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Incandidabilità ad ampio raggio dopo lo scioglimento per mafia degli enti locali

 

23/09/2015
Mafia, incandidabilità ad ampio raggio dopo lo scioglimento
Enti locali. Stop in tutti i «primi turni» elettorali

Gli amministratori responsabili di azioni che hanno portato allo scioglimento di Comuni e Province per infiltrazioni mafiose sono incandidabili nel primo turno elettorale successivo allo scioglimento in ciascun livello di governo nella loro regione: in pratica, non è sufficiente per esempio che si svolgano elezioni in alcuni Comuni per riaprire le porte alla candidatura in altri, perché in ogni caso il semaforo rimane rosso se non ci sono stati altri turni elettorali nell’ente in cui ci si presenta al voto. Non solo: lo stop è esecutivo dopo la dichiarazione definitiva di incandidabilità anche se nel periodo fra lo scioglimento del Comune e questa pronuncia si siano svolte elezioni in regione. A sottoporre l’intricata questione alla Corte di Cassazione è stato il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Catanzaro, che si è opposto a una lettura originale offerta dai giudici calabresi sui limiti alle candidature post-scioglimento per mafia scritti all’articolo 143 del Testo unico degli enti locali.
Il caso riguarda l’ex sindaco e alcuni ex amministratori del Comune di Nardodipace, in provincia di Vibo Valentia, sciolto a fine 2011 dopo che era emerso il peso della criminalità organizzata sulla politica locale. Nell’ottobre 2013 il Tribunale di Vibo Valentia aveva dichiarato incandidabile l’ex sindaco, che si era però opposto al provvedimento sulla base del fatto che nei due anni trascorsi tra lo scioglimento e la decisione del Tribunale si erano già svolti in Calabria due turni elettorali: grazie al ricorso, l’ex sindaco si è potuto ripresentare un mese dopo alle elezioni nello stesso Comune, e si è reinsediato alla guida dell’ente dopo la vittoria nelle urne. Nel luglio 2014 si è pronunciata la Corte d’appello di Catanzaro, che proprio sulla base delle elezioni amministrative tenute in regione nei due anni precedenti ha ritenuto inapplicabile l’incandidabilità.
A smontare questa interpretazione interviene ora la Cassazione, che nella sentenza 18696/2015 depositata ieri fissa un campo di applicazione dell’incandidabilità più ampio di quello individuato dalla Corte d’appello. Quando diventa definitiva, spiega la suprema Corte, la sanzione opera «per tutti i (primi, ndr) turni elettorali successivi» anche se «nella stessa regione si siano svolti uno o più turni elettorali di identica o differente tipologia)» tra il giorno dello scioglimento per mafia e quello della dichiarazione definitiva di incandidabilità. È proprio quest’ultima, aggiunge la Corte, a far partire la “conta” delle elezioni vietate ai diretti interessati. L’incandidabilità opera infatti solo quando non arriva all’ultimo grado di giudizio (o non è impugnata): se per cancellarla bastasse un turno elettorale prima della dichiarazione definitiva, la sanzione finirebbe per non operare mai. 

Fonte: Il Sole 24 Ore