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.Lettera dell’Associazione Caponnetto ai Prefetti di Roma,Napoli.Salerno,Caserta e Latina: chiariamo questa benedetta storia delle farmacie “comunali”-Con il 20% ai Comuni e l’80% ai privati possono essere definite tali?

 

Associazione Nazionale per la lotta contro le illegalità e le mafie

“Antonino Caponnetto”


info@comitato-antimafia-lt.org   sito https://www.comitato-antimafia-lt.org/           

   Tel 3470515527

                                                             12.11.2015

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                               Al        Sig. Prefetto di ROMA

Al        Sig. Prefetto di NAPOLI 

                                               Al        Sig. Prefetto di SALERNO

                                               Al        Sig. Prefetto di CASERTA

                                               Al        Sig. Prefetto di LATINA

                                    

Ill.issimi Prefetti, 

siamo stati informati  di una grossa operazione che  un gruppo di persone  residenti  in provincia di Caserta  sta tentando di fare  in alcuni comuni nel Lazio (quelli di Gaeta, Castelmadama e Bracciano , il primo  in provincia di Latina e  gli altri  due in quella di Roma)  dopo averlo già fatto in Campania  dove ha preso già oltre 20 farmacie comunali, con la complicità probabilmente  di alcune amministrazioni comunali: 

Non  conosciamo  l’iter seguito in Campania  ma nel Lazio  il percorso da loro seguito è apparso palesemente illegittimo e per certi aspetti anche illecito.

Le tre farmacie “comunali” del Lazio saranno di proprietà dei Comuni per il 20%  mentre il restante 80% è di proprietà dei privati 

L’operazione anomala messa in piedi con probabilmente la complicità di amministratori comunali,  che appare aver assunto la connotazione di un vero e proprio    business , ha  formato oggetto di diversi articoli di stampa che si allegano, nonché  una circostanziata  denuncia      alla competente Autorità Giudiziaria .

Le scelte amministrative operate dagli amministratori comunali interessati a realizzare queste forme di accordo con i privati nella gestione delle farmacie comunali  appaiono , sostanzialmente finalizzate  ad arrecare ingiusti vantaggi agli stessi privati e viceversa,  danni economici ai Comuni i cui amministratori   forniscono  il proprio appoggio a queste operazioni . 

Questa Associazione Antimafia,  che da anni impegnata a dispiegare azioni di denuncia  alle competenti Autorità  con finalità di prevenzione e di contrasto ai fenomeni  di illegalità nella pubblica amministrazione e di ingerenza  mafiosa, ha raccolto il grido di allarme delle associazioni di categoria.

In particolare da una prima  lettura dei fatti  riportati negli articoli si stampa che si allegano nonché dal contenuto  nella denuncia prodotta dalle Associazioni professionali di categoria, questa  Associazione ha individuato diverse ipotesi di violazioni di legge.

In particolare appare emergere come  mediante l’adesione a società  ( si citano a titolo di esempio   la  CISS, e   la  INCO.FARMA S.P.A.)  si consegna nelle mani di una società privata la gestione di un servizio  pubblico  che potrebbe fruttare   alle casse degli enti comunali profitti economici  di gran lunga superiori  rispetto a quelli effettivamente  percepiti.   

Appare evidente, in queste operazioni  la violazione di legge in quanto   le farmacie comunali possono essere gestite esclusivamente secondo le modalità di cui all’art. 9 della L. 457/1968 ( come modificato dall’art. 10 della L. 362/1991) e precisamente in una delle seguenti forme :

1)      In economia

2)      A mezzo aziende speciali 

3)      A mezzo consorzi tra comuni per la gestione di farmacie di cui sono titolari gli stessi  comune e i farmacisti che al momento dalla costituzione della società, prestino servizio  presso le  farmacie di cui l’ente abbia la titolarità.

A tanto va aggiunto che la legge ha sancito il principio inderogabile dell’ inseparabilità tra la titolarità e la gestione delle Farmacie comunali. Principio questo    ribadito  dalla copioso giurisprudenza della Corte dei Conti ( cfr. pareri 26/2013PAR e 657/2011/PAR)   e dall’art.   11 del   Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n.  convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27  .  

Sull’illiceità di forme di  partecipazione   minoritarie da parte dei comuni  a società per azioni  di farmacie comunali  si è pronunciata anche la Corte dei Conti , in quanto detta anomalia determina,  tra l’altro, il venir meno del  controllo analogo  poiché il comune partecipa con una quota marginale  ( cfr.Corte dei Conti sez. di controllo Lombardia 532/2012/par.) .

La stessa Corte di Giustizia   (cfr. sent. 11/01/2005, c-26/03), invero,  ha sancito che la presenza nella compagine sociale, della società affidataria del servizio, di soci privati è assolutamente incompatibile con l’affidamento , poiché la partecipazione al capitale  da parte di soggetti privati , anche in misura minoritaria , esclude, in ogni caso , che tale amministrazione possa esercitare  su detta società un controllo analogo  a quello che essa esercita sui propri servizi .

Inoltre,  l’art. 9 c. 1.9, della legge 475/1968 indica espressamente quali sono le modalità attraverso le quali gestire  le farmacie di cui sono titolari i Comuni. Ebbene, nessuna delle modalità indicate  può ricondursi  al modello della concessione a terzi , anche nei casi in cui è preceduto  da una gara pubblica .

 Nello speciale settore del diritto farmaceutico non esiste , infatti,alcuna  norma che prevede la possibilità di separare  la titolarità  della gestione delle farmacie comunali , risultando unicamente regolato il mantenimento della farmacia in capo all’ente locale 

Inoltre, giova evidenziare  che la corte costituzionale  con sentenza 275 del 24.7.2003 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge 362/1991 nella parte in cui prevede    la partecipazione a società di gestione di farmacie comunali , ritenendola  incompatibile con qualsiasi altra attività nel settore della produzione  

In merito a questo esposto, si sottopone alla valutazione  dei  Sig.ri Prefetti in indirizzo la possibilità di portare in essere le iniziative ritenute opportune per prevenire la reiterazione di  condotte analoghe a quelle descritte  da parte di altri amministratori comunai.

Si chiede, altresì, di valutare la possibilità di avviare,    nei confronti degli amministratori che hanno reso possibile l’adozione di atti amministrativi contrastanti con le norme sopra richiamate , i procedimenti amministrativi volti all’applicazione delle misure di  rigore di cui all’art. 141 comma 1, lett. a) , art. 142 commi 1 e 2, art. 138 del d.lgs.  18 agosto 2000, n. 267  .

IL  SEGRETARIO NAZIONALE  

       Dr. Elvio Di Cesare

 

ALLEGATI   :   link     http://www.osservatorelaziale.it/index.asp?art=16666&arg=2&red=1
http://www.osservatorelaziale.it/index.asp?art=16702&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
http://www.osservatorelaziale.it/index.asp?art=16733&arg=2&red=1
http://www.osservatorelaziale.it/index.asp?art=16812&arg=2&red=1