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Sabaudia, Lago di Paola. Il Sindaco ripristina la navigabilità a motore. E’ illegittima. Il Prefetto di Latina e la Regione Lazio facciano rispettare la legge

Il sindaco, neo-eletto, di Sabaudia, con ordinanza sindacale urgente – emanata ai sensi dell’art. 54 del Testo Unico degli Enti Locali – ha ripristinato la navigabilità a motore in prossimità della foce del lago di Paola.

Il Prefetto di Latina chiede la revoca dell’ordinanza in quanto gli doveva essere comunicata prima di essere emanata.

La Regione, cui compete la gestione dei laghi, potrebbe intervenire sulla questione chiarendo quali sono le norme valide da rispettare.

La confusione nasce dalla nota n. 78525 del 02 febbraio 2004 della Direzione Urbanistica regionale, a firma dell’arch. Iacovone, che consente la navigabilità a motore.

Cerchiamo anzitutto di fare un po’ d’ordine.

La nota di Iacovone si riferisce ai laghi del Salto e del Turano in provincia di Rieti ricadenti nel PTP n. 6, mentre il lago di Paola (a Sabaudia) e il lago Lungo (a Sperlonga) dove pure si esercita illegalmente lo sci nautico, ricadono nel PTP n. 13 dove è specificatamente riportato che è vietata la navigazione a motore, rispettivamente all’art. 28 e all’art. 69.

Per comodità pubblichiamo la normativa:

NORMATIVA SUL  LAGO DI PAOLA

P.T.P. – AMBITO TERRITORIALE N° 13 “TERRACINA CEPRANO FONDI”

NORME PARTICOLARI DI PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

SUB-AMBITO 13/1 Fascia Costiera di Sabaudia, Laghi e Promontorio del Circeo

Art. 21 Il Sub-Ambito territoriale paesistico n. 13/1 riguarda Il Sub-Ambito di piano territoriale paesistico n. 13/1 riguardante la fascia costiera del Comune di Sabaudia, i laghi retrostanti, il Promontorio del Circeo, aree adiacenti.

Art. 22 – Ai fini della tutela ambientale le aree sono classificate in 3 categorie:

– aree di tutela integrale (I)

– aree di tutela orientata (0)

– aree di tutela limitata (L)

Tali aree sono individuate alle tavole serie E/3 in scala 1:25.000.

Art. 23 – Sono aree di tutela integrale le seguenti aree:

a) Riserva Naturale Selva del Circeo

b) Lago dei Monaci, Lago di Caprolace, Riserva Naturale Pantani dell’Inferno e aree adiacenti costiere e interne comprese tra il Rio Martino e lo sbocco al mare del Canale Diversivo Nocchia

c) Lago di Sabaudia e sponde orientali comprendendo le aree adiacenti il Braccio dell’Annunziata, il Centro Storico di Sabaudia, il Braccio della Caprara, il Braccio degli Arciglioni, il Braccio della Carnarola, la Riserva Naturale della Biosfera, la Lestra degli Arciglioni e aree circostanti, il Braccio della Molella, la Riserva Naturale Rovine di Circe e Villa di Domiziano e il Braccio della Bagnara

d) Comprensorio naturalistico Promontorio del Circeo. Il tutto come delimitato negli elaborati grafici alle tavole serie E/3

Art. 24 – Sono aree di tutela orientata le seguenti zone:

a) spazi compresi tra il Rio Martino, il Canale Nocchia, la strada Litoranea e la strada di S.Andrea

b) fascia dunale compresa tra il mare e il Lago di Sabaudia, fino al Canale Romano

c) fascia adiacente area di riserva integrale in località Molella

d) località Selva Piana tra il Canale Romano, il Lago di Sabaudia, la strada Litoranea e il Promontorio del Circeo. Il tutto come delimitato negli elaborati grafici alle tavole serie E/3.

Art. 25 – Sono aree di tutela limitata le seguenti zone:

a) spazi circostanti il centro abitato di Sabaudia, fino alla strada Litoranea

b) spazi circostanti l’insediamento urbano di S.Felice Circeo e fascia litoranea fino al confine con il Comune di Terracina. Il tutto come delimitato negli elaborati grafici alle tavole serie E/3.

Art. 26 – Nella zona I/a (riserva naturale Selva del Circeo)

Sono consentite solo le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati di servizio esistenti. Tale zona deve disporre, in sede di piano regolatore, di una fascia di protezione esterna inedificabile di almeno 150 m. in corrispondenza della strada Migliara 49, della strada Mediana, della strada Migliara 549 della strada Litoranea.

Art. 27 – Nella zona I/b (Lago di Monaci, Lago di Caprolace, riserva naturale Pantani dell’Inferno e aree adiacenti costiere e interne comprese tra il Rio Martino e lo sbocco al mare del Canale Nocchia)

Sono consentite, dal punto di vista edilizio, solo le opere di manutenzione ordinaria della viabilità e dei fabbricati esistenti. La viabilità deve assumere carattere locale. Nelle zone umide e lungo le sponde marittime e dei laghi debbono essere preservate le caratteristiche sabbiose e torbose dei terreni senza alterazioni della duna e della vegetazione autoctona. Gli attraversamenti della duna debbono essere realizzati con passerelle in legno o simili. E’ vietata l’installazione di chioschi e la realizzazione di aree di parcheggio. Nel Rio Martino sono vietate la navigazione a motore e l’installazione di attrezzature fisse di attracco; è consentita l’installazione di piccoli pontili in legno; è ammesso l’adeguamento della bocca di accesso. Nel Rio Martino e nei laghi adiacenti dei Monaci e di Caprolace è consentita la pesca con esclusione dell’uso di reti e bilance. Le colture ittiche possono essere consentite.

La tutela integrale si intende estesa ad una fascia marittima di protezione esterna di 500 m. dalla costa; in tale spazio è vietato il transito di natanti a motore e la pesca, compresa quella subacquea.

Sono consentite tutte le opere inerenti la valorizzazione dei beni archeologici di iniziativa della competente Soprintendenza.

Art.28 – Nella zona I/c (Lago di Sabaudia e sponde orientali, comprendendo le aree adiacenti il Braccio dell’Annunziata, il Centro Storico di Sabaudia, il Braccio della Caprara, il Braccio degli Arciglioni, il Braccio della Carnarola, la Riserva Naturale della Biosfera, la Lestra degli Arciglioni e aree circostanti, il Braccio della Molella, la Riserva Naturale Rovine di Circe e Villa di Domiziano e il Braccio della Bagnara)

Sono consentite, dal punto di vista edilizio, solo le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria

della viabilità e dei fabbricati esistenti.

Nelle zone umide e lungo le sponde del lago debbono essere preservate le caratteristiche sabbiose e torbose dei terreni senza alterazioni della vegetazione autoctona. In particolare, debbono essere salvaguardate le pregiate sughere, la palma nana e la vegetazione lacustre.

Sono vietate la navigazione a motore e l’installazione di attrezzature fisse di attracco; è consentita l’installazione di piccoli pontili in legno.

E’ consentita la pesca con l’esclusione dell’uso di reti a strascico e sorbone. Le colture ittiche possono essere consentite.

E’ Vietata l’installazione di campeggi.

Sono consentite tutte le opere inerenti la valorizzazione dei beni archeologici di iniziativa della competente Soprintendenza. Eventuali nuovi tracciati viari possono avere solo carattere pedonale o di servizio.

NORMATIVA SU LAGO LUNGO

P.T.P. – AMBITO TERRITORIALE N° 13 “TERRACINA CEPRANO FONDI”

NORME PARTICOLARI DI PIANO TERRITORIALE PAESISTICO

SUB-AMBITO 13/4 (Litorale e insediamento di Sperlonga, Laghi Lungo, S.Puoto, aree adiacenti)

Art. 63 Il Sub-Ambito di piano territoriale paesistico n. 13/4 comprende:

Il Sub-Ambito di piano territoriale paesistico n. 13/4 comprende i Laghi Lungo e di S.Puoto, le loro rispettive fasce di tutela e parte delle aree limitrofe a sud-est, nonchè il nucleo urbano di Sperlonga e l’intera fascia del suo litorale. Il tutto come delimitato negli elaborati grafici tavole serie E/3 in scala 1:25.000.

Art.64 – Ai fini della tutela ambientale, le aree sono classificate in quattro categorie:

– aree di tutela integrale (I)

– aree di tutela orientata (O)

– aree di tutela paesaggistica (P)

– aree di tutela limitata (L)

Tali aree sono individuate alle tavole serie E/3 in scala 1:25.000.

Art.65 – Sono aree di tutela integrale le seguenti zone:

a) Lago di S.Puoto, Lago Lungo e canale di unione tra i due laghi;

b) zona della Villa della Grotta di Tiberio

Il tutto come delimitato negli elaborati grafici alle tavole serie E/3.

Art.66 – Sono aree di tutela orientata le seguenti zone:

a) fascia di protezione della costa dal fosso di Valle Corsara fino al confine del Comune di Sperlonga e inoltre un’area più all’interno, comprendente il Puntone Capovento e parte del Monte Bazzano;

b) promontorio di Torre Truglia e porticciolo turistico sottostante.

Il tutto come delimitato negli elaborati grafici alle tavole serie E/3

Art.67 – Sono aree di tutela paesaggistica le seguenti zone:

a) area interna, parte pianeggiante e parte collinare, situata alle spalle del Lago Lungo e della fascia costiera e compresa tra i due laghi a nord-ovest e il promontorio di Puntone Capovento a sud-est.

Il tutto come delimitato negli elaborati grafici alle tavole serie E/3

Art.68 – Sono aree di tutela limitata le seguenti zone:

a) fascia costiera dal Lago Lungo al fossato di Valle Corsaro e inoltre un’area più interna compresa tra la fascia costiera e il tracciato della via Flacca.

Il tutto come delimitato negli elaborati grafici alle tavole serie E/3

Art.69 – La zona di tutela integrale I/a (costituita dai Laghi di S.Puoto e Lungo, dal canale che li unisce, e da una fascia continua di rispetto di m.300 dalla riva per i due laghi e di m.150 per il canale d’unione).

Nella zona di tutela integrale del Lago di S.Puoto e del Lago Lungo è vietata la costruzione di nuovi edifici manufatti ed opere (ivi comprese strade, rilevati, sterri, sbarramenti, muri di sostegno, recinzioni in muratura, chioschi ecc.) che possano modificare le condizioni idrogeologiche, paesaggistiche e topografiche dei luoghi. Sono ammesse solo le opere precarie e temporanee relative alla manutenzione e all’uso delle infrastrutture esistenti, nonchè quelle riconosciute indispensabili per evitare il deterioramento dell’ambiente naturalistico.

E’ vietata la navigazione a motore al fine di proteggere l’equilibrio ecologico locale; le colture ittiche e la pesca debbono essere regolarmente in forme idonee al mantenimento degli equilibri ambientali, a cura dei Comuni di appartenenza. Per gli edifici ed i manufatti esistenti e regolarmente autorizzati sono ammessi gli interventi edilizi previsti al titolo IV, punti a), b), c), dell’art.31 della Legge n.457 del 5/8/1978, limitatamente alla destinazione di servizio per la ricerca scientifico-naturalistica da parte di Enti Pubblici e organismi riconosciuti. E’ vietata altresì l’alterazione delle caratteristiche vegetazionali attraverso l’eliminazione dì specie esistenti o la loro

sostituzione con esemplari non autoctoni. E’ infine vietata nella zona I/a l’installazione di cartelli pubblicitari di ogni genere, fatta eccezione per la segnaletica di pubblica utilità.

stesse condizioni del precedente capoverso tutte le opere necessarie a potenziare e ripristinare la vegetazione endemica locale, proteggere l’andamento naturale della costa, demolire gli eventuali manufatti che le competenti Autorità locali e statali ritengano incompatibili con le caratteristiche naturalistiche, storico archeologiche e paesaggistiche locali.

Art.72 – La zona di tutela orientata 0/b (comprende il promontorio di Torre Truglia con il sottostante porticciolo turistico).

Lo Sp=MsoNormal>Art.70 – La zona di tutela integrale I/b (comprende la zona della Grotta di Tiberio, sottoposta a vincolo ai sensi della legge 1089/39, e una fascia circostante di protezione di m.50).

In tale zona è vietato qualsiasi intervento se non quelli relativi alla salvaguardia e alla valorizzazione del suo valore ambientale. Per i manufatti esistenti è consentita la sola manutenzione ordinaria.

Art.71 – La zona di tutela orientata O/a (comprende la fascia di tutela della costa di m.300 dalla linea di battigia, dal limite del fosso di Valle Corsara, a nord-ovest, fino al confine dell’ambito, a sud-est. Comprende inoltre la porzione di territorio delimitata a nord-ovest dalla linea retta che, partendo dal punto d’incontro del limite della fascia costiera con la curva di livello 122 del Monte Bazzano, è tracciata in direzione nord-nord-est fino a incrociare il confine del D.M. del 2/12.61 sulla tutela della zona montana del Comune di Sperlonga, ed altresì delimitata a est da tale confine di decreto).

Nella zona O/a, nelle aree non interessate da preesistenze archeologiche, dalle fasce di rispetto delle acque pubbliche che non presentino pendenza superiore al 35% o condizioni di instabilità geologica e comunque non nelle aree comprese tra il mare ed il percorso della via Flacca sono ammesse le diverse categorie di interventi edilizi previsti dal titolo IV, art.31, punti a), b), c) e d) della Legge n.457/78 limitatamente agli edifici esistenti regolarmente autorizzati senza aumento dell’attuale cubatura e dell’altezza massima. Le concessioni edificatorie per tutti i tipi di opere da eseguirsi nelle aree vincolate potranno essere rilasciate alla condizione che gli interessati si impegnino con atto d’obbligo, regolarmente trascritto, prima dell’inizio dei lavori oggetto della concessione, ad eseguire a proprie spese, dietro le direttive e sotto la sorveglianza delle competenti Autorità locali e statali tutti i saggi, gli scavi ed i rilievi necessari; nonché ad accettare tutte le modifiche ed eventuali riduzioni del progetto che le predette Autorità riterranno opportuno prescrivere. Con tale atteciale Progetto Attuativo cui il presente articolo subordinava il rilascio delle autorizzazioni e dei pareri, non è codificato dalla legislazione vigente né dalla legge regionale 24/98 e conseguentemente tale disposizione è priva di efficacia ai sensi dell’art 87 comma 2 delle presenti norme, pertanto si applicano le norme di salvaguardia cui al capo IV art. 90 delle presenti norme;

la zona agricola analoga a cui fare riferimento sarà quella come definita all’art.47 del presente sub ambito.

Art.73 – La zona di tutela paesaggistica P/a (delimitata a partire dal punto d’incontro del confine della zona I/a, a nord-est del lago di S.Puoto con il confine tra i Comuni di Sperlonga e di Fondi, da tale confine fino alla cima (a quota 134) del colle a nord-est del Lago di S.Puoto; quindi da una linea retta in direzione sud-est fino alla curva di livello 100, poi da tale curva fino allo sperone orientale del Monte Lauro ad ovest della valle delle Vespe, quindi da una linea che corre a monte parallelamente alla litoranea alla distanza di m. 300 fino ad intersecare la curva di livello 75 ad oriente della valle delle Vespe, poi da un tratto della linea che raggiunge la curva di livello 200 all’intersezione con il fossato di Valle Corsara; quindi da tale curva di livello fino al punto di distanza di m.370 a monte della litoranea sul Monte Bazzano (quota 519), da qui giunge alla cima di quota 190 compresa tra Monte Bazzano e Puntone Capovento alla distanza di m.300 a monte della litoranea; da qui, il confine segue una linea retta in direzione nord-ovest fino a incrociare il limite verso nord-ovest fino a incrociare la via Flacca, poi la via Flacca fino

all’incrocio con la carrozzabile verso il mare, poi tale carrozzabile per un breve tratto verso sud, poi di nuovo il limite della fascia di tutela del litorale fino al limite della fascia di tutela del Lago Lungo, infine tale limite, quello della fascia di tutela dei canale d’unione tra i due laghi e quello della fascia di tutela del Lago di S.Puoto fino a incontrare il confine tra i Comuni di Sperlonga e di Fondi).

Nell’ambito dell’area in oggetto è vietata l’alterazione dello stato del terreno attraverso il disboscamento e l’installazione di impianti tecnologici visibili.

Sono consentite:

a) le opere necessarie alla realizzazione di manufatti di servizio per l’agricoltura in località

Maceria, tra il Lago di S.Puoto e il Monte Lauro, con indice di copertura inferiore ad I/10 del lotto di pertinenza e altezza massima di m.7.00;

b) tutte le opere necessarie ad assicurare e migliorare l’assetto idrogeologico del territorio in esame senza peraltro alterarne l’aspetto paesaggistico;

c) ogni opera di forestazione atta a ripristinare e potenziare il patrimonio tipico ed endemico dei luoghi;

d) la costruzione di nuovi manufatti ad esclusivo uso agricolo (vedi L.R. n.39 del 19/5/1975) purché di altezza massima assoluta non superiore a m.7.50; ove i terreni interessati da nuova edificazione abbiano una pendenza naturale, tale pendenza non è in alcun nodo modificabile e l’altezza massima dei fabbricati è comunque riferita, per ogni loro parte, al punto di minima quota del prospetto a valle dei fabbricati stessi;

e) le diverse categorie di interventi edilizi previsti dal titolo IV della Legge 457/78, limitatamente agli edifici esistenti, senza aumento dell’attuale cubatura ed altezza massima;

f) gli interventi pubblici di carattere infrastrutturale o di interesse scientifico o naturalistico purchè non danneggino le condizioni naturalistiche, paesaggistiche e topografiche dei luoghi.

La seguente disciplina si applica alle zone destinate all’esercizio dell’attività agricola o definite tali dagli strumenti urbanistici vigenti, qualora non in contrasto con i precedenti punti, a), b), c), d), e), f).

Ogni intervento nelle zone agricole deve essere indirizzato alla conservazione dei valori tipici dell’agricoltura e del paesaggio agricolo e alla difesa dell’esercizio dell’impresa agricola considerato come strumento attivo per la conservazione dei beni ambientali.

Nelle zone agricole è vietata ogni attività comportante trasformazioni dell’uso del suolo con finalità diverse da quelle inerenti la sua specifica vocazione.

Nelle zone agricole è vietata ogni lottizzazione a scopo edificatorio ai sensi della legge regionale n.34 del 1974, salva la possibilità di concentrare l’edificazione in borghi agricoli, ove ciò sia consentito dagli strumenti urbanistici.

L’edificazione può essere consentita dagli strumenti urbanistici con le seguenti limitazioni: indice di edificabilità massimo mc.0,015/mq.su lotti minimi di 20.000 mq. per una cubatura massima di 900 mc., salvi diversi limiti stabiliti dalle norme particolari di Sub-Ambito.

L’edificazione per uso abitativo dell’imprenditore agricolo, per l’alloggio di lavoratori agricoli o per annessi agricoli di rilievo può derogare dalle precedenti limitazioni subordinatamente alla presentazione di un piano di utilizzazione aziendale o interaziendale da sottoporre all’approvazione del competente settore decentrato dell’Agricoltura.

In generale sono consentite le costruzioni mono-locali per il ricovero degli attrezzi di altezza massima m.2,50 e di superficie massima mq.9 quando si disponga dì un lotto non inferiore a mq.2.000.

Nelle zone idonee all’esercizio delle attività silvo-pastorali è ammessa la costruzione di abbeveratoi, ricoveri e rimesse per il bestiame brado, fienili, rifugi per il personale di sorveglianza, da ubicarsi in posizione appropriata, nel rispetto della situazione ambientale. Nelle zone agricole, purché in armonia con la prescrizioni degli strumenti urbanistici e delle norme particolari di Sub-Ambito, è ammesso l’insediamento di impianti produttivi inerenti la conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli nonchè destinati alle attività dì servizio per l’agricoltura subordinatamente alla procedura di verifica dell’impatto ambientale

quando i medesimi comportino l’utilizzo di una superficie fondiaria superiore a 10.000 mq. o abbiano caratteristiche inquinanti. Tutte le costruzioni debbono rispettare il profilo naturale del terreno, utilizzare preferibilmente finiture ad intonaco, tinteggiature di colore chiaro e coperture a tetto a falde semplici. In generale le costruzioni per uso residenziale non debbono superare l’altezza di m.7.00 al filo di gronda. Non sono soggette ad autorizzazione dell’autorità preposta alla tutela ambientale le trasformazioni dell’assetto dei terreni che siano strettamente funzionali all’utilizzazione agricola, compresi gli impianti di irrigazione, i terrazzamenti, i riporti, i pergolati,

le tettoie, le schermature delle colture con caratteristiche mobili. Gli impianti di serra stabilmente infissi al suolo sono annessi agricoli da prevedere nei piani di utilizzazione aziendale. E’ vietata l’apertura di strade e sentieri che non sia strettamente necessaria per l’utilizzo dei fondi.

Art.74 – La zona di tutela limitata L/a

(comprende la fascia di protezione di m.300 del litorale marino. nel tratto compreso tra il limite della fascia di tutela del Lago Lungo (zona I/a), a nord-ovest. e il fossato di Valle Corsara, a sud-est. Inoltre, la zona L/a comprende anche la porzione di territorio che, a partire in direzione sud-est dal bivio tra la via Flacca e la carrozzabile verso il mare si estende tra queste due strade, a valle della via Flacca.

Dalla zona L/a è escluso il promontorio di Torre Truglia e il porto di Sperlonga).

Gli interventi sul territorio consentiti nella zona L/a non possono essere in contrasto con le seguenti finalità:

– conservazione assoluta della vegetazione esistente (macchia costiera) e suo eventuale potenziamento con specie tipiche del luogo;

– protezione dal degrado della duna litoranea e della relativa vegetazione ed eventuale ripristino della duna stessa, ove questa risulti manomessa.

Se non in contrasto con le finalità esposte nel paragrafo precedente si consente:

– il reperimento, ad una distanza non inferiore a m.30 dalla base della duna verso l’entroterra, di attrezzature sportive, aree attrezzate per il ristoro, aree di servizio e parcheggi;

– la realizzazione in materiali naturali di sentieri di attraversamento della duna che rispettino l’andamento naturale del terreno e siano compatibili con la vegetazione esistente. E’ consentito altresì il completamento edilizio, purchè previsto da strumento urbanistico esecutivo, con indici fondiari che non superino i 0,5 mc./mq. salvaguardando la visuale del centro storico di Sperlonga dalla via Flacca.

Sono ammessi interventi edilizi sugli edifici esistenti, purché regolarmente autorizzati, alla condizione che non comportino aumento delle cubature. superfici utili, altezze e sagome d’ingombro attuali. Qualunque recinzione relativa agli interventi consentiti deve essere realizzata preferibilmente con siepi o reti e comunque con esclusione di murature di altezza superiore a m. 1.