Cerca

.Proposte modificative elaborate dall’Associazione Caponnetto alla legislazione antimafia.Via le competenze ai Prefetti,mostratisi assolutamente inadeguati,in materia di prevenzione antimafia e loro passaggio alle DDA.

 

Associazione Nazionale per la lotta contro le illegalità e le mafie

“Antonino Caponnetto”


info@comitato-antimafia-lt.org   sito https://www.comitato-antimafia-lt.org/Tel 3470515527

Codice Antimafia 

Proposte modificative della legislazione antimafia

Trasferimento delle competenze in materia di prevenzione antimafia  dai prefetti ai procuratori distrettuali 

L’associazione Nazionale Antimafia  Antonino Caponnetto, segue  con molta attenzione e preoccupazione  le diverse modifiche introdotte nella legislazione antimafia  e le condotte poste in essere dai vertici di importanti amministrazioni centrali e periferiche in sede di applicazione della stessa normativa. 

La preoccupazione risiede nella percezione di una visibile e  concreta  perdita di efficacia dell’azione   di prevenzione e di contrasto al deleterio fenomeno delle mafie ovvero del dilagare del deleterio della c.d.  mafizzazioene di settori delle  istituzioni o meglio delle infiltrazione di sodalizi  criminalità nella pubblica amministrazione.  

Sull’argomento, a mero titolo esemplificativo  si richiama il recentissimo intervento del Sig. Procuratore Nazionale Antimafia, dr. Franco Roberti , riportato dalla stampa Nazionale, reso in  audizione in Commissione Giustizia alla Camera sulla revisione del Codice Antimafia: “è opportuna una riflessione sul comma 6 del nuovo articolo 32 bis” del Codice antimafia “che non prevede un filtro per l’adozione del provvedimento di controllo giudiziario, sicché qualsiasi impresa destinataria di informazione interdittiva antimafia ne può bloccare gli effetti presentando al tribunale” competente per l’applicazione delle misure di prevenzione “una richiesta di applicazione del controllo giudiziario”. “La mancanza del filtro – ha detto Roberti – “è un regalo ai mafiosi”.

Le osservazioni formulate dal Procuratore Nazionale Antimafia, pienamente condivide da questa Associazione, appaiono mettere  in luce come  gli uffici legislativi di importanti Ministeri, come, nel caso della legislazione antimafia, quelli del  Ministero dell’Interno, retti da Prefetti,  e del Ministero della Giustizia, elaborino proposte di legge che, a voler escludere ogni celata volontà a realizzare  norme finalizzate a concedere “ un regalo ai mafiosi“sembrano indirizzate più a garantire una  legalità apparente    piuttosto che sostanziale.

Proprio in relazione alla legislazione Antimafia e alle altre correlate disposizioni,   l’Associazione Caponnetto  ha avuto modo di intercettare altre inspiegabili modifiche legislative che, appaiono anch’esse volte a sacrificare la legalità sostanziale e quindi produrre come  ricaduta, maggiori opportunità di inserimento ovvero di consolidamento di sodalizi  affaristici criminali in apparati della Pubblica Amministrazione. 

Ci si riferisce, per esempio,  alle modifiche apportate dall’articolo 2, comma 30, della legge 15 luglio 2009, n. 94,  all’art. 143 del d.lgs. 267/2000.  La norma in questione riguarda lo scioglimento degli organi di governo degli enti locali e delle aziende sanitarie  per condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Trattasi di una normativa, collocabile tra le  c.d.  misure di prevenzione avanzate, recepita nell’art. 15 bis della Legge 55/90, introdotto dal legge 221/1991,  poi confermata  nell’art. 143 del d.lgs. 267/2000 che in applicazione dell’articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, assegna  ai prefetti titolari di sedi provinciali, previa delega del Ministro dell’interno, i poteri di accesso antimafia di cui al D.L. 629/82 ( c.d. Legge La Torre) al fine di assumere elementi volti a verificare l’eventuale  sussistenza presso Enti Locali delle condizioni  per adottare la misura di rigore dello scioglimento degli organi di vertice  inquinati dalla mafia .

Si tratta,   di un  potere straordinario posto a tutela della funzionalità degli organi elettivi e della rispondenza a fondamentali canoni di legalità dell’apparato dell’ente interessato, in un quadro di lotta alla criminalità organizzata e di connesso avanzamento della soglia di prevenzione rispetto a fatti anche sintomatici di interferenze malavitose sulla fisiologica vita democratica dell’ente.

Le modifiche apportate dalla citata  legge 15 luglio 2009, n. 94, hanno sensibilmente ridimensionato l’originaria previsione normativa  e la spiccata finalità di prevenzione avanzata contenuta nell’art. 15 bis della L.55/1990 ( dichiarato legittima dalla   Corte Costituzionale con sentenza 103/1993). 

La formulazione originaria, che ha superato il vaglio di legittimità costituzionale,  consentiva di conferire significatività  ai fini dell’applicazione della misura di rigore,  a situazioni non traducibili in addebiti personali, ma tali da rendere plausibile, nella concreta realtà contingente, l’ipotesi di una possibile soggezione degli amministratori alla criminalità organizzata (vincoli di parentela o di affinità, rapporti di amicizia o di affari, frequentazioni), e ciò, pur quando il valore indiziario dei dati raccolti non sia sufficiente per l’avvio dell’azione penale o per l’adozione di misure individuali di prevenzione.

Egualmente ampio, secondo il modello legale posto dalla norma citata, risultava il margine per l’apprezzamento degli effetti derivanti dai collegamenti o dalle forme di condizionamento in termini di compromissione della libera determinazione degli organi elettivi, del buon andamento della Amministrazione, del regolare funzionamento dei servizi, ovvero in termini di grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica, con conseguente idoneità anche di quelle situazioni che non rivelino né lascino presumere l’intenzione degli amministratori di assecondare gli interessi della criminalità organizzata (pena, in tal caso, l’intervento dei modelli penalistici o di prevenzione).

Da quanto precede emerge, in conclusione, che lo scioglimento del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 143 D.lgs. n. 267 del 2000 ( già art. 15 bis della L. 55/90)  nella versione vigente prima delle modifiche del 2009, rappresentava  la risultante di una valutazione il cui asse portante era  costituito, da un lato, dalla accertata o notoria diffusione sul territorio della criminalità organizzata e, dall’altro, dalle precarie condizioni di funzionalità dell’ente” .

La  norma aveva quindi  carattere preventivo, più che sanzionatorio, mirando ad eliminare le situazioni in cui obiettivamente, a prescindere, cioè, da ogni  accertamento circa il grado di responsabilità individuale, l’esercizio del governo  locale  diveniva soggetto ad anomale interferenze che ne alterano la capacità di conformare la propria azione ai canoni fondamentali  della legalità.”. (cfr., IV Sez., 4 febbraio 2003, n. 562 e 22 giugno 2004, n. 4467; V Sez., 14 maggio 2003, n. 2590 e 23 giugno 1999, n. 713;, 22 marzo 1999, n. 319, 3 febbraio 2000, n. 585, 2 ottobre 2000, n. 5225; C.G.A.R.S. 22 aprile 2002, n. 205  – 14 maggio 2003, n. 2590; IV Sezione 10 dicembre 2003, n. 8126; V Sezione 23 marzo 2004, n. 1556-  Sentenza C di S – Sez. IV^  n. 1573/2005 – Sentenza C di S Sez. V ^ 23 agosto 2006 n. 4946).

Invero le modifiche introdotte della L. 94/2009 hanno innalzato  la soglia di gravità degli elementi richiesti  per l’applicazione  della misura di rigore, prevendendo l’acquisizione  di elementi “concreti, univoci e rilevanti “. Quindi,viene ad essere spostata la  valenza giuridica da misura di prevenzione avanzata a misura che pur essendo ancora inquadrabile tra  quelle di prevenzione,   si accosta significativamente alle misure sanzionatorie  e pertanto con l’obbligo da parte dell’Organo statale preposto alle indagini, di assumere elementi caratterizzati da un livello di gravità oltremodo più elevato e conseguentemente  con un apporto  info-investigativo molto più impegnativo con consegue sensibile riduzione di applicazione della misura di rigore in questione. 

Ma vi è di più., pur avendo il legislatore del 2009 previsto un livello di indagini molto più profondo, ha di contro, stabilito che per le attività di indagini  volte ad  accertare il condizionamento mafioso deve  essere delegata  una “commissione di indagine” composta da tre funzionari della pubblica amministrazione, e non più, come avveniva precedentemente,  da una Commissione composta anche da  delle FF.O.

La norma così formulata comporta la estromissione dalle commissioni di accesso  – definite con la nuova  norma “ di indagine “ – degli appartenenti alle Forze dell’Ordine . L’assenza dei rappresentati delle Forze di Polizia comporta da un lato il venir meno dell’insostituibile supporto qualitativo ( info-investigativo) offerto dalle stesse FF.O. nel corso delle attività di accesso antimafia presso enti locali e dall’altro una inconfutabile delegittimazione delle stesse. 

Precedenti scioglimenti hanno rivelato come il contributo collaborativo offerto dalle FF.O., in quanto componenti delle commissioni di accesso, sia stato determinante nella individuazione di fatti e vicende amministrative rivelatrice di condizionamenti mafiosi dell’azione amministrativa degli Enti oggetto di ispezioni.

Infatti, come è noto, è proprio è soprattutto grazie al contributo degli appartenenti alle Forze di Polizia che è possibile acquisire elementi cognitivi di colleganza di amministratori con la criminalità organizzata, (sia per le persone fisiche che per quelle giuridiche aventi rapporti con gli enti locali ispezionati) . 

Non prevedere la presenza nelle commissioni di accesso di appartenenti alle ff.o. ( Guardia di Finanza – Carabinieri – Polizia di Stato e DIA ) potrebbe produrre innegabilmente concrete ricadute negative sull’esito qualitativo delle indagini stesse e quindi sulla possibile concreta agevole  applicazione della norma stessa. Peraltro, tali criticità applicative della norma in questione appaiono accentuate  dalle ulteriori modifiche cui si è fatto cenno precedentemente e cioè quelle apportate ai   commi 1° e 8° dello stesso art. 143  che prevedono l’acquisizione, come si diceva,  di elementi di permeabilità mafiosa caratterizzati da una più elevata  soglia di gravità e quindi di maggiore difficoltà acquisitiva   rispetto a quelli previsti della originaria normativa . In altri termini,  da un lato si aumenta la soglia di gravità degli indizi di mafiosità e dall’altro si riducono i profili professionali specializzati  ( FF.OO.) preposti alla ricerca degli elemnti di permeabilità mafiosa.

E evidente che un esito liberatorio elle attività d’indagine  da parte della commissione di accesso ( per carenza di indagini) può addirittura produrre paradossalmente  una surrettizia  legittimazione delle amministrazioni ispezionate, pur se condizionate dalla criminalità organizzata, e consentire alle stesse di  fregiarsi di essere state dichiarate  immuni  da condizionamento mafiosi. . 

L’istituto dello scioglimento degli enti per condizionamento mafioso  di rigore all’art. 143 del d.lgs. 267/2000 sta, quindi, attraversando una fase di collassamento in termini di efficacia  nei risultati soprattutto con riferimento al raggiungimento degli obbiettivi prefissati dalla legge nella sua versione originaria e cioè quelli di impedire   sul nascere   condotte di inquinamento    della vita amministrativa degli enti interessati.

E’ bene ricordare che il procedimento amministrativo relativo all’applicazione delle misura ex art. 143 ruota intorno alla figura dei prefetti titolari di sedi provinciali, i quali, come è noto, sono oggetto di nomina  politica ( in quanto deliberata dal Consiglio  d Ministri ) con conseguente   esposizione degli stessi prefetti al volere dei politici locali che possono incidere sulle decisioni  dei politici presenti in seno allo stesso C d M . Profilo questo che    fa sorgere non pochi dubbi e perplessità sulla effettiva imparzialità delle decisioni adottate in siffatta materia dagli stessi prefetti. Sul punto  ci si soffermerà nelle successive che seguono.

Fatta questa doverosa premessa sullo scioglimento di enti per condizionamento da parte della criminalità organizzata, , occorre, adesso brevemente soffermarsi sulla legislazione afferente la  prevenzione antimafia con riferimento alle imprese destinatarie di appalti pubblici e concessioni.

La relativa  legislazione di riferimento  ha assunto nel tempo una portata giuridica  analoga a quello dello  scioglimento  dei Consiglio comunali per condizionamento mafioso e cioè basata sulla c.d. prevenzione avanzata. 

Ai sensi del  D.P.R. 252/1998, poi trasfuso con modificazioni, nel codice antimafia approvato con d.lgs. 159/2011, la relativa misura antimafia viene adottata attraverso  la c.d. informativa antimafia.

Questa tipologia di atto antimafia, stante la sua natura spiccatamente di prevenzione, non richiede un accertamento di responsabilità e neppure la prova dell’effettiva infiltrazione mafiosa nella impresa, ovvero la prova del condizionamento effettivo della gestione dell’impresa da parte della criminalità organizzata .

L’ampiezza dei poteri di accertamento, giustificata dalla finalità preventiva del provvedimento cui cospirano, giustifica che il prefetto possa ravvisare l’emergenza di tentativi di infiltrazione mafiosa    anche in maniera indiretta, ovvero in ogni fattispecie che possa potenzialmente agevolare le attività criminali o esserne in qualche modo condizionata per la presenza, nei centri decisionali, di soggetti legati ad organizzazioni criminali.

 Anche questa normativa, purtroppo, ha recentemente  subito un intervento legislativo che ne ha ridimensionata  l’efficacia. Infatti il nuovo codice antimafia, approvato con d.lgs. 159/2011, al comma 3 dell’art. 94 stabilisce che per  le informative antimafia interdittive, relative alle ditte appaltatrici di  appalti di servizi e forniture,  cioè proprio   quegli appalti pubblici ritenuti più appetitosi per le consorterie malavitose, ( appalti rifiuti, trasporti, forniture  di pasti ospedalieri e refezione scolastica, vigilanza privata, ecc), non vi è  più l’obbligo di recedere dai relativi contratti. Basta una banale motivazioni da parte dell’ente destinatario del provvedimento antimafia, riferita all’indicazione di un generico interesse pubblico  per superare il provvedimento antimafia interdittivo.

 Inoltre il nuovo codice antimafia ha abrogato le disposizioni di cui al comma 9 del d.p.r. 252/1998 laddove veniva consentito ai Prefetti di trasmettere alle stazioni appaltanti le informative ex art. 1 septies del d.l. 629/82 ( c.d informative atipiche) . Invero questa tipologia di informative ha consentito nel tempo ai prefetti di colpire,  attraverso i protocolli di legalità,  quelle ditte in odore di mafia che  cambiavano la sede legale al fine di aggirare fraudolentemente la normativa antimafia . 

Le  azioni di prevenzione antimafia di cui si sta discutendo, come si diceva,  sono, affidate ai Prefetti titolari di sedi provinciali.

            Purtroppo gli eventi giudiziari anche recenti, stanno dimostrando come  le azioni dei prefetti in siffatta materia risultino, spesso, sterili nel fine e sembrano perseguire  una  mera legalità formale/apparente  mentre la violazione della legalità sostanziale viene accertata solo grazie all’intervento della Magistratura penale e, quindi,  solo quando oramai i reati sono stati  consumanti  con gravi  danni  alla collettività amministrata.

Al riguardo,  a solo titolo esemplificativo,  basta richiamare la preoccupante  vicenda delle infiltrazioni camorristiche nell’azienda ospedaliera di Caserta.   

Ebbene in quell’’azienda ospedaliera  era stata inviata una commissione d’indagine, nominata dal Prefetto di Caserta,  per effettuare  l’accesso antimafia al fine di verificare la sussistenza delle condizioni  per lo  scioglimento dell’Azienda stessa per condizionamento da parte della criminalità organizzata 

Invero, come si legge  nel  decreto dell’ 11.3.2014  firmato dal Ministro dell’Interno  Angelino Alfano del 11.03.2014 ( che si allega) veniva attestata  dallo stesso  prefetto di Caserta,  l’insussistenza dei   presupposti per lo scioglimento dell’Azienda e addirittura l’insussistenza delle condizioni   per  l’adozione di altri provvedimenti di cui al comma 5 dell’art. 143 del D.lgs. 267/2000.

Ebbene gli esiti delle verifiche antimafia condotte al riguardo  dal prefetto di Caserta sono state clamorosamente smentiti dalla DDA di Napoli dopo pochi mesi.

Si legge, infatti sugli organi di stampa del gennaio 2015 : “CASERTA- L’ospedale di Caserta nelle mani della Camorra, 24 arresti. Ci sono Angelo Polverino, Nicola Cosentino e Maddaloni, figlio dell’ex vice Prefetto” 

Si legge nello stesso articolo di stampa : “Il sodalizio mafioso, negli ultimi anni, si era “gradualmente infiltrato nel tessuto politico-amministrativo della struttura sanitaria casertana, trasformandosi in un complesso apparato in grado di gestire gli affidamenti dei lavori pubblici in assoluta autonomia, potendo contare sul potere derivante dalla matrice mafiosa

Dalla letture dei fatti emersi e riportati dalla stampa locale e nazionale, si capisce chiaramente che l’infiltrazione mafiosa nell’ospedale era oramai radicata, diffusa e consolidata . 

Stupisce che la prefettura di Caserta, alla quale sarebbero bastati  solo elementi indiziari per poter ottenere lo scioglimento degli organi di governo dell’Azienda ospedaliera, abbia,  appena pochi mesi prima dagli arresti operati dalla DDA, escluso la sussistenza delle condizioni per l’applicazione della misura di rigore di cui all’art. 143del d.lgs. 267/2000, consentendo, per effetto di questo singolare ed incomprensibile comportamento,  agli stessi soggetti colpiti da misure cautelari della restrizione  della libertà personale, di continuare indisturbati a consumere  le condotte criminali contestate, interrotte solo grazie all’intervento della Magistratura. 

Ebbene, come si evince dagli organi di stampa che si sono interessati alla vicenda,   tra i soggetti colpiti dai provvedimenti della magistratura Napoli, figura anche  il figlio di un vice prefetto di Caserta.

Quindi, appare evidente come in tale vicenda,  la funzione di prevenzione, attribuita  dalla legge all’azione dei prefetti in tale delicato segmento dell’ordine e della sicurezza pubblica  sia stata di fatto sterile nel fine. Infatti,solo dopo l’intervento della DDA si è provveduto a sciogliere l’azienda sanitaria di Caserta. 

I  casi nei quali è intervenuta la magistratura penale anziché il prefetto, per accertare  gravi infiltrazioni mafiose già consumate negli enti locali e altri organismi pubblici sono tantissimi. 

Spesso, in questi contesti, il prefetto interviene solo dopo che la magistratura penale ha eseguito provvedimenti cautelari a carico di camorristi e amministratori collusi , cioè interviene quando orami i reati si sono consumati e non, invece, per impedire che i reati vengano consumati.

L’elenco dei  Comuni sciolti solo dopo l’intervento della magistratura antimafia   è interminabile, basta ricordare, tanto per citarne qualcuno, il caso dei comuni di Quarto, di Gragnano, di San Cipriano D’Aversa, di Casal di principe, e di tanti altri comuni.

Così pure con le imprese affidatarie di appalti pubblici, le interdittive antimafia pervengono spesso solo dopo eclatanti operazione della magistratura. Basta ricordare le imprese subappaltatrici impiegate nella realizzatone  delle opere connesse ad expo 2015, colpite da provvedimenti antimafia solo dopo i gravi episodi di infiltrazione mafiosa accertati dalla Magistratura.

Eppure  al prefetto sono attribuiti ampi poteri sostituiti e ispettivi  come quali previsti dall’art. 19, R.D. n. 383/1934  e dall’art. 14 del d.l. 152/91. 

Invero dalle notizie riportate dalla stampa appare emergere  un livello di inquinamento mafioso delle istituzioni locali e di diverse istituzioni centrali nonché di monopolizzazione degli appalti pubblici da parte di ambienti della criminalità organizzata,  di tale gravità che ogni ulteriore indugio nella individuazione di misure concrete di prevenzione antimafia , potrebbe, ad avviso di questa Associazione Antimafia,  risultare letale per la democrazia.

Il modello  vigente di prevenzione antimafia  che vede il Prefetto titolare di sede provinciale , al centro di questo  strategico potere dello Stato di intervento preventivo con finalità di prevenzione antimafia, appare del tutto superato, inidoneo e, come visto, inefficace.

Le ragioni di questa evidente criticità appaiono essere  molteplici, ma quella che più di ogni altra si ritiene abbai   negativamente inciso  sembra essere quella che riguarda le  modalità di nomina dei prefetti .

La nostra carta costituzionale non prevede, come per l’ordine giudiziario, un organo di autogoverno che possa assicurare l’indipendenza e l’autonomia dei Prefetti . Invero non prevede neppure la figura del prefetto la cui presenza deriva dalla normativa del ventennio fascista con derivazione dal periodo borbonico. 

I  prefetti vengono nominati dal Consiglio dei Ministri. 

Sono cioè nominati  dalla politica che in un dato momento storico è posta alla presidenza del consiglio dei ministri e ne ha la maggioranza politica in seno allo stesso Organo.

Quindi, come è agevole, comprendere , i perfetti vengono nominati a secondo della loro contiguità o meglio del gradimento di quella o  quell’altra forza politica.

Per esempio,  ci troveremo che nel periodo del Governo Berlusconi sono stati nominati prefetti , coloro ritenuti di gradimento di quella forza politica. In genere queste scelte risentono anche  delle indicazioni provenienti dai coordinatori regionali. In Campania nel periodo dei governo Berlusconi,   per un lungo lasso tempo il ruolo di coordinatore regionale è stato assunto dall’ex parlamentare Nicola cosentino, oggi sottoposto a processo per concorso esterno in associazione mafiosa.

Insomma l’imparzialità che deve inderogabilmente risiedere alla base delle scelte dei prefetti  nela materia antimafia può inconfutabilmente essere minata da questi meccanismi di nomina  che ineludibilmente possono creare momenti di devianza nelle scelte prefettizie.

Non è la prima volta che prefetti non allineati alla politica  ovvero ad una certa parte di politica, siano stati  gravati da provvedimenti dal carattere sanzionatorio. Tutti ricorderanno il prefetto di Agrigento Fulvio Sodano trasferito dal sottosegretario all’Interno Antonio D’Alì, quest’ultimo  poi gravato da vicende giudiziarie di particolare significatività.

Insomma appare improcrastinabile l’esigenza di  affidare questa delicata funzione di prevenzione antimafia  ad Organi dello Stato in grado di garantire  una concreta posizione di terzietà e di piena autonomia ed imparzialità.

Non appare accettabile che possa essere un organo nominato dalla politica a dover svolgere le  delicate funzioni di ordine e sicurezza pubblica  assegnate ai prefetti soprattutto quelle correlata alla prevenzione antimafia e non solo. Si consideri, infatti,  che il prefetto è preposto anche   all’ adozione delle misure di tutela ( scorte ecc)  per personalità pubbliche espsote a rischi per la propria incolumità fisica   come per esempio  i Magistrati .Riesce difficile  immagine come possa un prefetto, espressione della politica, determinarsi liberamente e senza condizionamenti  ai fini della concessione  della scorta a magistrati che svolgono indagini proprio sui politici che hanno reso possibili per la sua  nomina a prefetto.

L’associazione Caponnetto ritiene indifferibile l’adozione di misure volte a garantire la legalità sostanziale, con la modifica di quelle  norme che di fatto rendono fattibile la mera legalità apparente.. 

 I prefetti, peraltro, proprio per la  singolare posizione di privilegio di cui godono, dovuta agli immensi poteri conferitogli  dalla legge da un lato e dai collegamenti con la politica dall’altro, sono spesso coinvolti in delicate indagini penali che, se analizzate , consentono  di  convincersi sempre di più che , la figura  del Prefetto, esaltata e rafforzata nel periodo del fascismo, è da considerarsi oramai superata ed inadeguata per fronteggiare le delicate e gravi problematiche di ingerenza mafiosa nelle istituzioni  e negli appalti pubblici. 

A mero titolo esemplificativo si citano alcuni episodi giudiziari riportati da organi di stampa  che vedono coinvolti i prefetti:

         L’arresto e poi il rinvio a giudizio  del Prefetto  Blasco, per fatti correlati agli istituti di vigilanza  dei noti Fratelli Buglione di Nola;

         L’arresto ed il recente rinvio a giudizio del Prefetto  La Motta per la sottrazione di ingenti somme di denaro pubblico;

         L’arresto e la condanna dell’ex  Prefetto di Napoli  Ferrigno per fatti correlati a reati sessuali

          l’incriminazione degli  ex Prefetti   Maria Elena Stasi e Paolino  Maddaloni entrambi condannati  in primo grado  sempre per fatti riferibili ad ambienti della criminalità organizzata o meglio ad ambienti politici ritenuti contigui alla criminalità organizzata;

         Il recente rinvio a giudizio del prefetto Maria Elena Stasi unitamente all’ex parlamentare Nicola  Cosentino per i fatti connessi  alle azioni criminali consumate a danno del sig. Luigi Gallo;

         Le recenti vicende giudiziarie che hanno coinvolto il colosso delle Cooperative , la Cpl Concordia che, secondo le risultanze di indagini, otteneva  dalla Prefettura di  Modena ogni sorta di favoritismo , anche in merito alle certificazioni antimafia 

         Le indagini per abusi in atti d’ufficio sull’ex prefetto di Catania, Cancellieri, poi nominata dal governo Monti, Ministro dell’interno

         Le offese da parte dell’ex prefetto di Napoli De Martino alla dignità di don Patriciello,  impegnato quest’ultimo  nel denunciare i fatti connessi ai traffici di rifiuti nella terra dei fuochi ;

         L’arresto dell’ex prefetto di Caserta, Corrado Catenacci per fatti connessi al traffico di percolato estratto dalle discariche

         Si legge sul  quotidiano IL Mattino “del 27.1.2014 Tra gli indagati nell’inchiesta che ha portato al sequestro di 23 locali della camorra a Roma del clan Contini  c’è Francesco Sperti, 59 anni, viceprefetto che in passato ha svolto incarichi anche in comuni sciolti per infiltrazioni mafiose. 

         Il corriere del mezzogiorno del 18.2.2015 riporta la notizia relativo alla scandalo degli   appalti  per il vestiario ai militari che ha portato a 4 arresti e dove  risulta indagato un  vice prefetto di Roma

         L’inquietante vicenda delle chiavi della Reggia di Caserta consegnate dal Prefetto di Caserta all’ex parlamentare Nicola Cosentino, oggi in carcere perché accusato di reati di mafia

         Sul mattino del 9.1.2015 si legge : AVELLINO – Daniele Sessa, 31 anni, figlio del prefetto di Avellino, Carlo, è stato arrestato ieri dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Taranto, su disposizione del giudice per le indagini preliminari. Sessa è finito in carcere all’alba per usure e estorsioni,

         La recente incriminazione del prefetto di Brescia per abuso d’ufficio 

         Si legge sul quotidiano Il Corriere del mezzogiorno del 26.11.2014 : Valente: “ Cosentino bloccò l’interdittiva alla società degli Orsi grazie a Maddaloni «Fu Nicola Cosentino nel 2004 a bloccare l’emissione dell’interdittiva antimafia da parte della Prefettura di Caserta diretta alla società Eco4 dei fratelli Orsi. Ottenne il risultato grazie all’interessamento dell’allora vice-prefetto Paolino Maddaloni».Parole del collaboratore di giustizia Giuseppe Valente, pronunciate nel corso dell’udienza del processo all’ex sottosegretario Nicola Cosentino” 

         Si legge sul quotidiano Il mattino del 25.11.2014: “ Caserta. Pentito accusa Cosentino: «Intervenne su prefettura per bloccare interdittiva Eco4»

         Si legge sul quotidiano La Repubblica del 11.11.2014: “Rifiuti, parla il pentito “Cosentino e Landolfi i registi della protesta” “ha ricordato Valente — nel 2002 Cosentino e Landolfi incontrarono l’allora prefetto di Caserta Carlo Schilardi perché intervenisse sulla questione della commissione d’accesso al Comune di Mondragone, nel senso di bloccarne il lavoro e impedire che proponesse lo scioglimento dell’ente per infiltrazioni camorristiche »

In ordine a questi ultimi inquietanti episodi, solo a titolo  informativo, si evidenzia che effettivamente   il consiglio comunale di Mondragone non venne sciolto nè il prefetto di Caserta emise l’informativa antimafia interdittiva nei confronti della società ECO 4 del Fratelli Orsi. 

             L’associazione antimafia Caponnetto, si è, pertanto,  convinta che l’attività di prevenzione antimafia nei confronti dei fenomeni di infiltrazione mafiosa negli enti locale e nei confronti delle imprese affidatarie di appalti pubblici non può più essere gestita da questa categoria di funzionari statali.

L’unico e forse l’ultimo  organismo dello Stato che si è dimostrato  in grado di agire efficacemente per  tutelare la legalità , resta la Magistratura penale.

Quindi, l’Associazione Antimafia Caponnetto ritiene  che oramai sia divenuta  improcrastinabile la necessità di apportare modifiche alla vigente legislazione antimafia nella parte concernente la competenza dei  prefetti, prevedendo il trasferimento delle stesse competenze ai Procuratori Distrettuali, ove sono attive le sedi di Direzioni Distrettuali Antimafia.

Per tali finalità l’Associazione ha eseguito un approfondito esame della legislazione correlata all’esercizio dei poteri di prevenzione antimafia affidati ai prefetti, elaborando le proposte modificative contenute nell’allegato documento, e che riguardano prevalentemente , il vigente codice antimafia, approvato con D.lgs. 159/2011  nonché il vigente Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.lgs. 267/2000 .

Tali proposte modificative si sottopongono alla valutazione delle  Forze Politiche presenti in Parlamento, per le valutazioni e le iniziative legislative ritenute del caso 

PROPOSTE DI MODIFICA DELLA VIGENTE LEGISLAZIONE ANTIMAFIA FORMULATE DALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA “ANTONINO CAPONNETTO” 

 In via preliminare occorre rammentare che le misure di rigore di cui all’art. 143 del d.lgs. 267/2000 (scioglimento dei consigli comunali per infiltrazioni mafiose)   e quella di cui all’art.  4 del d. lgs. n. 490 del 1994 e dall’art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 (ed oggi dagli articoli 91 e segg. del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, recante il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione): hanno una funzione spiccatamente di prevenzione, non richiedono per essere adottate un accertamento di responsabilità e neppure la prova dell’effettiva infiltrazione mafiosa nella impresa, ovvero la prova del condizionamento effettivo della gestione dell’impresa o dell’ente locale  da parte della criminalità organizzata . Quindi sono misure preventive volta a colpire l’azione della criminalità organizzata impedendole di avere rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione.(Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza 30 gennaio 2015, n. 455. ) 

Quindi si tratta, di misure di prevenzione seppur basate su fatti che non raggiungono quella  soglia di gravità richiesta per l’applicazione delle misure di prevenzioni personali ( dall’art. 1  e ss del d.lgs. 159/2011) e patrimoniali (dall’art. 16  e ss del d.lgs. 159/2011).

Peraltro un elemento di correlazione  di  detti provvedimenti alle misure di prevenzione di cui al libro 1 del d.lgs. 159/2011 ( dall’art. 1 all’art. 81)  si ricava anche dalla copiosa giurisprudenza amministrativa formatasi  in materia di informative antimafia (art. 10 del d.p.r. 252/98, trasfuso con modificazioni nell’art. 91 del d.lgs. 159/2011) e di provvedimenti di rigore concernenti lo  scioglimento dei consigli comunali per condizionamento mafioso ( art. 143 del d.lgs 267/2000)  che esclude, la comunicazione dell’avvio del procedimento di cui alla L. 241/90 ( legge sul procedimento amministrativo), trattandosi di un’attività di natura preventiva e cautelare, per la quale non vi è necessità di alcuna partecipazione (cfr. tra le altre la Sentenza 14 febbraio 2014, n. 727della III Sezione del Consiglio di Stato), 

 

Acclarato che i provvedimenti  in questione rientrano tra quelli di prevenzione,  seppur correlati ad elementi che non raggiungono la soglia di gravità richiesta per le misure di prevenzione già contemplate dalla legge 575/1965, occorre adesso capire come rendere fattibile la proposta formulata dall’Associazione Nazionale Antimafia Caponnetto, di trasferire le competenze dei prefetti in materia antimafia ai Procuratori Distrettuali . 

Si ritiene che si debba semplicemente integrare il  quadro normativo di cui al libro I del D.lgs. 159/2011, traslando  nello stesso le norme di cui al Libro secondo dello stesso D.Lgs. 159/2011 e quelle di cui al Titolo VI, capo II del D.Lgs. 267/2000, con la possibilità di poter disporre, quindi,  l’applicazione delle  procedure previste dalle norme di cui allo stesso Libro I. Ovviamente occorrerà effettuare una mirata azione di  armonizzazione tra le norme di settore. 

In tal modo si rende fattibile  la competenza del Procuratore Distrettuale Antimafia  anche ai fini dell’applicazione delle misure di prevenzione  di cui agli artt. 91 del d.lgs. 159/2011 e  143 del d.lgs. 267/2000 

 Infatti con l’inclusione nel Libro primo  delle norme di cui al Libro secondo del codice antimafia e di quelle alle stesse correlate, e previa armonizzazione di dette disposizioni normative,  saranno applicabili alle misure di prevenzione ex art. 91 del Cod. Antimafia e ex art. 143 del TUEL i procedimenti tipici delle misure di prevenzione già previsti dalla L. 575/1965 

Quindi risulteranno applicabili alle misure di prevenzione di cui agli artt. 91 e 143  le disposizioni di cui all’art. 5 del codice  antimafia  che attribuisce al questore e al  direttore della Direzione investigativa antimafia la proposta di applicazione delle misure di prevenzione  previste dallo stesso  codice antimafia. Pertanto  saranno due organi di polizia altamente qualificati a valutare se proporre o meno l’applicazione delle misure in parola . ( scioglimento di enti locali per infiltrazione mafiosa – art. 143 del TUEL – interdittiva antimafia ex art. 91 del d.lgs. 159/2011.   

La proposta dovrà essere formulata, previa modifica ed integrazione dell’art. 7 del medesimo codice antimafia, al procuratore distrettuale  antimafia che provvederà ad accogliere ovvero a rigettare la   richiesta di applicazione della misura interdittiva  di cui all’art. 91, adottando al riguardo il provvedimento antimafia del caso, mentre  per quanto riguarda lo scioglimento di enti per condizionamento da parte della criminalità organizzata,   la proposta di scioglimento da parte del Questore o del Direttore della DIA, sarà sottoposta al Procuratore Distrettuale Antimafia che,  se dallo stesso condivisa, la sottoporrà con una propria  proposta di scioglimento, al Tribunale di cui all’art. 7 del codice antimafia, che provvederà in merito secondo le modalità previste dagli artt. 7, 8 e 9 dello steso d.lgs. 159/2011. 

Infine, l’associazione Caponnetto esprime le proprie preoccupazioni anche per le forme di ingerenze e condizionamenti da parte della criminalità organizzata  nei  comuni di grandi dimensioni ovvero di quelli capoluoghi di regione, che, in considerazione dell’importanza degli stessi, richiedono un attenzione e un apporto info investigativo qualitativodi rilevante significatività ( vedasi ad esempio vicende giudiziarie comune di Roma). 

Per tali fattispecie l’associazione Caponnetto propone   modifiche legislative che possano consentire  la partecipazione al relativo procedimento  anche del  Procuratore nazionale antimafia.  In tale ottica si potrebbe integrare il regio decreto n. 12/1941, modificando l’art. 110 ter, nel senso che segue “il Procuratore nazionale antimafia può disporre, nell’ambito dei poteri attribuitigli dall’articolo 371 bis del codice di procedura penale e sentito il competente procuratore distrettuale, l’applicazione temporanea di magistrati della Direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione patrimoniale e di quelli di cui all’art. 143 del d.lgs. 267/2000 per i comuni capoluoghi di regione”. 

Ovviamente per rendere concretamente eseguibili  le correlate attività istruttorie  , occorrerà disporre ai sensi della normativa di settore, la mobilità presso i competenti Uffici  giudiziari del personale  attualmente impiegato presso le prefetture  per le relative incombenze istruttorie.

 Le modifiche preposte determineranno la necessità di operare un’armonizzazione tra le diverse normative di riferimento. 

Pertanto si renderà necessario effettuare le opportune e consequenziali modifiche alle disposizioni normative di seguito elencate: 

           articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410 è  sostituito dal seguente: 

           commi  2, 3, 4 e 5  dell’art. 143 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

           commi  7 , 8 e 9  dell’art. 143 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267  

           commi  11 e 12  dell’art. 143 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 

           commi 1, 2 e 3  dell’art. 144  del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

           comma  1  dell’art. 145  del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

           commi4 e  4 bis dell’art. 84  del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 

           comma 3  dell’art. 86 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 

           art.. 89-bisdel Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 

           commi 2 e 3  dell’art. 90 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 

           commi 5, 6, 7 e 7 bis, lettera d)   dell’art. 91  del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159  

           commi 2, 2-bis    dell’art. 92   del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159  

           articolo93 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 

           comma  2 dell’art. 94 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 

            comma 3 dell’ art. 94 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 se ne propone l’abrogazione perché consente  alle ditte appaltatrici  di appalti di servizi e forniture di proseguire il rapporto contrattuale ancorché colpite da interdittiva antimafia

           comma 3 dell’art. 95 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 

           comma 2  dell’art. 98  del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 

           articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114

           commi 3-bis e   3-ter.  dell’art. 14   del Decreto-Legge 13 maggio 1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203