3 Dicembre 2022 – 19:49
Accolte le tesi degli avvocati difensori Vincenzo Domenico “Dezio” Ferraro e Giuseppe Stellato.
SAN FELICE A CANCELLO – Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione Misure di Prevenzione, presidente il giudice Massimo Urbano, accogliendo la richiesta presentata dagli avvocati Vincenzo Domenico Dezio Ferraro e Giuseppe Stellato, ha revocato la misura, applicata poco meno di un anno fa, a carico dell’imprenditore di San Felice a Cancello, Emilio Izzo, i cui beni erano finiti sotto al controllo di potestà di un amministratore giudiziario.
Il provvedimento arriva con qualche mese in anticipo rispetto al compimento del termine massimo, fissato in un anno, così fissato dal comma due dell’articolo 34 del decreto legislativo 159 del 2011, meglio noto come codice
Antimafia, il quale attribuisce, inoltre, la possibilità al tribunale che ha emesso il provvedimento, di prorogare questo termine di sei mesi e poi, eventualmente, di altri sei mesi, fino ad un nuovo termine, stavolta invalicabile e inemendabile, di due anni.
Siccome
noi cerchiamo sempre di svolgere anche una funzione divulgativa rispetto alla materia giudiziaria, diciamo subito che una cosa è il sequestro di un bene con finalità di confisca, altra cosa è la nomina del solo amministratore giudiziario, con i diritti e le posizioni di proprietà che rimangono intatte, a differenza della loro sospensione totale, attivata con il sequestro.
Nel caso di Emilio Izzo, lo stesso giudice che in questi giorni ha revocato la misura dell’amministrazione giudiziaria, aveva distinto il destino dei beni di Emilio Izzo da quelli del molto più noto fratello, Clemente Izzo, condannato in via definitiva per i suoi rapporti e per le sue attività compiute in nome e per conto dei Belforte di Marcianise.
Tutti i beni di Clemente Izzo, considerati dai pubblici ministri della Dda come provento di queste relazioni criminali, furono sequestrati. Secondo i difensori del fratello Emilio, non esiste una connessione causale, un’interazione stretta tra le attività economiche di Clemente Izzo e quelle di Emilio Izzo.
Già il loro padre, Marchilio Izzo, colui che aveva messo in piedi un piccolo impero economico nel settore del calcestruzzo e anche in quello dell’estrazione dalle cave, suddivise le due attività, attribuendo a Clemente la società Reggia Calcestruzzi, per la produzione, mentre ad Emilio il settore estrattivo.
Successivamente, i due fratelli furono soci nella dita Reggia Cave Sud, con una quota paritaria del 40% e con il 20% nelle mani di Rosa Ferrara, la quale, dopo qualche tempo, lo cedette ad Emilio Izzo, che non aveva mai perso il controllo di questa società, dalla quale, poi, del resto, il fratello uscì definitivamente nel 2015.
Sinteticamente, il ragionamento dipanato dal collegio, convinto da molte delle ragioni esposte dai legali difensori – Dezio Ferraro e Giuseppe Stellato – è che, ammesso e non concesso che in passato si sia verificata un’interazione delle attività dei due fratelli, ammesso e non concesso che Emilio Izzo, non condannato per alcun reato, abbia potuto fornire ausilio alle strategie imprenditoriali di Clemente, rafforzando indirettamente, in tal guisa, gli interessi della criminalità organizzata, questa condizione non è più attuale, visto e considerato che il sequestro dei beni che ha colpito Clemente Izzo ha creato semmai una relazione funzionale, una relazione di interessi economici tra Emilio Izzo e l’amministratore giudiziario, il quale agisce su beni sequestrati e dunque soppianta, sostituisce ed esclude totalmente Clemente Izzo o i suoi diretti discendenti e congiunti, che, magari, potrebbero essere ancora attivi, dalla gestione di ogni sua impresa.
Il decreto, poi, contiene anche una parte fondata sul confronto tra ciò che il PM dell’Antimafia presentò a suo tempo come contributo peritale e ciò che un perito di parte, nominato da Emilio Izzo, ha scritto e ricostruito sulla questione sproporzione patrimoniale, cioè della relazione tra tenore di vita di Emilio Izzo in rapporto al suo patrimonio.
Alla fine, il giudice, pur mostrando di comprendere alcune ragioni esposte dal perito della difesa, non costituisce la sua decisione su questo aspetto particolare che, a suo tempo, invece, aveva contato, ritenendolo superato dalla sopravvenienza di condizioni differenti che rendono materialmente impossibile che le legittime attività economiche, esplicitate da Izzo, possano essere oggi una stampella o, comunque, un contributo integrativo, rispetto a quelle del fratello Clemente, al momento del tutto esautorato.