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Non c’é miglior cieco di colui che non vuol vedere”, di Gennaro Ciliberto. I compiti dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici. Si invitano i nostri amici a far ricorso a tale Autorità in caso di illegalità nei contratti pubblici

L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è un organo collegiale che vigila sul rispetto delle regole che disciplinano la materia dei contratti pubblici ed è dotata di indipendenza funzionale, di giudizio, di valutazione e di autonomia organizzativa.

I sette membri del Consiglio sono nominati dai Presidenti della Camera e del Senato, scelti tra personalità che operano in settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta professionalità. Il Presidente è eletto tra i componenti.

Competenze, funzioni e attività

Il Codice dei contratti pubblici (Decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163) attribuisce all’Autorità le seguenti funzioni e competenze:

  • vigila sui contratti pubblici, anche regionali, per garantire correttezza e trasparenza nella scelta del contraente, di economicità ed efficienza nell’ esecuzione dei contratti e per garantire il rispetto della concorrenza nelle procedure di gara;
  • vigila sull’osservanza della legislazione per verificare la regolarità degli affidamenti e l’economicità di esecuzione dei contratti, accertando che da questi non derivi pregiudizio per il pubblico erario;
  • segnala al Governo e al Parlamento gravi inosservanze della normativa o la sua distorta applicazione;
  • formula al Governo proposte di modifiche alla legislazione che disciplina i contratti pubblici e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti proposte per la revisione del regolamento applicativo del Codice;
  • presenta al Governo e al Parlamento una relazione annuale nella quale si evidenziano le disfunzioni riscontrate nel settore dei contratti pubblici;
  • vigila sul sistema di qualificazione delle imprese operanti nel settore dei lavori pubblici;
  • formula pareri non vincolanti su questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara.

Nell’ambito della propria attività l’Autorità ha, inoltre, poteri sanzionatori e ispettivi in relazione ai quali può:

  • richiedere documenti, informazioni e chiarimenti alle stazioni appaltanti ed agli operatori economici;
  • disporre ispezioni, anche su richiesta motivata con la eventuale collaborazione della Guardia di Finanza e di altri organi dello Stato;
  • disporre perizie, analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell’istruttoria;
  • trasmettere gli atti e i propri rilievi agli organi di controllo e agli organi giurisdizionali competenti, in caso di irregolarità rilevanti;
  • irrogare sanzioni pecuniarie per sanzionare: le inottemperanze agli obblighi di collaborazione da parte dei soggetti pubblici e privati, la trasmissione di informazioni e di documentazione false, la mancata trasmissione dei requisiti di partecipazione alle gare da parte delle imprese alle stazioni appaltanti e le società organismo di attestazione (SOA).