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La sorveglianza fatta saltare

La sorveglianza fatta saltare

Il profilo dell’adesione al rischio connaturato alla proposta ed alla decisione di rinviare la perquisizione appare, dunque, di per sé non rilevante ai fini di determinare l’elemento psicologico degli imputati, dovendo piuttosto verificarsi se i successivi comportamenti, cioè l’omessa riattivazione del servizio di osservazione e l’omessa comunicazione di tale decisione, siano valsi ad integrare la volontà di aiuto all’organizzazione denominata “cosa nostra”.

L’Autorità Giudiziaria, nell’eccezionalità dell’evento che vedeva in stato di arresto il capo della struttura mafiosa e che poteva costituire un’occasione unica ed irripetibile di assestare un colpo forse decisivo all’ente criminale, operò una scelta anch’essa di eccezione, rispetto alla alternativa che avrebbe imposto di procedere alla perquisizione del luogo di pertinenza del soggetto fermato, e ciò fece nell’ambito della propria insindacabile discrezionalità nella individuazione della tipologia degli atti di indagine utilizzabili per pervenire all’accertamento dei fatti.

Tale scelta, però, fu adottata certamente sul presupposto indefettibile che fosse proseguito il servizio di video sorveglianza sul complesso di via Bernini.

Che questa fosse la condizione posta al rinvio della perquisizione, è un dato certo ed acclarato non solo dalle deposizioni dei magistrati e degli ufficiali dell’Arma territoriale che presero parte a quei colloqui, durante i quali comunque si considerò la possibilità di vedere chi sarebbe venuto al complesso, eventualmente anche a prelevare i familiari, ma anche dalla stessa nota del col. Mori del 18.2.93 ove si dice, con riferimento all’attività di “osservazione ed analisi” della struttura associativa esistente intorno ai fratelli Sansone, suggerita il 15 gennaio, che tale attività veniva in effetti sospesa, per motivi di opportunità operativa e di sicurezza, in attesa di una sua successiva riattivazione, esplicitando, poi, nell’ultimo periodo, che si verificò una “mancata, esplicita comunicazione all’A.G. della sospensione dei servizi di sorveglianza su via Bernini”.

Al di là delle, in più punti, confuse (v. dichiarazioni sulla asserita non importanza dell’abitazione ove il latitante convive con la famiglia, perché non vi terrebbe mai cose che possano compromettere i familiari) argomentazioni addotte dagli imputati, che sono sembrate dettate dalla logica difensiva di giustificare sotto ogni profilo il loro operato, deve valutarsi se quei comportamenti omissivi valgano ad integrare un coefficiente di volontà diretta ad agevolare “cosa nostra”.

24 Agosto 2020

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