Aaron Pettinari 03 Marzo 2026
Depositate le motivazioni della sentenza d’appello. “Servizi quantomeno assecondarono la tesi minimalista”
“La Barbera (l’ex capo della Mobile di Palermo deceduto nel 2002, ndr) con la sua azione nel depistare le indagini volle agevolare chi intendeva tutelare assetti di interessi e di potere diversi e più compositi del sodalizio mafioso che procedette all’esecuzione dell’attentato”.
E’ questo il giudizio tranciante che i giudici della corte d’appello di Caltanissetta, presieduta da Giovanbattista Tona, mettono nero su bianco nelle motivazioni della sentenza con cui, a maggio del 2024, era stata dichiarata prescritta l’accusa di calunnia aggravata dall’aver favorito la mafia contestata al funzionario di polizia Maio Bo, all’ispettore Fabrizio Mattei e all’agente Michele Ribaudo, finiti sotto processo per il depistaggio delle indagini sulla strage costata la vita al giudice Paolo Borsellino e ai 5 agenti della scorta.
Nella ricostruzione dei giudici la figura di La Barbera è centrale. Era lui il “dominus” dell’indagine. Il collegio mette in evidenza come sulla sua figura “è emersa la capacità di coltivare relazioni e di accreditarsi non solo negli ambienti delle forze dell’ordine e degli uffici giudiziari, non solo tra gli uomini dei servizi di sicurezza nazionale, ma anche tra gli appartenenti alla criminalità organizzata o alle articolazioni più opache degli stessi servizi di sicurezza, il tutto riuscendo a compiacere i suoi vertici istituzionali, dai quali ricevette qualificati riconoscimenti di carriera”.
Anomalie d’indagine
Un altro passaggio è dedicato ovviamente sui pezzi mancanti come la sparizione dell’agenda rossa. “Il mancato tempestivo rinvenimento dell’agenda e l’altrettanto tempestiva manifestazione del convincimento della sua definitiva distruzione (queste furono le dichiarazioni di La Barbera) si accompagnano alle altre anomalie della prima fase delle indagini, alcune delle quali pure evidenziate da Gioacchino Genchi, raccontando, ad esempio che, quando gli furono fatte esaminare i tabulati delle utenze del dottor Borsellino, scopri’ che erano stati trasmessi all’autorità giudiziaria in maniera anomala, limitando le informazioni al solo traffico in uscita e non inserendo il traffico in entrata”. “Operazione – si legge nelle motivazioni della sentenza – che doveva essere frutto di una specifica e deliberata selezione a monte da parte degli operatori, tenuto conto delle modalita’ con le quali questi tabulati venivano generati, conservati e poi messi a disposizione delle autorita’ giudiziaria all’epoca, modalita’ che prevedevano la stampa in documento unico tanto dei flussi in entrata tanto dei flussi in uscita. Sicche’ deve concludersi che, anche in forza delle dichiarazioni di Genchi, si ricavano conferme della sussistenza di operazioni di condizionamento delle indagini per la strage di via D’Amelio governate per larga parte da Arnaldo La Barbera, il cui pur decisivo protagonismo era stato certamente preceduto da altre (e altrui) iniziative e che da altri era stato orientato”.
“Di La Barbera e’ emersa la capacita’ di coltivare relazioni e di accreditarsi non solo negli ambienti delle forze dell’ordine e degli uffici giudiziari, non solo tra gli uomini dei servizi di sicurezza nazionale, ma anche tra gli appartenenti alla criminalita’ organizzata, o alle articolazioni piu’ opache degli stessi servizi di sicurezza, il tutto – proseguono i giudici – riuscendo a compiacere i suoi vertici istituzionali, dai quali ricevette qualificati riconoscimenti di carriera”.
I soggetti esterni e il ruolo dei servizi
Nella lettura della sentenza emerge chiaramente che Cosa nostra non fu sola a colpire. E nascondere questa verità era anche l’obiettivo dell’ex capo della Squadra mobile.
“Suo obiettivo certamente principale – scrive il collegio – era quello di dare corso ad una prospettazione minimalista che non intaccasse responsabilità di soggetti esterni in qualsiasi modo coinvolti nella strage”.
Il collegio si è anche concentrato sul ruolo dei servizi di sicurezza, che furono irritualmente coinvolti dal Procuratore Capo di Caltanissetta Tinebra e che produssero diverse note. Secondo i giudici “il ruolo che di fatto svolsero i servizi di sicurezza fu, se non quello di orientare la pista ‘minimalista’ e deviante, quantomeno quello di assecondarla e di acquietarsi ad essa”. “Proprio nel momento in cui bisognava ‘testare’ l’ipotesi investigativa già formulata su un segmento operativo della preparazione della strage e poi cercare di andare oltre le dinamiche di mandamento nel quale si erano inserite per approfondire moventi, interessi e coinvolgimenti di un’azione delittuosa di così grande impatto e di rilevantissime conseguenze – spiega la Corte – quegli apparati il cui intervento si sarebbe potuto giustificare in una prospettiva di eccezione parametrata all’eccezionalità dell’evento, scompaiono dalla scena e si disimpegnano, senza offrire quel qualificato apporto informativo, che, pur rimanendo fuori o ai margini della legge, avrebbe potuto dare impulso ai percorsi investigativi che sarebbero dovuti giungere verso orizzonti e territori ben diversi dal quartiere della Guadagna”.
Il silenzio di Cosa nostra
Analizzando i contributi dei collaboratori di giustizia Francesco Onorato, Vito Gelatolo e Franco Di Carlo, la Corte evidenzia una sorta di “anomalia” interna a Cosa nostra.
“Come emerge dall’excursus di tutto ciò che accadde nel corso delle indagini e del dibattimento, gli uomini di ‘cosa nostra’, anche quelli che erano rimasti coinvolti nei processi per la strage di via d’Amelio, non fecero nulla per far emergere la fragilità del quadro probatorio che si stava costruendo attorno a Scarantino”. Non solo. “L’organizzazione mafiosa assunse una ben più che sospetta neutralità lasciando che alcune informazioni vere giungessero ai canali che le fornirono ai falsi collaboratori per mescolare con le loro calunnie ed evitando di introdurre solide prove di fatti veri che rendessero definitivamente insostenibili le ricostruzioni già minate da contraddizioni e vischiosità, basate sulle propalazioni inquinate”.
Il pupo vestito
La corte d’appello di Caltanissetta scrive in maniera chiara che “il gruppo investigativo svolse indagini finalizzate ad indurre Vincenzo Scarantino ad accreditare la falsa pista della sua partecipazione alla preparazione della strage, curando il furto della Fiat 126 di Pietrina Valenti e agevolando la predisposizione quale autobomba per via D’Amelio”. Un giudizio pesante sui tre poliziotti imputati: “La Corte ritiene che le condotte contestate agli odierni imputati vadano inserite nella complessiva, lunga ed articolata sequenza che ha condotto allo sviamento delle indagini, oramai acclarato con sentenze passate in giudicato”.
Nella motivazione si legge che “c’era piena condivisione delle modalità di conduzione delle indagini da parte degli imputati, ossia dei componenti del gruppo che più di altri si trovarono impegnati in attività irregolari o illecite idonee ad orientare la volontà di Scarantino a rendere le sue dichiarazioni mendaci”. “Può considerarsi incontestabile quindi la pluralità di indizi in ordine all’adesione da parte di Bo, Mattei e Ribaudo in particolare alla complessiva attività che sostenne e indusse Scarantino ad accusare soggetti estranei alla strage.- scrivono- Non vi possono essere dubbi sul fatto che tutti e tre gli imputati aderirono alle direttive impartite da La Barbera (e in realtà oramai consolidatesi per la condivisione ampia ricevuta sia dai vertici della polizia sia da quelli della Procura competente) consapevoli di stare instradando un ‘collaboratore’ inattendibile al fine di costruire attorno a lui un’aura di attendibilità e rafforzarlo nelle sue dichiarazioni calunniose”. “Né si può discutere del fatto che essi potessero avere dubbi legittimi sull’innocenza delle persone da costui accusate. Si trattava di pubblici ufficiali che in presenza di elementi che dovevano fare semmai dubitare della veridicità delle dichiarazioni accusatorie di un soggetto il quale aveva mostrato in ogni modo la sua inaffidabilità, si adoperavano per eliderli, ridimensionarli, quando non occultarli o mistificarli”, scrivono.
Per conto di chi?
Guardando al quadro più ampio il collegio scrive che sulla strage di via d’Amelio, restano ancora diversi nodi irrisolti. Su La Barbera “Non può considerarsi quindi certa la prova che egli in tal modo volesse favorire l’organizzazione mafiosa nel suo complesso e non alcuni suoi singoli membri in ragione delle loro cointeressenze con altri esponenti istituzionali. Nè può considerarsi delineato con la necessaria chiarezza quale fosse l’interesse superiore di Cosa nostra sull’altare del quale l’accordo intervenuto prevedeva il sacrificio di una larga parte dei suoi componenti anche di vertice da portare alla condanna all’ergastolo”.
Concludono i giudici: “E’ certamente vero che all’epoca della strage le dinamiche di ‘cosa nostra’ erano mutate e, come aveva anche segnalato lo stesso dott. Borsellino, tra i corleonesi stavamo maturando linee diverse, alle quali potevano comunicare ad essere riconducibili interessi diversi e non del tutto sovrapponibili reti di alleanze; da una parte quella promessa anche con insistenza da Riina, tendente alla contrapposizione frontale per giungere ad un’imposizione delle condizioni di ‘cosa nostra’, e dall’altra quella riconducibile a Provenzano, più moderata e felpata nei metodi nella gestione dei rapporti con gli interlocutori e gli avversari dell’organizzazione”.
“Può darsi per certo – si legge ancora – che quando si procede a preparare con significativa ma sospetta tempestività la strage di via d’Amelio, Riina e i suoi alleati nella Commissione erano certi di avere ricevuto rassicurazioni che avrebbero fatto loro ritenere trascurabili le prevedibili reazioni dello Stato in un momento in cui non poteva essere per ‘cosa nostra’ conveniente dare esecuzione a quell’eclatante attentato”. E sul punto ancora una volta vengono richiamare le considerazioni della sentenza della Corte d’assise di Caltanissetta del Borsellino quater.
Inoltre “è emerso che la strage di via d’Amelio fu preparata parcellizzando in modo estremo i segmenti operativi e deliberativi per limitare il grado di coinvolgimento degli associati e la circolazione di notizie; il che fu certamente funzionale anche a far giungere agli inquirenti solo quelle notizie che sarebbero bastata a dare un minimo di credibilità ai sicofanti che le avrebbero propalate senza mettere gli inquirenti sul percorso che li avrebbe portati a disvelare la verità e frattanto evitare per un apprezzabile lasso di tempo che altri, anche de relato, le potessero riferire. Ma questo dato non dà ancora conto del fatto che l’eventuale finalità di eliminare Borsellino perché ostacolo di una trattativa (ipotesi affacciata dalla sentenza del c.d. Borsellino ter) fosse oggetto di consapevole e piena condivisione da parte di tutta la cosca o appartenesse alle ‘pre-trattative’ riservate di solo alcune frange dell’organizzazione”.
Ciò che resta su La Barbera è che “certamente sapeva che stava coprendo responsabilità diverse da quelle di esponenti di ‘Cosa nostra’, ma mostrava anche di volerne colpire articolazioni e struttura in una prospettiva minimalista ma funzionale ad agevolare apparati più che l’organizzazione; o meglio ad agevolare alcuni esponenti di ‘cosa nostra’ laddove accomunati da responsabilità con esponenti degli apparati”.
E sono proprio queste precisazioni che hanno portati i giudici di far cadere l’aggravante mafiosa dalle accuse rivolte ai tre imputati, complici del loro capo, e di dichiarare la prescrizione delle accuse.
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fonte:https://www.antimafiaduemila.com/home/mafie-news/228-cosa-nostra/108216-depistaggio-via-d-amelio-la-barbera-volle-proteggere-interessi-esterni-cosa-nostra.html