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“Via D’Amelio strage di Stato”. Dirlo non diffama nessuno. Archiviata la querela del procuratore di Caltanissetta Amedeo Bertone contro l’avvocato Fabio Repici

Via D’Amelio strage di Stato”. Dirlo non diffama nessuno. Archiviata la querela del procuratore di Caltanissetta Amedeo Bertone contro l’avvocato Fabio Repici

di Giuseppe Lo Bianco – Via D’Amelio, una “strage di Stato”: l’urlo di denuncia che Salvatore Borsellino ripete da 15 anni adesso compare “sdoganato”nell’ordinanza del gip di Catania, Stefano Montoneri, che ha archiviato la querela avanzata dal procuratore di Caltanissetta Amedeo Bertone (e dal figlio Vittorio) nei confronti dell’avvocato Fabio Repici, difensore del fratello del magistrato ucciso in via D’Amelio, accusato di avere utilizzato nel corso della sua arringa al quater espressioni ingiuriose nei confronti del magistrato e dell’ufficio di procura. Tra queste una frase del legale “via D’Amelio è stata una strage anche di apparati dello Stato” pronunciata il 13 gennaio 2017, oggi ritenuta, come tutte le altre, dentro i confini del corretto esercizio del diritto di difesa.

DOPO AVERE premesso che ‘‘il processo Borsellino quarter si innesta in un travagliato iter processuale ancora lontano dalla definitiva conclusione e riguarda una delle pagine più buie della storia del nostro Paese”, il gip ripercorre le tappe dell’inchie sta risoltasi in un clamoroso flop investigativo scrivendo: “Rimane oscuro in modo inquietante perché uomini delle istituzioni abbiano consapevolmente e scientemente indotto una persona estranea ai fatti (Scarantino, ndr) ad accusare innocenti e ad autoaccusarsi. È questo il problema angosciante dei motivi e dei mandanti del depistaggio che, a sua volta, coinvolge altri aspetti rimasti oscuri della strage di via D’Amelio’’.

E arriva al punto: “Quando si affronta il depistaggio delle indagini su via D’Amelio le parole pesano come macigni – scrive il gip – in questa sede va solo fatto cenno alla distinzione semantica che corre tra dire che via D’Amelio è una strage di Stato e dire che è stata commessa da ‘uomini deviati delle istituzioni’. In realtà non vi è alcuna differenza. Gli Stati, secondo gli studi della migliore antropologia sociale, non esistono come entità autonome, rappresentando piuttosto finzioni sociali. Le istituzioni non possono che operare attraverso gli uomini’’. Nell’ordinanza il giudice Montoneri cita come ulteriore esempio che le critiche di Repici non possono dirsi “gratuite” il “dato di fatto” che nel depistaggio sono coinvolti (come artefici e come vittime) coloro che quelle indagini hanno svolto, sottolineando un’altra importante distinzione lessicale, questa volta esistente: “Basti menzionare – scrive il gip – quanto osservato circa l’iniziativa definita in sentenza come ‘decisamente irrituale’ (ma in realtà da qualificarsi, più correttamente in lingua italiana, come illecita in quanto contraria a norme di legge) del procuratore Tinebra che già nella serata del 20 luglio 1992 chiese a (Contrada) di collaborare alle indagini sulle stragi sebbene egli non rivestisse la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria e nonostante la normativa vigente precludesse al personale dei servizi di informazione e sicurezza di intrattenere rapporti diretti con la magistratura”.

PER IL GIP, infine, le parole di Repici – compreso il suo stupore espresso in udienza su come mai, visto che uomini dello Stato, come Calogero Mannino, vennero a sapere di essere potenziali vittime della ritorsione mafiosa, “nessuno si è ancora interrogato su come sia stato possibile che lo Stato, una parte dello Stato, abbia saputo della delibera presa dal cuore pulsante di Cosa Nostra” – non sono né ingiuriose né oltraggiose. Ma anche se lo fossero state, conclude l’ordinanza, il reato di calunnia non sarebbe stato configurabile: per essere tale, “occorre che le parole oltraggiose siano rivolte a un soggetto presente”. E quel giorno, in udienza, il pubblico ministero non c’era.

 

Fonte: da ilfattoquotidiano.it

18 Aprile 2020

Fonte:http://www.stampalibera.it/