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L’onestà di fatto ma non di diritto | LA LENTE DI UNA CRONISTA.Scandaloso !!!!!! Ed hanno anche la faccia tosta di dire che…………..fanno la lotta

L’onestà di fatto ma non di diritto | LA LENTE DI UNA CRONISTA.Scandaloso !!!!!! Ed hanno anche la faccia tosta di dire che…………..fanno la lotta alla mafia !!!!!!!! Vergognatevi !!!!!!

LA LENTE DI UNA CRONISTA

Considerazioni e riflessioni per vaccinarsi dall’indifferenza

dimeo

Denunciare le mafie a volte non basta. Essere in pericolo di vita per averlo fatto, in certi casi non è sufficiente. Avere tutti i requisiti per essere un testimone di giustizia, ma aver fatto questa scelta di onestà e coraggio prima di una legge che prevede tutele (seppure contraddittorie) per questi uomini e donne, di fatto, ti riconsegna nelle mani della criminalità. E’ quello che è accaduto ad Augusto Di Meo che, dopo essere stato testimone oculare dell’omicidio di Don Peppe Diana, denunciò nel 1994 gli assassini del sacerdote di Casal di Principe. Da qui la richiesta di entrare nel programma di tutele dei testimoni di giustizia. Richiesta, fatta su interrogazione del deputato Arturo Scotto, ancora una volta rifiutata. Di seguito la risposta di rifiuto, che di fatto nega una tutela ad un uomo coraggioso che ha denunciato la camorra.

“Signor Presidente, onorevoli deputati, l’onorevole Scotto richiama l’attenzione sulla situazione del signor Augusto Di Meo, testimone oculare dell’omicidio di don Peppe Diana, avvenuto a Casal di Principe il 19 marzo del 1994, chiedendo quali iniziative si intendano adottare per avviare le procedure per il riconoscimento dello statusdi testimone di giustizia da tempo richiesto dall’interessato.
Prima di affrontare la posizione del signor Di Meo, ritengo opportuno sottolineare che la legge n. 45 del 2001 ha delineato la figura del testimone di giustizia prevedendo specifiche misure di tutela e assistenza.
Si è inteso in tal modo valorizzare il contributo dato alla giustizia da coloro che hanno sentito il dovere di testimoniare a scapito della loro incolumità o dei loro familiari.
Ai fini del riconoscimento dello status, occorre che il denunciante, vittima o testimone dei fatti di reato, versi, per effetto delle sue dichiarazioni alla giustizia, in grave pericolo, non fronteggiabile con ordinarie misure di tutela, ma solo attraverso speciali misure di protezione, che prevedono finanche il trasferimento in una località protetta.
Il procedimento nasce da una espressa richiesta dell’organo giudiziario inquirente, che propone l’adozione di speciali misure o di uno speciale programma di protezione alla competente Commissione Centrale presso il Ministero dell’interno, la quale provvede a definire e applicare i necessari provvedimenti tutori, sulla base anche dell’avviso della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo.
Nel caso di specie, l’istanza di ammissione del Di Meo ai benefìci connessi alla qualifica di testimone di giustizia è stata presentata nel 2012 dal suo legale alla Commissione Centrale, che ha interessato i competenti organi giudiziari.
Al riguardo, la Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli ha segnalato l’importanza del contributo del Di Meo per la condanna degli autori dell’omicidio Diana, condanna confermata dalla Cassazione nel 2004.
La stessa Direzione Distrettuale ha tuttavia rappresentato l’insussistenza di situazioni di pericolo o di necessità di assistenza del Di Meo, sia nella fase iniziale della sua testimonianza, quando ancora la legislazione vigente non prevedeva l’autonoma figura del testimone di giustizia, sia dopo l’introduzione di tale figura con la legge n. 45 del 2001; il che non ha mai condotto ad alcuna proposta di ammissione alle speciali misure di protezione.
Sulla base di ciò, la Commissione Centrale, tenuto conto altresì dell’avviso negativo espresso dalla Direzione Nazionale Antimafia, ha deliberato il non luogo a provvedere sulla richiesta.
Avverso tale delibera, l’interessato ha presentato ricorso al Tribunale di Napoli. Dopo che quest’ultimo organo ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, il ricorso è stato ripresentato al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, la cui udienza è stata fissata per l’11 ottobre prossimo.
Voglio precisare peraltro che il Consiglio di Stato, con un recentissimo parere, reso all’Amministrazione per altro caso, ha espressamente escluso che si possano far retroagire gli effetti della novella del 2001 a situazioni anteriori al venire in essere del suo presupposto, e cioè l’esistenza di testimoni di giustizia.
Intendo evidenziare che la mancata sottoposizione a speciali misure di protezione non ha escluso che la collaborazione fornita dal signor Di Meo venisse valutata dagli organi preposti a garantirne l’incolumità.
Sin dal 16 aprile 1994, in favore del signor Di Meo sono state disposte adeguate misure ordinarie di protezione, a seguito delle determinazioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica di Caserta.
Le misure, più volte prorogate e tuttora in atto, sono state intensificate una prima volta, a decorrere dal novembre 1999, e più di recente, dal giugno scorso.”

Per lo Stato essere testimoni di giustizia è, evidentemente, un ‘privilegio’ per legge non la tutela garantita da un Paese a chi difende senza scrupoli la legalità. L’antimafia del 21° secolo passa anche da qui.