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Quando la legge ‘avvisa’ i criminali: la Cassazione e il corto circuito della riforma Nordio

AMDuemila 20 Gennaio 2026

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, come riportato dal Fatto Quotidiano, hanno depositato il 15 gennaio 2026 una sentenza (presidente aggiunto Stefano Mogini, relatore ed estensore Aldo Aceto) di sole due pagine che chiarisce l’applicazione dell’interrogatorio preventivo introdotto dalla legge Nordio (riforma del 2024). Questa norma obbliga, in linea di principio, a sentire l’indagato prima di applicare una misura cautelare personale (es. arresto o obbligo di dimora), salvo casi specifici.
Ma in alcuni casi la faccenda è assai complessa.
Nei procedimenti con più indagati (reati connessi o collegati), sorge un contrasto: se per uno o più coindagati esiste un pericolo di reiterazione del reato (che esclude l’interrogatorio preventivo), come comportarsi con gli altri per i quali invece l’interrogatorio è obbligatorio? Farlo a tutti rischierebbe di “avvisare” anche chi deve essere arrestato a sorpresa; non farlo violerebbe il diritto degli altri. La Corte risponde negativamente alla domanda: no, il gip non può fare l’interrogatorio preventivo (o successivo) per tutti in blocco quando per alcuni vale la deroga.
Per tutelare le esigenze cautelari (soprattutto il pericolo di nuovi reati), le misure vanno eseguite in momenti diversi: prima si applica (e si esegue subito) la misura nei confronti di chi rischia di delinquere di nuovo senza interrogatorio preventivo (come prevede già la legge Nordio).
In un secondo momento si procede con l’interrogatorio preventivo e l’eventuale misura per gli altri coindagati, per i quali non sussiste quel pericolo.
Tutto ciò ovviamente porta delle conseguenze molto negative: doppio (o multiplo) lavoro per gli uffici gip, già in grave affanno e si mantiene intatta la discovery delle prove (consegna degli atti prima dell’interrogatorio), che resta una criticità della riforma come dimostra un caso concreto accaduto in provincia di Bergamo (zona Valle Camonica, comuni di Rogno, Artogne, Pian Camuno e dintorni).

Un uomo, D.L., è sospettato di essere a capo di un gruppo dedito allo spaccio locale di stupefacenti (soprattutto cocaina) ed è stato accusato di essere il mandante di due gravi atti incendiari dolosi: il 18 novembre 2024 è stato incendiato con oltre 30 litri di benzina un salone di bellezza appena inaugurato, mentre l’11 gennaio 2025 è stata fatta esplodere l’auto del titolare del salone. Entrambi gli episodi sono stati inquadrati dagli inquirenti come ritorsioni nel contesto di conflitti tra gruppi criminali legati al narcotraffico, con probabili motivazioni miste (personali e legate allo spaccio). Il pm ha presentato richiesta di custodia cautelare in carcere per D.L. e altri due coindagati, ma il gip, non ravvisando concreto pericolo di fuga né di inquinamento probatorio, aveva disposto l’interrogatorio preventivo per tutti (norma Nordio). Uno dei coindagati aveva inoltre ricevuto la convocazione e gli atti dell’indagine (discovery), ma gli stessi atti sono finiti poi nelle mani di D.L., già latitante (fuggito in Tunisia). 

Quest’ultimo ha iniziato a pubblicare minacce gravissime sui suoi profili (stati WhatsApp e altro): foto in primo piano dei testimoni e degli atti giudiziari, insieme a svariate minacce di morte. I testimoni, terrorizzati, si sono presentati in caserma, ma molti hanno rifiutato di verbalizzare.Il 5 marzo 2025 il gip, nonostante l’evidenza del pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione di condotte violente, ha applicato solo misure lievi (obbligo e divieto di dimora) per i tre indagati. Il pm ha impugnato l’ordinanza: il Tribunale del Riesame aveva accolto il ricorso e ha riformato il provvedimento. Due indagati sono finiti in carcere (già condannati in primo grado per l’incendio), mentre D.L., catturato in Tunisia dalle autorità locali all’inizio di dicembre 2025 grazie alle indagini dei carabinieri e di Interpol, è rimasto detenuto in attesa di estradizione in Italia.Il Tribunale ha sottolineato come la comunicazione degli atti al coindagato “non latitante” abbia permesso al latitante D.L. di entrare in possesso delle prove e dei nomi dei testimoni, scatenando minacce concrete di morte e attentati (tritolo, incendi, spari). Solo il ricorso del pm ha “rimesso la vicenda nei suoi binari normali”, evitando – secondo la ricostruzione – conseguenze drammatiche per i testimoni.

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fonte:https://www.antimafiaduemila.com/home/mafie-news/261-cronaca/107579-quando-la-legge-avvisa-i-criminali-la-cassazione-e-il-corto-circuito-della-riforma-nordio.html