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Le illegalità del Comune di Frosinone nel settore Servizi Sociali

Con questo articolo voglio rendere pubblica la sentenza del Consiglio di Stato n. 2812/09 riguardo al ricorso inoltrato dal Consorzio Parsifal contro la sentenza del TAR del Lazio di Latina n. 1541/06.
Le cooperative consorziate Parsifal sono la A.S.S.SER. Coop Onlus di Ceccano e la Emmaus coop di Alatri.
Lo stesso consorzio si è aggiudicato l’appalto nel COMUNE DI FROSINONE soltanto sei mesi prima di quello revocato dal Comune di Ceccano, quindi ad onor di logica, dopo le numerose segnalazioni, (la prima protocollata il 2 Agosto 2006)  il sindaco Marini avrebbe dovuto revocare l’appalto al consoirzio Parsifal ed aggiudicarlo alla seconda classificata Universiis coop di Udine.

CIO’ NON E’ STATO FATTO (CONTROLEGGE) E NON SE NE CAPISCE IL MOTIVO.

Per quanto riguarda il Comune di Ceccano, dopo la revoca dell’appalto, invece di denunciare per falso i legali rappresentanti dellle cooperative che hanno dichiarato il falso (Emmaus ed A.S.S.SER.Coop.), è stata denunciata la presidente della cooperativa GEA. —A L L U C I N A N T E—-

SENTENZA:

REPUBBLICA ITALIANA N. 2812/09 REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N 2197 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,Quinta Sezione ANNO 2007
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul ricorso in appello n. 2197/2007 del 14/03/2007 , proposto dal CONSORZIO PARSIFAL SCARL – ONLUS IN PR. E NQ MAND.COST.RTI RTI GEA COOP. A R.L. rappresentato e di-feso dall’avv. ALFREDO ZAZA D’AULISIO con domicilio elet-to in Roma, VICOLO ORBITELLI, 31 presso l’avv. FRANCESCO CARDARELLI
contro
il COMUNE DI CECCANO rappresentato e difeso dall’avv. MASSIMO COCCO con domicilio eletto in Roma, VIA CARLO POMA 2 presso l’avv. ALESSANDRO SILVESTRI l’AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domici-lia ex lege in Roma, VIA DEI PORTOGHESI, 12;
e nei confronti della
KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE A R.L. rappresentata e difesa dagli avvocati ENRICO DI IENNO e MASSIMILIANO BRUGNOLETTI con domicilio eletto in Roma , VIA CARLO RACCHIA, 2 presso l’avv. ENRICO DI IENNO
l’AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO DI FROSINONE rappresentato e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia ex lege in Roma, VIA DEI PORTOGHESI 12;
per la riforma
della sentenza del TAR LAZIO – LATINA n. 1541/2006 , resa tra le parti, concernente REVOCA AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI SOCIALI COMUNALI ;
Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del COMUNE DI CECCANO della KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE A R.L. dell’ AGENZIA DELLE ENTRATE-UFFICIO DI FROSINONE e dell’AGENZIA DELLE ENTRATE
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 10 Marzo 2009 , relatore il Con-sigliere G.Paolo Cirillo ed uditi, altresì, gli avvocati Scoca per delega di Zaza D’Aulisio, Cocco e Brugnoletti;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
1.Il comune di Ceccano ha indetto una gara per l’affidamento, con il sistema della offerta economicamente più vantaggiosa, dei servizi sociali erogati dal comune medesimo.
La gara è stata provvisoriamente aggiudicata al raggruppamento temporaneo di imprese, costituita dal Consorzio Parsifal e dalla società cooperativa a r. l. Gea.
2. In sede di verifica del possesso dei prescritti requisiti di parte-cipazione alla gara, il comune di Ceccano ha revocato l’aggiudi-cazione provvisoria e ha disposto l’aggiudicazione alla società seconda classificata, KCS Caregiver Cooperativa Sociale.
La revoca si fonda sui seguenti motivi: il rappresentante legale della cooperativa Gea ha presentato una dichiarazione di non co-noscenza dell’esistenza a proprio carico della pendenza di proce-dimenti penali, poi risultata falsa; parimenti non sono risultate veritiere le dichiarazioni di regolarità contributiva e tributaria.
3. Il provvedimento di revoca è stato impugnato dalla società ag-giudicataria provvisoria innanzi al Tar per il Lazio, che, pur rite-nendo insussistente il primo motivo posto a base dell’atto impu-gnato, ha rigettato il ricorso, ritenendo invece fondato il secondo, relativo all’irregolarità contributiva.
4. Propone ora appello l’originaria società ricorrente, deducendo: l’erroneità della sentenza, laddove ha ritenuto che alla data di a-dozione del provvedimento originariamente impugnato non risul-tano in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle impo-ste e delle tasse così come richiesto dal bando di gara; l’erroneità della sentenza, laddove asserisce che il comune non avrebbe po-tuto che rideterminarsi in sede di rinnovazione, ora per allora, nel medesimo senso, dato che comunque risulta che le dichiarazioni di regolarità in materia di imposte e tasse presentate non sono ve-ritiere.
5. Si sono costituiti sia il comune di Ceccano e sia la società con-trointeressata, KCS Caregiver Cooperativa Sociale.
Entrambe hanno contrastato i motivi di appello. La società con-trointeressata ha proposto appello incidentale.
6. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 10 mar-zo 2009.
7. L’appello non è fondato.
7.1 L’appellante deduce che il Tar di Latina ha rigettato il ricorso originario esclusivamente sulla base di quanto dichiarato dall’a-genzia delle entrate di Frosinone nella nota esplicativa del 17 a-gosto 2007, depositata dal comune di Ceccano a ridosso della scadenza del termine per il deposito delle memorie di merito. Quindi ha fondato la sua decisione su un atto costituente una sor-ta di motivazione integrativa non consentita dall’ordinamento. Deduce altresì che non possono essere considerate irregolarità contributive quelle infrazioni agli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro sulle quali non esista un accertamento definitivo, in quanto una cosa è la definitività dell’accertamento e altra cosa è invece l’efficacia vincolante delle certificazioni che impediscono all’amministrazione aggiudicante di procedere autonomamente alla verifica della infrazione.
7.2 La sezione osserva che la nota suddetta non costituisce una motivazione integrativa rispetto all’atto di revoca dell’aggiudica-zione provvisoria, bensì costituisce solamente un documento prodotto da una parte del giudizio, che, in quanto tale, è stata va-lutata dal giudice.
Inoltre, la sezione osserva che il documento costituisce sempli-cemente la dimostrazione ulteriore che, alla scadenza del termine per la presentazione della domanda, e comunque al momento del-l’adozione del provvedimento originariamente impugnato, le so-cietà appellanti non risultavano in regola con gli obblighi fiscali.
Infatti , come chiarito dal tribunale, il comune di Ceccano ha di-sposto la revoca dell’aggiudicazione fondandosi su due comuni-cazioni della sede Inps di Frosinone: la prima, avente data 23 marzo 2006, con la quale l’istituto comunicava che la Finisterrae non poteva essere considerata in regola con gli obblighi contribu-tivi alla data del 31 dicembre 2005 ma lo era alla data odierna, avendo regolarizzato la propria posizione il precedente 14 marzo 2006; la seconda, avente data 24 marzo 2006 con la quale il me-desimo istituto comunicava che la Emmaus non poteva essere considerata in regola con gli obblighi contributivi né alla data della dichiarazione di irregolarità né alla data odierna.
Pertanto, già sulla base delle indicate comunicazioni, l’ammini-strazione, in forza del valore vincolante delle dichiarazioni degli istituti previdenziali-che sono le uniche attributarie del potere di stabilire la regolarità fiscale, dovendosi escludere un analogo po-tere in capo all’amministrazione procedente- ha legittimamente revocato l’aggiudicazione provvisoria.
Se a ciò si aggiunge che dalla certificazione di regolarità contri-butiva dell’agenzia delle entrate di Frosinone del 17 agosto 2006, risultano le ulteriori irregolarità, così come elencate a pagina 10 e 11 della sentenza impugnata, il provvedimento di revoca risulta ancor più rafforzato.
7.5 L’appellante deduce altresì che alcuni debiti sono stati conte-stati nelle sedi giurisdizionali, mentre altre partite debitorie sono irrilevanti in quanto estranee alla motivazione degli atti impugna-ti.
La sezione osserva che la semplice contestazione in sede giuri-sdizionale dei debiti contributivi o tributari non può comportare l’arresto del procedimento di evidenza pubblica, improntato a cri-teri di rapidità e certezza, dovendo l’amministrazione disporre l’aggiudicazione definitiva secondo la rapida scansione procedi-mentale della gara e quindi non può che fondare la propria deci-sione sulla base di un documento di scienza, proveniente da altra amministrazione.
La sezione osserva altresì che quel che rileva nel procedimento di evidenza pubblica, predisposto per l’individuazione del contraen-te dell’amministrazione, è la situazione oggettiva di irregolarità contributiva e previdenziale -che nel caso di specie sussiste pie-namente- , a nulla rilevando che talune esposizioni debitorie sono state o meno considerate dell’atto impugnato.
7.6 E’ appena il caso di osservare, infine, che la sentenza della Corte di giustizia della comunità europea del 9 febbraio 2006 n. 226 non stabilisce affatto il principio secondo cui in mancanza di una accertamento giurisdizionale la posizione contributiva debba essere considerata regolare, né tanto meno che la sua posizione possa considerarsi regolare, laddove proponga ricorsi tributari per la rateizzazione di debiti contestati dopo la dichiarazione re-sa.
Come osservato dal primo giudice, essa afferma semplicemente che è rimessa alle leggi degli Stati membri determinare entro quale termine i concorrenti debbano dimostrare la propria corret-tezza contributiva, anche tenendo conto di eventuali condoni, sa-natorie rateizzazioni ovvero di ipotesi di presentazione di ricorsi avverso tali posizioni.
8. In conclusione il ricorso va rigettato e la sentenza confermata.
9. L’accoglimento del ricorso principale comporta l’improcedibi-lità del ricorso incidentale.
10. Ricorrono giusti motivi, considerata la particolarità della fat-tispecie, per compensare le spese del grado del giudizio.
PQM
il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, sezione quinta, de-finitivamente pronunciando, rigetta l’appello principale e dichiara l’improcedibilità appello incidentale, confermando la sentenza impugnata.
spese compensate
ordina che la decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 marzo 2009, formata dai seguenti magistrati:
Pres. Domenico La Medica
Cons. G.Paolo Cirillo Est.
Cons. Aldo Scola
Cons. Vito Poli
Cons. Nicola Russo
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to G.Paolo Cirillo f.to Domenico La Medica

IL SEGRETARIO
f.to Gaetano Navarra

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il……………05/05/09…………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE
F.to Livia Patroni Griffi

(Tratto da Parallelo41)