Calabria, Tribunale: “Richiesta da un milione a giornalista è intimidazione”. Condannato ex governatore Scopelliti
Intervistato dalla trasmissione di Michele Santoro, infatti, Musolino aveva riportato il contenuto di un’informativa dei carabinieri del Ros che avevano registrato la presenza di Scopelliti a un banchetto organizzato da un imprenditore arrestato per mafia e dove c’era il boss Cosimo Alvaro. Nei due interventi, inoltre, il giornalista aveva ricordato che dalle indagini del sostituto procuratore della Dda Giuseppe Lombardo erano emersi i contatti e i rapporti tra esponenti politici vicini a Scopelliti e soggetti legati alle cosche di Reggio Calabria. “Circostanze – sottolinea il giudice civile Patrizia Morabito motivando la sentenza – emergenti da processi, da indagini, fatti mai smentiti né contestati nella loro veridicità”.
Accogliendo la tesi dell’avvocato Antonino Battaglia che ha assistito il giornalista, il Tribunale è stato durissimo nei confronti dell’ex presidente della Regione Calabria: “Ciò che ha suscitato l’odierna domanda giudiziale (cioè la richiesta di risarcimento, ndr) – scrive sempre il giudice – non è la falsità dei fatti riferiti dal Musolino… ma evidentemente il fastidio e disagio dello Scopelliti che fosse data diffusione a circostanze emergenti dai processi e che, seppure non lo vedevano indagato, lo avrebbero esposto a riprovazione. Ma questo non è certamente causa del comportamento di Musolino, quanto evidentemente della oggettività dei comportamenti dell’attore (Scopelliti). La funzione della stampa è proprio quella di far conoscere all’opinione pubblica i comportamenti di coloro che si propongono quali rappresentanti politici, elettivi o figure istituzionali”.
Ecco perché il Tribunale ha giudicato la richiesta di risarcimento “radicalmente infondata”, soffermandosi pure sulla sproporzione della cifra che Scopelliti pretendeva da Musolino per le sue dichiarazioni ad Annozero.
In sostanza per il giudice ha definito la richiesta di un milione di euro era “rilevantissima, priva di riferimenti a qualsiasi parametro di liquidazione di danni da diffamazione correntemente determinato dalla giurisprudenza nazionale, idonea per la sua entità ad intimidire il destinatario, disancorata a qualsiasi motivazione puntuale dei criteri di calcolo o determinazione di siffatta domanda, che appare connotata da profili di temerarietà”.