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Quando un’Associazione é seria e fa il proprio dovere senza chiedere nulla in cambio le soddisfazioni arrivano.

91115 R.G. DIB. 7396/15
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
VIII Sezione Penale
I Collegio
(artt. 74 ss., 491 c.p.p.)
All’udienza pubblica del 14 maggio 2015 ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
In ordine alla richiesta di costituzione di parte civile della Regione Lazio, di Roma Capitale e
dell’Associazione Nazionale per la lotta contro le illegalità e le Mafìe “Antonino Caponnetto'”
per tutti i capi di imputazione,
Premesso che le richieste di costituzione di parte civile sono tutte correttamente formulate in
persona dei rispettivi procuratori speciali, i quali hanno ricevuto esplicita delega in tal senso
dal Sindaco, dal Presidente della Regione e dal legale rappresentante dell’Associazione, e che
tutte le costituende parti civili hanno precisato in relazione alla lesione degli interessi specifici
quali siano le ragioni della richiesta nonché la richiesta risarcitoria,
Il Tribunale,
OSSERVA
che, secondo l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità. le person~
giuridiche e gli enti di fatto sono legittimati a costituirsi parte civile non soltanto quando il
darmo riguardi un bene su cui gli stessi vantino un diritto di natura pat.J.imoniale, ma più in
generale quando il danno coincida con la lesione di un diritto soggettivo, sia riferito ad una
situazione storicamente circostanziata e sia assunto nello statuto a ragione della propria
esistenza o azione, con l’effetto che ogni attentato a tale interesse si configura come lesione
della personalità o identità dell’associazione (Cfr.: sez. 4, n. 38991 del 10/6/201 O rv. 248848.
sez. 3 n. 38290, delJ/10/2007 rv. 238103, sez. 5, n. 59 dell’l/6/89 rv. 182947).
Se tale principio vale in modo evidente per gli enti territoriali, lo stesso può altresì riferirsi
alle associazioni non riconosciute, purché le stesse presentino un grado di effettiva c rilevante /
rapprosentatività degli interessi offesi dal reato (cfr. Cass., sez. 6 n. 39010 del 10/4/2013 rvq
256593 con riferimento alla costituzione di parte civile dell’associazione non riconosciuta
“Cittadinanza Attiva Onlus” in un processo per reati contro ìa P.A).
Sul punto, in particolare, vale la pena dare conto dell’evoluzione dottrinale e
giurisprudenziale in tema di requisiti che gli enti rappresentativi di interessi diffusi devono
presentare al fine di esercitare la pretesa risarcitoria nel processo penale.
Secondo l’orientamento tradizionale, mutuato dal diritto amministrativo, la legit1imazione a
costituirsi parte civile nel processo penale spetta a tutti gli enti, riconosciuti c non, che
dimostrino di avere un grado elevato di rappresentatività degli interessi di cui promuovono la
tutela. ln ambito penale, la giurisprudenza ha adottato per la prima volta tale criterio in
relazione alle associazioni ambientaliste, in ipotesi di offese all’ambiente e conseguente
pericolo per la salubrità dello stesso.
In tali occasioni la Corte di Cassazione ha precisato che un sufficiente gradc di
rappresentatività, legittimante la costituzione di parte civile, poteva essere riconosciuto a tutte
quelle associazioni che avessero un legame diretto con il territorio offeso dalle condotte
delittuose.
Da qui l’affermazione del principio secondo cui gli enti di fatto, di±Ierenti dagli enti
territoriali istituzionali, dovessero essere territorialmente legati ai ìàtti di causa, per potere
legittimamente avanzare la pretesa risarcitoria in sede penale.
Tale principio è oggetto di evoluzione sia in ambito amministrativo, materia di elezione di tali
principi, sia nella giurisprudenza penale, di merito soprattutto, la cui osservazione consente di
rilevare un atteggiamento di maggiore apertura verso la costituzione di parte civile di
associazioni altamente rappresentative di interessi fondanti la comunità nazionale, quali il
rispetto della legalità e il contrasto al fenomeno del crimine organizzato.
Segnatamente in talune pronunce (ordinanze O.l.P. del Tribunale di Roma: del 19/2/2014, est
Tudino, e Tribunale di Roma Sezione X del 2111/2014, est. lanniello), ai fini dell’mnmissione
all’azione processuale in qualità di danneggiato dal reato, viene valorizzato l’elevato grado di
rappresentatività dell’associazione rispetto agli interessi in gioco, prescindendo dal vaglio ciel
requisito squisitamente territoriale, poiché i valori rappresentati si reputano poter assumere
una valenza marcatan1ente nazionale con la conseguenza che ad essi \’anno applicati gli ant.
74 e ss., e non già l’art. 91 c.p.p.
Tale affermazione di princ1p10 tuttavia va accompagnata da una rigorosa valutazione in
ordine all’ambito operativo dell’associazione e alla capacità della stessa di essere riconosciutari’
quale ente che si identiiìca con valori precisi ed univoci, al perseguimcnto dei quali dedica la
propria esistenza e la propria attività.
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lf!
Dette aìiennazioni hanno trovato da ultimo autorevole avallo nei principi enunciati dalle
SS.UU. che hanno ribadito la legittimità di enti e associazioni non riconosciute ad esercitare
l’azione risarcitoria anche in sede penale ove abbiano ricevuto dal reato un danno ad un
interesse proprio coincidente con w1 diritto reale o con lm diritto soggettivo del sodalizio,
preso a cuore e assunto nello statuto a ragione stessa della propria esistenza ed azione, e tale
da avere asslU1to quindi la consistenza di un diritto soggettivo, assoluto ed essenziale: ciò in
ragione dell’immedesimazione tra l’ente e l’interesse perseguito e dell’incorporazione tra i
soci e il sodalizio stesso “sicché questo, per l’ ajfectio societatis verso l’interesse pn.:scdto e
per il pregiudizio a questo arrecato patisce Wl’offesa e perciò anche un danno non
patrimoniale dal reato” (SS.UU. n. 38343 del24/4/2014 rv. 261110, imp. Espehahn).
Nel caso di specie lo statuto dell’Associazione, all’art. 5 espone il proponimento di ‘·costituire
un ‘alternativa complessiva alle majìe e alla società majìogena, partendo anche da e.)perienze
già fatte o che sono in corso, in rapporto con l ‘insieme del movimento antitmifìa,
rappresentato dalle varie associazioni che operano nel paese”: tale diritto è riscontrato dalle
-:oncerete azioni svolte e documentate per l’effettivo perseguimento degli scopi statutari (si
vedano le iniziative elencate nel verbale del 7 giugno 2012, nonché l’elenco riepilogati v o
delle iniziative svolte n eU’ anno 2013, allegati alla dichiarazione di costituzione).
Ora non si può revocare in dubbio che l’associazione per la legalità e il contrasto alle maiìe
“Antonino Caponnetto” sia da aruli attiva su tutto il territorio nazionale ed in particolare nei
centro e nel sud Italia per la promozione di azioni di discredito del crimine organizzato e di
diffusione nelle scuole di valori della legaLità.
Per tale ragione le concrete ed effettive azioni svolte dalla associazion~ CaponnettJ al tìne di
perseguire l’oggetto e lo scopo statutario consentono di riconoscere alla stessa quel necessario
grado di rappresentatività degli interessi perseguiti iure proprio.
Conseguentemente non può non riconoscersi la legittimazìone dell’associazione a costituirsi
parte civile, da limitarsi peraltro ai soli fatti di cui al capo 3), che vede la contestazione
deLl’aggravante di cui all’art. 7 D.L. n.l59/2011, al fine di evitare I’indiscriminata estensione
della legittimazione in ogni caso in cui un organismo rivendichi di esser custode dell’interesse
kso dal reato, a prescindere dalla situazione storica detem1inata e dalle precise finalità
statutarie per le quali l’ente si è costituito.
Tale limitazione di legitlimazione attiva trova qui ulteriore giustificazione, da tm lato, nella
precisa cd univoca ratto che caratterizza la circosta.”tlza aggravante in esame, la quale
stigmatizza uno degli elementi costitutivi della fàttispecie incriminatrice di cui all’anicolo art .
.:J-16-bis c.p., mentre, con riferimento agli ulteriori reati contestati, l’oggetto dell’attività dell·
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costituenda parte civile non è pienamente conferente e pertanto deve esserne esclusa, in
ossequio al dovuto rigore nella verifica della rappresentatività degli interessi e della coerenza
con l’attività dell’associazione.
Nessun rilievo osta alla costituzione di parte civile della Regione Lazio e di Roma Capitale
con riferimento a tutti i reati oggetto d’imputazione, in quanto enti territoriali che vantano w11;1
lesione patrimoniale immediata e diretta per i fatti contestati agli odierni imputati, tra di loro
nono sovrapponibili ed, invero, eterogenei in ragione dei beni oggetto di rispettiva tutela e
rappresentanza.
P.Q.M.
Visti gli artt. 74 e ss.,
AMMETTE
la costituzione di parte di civile della Regione Lazio e di Roma Capitale con riferimento a
tutti a reati oggetto d’imputazione.
AMMETTE
ia costituzione di parte civile dell’Associazione Nazionale per la Lotta contro ie Illegalità c: le
Mafie “Antonino Caponnetto”, limitatamente al capo d’imputazione n. 3) descritto dal decreto
di giudizio immediato e agli imputati cui esso è contestato.