In via preliminare occorre rammentare che la misura di rigore di cui agli art. 143 del d.lgs. 267/2000 ( scioglimento dei consigli comunali per infiltrazioni mafiose) e quella di cui all’art. art. 4 del d. lgs. n. 490 del 1994 e dall’art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 (ed oggi dagli articoli 91 e segg. del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, recante il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione): costituisce una misura preventiva volta a colpire l’azione della criminalità organizzata impedendole di avere rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione. CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE III, SENTENZA 30 GENNAIO 2015, N. 455. )
Quindi si tratta, di misure di prevenzione seppur basate su fatti che non raggiungono quella soglia di gravità richiesta per l’applicazione delle misure di prevenzioni personali ( dall’art. 1 e ss del d.lgs. 159/2011) patrimoniali (dall’art. 6 e ss del d.lgs. 159/2011).
Peraltro un elemento di correlazione di detti provvedimenti alle misure di prevenzione di cui al libro 1 del d.lgs. 159/2011 si ricava anche dalla copiosa giurisprudenza amministrativa formatasi in materia che addirittura esclude, in ordine al provvedimento di scioglimento dei consigli comunali per infiltrazioni mafiose, la comunicazione dell’avvio del procedimento di cui alla L. 241/90 ( legge sul procedimento amministrativo), trattandosi di un’attività di natura preventiva e cautelare, per la quale non vi è necessità di alcuna partecipazione (CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE III, SENTENZA 14 FEBBRAIO 2014, N. 727.
Si tratta quindi di intervenire qual quadro normativo di riferimento (libro I del D.lgs. 159/2011 già L. 575/65, e d.lgs. 267/2000) e includere le specifiche modifiche ed integrazioni che rendono fattibile la competenza del procuratore Distrettuale Antimafia anche ai fini dell’applicazione elle misure di prevenzione di cui all’art. 91 del d.lgs. 159/2011 e art. 143 del d.lgs 267/2000 ( snaturandola della di natura di prevenzione sociale per collocarla nell’alveo delle misure di prevenzione di cui al Libro I dello stesso d.lgs. 159/2011), armonizzando le modifiche stesse alle specifiche disposizioni di prevenzione antimafia .
Si dovrà quindi prevedere l’applicazione di misure di prevenzioni correlate al riscontro di quegli elementi aventi una soglia di gravità inferiore ( elementi di fatto, sintomatici e rivelatori di concrete connessioni o possibili collegamenti con le organizzazioni malavitose, che sconsigliano l’instaurazione di un rapporto dell’impresa con la pubblica amministrazione ovevro il permanere nella carica di amministratore pubblico di enti loclai) rispetto a quella richiesta per l’applicazione delle misure di prevenzione già incluse negli art.li dal 21 al 81 del d.lgs. 159/2011. In altri termini con questa tipologia di prevenzione ( allo stato di competenza dei prefetti e di cui si propone l’assegnazione ai procuratori Distrettuali) non è necessario un grado di dimostrazione probatoria analogo a quello richiesto per dimostrare l’appartenenza di un soggetto ad associazioni di tipo camorristico o mafioso, potendo l’interdittiva fondarsi su fatti e vicende aventi un valore sintomatico e indiziario e con l’ausilio di indagini che possono risalire anche ad eventi verificatisi a distanza di tempo.
Si rammenta che già l’art 2 bis, l. 575/1965,( poi trasfuso nel D.lgs. 159/2011) conteneva la disciplina generale sulle speciali indagini patrimoniali propedeutiche alla proposta di applicazione di una misura patrimoniale che può trovare applicazione, con le opportune modifiche legislative, anche ai provvedimenti interdittiva in questione. .
Prima delle recenti riforme, le relative indagini potevano essere esperite dal Procuratore della repubblica e dal Questore; adesso con il D.L. 92/2008 tale competenza è stata estesa anche al Direttore della direzione investigativa antimafia.
Quindi , prevendendo il vigente quadro normativo la partecipazione non solo del Questore ma anche del Direttore della direzione investigativa antimafia, viene assicurato al procuratore Distrettuale Antimafia un qualificante supporto investigativo, rappresentato, come si diceva, non solo dal Questore che , come è noto resta però gerarchicamente sottoposto, sotto un profilo funzionale, al prefetto, ma anche dal Direttore della DIA che sicuramente offre maggiore garanzie di terzietà , rafforzate dal diretto rapporto con il Procuratore distrettuale antimafia
Peraltro, giova rammentare che l’art. 2 della legge 94/2009 ha previsto la competenza esclusiva del Procuratore distrettuale per l’applicazione della misure di prevenzione antimafia.
Pertanto, qualora il legislatore dovesse condividere le proposte modificative formulate dall’associazione antimafia Caponnetto, di includente tra le misure di prevenzione ( primo libro del D.lgs. 159/2011) anche quelle misure di cui all’art. 91 del d.lgs. 159/2011 e di cui all’art. 143 del d.lgs. 267/2000, la competenza del Procuratore Distrettuale sarebbe già contemplata dalla legislazione vigente
Infine va rammentato che il legislatore della riforma 2008 ha accolto le indicazione della Relazione della Commissione antimafia di attivare in capo al Procuratore nazionale antimafia un potere di impulso e di coordinamento, anche attraverso l’applicazione di sostituti procuratori nazionali a procedimenti di prevenzione presso le direzioni distrettuali antimafia . In tale ottica si è modificato il regio decreto n. 12/1941, inserendo l’art. 110 ter, il quale prevede che “il Procuratore nazionale antimafia può disporre, nell’ambito dei poteri attribuitigli dall’articolo 371 bis del codice di procedura penale e sentito il competente procuratore distrettuale, l’applicazione temporanea di magistrati della Direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione patrimoniale”.