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All’attacco delle intercettazioni

Il ddl intercettazioni all’esame del Senato: ecco cosa prevede

Restringe l’ammissibilità delle intercettazioni ai casi in cui vi siano “evidenti indizi di colpevolezza” (e non più solo “gravi indizi di reato”), pone il limite di 60 giorni alla loro durata e prevede che non possano essere utilizzate in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte. Il ddl vieta la pubblicazione delle intercettazioni con sanzioni severe per i trasgressori: arresto fino a 30 giorni o ammenda fino a 10 mila euro. Sanzioni anche per i magistrati per omissione di controllo, mentre è prevista la loro sostituzione se rilasciano dichiarazioni pubbliche “concernenti il procedimento affidatogli”

Il ddl n. 1611, già approvato alla Camera e attualmente all’esame della Commissione Giustizia del Senato, restringe l’ammissibilità delle intercettazioni ai casi in cui vi siano “evidenti indizi di colpevolezza” (e non più solo “gravi indizi di reato”), attribuendo l’autorizzazione delle stesse ad un tribunale collegiale. Pone un limite temporale alla loro durata, che può raggiungere complessivamente i 60 giorni, e prevede che non possano essere utilizzate in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte. Maggiore flessibilità nel caso le indagini riguardino reati particolarmente gravi come mafia e terrorismo, per i quali bastano “sufficienti indizi di colpa” e la durata può essere prorogata “entro i termini di durata massima delle indagini preliminari”. Il ddl vieta la pubblicazione delle intercettazioni stabilendo sanzioni severe per i trasgressori: arresto fino a 30 giorni o ammenda fino a 10 mila euro. Si rischiano dai 3 mesi ai sei anni invece se si pubblicano intercettazioni di sui è stata disposta la distruzione o di fatti e persone estranee all’indagine. Sanzioni anche per i magistrati per omissione di controllo, mentre è prevista la loro sostituzione se rilasciano dichiarazioni pubbliche “concernenti il procedimento affidatogli”. E’ previsto, infine, un tetto complessivo annuo per la spesa in intercettazioni.
Il ddl reca “norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali”, modifica la “disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine” e integra la “disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche”.

La scadenza dei termini per la presentazione degli emendamenti in commissione è fissata al 3 marzo, alle ore 18. Il presidente della Commissione Giustizia, Filippo Berselli (Pdl), prevede comunque che il ddl sulle intercettazioni non verrà esaminato prima delle elezioni regionali.

Ecco cosa prevede al momento:

AMMISSIBILITA’ – Le intercettazioni sono ammissibili, come prevede l’attuale articolo 266 del codice penale, per delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o la reclusione superiore nel massimo a cinque anni; per i delitti contro la Pubblica amministrazione, per quelli riguardanti droga, contrabbando, armi ed esplosivi, ingiuria, minaccia, usura, insider trading, aggiotaggio, molestia anche telefonica, diffusione di materiale pedopornografico (art. 1, comma 9).
Tuttavia, “l’autorizzazione è data con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile, quando vi sono evidenti indizi di colpevolezza (e non più solo “gravi indizi di reato”, come prevede la norma attuale) e le operazioni previste dall’articolo 266 sono assolutamente indispensabili ai fini della prosecuzione delle indagini e sussistono specifiche e inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede, fondate su elementi espressamente e analiticamente indicati nel provvedimento, non limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento e frutto di un’autonoma valutazione da parte del giudice”. L’autorizzazione, inoltre, è decisa da un tribunale collegiale composto da tre giudici (art. 1, comma 10, lettera a).

Nei procedimenti contro ignoti, le intercettazioni sono ammesse solo “su richiesta della persona offesa, relativamente alle utenze o ai luoghi nella disponibilità della stessa, al solo fine di identificare l’autore del reato”, mentre “è sempre consentita l’acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni, al solo fine di identificare le persone presenti sul luogo del reato o nelle immediate vicinanze di esso” (art. 1, comma 10, lettera c).
Inoltre, il ddl prevede che “i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni sono state disposte, salvo che risultino indispensabili” nelle indagini su reati di mafia e terrorismo (art. 1, comma 13). “Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini”, il pubblico ministero può disporre l’acquisizione del “traffico delle conversazioni”, cioè dei tabulati, e le intercettazioni “con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al tribunale”, il quale “entro quarantotto ore” decide se convalidare il decreto. Se non viene convalidato nel termine stabilito, le intercettazioni non possono proseguire e “i risultati di esse non possono essere utilizzati” (art. 1, comma 10, lettera d).

DURATA – Le intercettazioni potranno durare per un massimo di 30 giorni, anche non continuativi. “Su richiesta motivata del pubblico ministero, contenente l’indicazione dei risultati acquisiti, la durata delle operazioni può essere prorogata dal tribunale fino a quindici giorni, anche non continuativi. Una ulteriore proroga delle operazioni fino a quindici giorni, anche non continuativi, può essere autorizzata qualora siano emersi nuovi elementi, specificamente indicati nel provvedimento di proroga” (art. 1, comma 10, lettera e).
Complessivamente, quindi, il ddl consente una durata massima di 60 giorni non continuativi. Ammissibilità e durata delle intercettazioni sono più flessibili per le indagini che riguardano reati di mafia, terrorismo, o contro la persona quali riduzione in schiavitù, tratta di esseri umani, sequestro per rapina o estorsione, contrabbando, traffico di stupefacenti. In questi casi per ottenere l’autorizzazione bastano “sufficienti indizi di colpa”.
La durata standard è estesa fino a 40 giorni, “ma può essere prorogata dal tribunale con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano gli stessi presupposti, entro i termini di durata massima delle indagini preliminari” (art 1, comma 10, lettera f). Sempre nel caso di indagini che riguardino questi ultimi reati (mafia, terrorismo… eccetera), le intercettazioni ambientali sono consentite “anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l’attività criminosa”, condizione invece necessaria in tutti gli altri casi (art 1, comma 10, lettera f).

PUBBLICAZIONE – “E’ vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione e degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare”.
Vietata la pubblicazione anche delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari, di cui è solo “consentita la pubblicazione nel contenuto dopo che la persona sottoposta alle indagini o il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell’ordinanza del giudice” (art. 1, comma 5). “E’ vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione” o “riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini, di cui sia stata disposta l’espunzione” (art. 1, comma 7).
Nelle ordinanze del giudice le intercettazioni possono essere richiamate soltanto nel contenuto e sono inserite in un apposito fascicolo allegato agli atti (articolo 1, comma 17).
I verbali, le registrazioni e i supporti non acquisiti al procedimento, nonché la documentazione comunque a essi inerente, sono sempre coperti dal segreto. Se, invece, i medesimi documenti sono acquisiti al procedimento come corpo del reato, sono coperti dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari (art.1, comma 21).

SANZIONI – Per chi infrange il divieto di pubblicazione degli atti la legge già prevede l’arresto fino a 30 giorni o un’ammenda da euro 51 a euro 258. Il ddl si limita ad alzare l’ammenda: da euro 1.000 fino a euro 5.000.
Nel caso si tratti di intercettazioni, arresto fino a 30 giorni o un’ammenda da euro 2.000 a euro 10.000 (art. 1, comma 26, lettere e, f). Mano più pesante per chi pubblica intercettazioni per le quali è stata ordinata la distruzione, o che riguardino “fatti, circostanze e persone estranee alle indagini, di cui sia stata disposta l’espunzione”. In questo caso si rischia la reclusione da 6 mesi (commutabili in una pena pecuniaria) a 3 anni (art. 1, comma 26, lettera c). “Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti o a documentazione del procedimento penale coperti dal segreto, dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da uno a cinque anni… Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a un anno” (art. 1, comma 26, lettera a).
“Chiunque mediante modalità o attività illecita prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni” (art. 1, comma 26, lettera d).
Puniti con l’ammenda da euro 500 a euro 1.032 anche il pubblico ufficiale o il magistrato “che omettono di esercitare il controllo necessario ad impedire l’indebita cognizione di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e della documentazione del traffico della conversazione o comunicazione” (art. 1, comma 26, lettera g).

TETTO DI SPESA – “Con decreto del Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, è stabilito annualmente lo stanziamento complessivo massimo di spesa per il servizio riguardante le operazioni di intercettazione ripartito per ciascun distretto di corte di appello. Il procuratore generale della corte di appello provvede alla ripartizione dello stanziamento tra le singole procure della Repubblica. Il limite di spesa può essere derogato su richiesta del procuratore capo al procuratore generale per comprovate sopravvenute esigenze investigative” (art. 1, comma 30).

SOSTITUZIONE DEL PM – Il ddl aggiunge la lettera “h-bis” al primo comma dell’articolo 36 del codice di procedura penale. Da cui ne deriva la sostituzione del pubblico ministero “se ha pubblicamente rilasciato dichiarazioni concernenti il procedimento affidatogli”, nonché se risulta iscritto nel registro degli indagati per rilevazione illecita di segreti inerenti un procedimento assegnatogli (art. 1, comma 2).

NOMI E IMMAGINI DEI PM – “Sono vietate la pubblicazione e la diffusione dei nomi e delle immagini dei magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali loro affidati”, salvo “quando, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, la rappresentazione dell’avvenimento non possa essere separata dall’immagine del magistrato” e “quando per il dibattimento siano state disposte le riprese televisive”. (art. 1, comma 6).

ARCHIVIO RISERVATO – I verbali e i supporti delle registrazioni devono essere conservati in un “archivio riservato” presso la Procura. I verbali devono contenere “l’indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l’intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l’annotazione del giorno e dell’ora di inizio e di cessazione dell’intercettazione; nel medesimo verbale sono altresì annotati cronologicamente, per ogni comunicazione intercettata, i riferimenti temporali della comunicazione e quelli relativi all’ascolto, la trascrizione sommaria del contenuto, nonché i nominativi delle persone che hanno provveduto alla loro annotazione”.
Le registrazioni devono essere effettuate “per mezzo degli impianti installati nei centri di intercettazione telefonica istituiti presso ogni distretto di corte d’appello e l’ascolto “mediante gli impianti installati presso la competente procura della Repubblica ovvero, previa autorizzazione del pubblico ministero, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini”. “Ai procuratori generali presso la corte d’appello e ai procuratori della Repubblica territorialmente competenti sono attribuiti i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione, rispettivamente, dei centri di intercettazione e dei punti di ascolto”.
I procuratori hanno 5 giorni di tempo per depositare verbali e intercettazioni, ma “se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il tribunale autorizza motivatamente il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la data di emissione dell’avviso della conclusione delle indagini preliminari”.
Vietato il rilascio di copia dei verbali, dei supporti e dei decreti (art. 1, comma 11, lettere a, b, c).

UTENZE DEI SERVIZI SEGRETI – In caso di intercettazioni disposte su “utenze riconducibili” ad appartenenti ai servizi segreti, il ddl prevede che la richiesta sia “formulata, a pena di nullità, dal procuratore della Repubblica che ne informa il procuratore generale” e che il procuratore della Repubblica trasmetta “immediatamente e, comunque, entro cinque giorni dall’inizio delle operazioni, al presidente del Consiglio dei ministri, copia dei documenti, dei supporti e degli atti… per accertare se taluna delle informazioni in essi contenuta sia coperta da segreto di Stato”.
Il presidente del Consiglio ha quindi 30 giorni di tempo per opporre il segreto di Stato.
Gli atti trasmessi devono essere immediatamente secretati e, fino alla risposta, le informazioni inviate a Palazzo Chigi possono essere utilizzate nel procedimento soltanto se ricorrano “esigenze cautelari di eccezionale gravità”.
Se la procedura non viene rispettata, la documentazione viene considerata nulla e inutilizzabile (art. 1, comma 14).

(Tratto da Aprile Online)