del Giudice Falcone e della sua Scorta il legislatore approvava la L.7.8.1992, n.356, con la quale i prefetti si videro assegnare nuovi strumenti operativi-investigativi che, sono risultati, combinandoli con i poteri di cui al citato art.15 bis della L.55/1990, poi trasfuso nell’art.143 del d. lgs.267/2000, di una efficacia senza precedenti, avendo l’esercizio di detti poteri consentito di estirpare forme di cancrene malavitose insediatesi in organi di governo di numerose amministrazioni locali nonché di adottare provvedimenti antimafia interdittivi nei confronti di numerosissime imprese operanti nei settori c. d. “ sensibili” come quelli del rifiuti urbani, della vigilanza privata e del movimento terra. In particolare al prefetto sono state conferiti i poteri già attribuiti in forza della L.726/82 all’alto Commissario antimafia, esercitabili previo delega del Ministro dell’Interno. Di particolare rilevanza è risultato il potere di accesso e di accertamento presso amministrazioni ed enti pubblici anche economici, con la possibilità di avvalersi della collaborazione degli Organi di polizia e di funzionari dello Stato da impiegare nell’attività ispettiva.
Detto potere ha consentito ai prefetti della Repubblica titolari di sedi provinciali di poter finalmente espugnare quelle roccaforti di poteri occulti, frutto di commistioni affaristiche criminali che si insediavano segnatamente negli Enti locali e più in particolare nei comuni.
Inoltre con il d. lgs 490/94 sono stati conferiti ai prefetti incisivi poteri di prevenzione antimafia anche in relazione alle imprese affidatarie di pubblici appalti, attraverso la c. d. “ informativa antimafia” che si base su elementi indiziarie e sintomatici di permeabilità mafiosa e pertanto, spiccatamente, di carattere preventivo..
In virtù delle predette competenze, il prefetto viene a trovarsi in una strategica ed efficacia condizione che lo vede investito di una forte potenzialità in materia di prevenzione e di contrasto antimafia con strumenti di carattere amministrativo e quindi di natura diversa rispetto a quelli che la legge conferisce all’Autorità giudiziaria.
Tali poteri hanno costituito, un validissimo strumento conoscitivo e di valutazione dei fenomeni delinquenziali di matrice mafiosa e segnatamente quelli afferenti le varie forme di condizionamento dell’azione amministrativa degli enti locali che risulta essere un fenomeno che sul territorio di diverse regioni d’Italia, assume un carattere allarmante e preoccupante con caratteristiche connotate da risvolti eversivi rispetto ai principi democratica tutelati dalla nostra Costituzione. L’insidia di questi fenomeni è data fondamentalmente dal supporto che gli stessi ricevono da professionalità deviate spesso inserite nei gangli dello Stato e della Pubblica amministrazione pubblica e per tale motivo di difficile individuazione contrasto. La legislazione speciale antimafia in questione ha inteso, prioritariamente, salvaguardare gli interessi pubblici dalle mire della criminalità organizzata, ancora prima che si vengano a determinare le condizioni oggettive e concrete dell’aggressione a beni giuridicamente protetti.
Il procedimento di accertamento scaturente dai poteri previsti e demandati dalla legge ai Prefetti, risponde alla funzione di prevenzione cautelare globale che prescinde, nella sua applicazione, da istituti e concetti dell’ordinamento penale, da cui se ne discosta dichiaratamente.
Come ripetutamente affermato dal Consiglio di Stato con un indirizzo giurisprudenziale oramai consolidatosi che ha evidenziato come ai fini dello scioglimento dei consigli comunali per infiltrazione mafiosa “ devono ritenersi idonee anche quelle situazioni che non rivelino né lascino presumere l’intenzione degli amministratori di assecondare gli interessi della criminalità organizzata, giacché, in tal caso, sussisterebbero i presupposti per l’avvio dell’azione penale o, almeno, per l’applicazione delle misure di prevenzione a carico degli amministratori, mentre la scelta del legislatore, giova ripeterlo, è stata quella di non subordinare lo scioglimento del consiglio comunale né a tali circostanze né al compimento di specifiche illegittimità.
Per queste ragioni, il decreto di scioglimento dei consigli comunali, pur non potendosi qualificare atto politico, non costituisce neppure misura a carattere sanzionatorio (cfr. Cons. Stato, sez. V, 3 febbraio 2000, n.585, e Cons. Stato, sez. IV, 21/11/1994, n.925), bensì è da qualificare come una <<misura di carattere straordinario>> per fronteggiare <<una emergenza straordinaria>> (cfr. in tal senso, Corte cost.19 marzo 1993, n.103, nell’escludere profili di incostituzionalità dell’antecendente omologo art.15 bis, L. n.55/90 cit) – (cfr. sentenza C di S, sez. IV^, n.1004/2007)
Quindi è una legislazione che prescinde da ogni accertamento circa il grado di responsabilità individuale. Il prefetto deve assumere notizie che rilevano come l’amministrazione comunale possa subire l’iniziativa o pressioni da parte della criminalità, restando condizionata nel proprio operato, ciò a riprova del carattere essenzialmente preventivo, più che sanzionatorio della norma.
Analoga previsione è contenuta nella legislazione relativa al rilascio di certificazioni antimafia (ovvero delle informative antimafia) nei confronti delle imprese aggiudicatarie di appalti pubblici
Quindi l’intervento del prefetto è richiesto in una fase anticipata rispetto al verificarsi del’evento criminoso.
Insomma il prefetto deve intervenire prima che si consumi il reato, ponendo in essere le azioni necessarie ad impedire il verificarsi dei danni sociali ed economici che il reato, una volta consumato, può produrre nei confronti della collettività amministrata. Cioè, secondo il quadro normativo richiamato, non deve attendere il magistrato penale che intervenga per punire colui o coloro che hanno commesso il reato.
Purtroppo negli ultimi anni si sta assistendo ad una palese regressione dell’azione di organi dello stato sul fronte della prevenzione amministrativa antimafia nei confronti di civici consessi inquinati dalla criminalità organizzata o di imprese appaltatrice di commesse pubbliche.
Si sta assistendo ad un inversione di competenze, non supportata dalla norma, tra il potere giudiziario e quelle amministrativo. Dai casi esaminati sembra evidente come i prefetti aspettino l’intervento della magistratura penale (e cioè la consumazione dei reati) prima di intervenire e non viceversa.
Infatti sono decine i casi rinvenuti attraverso la consultazione di siti internet che rivelano come l’intervento dei prefetti sia stato posto in essere all’indomani dell’intervento della Magistratura penale nei confronti di amministratori e funzionari comunali o di imprese aggiudicatarie di appalti pubblici.
A titolo esemplificativo si possono citare i casi dei comuni di
– Gragnano, dove Si legge nella relazione di accompagnamento al d. p. r. di scioglimento del Consiglio comunale del 30.3.2012, rinvenibile su internet: “Un’operazione di polizia giudiziaria disposta nel mese di ottobre 2010, che aveva portato all’arresto di numerosi affiliati a clan camorristici, aveva rivelato come la locale criminalità organizzata, oltre ai tradizionali interessi connessi alla realizzazione di profitti o vantaggi illeciti, si fosse adoperata per indirizzare le libere scelte degli elettori anche attraverso atti di violenza o richiesta ai candidati di corrispettivo in denaro. Il procedimento penale relativo ai fatti suddetti ha portato, nel mese di gennaio 2011, all’adozione di un decreto di rinvio a giudizio nei confronti del presidente del consiglio comunale. In tale contesto assumono significativa rilevanza i contenuti dell’ordinanza di conferma della misura cautelare di custodia in carcere dalla quale si evince che esponenti del locale clan miravano ad assumere il controllo di attività economiche e di servizi pubblici e che le stesse avevano svolto un ruolo attivo nelle predette elezioni, sostenendo il futuro presidente del consiglio anche attraverso la minaccia e l’aggressione. “ Peraltro, sindaco di quel comune, eletta nel giugno 2009, risultava essere Anna Rita Patriarca, figlia del più noto senatore Francesco patriarca, già condannato per reati previsti dalla legislazione antimafia, nonché moglie del sindaco di San Cipriano d’Aversa marito Enrico Martinelli sindaco di San Cipriano Aversa. Si legge sul quotidiano “ la Repubblica “ edizione del 13.3.2012: Associazione per delinquere di tipo camorristico: questa l’accusa alla base dell’ordinanza di arresto della Dda di Napoli, eseguita stamattina dai carabinieri di Caserta, nei confronti di nove persone, tra cui il sindaco di San Cipriano, prelevato dai militari dell’Arma nella sua abitazione. Tra i gli altri destinatari del provvedimento figurano anche due elementi di vertice del clan dei Casalesi – il boss Antonio Iovine e un lontano cugino omonimo del sindaco di San Cipriano, Enrico Martinelli (entrambi arrestati dopo lunghi periodi di latitanza), – e sette affiliati al gruppo camorristico attivo a San Cipriano d’Aversa, facente capo al boss Antonio Iovine. Tra questi ci sono anche due titolari di
imprese edili. Questa è la foto pubblica da Repubblica che ritrae i due sindaci di Grugnano e san Cipriano d’Aversa con l’ex parlamentare Nicola Cosentino
– Enrico Martinelli, a sinistra, il giorno delle sue nozze con Annarita Patriarca. Testimone Nicola Cosentino, a destra
(foto pubblica dal quotidiano “ la Repubblica – ed.13.3.2012)
– Anche per il predetto Comune di San Cipriano d’Avversa si ripete la stessa storia di Grugnano e cioè il prefetto interviene solo all’indomani dell’arresto del sindaco. Infatti il d. p. r. di scioglimento è del 10/08/2012 mentre l’arresto disposto dalla DDA di Napoli e del 12.3.2012;
– Analogamente è avvenuto presso il Comune di Quarto dove il prefetto è intervenuto all’indomani di brillanti operazione della DDA di Napoli. Infatti il 27.3.2013 è stato sciolto il consiglio comunale mentre, come si evince dal quotidiano la Repubblica del 27.3.2013 già “ il 9 luglio del 2012 i carabinieri eseguirono anche delle perquisizioni negli uffici privati del sindaco, Massimo Carandente Giarrusso e in quelli di alcuni consiglieri comunali e imprenditori. Nel quotidiano on line del 98.7.2012 si legge: i reati contestati alle quattro persone indagate sono di associazione camorristica per avere contribuito esternamente all’associazione camorristica denominata clan Polverino in quanto, pur non essendo stabilmente inseriti nella predetta compagine criminale, operavano sistematicamente con gli associati e specificamente con Perrone Roberto, esponente apicale della predetta consorteria camorristica e capo di detta compagine nella zona di Quarto, fornendo uno specifico e concreto contributo ai fini della conservazione e del rafforzamento della suddetta associazione camorristica soprattutto per consentire alla stessa consistenti infiltrazioni nel settore edile”
– Analogamente è avvenuto ai Comune di Pagani e di Battipaglia, dove anche in questo caso l’intervento del perfetto si è manifestato all’indomani dell’arresto dei rispettivi sindaci. – Lo stesso vale per il comune di Scalea Lo scioglimento arriva dopo l’arresto del sindaco e quattro assessori coinvolti in una inchiesta contro una cosca di ‘ndrangheta. Diversi casi analoghi sono riscontrabili dalla semplice consultazione di siti internet,
Invero, ciò che si vuole sottolineare è che il venir meno ovvero l’affievolirsi dell’azione di prevenzione che la legge antimafia assegna ai prefetti, sta comportando, di fatto, un aggravio delle attività da parte della magistratura penale. La magistratura penale si vede così gravata da un levata quantità di azioni di contrasto e repressione di fattispecie criminali correlate all’inquinamento della vita amministrativa dei comuni ed in generale della pubblica amministrazione. Invero, come è ovvio, un efficace azione di prevenzione da parte dei prefetti comporta non solo la possibilità per la stessa magistratura penale di rafforzare l’azione giudiziaria nei confronti di ad altri fenomeni criminale ma consente, innanzitutto, di contenere i danni che i cittadini subiscono da un azione amministrativa posta in essere in un comune inquinato e condizionato dalla criminalità organizzata.
Per comprendere la gravità e i danni subiti dai cittadini basta richiamare a titolo esemplificativo, la lievitazione che possono subire le tariffe e le tasse applicate in comuni sottoposti ad ingerenze criminali nel settore degli appalti dei servizi. Infatti, la vigente legislazione prevede che le tasse chieste dai comuni ai cittadini per il prelievo e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ovvero per i c. d. servizi a domanda individuale (refezione, scolastica, parcheggi, trasporto scolastico, ecc) devono essere coperti in tutto o in parte con le tasse, imposte e tariffe chieste ai cittadini. Pertanto nei comuni e in queste realtà amministrative ove dilaga indisturbata la commissione di interessi affaristici – criminali e politici deviati, sono proprio gli appalti a tariffa che maggiormente risentono della lievitazione dei costi. Infatti, in presenza di forme illecite di pressioni o di complicità che vedono coinvolti amministratori e/o funzionari comunali con la criminalità organizzata, è possibile condizionare l’elaborazione dei quadri economici degli appalti con l’inclusione di prezzi sovrastimati che fanno lievitare surrettiziamente il costo dell’appalto steso che poi grava sui cittadini attraverso il pagamento delle tasse e delle tariffe. Lievitazione che è correlata alla necessità di cerare fondi e risorse economiche da distribuire a favore della criminalità e di amministratori e/o funzionari collusi e corrotti. Un elemento sintomatico dell’ingerenza criminale nella vita amministrativa dei comuni è dato proprio dall’elevato costo della tassa dei rifiuti e della tariffa per la refezione scolastica, ecc. Un efficacia azione di prevenzione del Prefetto in queste realtà può sicuramente impedire il consumarsi di questi gravi effetti a danno dei cittadina. L’intervento della Magistratura penale può in queste stesse realtà portare all’arresto o all’incriminazione del pubblico ufficiale infedele ma non certamente incidere sulle tariffe e sulle tasse. Appare evidente come la disapplicazione di una normativa di prevenzione antimafia nata all’indomani dell’’uccisione di grandi servitori dello Stato, possa generare il diffondersi di fenomeni di prevaricazione sull’’ordinamento democratico e il dilagare delle aggregazioni affaristiche criminali. L’associazione Antimafia Antonino Caponnetto, si chiede quali possono essere state le cause che hanno determinato questo stato di fatto? Può aver contribuito il meccanismo di nomina dei prefetti; nomina che, di fatto, è di natura politica, decisa dal Consiglio dei Ministri e quindi dalla forza politica che in un dato momento storico è presente in seno all’organo di governo? Possono aver potuto incidere le indicazioni dei coordinatori segretari regionali e provinciali dei partiti di riferimento delle forze politiche presenti in seno al consiglio dei ministro? Si rammenta che durante il governo Berlusconi, la carica di coordinatore regionale di Forza Italia per un lungo periodo è stato assunta dall’ex parlamentare Nicola Cosentino mentre quella di coordinatore provinciale da Luigi Cesaro, entrambi coinvolti in grave vicende giudiziarie poste al vaglio della DDA di Napoli
Non dimentichiamo che ai prefetti sono assegnati anche importanti poteri per il mantenimento fisiologico dei livelli di democrazia e di sicurezza dei cittadini. Ai prefetti oltre al potere di valutazione sulle ingerenze criminali nei consigli comunali e nelle imprese appaltatrici di commesse pubbliche, è assegnato il delicato compito di garantire la sicurezza dei cittadini, il conferimento di provvidenze economiche per le vittime dell’usura e delle estorsioni, l’assegnazione delle scorte (anche ai magistrati che potrebbero trovarsi impegnati in delicate indagini sui politici preposti alla nomina degli stessi Prefetti). Ed e’ per questo motivo che appare ancora più impellente la necessità di un intervento del legislatore che individui nuovi modelli e meccanismi di nomina dei prefetti o in alternativa trasferisca i poteri più rilevanti di tutela e difesa dei valori democratici sanciti dalla nostra Costituzione (dalla vigente legislazione attribuiti ai prefetti), a poteri dello Stato cui sia garantita autonomia e indipendenza dal potere politico. Proprio in relazione al concreto pericolo dell’invasivo condizionamento della politica deviata sui prefetti, all’associazione Caponetto, piace ricordare un passo di un discorso tenuto dal primo presidente della Repubblica italiana Luigi Einaudi nel corso di una seduta della costituente, che così recitava «Via i prefetti, via con tutti gli uffici, le loro dipendenze e ramificazioni! Nulla deve più essere lasciato in piedi di questa macchina centralizzata, nemmeno lo stambugio del portiere. Se lasciamo sopravvivere il portiere, presto accanto a lui sorgerà una fungaia di baracche e di capanne che si trasformeranno nel vecchio aduggiante palazzo del governo. Il prefetto se ne deve andare, con le radici, il tronco, i rami e le fronde».