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Non bastavano i rifiuti tossici, la discarica di Montello ed i suoi misteri. Ora ci si mette anche l’arsenico nell’acqua fornita alle popolazioni. Un’analisi di Legambiente di Latina

Arsenico, le domande impertinenti.

Le ordinanze comunali che vietano l’uso dell’acqua destinata al consumo umano, inspiegabilmente limitate solo ai bambini fino a tre anni, sono state emanate solo da alcuni Comuni della provincia di Latina e, in questi Comuni, solo per una parte minore della cittadinanza.

Nell’anno 2009 è stata richiesta una deroga fino 50 μg/l di arsenico nell’acqua, di gran lunga superiore ai 10 μg/l consentiti, vedi l’allegato II della decisione della Commissione europea del 28 ottobre 2010, per un totale di 321.742 utenti residenti interessati, dei quali 115.490 nel Comune di Latina, vedi: http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2010/IT/3-2010-7605-IT-F-0.Pdf .

1. Perché nel 2010, dopo che la Commissione europea non ha concesso la deroga, i valori di arsenico nelle analisi sono immediatamente scesi a poco più di 10 μg/l per il Comune di Latina e per altri Comuni pur senza che sia intervenuta alcuna operazione di dearsenizzazione?

DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA del 28.10.2010

Deroghe richieste dall’Italia che sono state concesse fino alle date e per i valori massimi specificati nell’allegato I. Valori del parametro Arsenico.

Le deroghe concesse riguardano un totale di otto Comuni, per due dei quali la durata è solo fino al 31.12.2010, quindi attualmente è scaduta e quei Comuni non possono superare 10 μg/l di arsenico.

ALLEGATO I

Regione: Lombardia

Zona di fornitura di acqua

Durata della

deroga

Provincia

Utenti

residenti

interessati

Valore massimo del

parametro

Bassano Bresciano

31.12.2011

Brescia

1.500

15 μg/l di arsenico

Cava Manara

31.12.2010

Pavia

6.300

15 μg/l di arsenico

Gambolò

31.12.2010

Pavia

800

15 μg/l di arsenico

San Gervasio Bresciano

31.12.2011

Brescia

1.500

15 μg/l di arsenico

Introzzo

31.12.2011

Lecco

300

20 μg/l di arsenico

Sueglio

31.12.2011

Lecco

1.000

20 μg/l di arsenico

Regione: Toscana

Zona di fornitura di acqua

Durata della

deroga

Provincia

Utenti

residenti

interessati

Valore massimo del

Parametro

Foiano della Chiana

31.12.2012

Arezzo

7.042

20 μg/l di arsenico

Marciano della Chiana

31.12.2012

Arezzo

2.580

20 μg/l di arsenico

Deroghe richieste dall’Italia ai sensi della direttiva 98/83/CE del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano ma non concesse. Valori del parametro Arsenico nelle zone di fornitura di acqua di cui all’allegato II.

ALLEGATO II

Regione: Lazio

In grassetto i Comuni ricadenti nell’ATO 4 per complessivi 321.742 utenti residenti interessati

Zona di fornitura di acqua

Provincia

Utenti

residenti

Interessati

Valore massimo del

parametro richiesto

Aprilia

Latina

66.624

50 μg/l di arsenico

Cisterna di Latina

Latina

19.000

50 μg/l di arsenico

Cori

Latina

9.000

50 μg/l di arsenico

Latina

Latina

115.490

50 μg/l di arsenico

Pontinia

Latina

13.835

50 μg/l di arsenico

Priverno

Latina

14.093

50 μg/l di arsenico

Sabaudia

Latina

18.548

50 μg/l di arsenico

Sermoneta

Latina

3.200

50 μg/l di arsenico

Sezze

Latina

23.852

50 μg/l di arsenico

Albano Laziale

Roma

10.000

50 μg/l di arsenico

Ardea

Roma

100

50 μg/l di arsenico

Ariccia

Roma

12.000

50 μg/l di arsenico

Genzano di Roma

Roma

15.000

50 μg/l di arsenico

Lanuvio

Roma

12.185

50 μg/l di arsenico

Lariano

Roma

1.700

50 μg/l di arsenico

Velletri

Roma

30.000

50 μg/l di arsenico

Castel Gandolfo

Roma

4.600

50 μg/l di arsenico

Ciampino

Roma

2.000

50 μg/l di arsenico

Castelnuovo di Porto

Roma

200

50 μg/l di arsenico

Trevignano Romano

Roma

5.700

50 μg/l di arsenico

Tolfa

Roma

5.200

50 μg/l di arsenico

Bracciano

Roma

15.500

50 μg/l di arsenico

Sacrofano

Roma

68

50 μg/l di arsenico

Formello

Roma

80

50 μg/l di arsenico

Civitavecchia

Roma

30.000

50 μg/l di arsenico

Santa Marinella

Roma

13.000

50 μg/l di arsenico

Anzio

Roma

37.500

50 μg/l di arsenico

Nettuno

Roma

43.000

50 μg/l di arsenico

Campagnano di Roma

Roma

10.301

50 μg/l di arsenico

Magliano Romano

Roma

1.490

50 μg/l di arsenico

Mazzano Romano

Roma

2.740

50 μg/l di arsenico

Seguono altri n. 60 Comuni della provincia di Viterbo ai quali, pure, non è stata concessa la deroga.

2. Perché nelle ordinanze non c’è nessun riferimento alle leggi in vigore relative all’arsenico come la direttiva 98/83/CE e il Decreto Legislativo n. 31 del 2 Febbraio 2001 che vieta a tutti, e non solo ai bambini, la distribuzione d’acqua con valori di arsenico sopra i 10 μg/l. mentre invece si fa riferimento a note informative, non applicabili perché valide solo in regime di deroga, oppure a ordinanze del Presidente della regione Lazio inefficaci, perché scadute il 31.12.2008?

3. L’Ente che svolge i controlli esterni, cioè l’Ausl territorialmente competente[i] non dovrebbe pure applicare le sanzioni previste dall’art. 19 del Dlgs 31/2001[ii]?

4. Questo tipo di tolleranza nasconde il desiderio di voler tacere tutti quei comportamenti omissivi che, vista la lunga inattività correttiva e d’informazione, sembrano di natura colposa?

Attendiamo che vengano date, con urgenza, risposte puntuali e precise alle domande poste, che forse solo gli organi inquirenti potranno fornirci!

Coordinamento Legambiente provincia di Latina.

[i] Dlgs 31/2001, art. 8. (Controlli esterni)

1. I controlli esterni sono quelli svolti dall’azienda unita’ locale territorialmente competente, per verificare che le acque destinate al consumo umano soddisfino i requisiti del presente decreto, sulla base di programmi elaborati secondo i criteri generali dettati dalle regioni in ordine all’ispezione degli impianti, alla fissazione dei punti di prelievo dei campioni da analizzare, anche un riferimento agli impianti di distribuzione domestici, e alle frequenze dei campionamenti, intesi a garantire la significativa rappresentativita’ della qualita’ delle acque distribuite durante l’anno, nel rispetto di quanto stabilito dall’allegato II.

2. Per quanto concerne i controlli di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a) l’azienda unita’ sanitaria locale tiene conto dei risultati del rilevamento dello stato di qualita’ dei corpi idrici effettuato nell’ambito dei piani di tutela – delle acque di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, e, in particolare per le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, dei risultati della classificazione e del monitoraggio effettuati secondo le modalita’ previste nell’allegato 2, sezione A, del citato decreto legislativo n. 152 del 1999.

3. L‘azienda unita’ sanitaria locale assicura una ricerca supplementare, caso per caso, delle sostanze e dei microrganismi per i quali non sono stati fissati valori di parametro a norma dell’allegato I, qualora vi sia motivo di sospettarne la presenza in quantita’ o concentrazioni tali di rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana. La ricerca dei parametri supplementari e’ effettuata con metodiche predisposte dall’Istituto superiore di sanita’.

4. Ove gli impianti di acquedotto ricadano nell’area di competenza territoriale di piu’ aziende unita’ sanitarie locali la regione puo’ individuare l’azienda alla quale attribuire la competenza in materia di controlli.

5. Per gli acquedotti interregionali l’organo sanitario di controllo e’ individuato d’intesa fra le regioni interessate.

6. L‘azienda unita’ sanitaria locale comunica i punti di prelievo fissati per il controllo, le frequenze dei campionamenti e gli eventuali aggiornamenti alla competente regione o provincia autonoma ed al Ministero della sanita’ entro il 31 dicembre 2001 e trasmette gli eventuali aggiornamenti entro trenta giorni dalle variazioni apportate.

7. Per le attivita’ di laboratorio le aziende unita’ sanitarie locali si avvalgono delle agenzie regionali per la protezione dell’ambiente, ai sensi dell’articolo 7-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. I risultati delle analisi eseguite sono trasmessi mensilmente alle competenti regioni o province autonome ed al Ministero della sanita’, secondo le modalita’ stabilite rispettivamente dalle regioni o province autonome e dal Ministero della sanita’.

[ii] Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31

“Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita’ delle acque destinate al consumo umano”

Art. 19. (Sanzioni)

1. Chiunque fornisce acqua destinata al consumo umano, in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire centoventi milioni.

2. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2, secondo periodo, e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.

3. Si applica la stessa sanzione prevista al comma 2 a chiunque utilizza, in imprese alimentari, mediante incorporazione o contatto per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione, l’immissione sul mercato di prodotti o sostanze destinate al consumo umano, acqua che, pur conforme al punto di consegna alle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2, non lo sia al punto in cui essa fuoriesce dal rubinetto, se l’acqua utilizzata ha conseguenze per la salubrita’ del prodotto alimentare finale.

4. L‘inosservanza delle prescrizioni imposte, ai sensi degli artigli 5, comma 3, o 10, commi 1 e 2, con i provvedimenti adottati dalle competenti autorita’ e’ punita:
a) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni se i provvedimenti riguardano edifici o strutture in cui l’acqua non e’ fornita al pubblico;

b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni se i provvedimenti riguardano edifici o strutture in cui l’Acqua e’ fornita al pubblico;

c) Con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire centoventi milioni se i provvedimenti riguardano la fornitura di acqua destinata al consumo umano.

5. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 9 e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire centoventi milioni.