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Attenzione ai falsi “Osservatori comunali contro la criminalità”.Se in essi non ci sono come membri effettivi i magistrati delle DDA e delle Procure territoriali oltre che i comandanti provinciali delle forze dell’ordine.non bisogna caldeggiarne l’istituzione nè entrare a farne parte perché sarebbero solamente una sorta di instrumentum regni al servizio dell’amministrazione di turno e senza alcuna efficacia essendo essi privi,così,degli elementi per monitorare le situazioni del posto e concordare le soluzioni necessarie

ATTENZIONE  AI FALSI   “OSSERVATORI COMUNALI CONTRO LA CRIMINALITA’

E’ in atto  in molte parti del Paese un  maldestro tentativo  di “inabissamento” ,come ha fatto la mafia,da parte di un ceto politico screditato  che tenta di darsi un nuovo look   con la creazione di  strumenti che  disorientino la gente con il fine di  distrarre l’ attenzione  dal    marciume  nel quale  esso è spesso sommerso.

Fra questi strumenti  tale ceto politico ha inventato  gli “Osservatori Comunali contro la criminalità” studiati in modo da  far apparire le Amministrazioni  che li creano come  validi presidi  della legalità, quando,al contrario,essi  vengono chiamati a svolgere funzioni di  instrumentum regni  a copertura non raramente di  condotte  disdicevoli  e spesso illecite.

Per sventare tali tentativi é necessario che gli Osservatori vengano costituiti   nel rispetto rigoroso  dei criteri studiati dall’Associazione Caponnetto  e che,inoltre, in essi vengano nominati , come membri effettivi , soprattutto  i Magistrati  ed i rappresentanti PROVINCIALI  delle forze dell’ordine.

Quando diciamo  Magistrati ci riferiamo non solo al rappresentante della Procura  della Repubblica territoriale  ma anche,anzi soprattutto,a quello della Direzione (Procura)  Distrettuale Antimafia della regione  in cui  si sta,essendo la materia del contrasto alle mafie di esclusiva competenza delle DDA e non delle Procure ordinarie.

Senza questi  gli Osservatori  NON vanno né proposti,né incoraggiati e tanto meno sostenuti    in quanto essi sarebbero solamente delle scatole vuote  e senza alcuna utilità,al servizio esclusivo dell’Amministrazione .

Ripubblichiamo per l’ennesima volta  uno schema di regolamento da noi  elaborato  per fare in modo che  essi abbiano una loro validità.

 

 

 

GLI OSSERVATORI SONO VALIDI     SOLAMENTE   SE VENGONO COSTITUITI SULLA  BASE DEL REGOLAMENTO ELABORATO DALL’ASSOCIAZIONE CAPONNETTO CHE  RIPRODUCIAMO PER l’ENNESIMA VOLTA QUA DI SEGUITO.

SE IN ESSI NON CI SONO MAGISTRATI E RAPPRESENTANTI DELLE FORZE DELL’ORDINE BISOGNA ASSOLUTAMENTE NON SOSTENERLI IN QUANTO,ESSI,SONO SOLAMENTE A SOSTEGNO DELL’AMMINISTRAZIONE CON CONSIGLIERI ED ESPONENTI POLITICI CHE ASSUMONO AL CONTEMPO LA VESTE E LE FUNZIONI DI CONTROLLORI E CONTROLLATI.

QUINDI,PER  RICAPITOLARE,ESSI :

1)  DEBBONO ESSERE GRATUITI;

2) NON DEBBONO COMPRENDERE CONSIGLIERI,ASSESSORI ED ESPONENTI POLITICI;

3) DEBBONO COMPRENDERE MAGISTRATI  DELLE PROCURE E DELLE DDA E RAPPRESENTANTI DELLE FORZE DELL’ORDINE.

SE NON  SONO  COSI’ COMPOSTI SONO SOLO DEI BLUFF,ARIA FRITTA !

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA LOTTA ALLE ILLEGALITA’ E LE MAFIE “ANTONINO CAPONNETTO”

www.comitato-antimafia-lt.org  – info@comitato-antimafia-lt.org

tel 3470515527

 

 

REGOLAMENTO PER L’OSSERVATORIO COMUNALE SULLA LEGALITA’

 

Art.1 – E’ istituito l’Osservatorio Comunale sulla Legalità inteso come centro di studi, ricerca, documentazione e di iniziativa sociale a sostegno della legalità e della lotta alla corruzione ed alla criminalità comune e mafiosa.

 

Art.2 – L’Osservatorio svolge i compiti:

a) studiare e “fotografare” le forme criminali tradizionali ed emergenti presenti sul territorio;

b) individuare i settori a maggior rischio di infiltrazione mafiosa; c)analizzare l’efficienza delle strutture preposte al contrasto della criminalità e proporre tutte quelle mutazioni, aggiustamenti, integrazioni che dovessero rendersi necessari per aumentarne l’efficacia;

d) vagliare il senso di sicurezza soggettiva dei cittadini comparandola a quella oggettiva;

e) effettuare una “mappatura” delle istituzioni del privato sociale connesse con problemi della sicurezza e del contrasto alla criminalità;

f) verificare la compatibilità con le leggi ed i regolamenti di tutti gli atti assunti dalla pubblica amministrazione locale.

 

Art.3 L’Osservatorio è presieduto dal Sindaco – o suo delegato in caso di assenza – ed è composto da:

a) 2 rappresentanti designati dalle associazioni di volontariato antimafia di provata serietà ed affidabilità ai livelli nazionali, oltre che presenti sul territorio comunale e che svolgano concretamente  ,con attività di indagine e denuncia,attività in favore dell’azione di sostegno alla legalità ed alla lotta alla criminalità comune e mafiosa;

b) il Prefetto o suo rappresentante;

c) il Questore o suo rappresentante;

d) il Comandante provinciale dei Carabinieri o suo rappresentante;

e) il Comandante provinciale della Guardia di Finanza o suo rappresentante;

f) il Comandante provinciale del Corpo Forestale dello Stato o suo rappresentante;

g) il Comandante della Polizia Municipale;

h) 2 magistrati, il primo in rappresentanza della Procura della Repubblica territoriale ordinaria ed il secondo della Direzione Distrettuale Antimafia competente per il territorio;

i) il responsabile della SUA (Stazione Unica Appaltante);

l) il Dirigente del Servizio comunale competente (da cambiare a seconda dell’oggetto in discussione);

m) 3 rappresentanti dei sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentativi a livello nazionale.

 

Art.4 – La nomina dei componenti l’Osservatorio avviene con atto di Giunta Municipale su designazione dei rispettivi sodalizi o enti di appartenenza. Essi restano in carica fino alla scadenza della consiliatura.

 

Art.5 – Accesso agli atti – I membri dell’Osservatorio potranno accedere direttamente a tutti gli atti comunali (dall’anagrafe, alle delibere, ai fascicoli delle gare e ad ogni altro documento ritenuto utile per lo svolgimento delle attività proprie), limitatamente alle sue funzioni.

 

 

Art 6 – Il Sindaco provvede alla prima convocazione ed all’insediamento dell’Osservatorio;

a) In caso di dimissioni, decesso o impedimento di un membro dell’Osservatorio si provvede alla sua sostituzione secondo le modalità di cui all’art.4;

b) l’assenza a tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla nomina e la conseguente sostituzione del soggetto decaduto con altro indicato dallo stesso ente o sodalizio di appartenenza; c) l’Osservatorio é validamente costituito con la nomina di almeno la metà dei suoi membri.

 

Art 7 – Il Presidente provvede alla convocazione della riunione dell’Osservatorio almeno 3 volte l’anno; il Presidente è tenuto a convocare, inoltre, la riunione dell’Osservatorio ogni volta che a farne richiesta sia almeno un terzo dei componenti dello stesso;

le riunioni dell’Osservatorio sono valide con la partecipazione della maggioranza dei suoi membri;

l’Osservatorio delibera a maggioranza dei presenti.

 

Art 8 – L’Osservatorio provvede a nominare durante la sua prima riunione il Segretario scegliendolo fra i suoi componenti.

 

Art 9 – L’Amministrazione comunale provvederà a dotare l’Osservatorio di tutti i supporti strumentali, tecnici, documentali e regolamentari per consentirgli lo svolgimento dei suoi compiti;

l’Amministrazione comunale si attiverà per recuperare in sede provinciale, regionale, nazionale e comunitaria finanziamenti a sostegno delle attività e delle iniziative promosse dall’Osservatorio.

 

Art.10 – La partecipazione alle riunioni ed alle attività dell’Osservatorio è gratuita e non dà diritto ad alcun compenso, retribuzione o rimborso.